Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 94/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata il [...] ad [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Ciccone -c.f. , in virtù di mandato in calce al ricorso C.F._1 introduttivo ed elettivamente dom.to in Palma Campania alla via Saverio Carbone 27, PEC -
[...]
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E
(c.f. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore
- elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento 44, (Ufficio Legale , presso CP_1
l'Avv. Katya Lea Napoletano (c.f. ) che lo rappresenta e difende - C.F._2 in forza di procura generale alle liti rep. 37875\7313 del 22\3\24 a rogito Notar Dott. di Roma. Il difensore dell' indica l'indirizzo P.E.C. cui vanno fatte Persona_1 CP_1 le comunicazioni: t - Email_2
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte l'11.1.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n.17/2024 pubbl. il 09/01/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata accolta la domanda e per l'effetto dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero dell' ; l' era stato condannato al rimborso in favore dell'istante delle spese CP_1 CP_1
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Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato. Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione al contestato indebito. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente omessa dal Tribunale la liquidazione della fase di istruttoria/trattazione: secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29857 del 2023). Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, trattandosi solo di ricorso proposto avverso la pretesa ripetizione di indebito – pure di modesto valore – in relazione al quale si applicano principi giurisprudenziali ormai consolidati, possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti, per la fase di istruttoria/trattazione. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.312,00, tenendo conto della somma aggiuntiva di euro 426,00 per la fase di istruttoria/trattazione; ne consegue la condanna dell' CP_1 al pagamento della somma di euro 426,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 426,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose
2 recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , CP_1 con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1.312,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 426,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Vincenzo Ciccone;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 12 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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