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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15655/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15655/2022 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. SALERNO MAURIZIO e dell'avv. GRASSI FELICE GE ( CORSO TRIESTE, 15 72023 MESAGNE, elettivamente domiciliato in C.F._4
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SALERNO MAURIZIO ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSATO Controparte_1 P.IVA_1
GE, elettivamente domiciliato in VIA CALABRIA 17/A null 70010 Locorotondopresso il difensore avv. ROSATO GE LA LA GIASI (C.F. ), contumace C.F._5
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._6
CONVENUTI CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro avvenuto in data 25 luglio 2019 e descritto nella premessa di fatto del presente atto al capitolo “Dinamica del sinistro”; 2) per l'effetto condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., il sig. e GI EL TE, entrambi residenti in [...]
Ariosto n° 95, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (non esaustivamente indicati nella narrativa del presente atto, e anche in relazione a voci ulteriori di danno che Codesto Tribunale dovesse ravvisare come dovuti e da risarcire in conseguenza del sinistro stradale per cui é causa) subiti dagli attori, nelle indicate qualità; 3) per l'effetto condannare i detti convenuti, a risarcire i seguenti danni così come di seguito analiticamente determinati: In favore di : Danni non patrimoniali. a) Danno biologico del 28%, Parte_1
€. 153.816,00 oltre al 31% di aumento personalizzato, e così € 186.929,00 (euro centoottanttaseimilanovecentoventinove/00); b) - ITT al 100% gg. 144, (€ 99,00 al giorno) per una somma di €
14.256,00, con personalizzazione massima del 31% di aumento personalizzato, per un totale di € 18.675,36; ITP al 75% , (€ 74,25 al giorno) per una somma di € 6.311,25, con personalizzazione massima del 31% di aumento personalizzato, per un totale di € 8.267,73; ITP al 50% , (€ 49,50 al giorno) per una somma di € 2.475,00, con personalizzazione massima del 31% di aumento personalizzato, per un totale di € 3.242,25; il tutto per un totale complessivo di € 30.185,34 (euro trentamilacentoottantacinque/34); c) Grave danno di natura psichica e pagina 1 di 10 da "grave disturbo post- traumatico da stress cronico" pari al 10% dell'ulteriore danno biologico con risarcimento pari ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00). Danni patrimoniali. d) per la perdita di capacità lavorativa generica €. 300.000,00; per la perdita di capacità lavorativa specifica €. 300.000,00 e, così, in totale € 600.000,00 (euro seicentomila/00); e) spese borsuali € 4.000,00 Euro quattromila/00); f) spese e competenze per richiesta autorizzazione al Giudice Tutelare di Matera quantificata in € 3.170,00 (euro tremilacentosettanta/00), oltre rimborso ed accessori di legge sulle voci dovute;
g) spese giudiziarie, spese liquidate ai C.T.U. dal Tribunale di Matera, spese di C.T.P. e spese e competenze legali per la proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Matera n° 1272/2021 R.G. per l'importo di € 2.096,00 a titolo di spese liquidate ai due CTU, € 1.000,00 a titolo di spese di CTP, € 273,00 per C.U. ed € 8.234,46 per competenze legali, oltre rimborso ed accessori di legge sulle voci dovute e, così, per un totale complessivo di € 11.603,46 (euro undicimilaseicentotre/46) oltre agli accessori di legge. Così in totale (a+b+c+d+e+f+g) €
870.887,80 (euro ottecentosettantamilaottocentoottantasette/80). Somma dalla quale andrà detratta quella di
€ 120.000,00 (centoventimila) già ricevuta e trattenuta in conto al maggior avere. Per cui si avrà un totale definitivo di € 750.887,80 (euro settecentocinquantamilaottocentoottantasette/80). In favore di
[...]
e - Danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal Parte_2 Parte_3 prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, € 100.000,00 (euro centomila/00) cadauna. 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al C.U. ed al rimborso forfettario ed agli accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari. 5) con condanna di parte convenuta a mente dell'art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con malafede e/o colpa grave.
Per Controparte_1
1) In rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, relativamente alle richieste delle sigg.re e per mancanza della rituale messa in mora;
2) Sempre in rito, accertare Controparte_3 Parte_3
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia convenuta, per le posizioni e CP_3
, per inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 141 DLGS 209/2005; 3) Accertare e dichiarare il difetto Parte_1 di legittimazione attiva e per quanto sub 2) Firmato Da: GE ROSATO Emesso Da: CP_4 Parte_1 Co ArubaPEC EU Qualified Certificates CA Serial#: Nel merito: a) CodiceFiscale_8 rigettare ogni richiesta relativa al danno psichico ed esistenziale;
b) rigettare la richiesta di € 300.000 riconnessa alla presunta incidenza del nocumento sulla capacità lavorativa generica poiché infondata e non provata;
c) rigettare la richiesta di € 300.000 riconnessa alla presunta incidenza del nocumento sulla capacità lavorativa specifica poiché infondata e non provata;
d) rigettare ogni richiesta di personalizzazione del danno;
e) rigettare ogni richiesta di danno morale per le motivazioni sopra esposte;
f) stante la scarsa collaborazione dell'avversario al componimento della lite si chiede compensazione, quanto meno parziale, delle spese del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa assegnata all'odierno giudicante a seguito di riassegnazione in data 11.7.2025.
CO , la madre e la sorella , entrambe Parte_1 Parte_2 Parte_3 conviventi (rispettivamente) con il figlio e il fratello, agiscono contro Controparte_1
EL TE GI (contumace) e (contumace) per il risarcimento
[...] Controparte_2 del danno conseguente al sinistro stradale occorso in data 25.7.2019, lungo la S.P. Pisticci/S.
, a causa del quale , che trasportava il figlio sul CP_5 Persona_1 Parte_1 ciclomotore del primo, perdeva la vita, mentre il secondo riportava gravi lesioni. Non è contestato da parte di assicuratrice del ciclomotore, l'an del Controparte_1 sinistro né vi è difesa ai sensi dell'art. 1227 c. I c.c.
pagina 2 di 10 La società convenuta si difende, nei confronti di e , Parte_2 Parte_3 eccependo che se l'azione viene svolta ai sensi dell'art. 148 c. ass., difetta la previa messa in mora a mezzo di lettera raccomandata, atteso che la domanda può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni (ovvero novanta in caso di danno alla persona), decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno. Identici termini sono previsti in relazione all'azione ex art. 149 c. ass. nel caso di domanda avvero la propria compagnia di assicurazioni da parte dell'assicurato/danneggiato. Né può trovare applicazione l'azione ex art. 141 c. ass. Gli attori hanno replicato nel senso dell'infondatezza dell'eccezione relativa alla parte e hanno invece dichiarato di aderire all'eccezione con riferimento a Parte_2 [...]
, della quale hanno chiesto l'estromissione dal giudizio. Per quanto riguarda Parte_3
osservano poi che in base a una sentenza della Corte d'appello di Milano Parte_2
(che richiama Cass. n. 18308/2014), n. 5104 del 2016, l'art. 141 può esser fatto valere dai congiunti della vittima-trasportata sia iure hereditatis che iure proprio. Ora, premesso che le parti attrici non contestano in modo specifico la mancanza di previa, tempestiva messa in mora, permane che l'attrice agisce avverso la Parte_2 compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato, i.e.
[...]
. Ma l'art. 141 c. ass. legittima alla relativa azione solo il terzo trasportato. Si tratta Parte_1 infatti di un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro (cfr. Cass. S.U. n. 35318/2022). Consegue il difetto di legittimazione attiva di mentre per quanto riguarda , Parte_2 Parte_3 nonostante l'intervenuta richiesta di estromissione, ancora in sede di conclusioni si insiste per la condanna a suo favore. Anche per la stessa vale però il difetto di legittimazione attiva, non essendo tra i soggetti tutelati ex art. 141 c. ass.
Con riguardo pertanto al quantum del risarcimento dovuto a parte , si Parte_1 osserva quanto segue. Anzitutto deve essere pienamente valorizzato l'elaborato depositato all'esito della procedura ex art. 696 bis c.p.c. avanti al tribunale di Matera, a firma dott.ssa Maricla Marrone (avente a oggetto il seguente quesito: “accerti quali e quanti danni ha subito il minore Parte_1 in esito al sinistro di cui alla narrativa del presente atto, nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la dinamica del sinistro de quo così come descritta e risultante dagli atti e che, in esito a tanto, esperisca, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti”). In base al quale, dato atto che “nelle date stabilite, nonché a tutt'oggi non sono state trasmesse osservazioni dalle parti”, il c.t.u. evidenzia che “ è affetto da esiti di esiti di Parte_1 frattura biossea della gamba sinistra (pluriframmentaria di tibia) con perdita di sostanza ossea, complicata da osteomielite, amputazione del I dito e parziale del II dito del piede sinistro in esiti di frattura scomposta diafisaria del II metatarso e frattura composta del I cuneiforme e del cuboide, con pregiudizio deambulatorio ed evidenti esiti cicatriziali a livello del canto esterno dell'occhio destro, della superficie laterale del gomito sinistro, della regione pagina 3 di 10 dorso - lombare e dell'arto inferiore sinistro.
- Trattasi di lesioni di natura traumatica e riferibili ad un meccanismo d'azione contusivo - distorsivo che ben può ritenersi funzione di un evento quale quello descritto in atti e riferitoci in anamnesi.
- È prospettabile una incapacità temporanea totale al 100% pari a giorni 144 (centoquarantaquattro) - sino al ricovero del dicembre 2019 ed in considerazioni dei trattamenti effettuati e delle gravi limitazioni funzionali in tale arco temporale, nonché dei successivi ricoveri del marzo e del maggio 2020 - una incapacità temporanea parziale al 75% pari a giorni 85 (ottantacinque) - sino alla rimozione dell'apparecchio gessato – ed una incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 50 (cinquanta) in relazione ai tempi medi stimati per la stabilizzazione dei postumi.
- In relazione al quadro attualmente incidente sul soggetto si ritiene che i postumi reliquati nel loro complesso inducano un danno permanente valutabile nella misura del 27 - 28% (ventisette - ventotto percento) della totale.
- Il complesso menomativo che affligge il Settembre determina una significativa incidenza nell'ambito delle proprie attitudini lavorative specifiche (giocatore di calcio in serie C). Tanto potrà essere valutato con equo apprezzamento del Magistrato, come previsto dagli articoli 138-139 del DLgs.209/2005 e successive modifiche. Deve in ultimo sottolinearsi l'entità del traumatismo patito, sempre ai fini di una equa valutazione del Giudicante, evidenziando che in dette circostanze il Settembre assistette al decesso del padre”. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Il danno biologico, valutato in moneta attuale (e al netto della compensazione dovuta per il ritardo in sede di integrale adempimento) in base alle tabelle vigenti del tribunale di Milano (la cui diffusione sul territorio favorisce l'omogeneità dei criteri di giudizio e, quindi, l'opportunità della loro adozione), deve essere quantificato come segue. Il danno biologico permanente sorge all'esito dell'invalidità temporanea, quindi nell'aprile 2020 quando l'odierno attore, nato il [...], aveva 16 anni. Il danno suddetto va liquidato tenendo conto di una percentuale di invalidità del 27% (è mancata una prova piena di un danno quantificabile al 28%, atteso che l'indicazione da parte del c.t.u. è incerta). Non può invece riconoscersi il danno di natura psichica per mancanza di prova. Infatti, nell'atto di citazione (cfr. pag. 12) parte attrice allega un disturbo post traumatico che avrebbe determinato anche un deficit di memoria e attenzione e quale prova di simile danno richiama la relazione del dott. che però non è mai stata prodotta. Per_2
Nella documentazione in atti gli unici richiami a conseguenze di natura psicologica derivanti dal sinistro si trovano nella relazione del c.t.u. resa in sede di a.t.p. dove vi è riferimento, tra la documentazione sanitaria valutata, a due visite neuropsichiatriche dalle quali sarebbe emerso uno stato di preoccupazione e ansia del paziente minore. Non ci sono elementi che permettano di affermare che il c.t.u. non ne abbia tenuto conto in sede di valutazione del danno non patrimoniale. Ciò non toglie che alcune allegazioni fatte in relazione a simile voce di danno possano essere valorizzate in merito al riconoscimento del danno morale. pagina 4 di 10 Parte attrice ha infatti specificamente allegato (cfr. in particolare pag. 4 comparsa conclusionale) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, l'anzidetta sofferenza si sarebbe manifestata “in un gruppo eterogeneo di disturbi d'ansia conseguenti ad un'esperienza traumatica, con disturbi che sostanzialmente ricomprendono una persistente risperimentazione dell'evento traumatico, ovvero il persistente evitamento o paralisi o un aumento aurosa” Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore (cfr. in particolare pag. 4 comparsa conclusionale) e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge la capacità deambulatoria stessa, e tenuto altresì conto della giovane età del soggetto e dello shock determinato dalla perdita del padre nel medesimo sinistro. Il danno va poi personalizzato in ragione del fatto che un risarcimento calcolato su di una persona normodotata non esprime la perdita, del tutto peculiare, della capacità di svolgere un'attività atletica a livello semiprofessionistico qual è la militanza nelle giovanili di una squadra di calcio di serie C. Inoltre, il sinistro è associato al fatto luttuoso della contemporanea perdita del padre. Si riconosce, pertanto, la personalizzazione massima e il danno viene elevato del 32% (percentuale suggerita dalle tabelle milanesi, che sono adottate in virtù del fatto che la loro diffusione sul territorio le rende strumento di omogeneità delle decisioni). Atteso un danno biologico permanente con l'aumento relativo alla sofferenza interiore risarcibile pari a € 116.092,00, lo stesso viene elevato a € 203.161,00. Considerato poi che il danno biologico temporaneo va quantificato in € 26.766,25 (1), il totale è pari a € 229.927,25.
Bisogna a questo punto considerare la somma che parte attrice ha già ricevuto da
[...]
a titolo di acconto in conseguenza del sinistro. Entrambe le parti danno infatti CP_1 atto del versamento della somma di 120.000,00 euro. Va precisato che in atti non è presente un documento che accerti l'esatta data in cui il versamento è avvenuto. I documenti prodotti attestano soltanto l'accettazione dell'offerta formulata dall'assicurazione e del provvedimento di autorizzazione ad accettare l'offerta emesso dal giudice tutelare di Matera del 6 agosto 2021. A partire da questi elementi, e tenuto conto che non è possibile stabilire l'esatta data del versamento questo Tribunale individua in via presuntiva la data del 31.12.2021. Alla luce delle considerazioni che precedono, applicando i principi di cui a Cass. 9950/2017 e Cass. 6347/2014, l'intero credito risarcitorio, liquidato in moneta attuale in euro 229.927,25, e pagina 5 di 10 l'acconto, liquidato in moneta dell'epoca, devono essere devalutati in base agli indici Istat FOI alla data del sinistro (25.07.2019) ottenendo così rispettivamente le somme di 193.867,83 euro e di 104.620,75 euro, e dopodiché devono essere sottratti l'uno all'altro, sicché il capitale residuo ammonta ad euro 89.247,08. Ciò alla data del sinistro. La somma, rivalutata alla data odierna, è pari a € 105.846,94. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 e tenuto contro che è stata nel frattempo versata dall'assicurazione una somma in conseguenza del sinistro. Occorre, pertanto, devalutare alla data del sinistro (25.07.2019) la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata all'attualità, per poi rivalutarla secondo gli indici Istat anno per anno fino alla data del versamento (stabilita in via equitativa il 31.12.2021). Sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto alla data del versamento. A questo punto bisogna decurtare quanto ricevuto e su tale somma via via rivalutata calcolare gli interessi al tasso legale dal giorno del versamento alla sentenza. Seguendo il metodo di calcolo appena delineato, sono dovuti per il periodo intercorrente tra il sinistro e il versamento dell'acconto interessi pari euro 790,36; dal momento del versamento alla data della pronuncia della presente sentenza gli interessi ammontano ad euro 9.137,16. Il totale è pari a € 9.927,52. Sommato alla somma capitale rivalutata e tenuto conto dell'acconto il totale dovuto è pari a € 115.774,46. Sono altresì dovuti gli interessi legali ex art. 1284 c. IV c.c. dalla sentenza al saldo (non dalla data della domanda perché il danno non era facilmente quantificabile a priori;
non era quindi possibile per il debitore procedere al saldo con assoluta correttezza;
tale circostanza preclude di applicare gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c., i quali, come si desume dalla loro misura, hanno una portata deterrente e in concreto sanzionatoria che mal si addice al pagamento di somme non liquide;
permane quindi solo la possibilità di una loro applicazione a fortiori dal momento, logicamente successivo, della loro liquidazione). Quanto al danno patrimoniale ha chiesto il risarcimento del danno per Parte_1 perdita della capacità lavorativa generica e specifica, per le spese sanitarie future, per le spese borsuali, oltre che per le spese legali sostenute per procedimento di autorizzazione dinanzi al giudice tutelare. In materia di danno da perdita di capacità lavorativa, il bene della vita leso è unitario ed è la capacità dell'individuo di lavorare e di produrre reddito, e la distinzione tra lesione della capacità lavorativa generica o specifica attiene piuttosto alla quantificazione del danno. In questo quadro occorre seguire le seguenti coordinate:
- se l'individuo prima svolgeva uno specifico lavoro che ora non può più svolgere e, nondimeno, mantiene la possibilità di svolgimento di altre occupazioni, è evidente che sarà agevole liquidare il danno in termini di differenza tra il reddito derivante dall'occupazione specifica ora preclusa (calcolato ex art. 137 cod. ass.) e il potenziale reddito che egli potrà percepire sfruttando la residua capacità lavorativa generica e con l'impiego dell'ordinaria diligenza;
- se egli perde totalmente la capacità di lavorare e prima svolgeva uno specifico lavoro, il danno consisterà nel venir meno del reddito che percepiva prima, che generalmente assorbe pagina 6 di 10 il danno da perdita della c.d. capacità lavorativa generica, nel senso che, senza la lesione, l'individuo avrebbe continuato a svolgere quel lavoro e a percepire quello specifico documentato reddito (e quello soltanto), sicché il lucro cessante è per così dire “certo” ed è ancorato ai redditi pregressi perduti, senza che egli possa dolersi di ulteriori poste reddituali perdute connesse alla compromissione anche di una generica capacità lavorativa;
- se tuttavia, nei casi precedenti, il danneggiato dimostra che, a prescindere dal lavoro concretamente svolto all'epoca del sinistro, egli avrebbe ragionevolmente e concretamente potuto aspirare ad altre (e più remunerative) occupazioni confacenti alle sue attitudini, ora anch'esse precluse, in questo caso – e sul punto correttamente argomenta parte attrice, anche richiamando Cass. 32649/2021 (pag. 5-8) – può essere riconosciuta un'ulteriore somma a titolo di danno da compromissione della capacità lavorativa generica, in aggiunta allo specifico danno da lesione della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi in via equitativa in termini di “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica” (Cass. 32649/2021, pag. 8; cfr. anche Cass. 26641/2023);
- infine, se l'individuo non dimostra lo svolgimento di una specifica attività lavorativa e, nondimeno, risulta provata una compromissione della capacità lavorativa generica, allora spetterà a costui ugualmente un danno patrimoniale da generale compromissione della capacità di produrre reddito, da liquidare in via equitativa, prendendo a base il triplo della pensione sociale ai sensi dell'art. 137 cod. ass.
all'epoca del sinistro aveva 15 anni e non svolgeva, pertanto, una specifica Parte_1 attività lavorativa. Ciò non toglie che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere ammissibile il riconoscimento anche a favore di soggetti che ancora non producono reddito come i minori di un danno da lucro cessante per riduzione della possibilità di guadagno (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 07/02/2018, 15/05/2018, n. 11750). In questi casi la liquidazione del danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, nel momento in cui possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno. Ai fini della prognosi occorre tener conto, in primo luogo, della percentuale di invalidità medicalmente accertata e della natura e dell'entità dei postumi medesimi. Bisogna poi considerare gli studi compiuti e le inclinazioni manifestate dal danneggiato, oltre alle condizioni economico-sociali della famiglia e a ogni altra circostanza rilevante. All'odierno attore è stata riconosciuta un'invalidità permanente del 27 % a causa di postumi che hanno inciso e incideranno sulla sua normale deambulazione (cfr. dalla relazione di atp
“Deambulazione con zoppia, accovacciamento possibile per pochi gradi. Marcia su punte e talloni impossibile. Appoggio monopodalico a sinistra impossibile”). Una simile compromissione fisica presumibilmente impedirà al danneggiato di intraprendere attività lavorative che implichino il compimento di gesti atletici o che comunque richiedano un certo, protratto sforzo dal punto di vista fisico (tra cui lavori che richiedano di stare in piedi per periodi significativi). In questo senso, parte attrice lamenta la preclusione a causa del sinistro della possibilità di intraprendere una carriera nelle forze armate o di polizia e di portare avanti quella di calciatore. pagina 7 di 10 In relazione alla carriera nell'arma, l'allegazione è completamente generica dato che si fonda sulla sola circostanza che era l'attività lavorativa svolta dal padre . Manca Persona_1 un'allegazione specifica, e di conseguenza un riscontro probatorio, di una qualsiasi inclinazione verso questo mestiere da parte di . Parte_1
Quanto alla carriera di calciatore, dagli atti emerge che per la stagione 2018/2019 l'attore era stato tesserato nelle giovanili del Potenza, la cui squadra professionistica militava il Lega pro, e che antecedentemente era stato selezionato per partecipare a un torneo di giovani promesse negli Stati Uniti. Non ci sono invece riscontri sulla circostanza che il ragazzo fosse già stato attenzionato da club di categoria superiore. Posto che l'inclinazione verso il gioco del calcio è chiara, nel caso in esame mancano gli elementi per poter ritenere anche solo presuntivamente che questo tipo di carriera si sarebbe concretizzata e soprattutto per poter stabilire a che livello si sarebbe concretizzata, aspetto fondamentale dato che occorre valutare se in termini di probabilità il danneggiato a causa delle conseguenze del sinistro percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che altrimenti avrebbe conseguito. Il solo tesseramento all'età di 15 anni nelle giovanili di una squadra, che tra l'altro su base nazionale militava in e non in Serie A o B, e la partecipazione a CP_6 tornei di giovani promesse indicano sicuramente una passione per il gioco del calcio e magari anche una predisposizione per esso, ma non consentono in mancanza di altri elementi di presumere che probabilisticamente simile passione si sarebbe trasformata in una professione remunerata meglio di altre attività lavorative di tipo intellettuale che il danneggiato potrà in futuro svolgere. In ultimo, parte attrice allega a sostegno della richiesta un presunto calo della redditività scolastica. Simile circostanza, oltre a non essere per sé indicativa di una futura perdita di capacità di guadagno, non è nemmeno supportata da un riscontro probatorio. In definitiva non possibile riconoscere nel caso in esame un danno da lucro cessante da perdita della possibilità di guadagno visto che, seppur sia evidente in conseguenza del sinistro sarà precluso a l'accesso totale o parziale a certe tipologie di professioni Parte_1
(ovvero quelle di tipo fisico), mancano gli elementi per poter ritenere anche solo in via presuntiva che l'attore percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti percepito. Non possono essere risarciti nemmeno i costi per le protesi, per le visite e gli interventi sia diagnostici che terapeutici che si susseguiranno in futuro, per le spese per i viaggi e per le medicine. L'allegazione è completamente generica e non è chiaro se si riferisca solo a spese future o anche a costi già sostenuti. Non risulta peraltro il danneggiato abbia bisogno di protesi e in ogni caso non è stata offerta in produzione alcuna documentazione a supporto. Non è altresì accoglibile la richiesta di risarcimento delle spese borsuali pari a 4.000 euro. L'allegazione è completamente generica e non è presente in atti alcuna documentazione che permetta di comprendere a quali spese parte attrice si riferisca. Sono infine risarcibili i costi sostenuti per accedere al procedimento di autorizzazione davanti al giudice tutelare che parte attrice ha dovuto sostenere per poter accettare l'offerta presentata da Il dover far ricorso al giudice tutelare rientra tra le Controparte_1 conseguenze normali di un sinistro che abbia coinvolto un soggetto minore e pertanto i costi relativi sono risarcibili. pagina 8 di 10 Sul piano probatorio è accertata l'accettazione dell'offerta, così come il ricorso al giudice tutelare. Ai fini del quantum si ritiene sufficiente la nota spese rilasciata dai difensori relativa alla volontaria giurisdizione (doc. 20 parte attrice). La spesa va quantificata in euro 3.645. Mancando prova di quando tale somma sia stata effettivamente pagata, al fine della rivalutazione e del calcolo degli interessi si individua in via equitativa la data del 31 dicembre 2021 (il ricorso al giudice tutelare è del 2 luglio 2021 e il provvedimento di autorizzazione è datato 6 agosto 2021). La somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale deve essere rivalutata dalla data di esborso (individuata equitativamente nel 31.12.2021) a quella della pronuncia della presente sentenza e sulla somma rivalutata anno per anno devono essere calcolati gli interessi al tasso legale Sulla base del predetto calcolo, a titolo di danno patrimoniale è dovuta a parte attrice la somma di euro 4.180,82, oltre a interessi dall'esborso alla sentenza pari ad euro 413,94, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo. Non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice. Le spese del presente grado sostenute da sono poste a carico parte Parte_1 convenuta, in quanto soccombente, e sono liquidate, nella misura di euro 11.268,00, oltre 15
% per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva, oltre c.u e marca (?), con distrazione in favore dei difensori dell'attore che si sono dichiarati antistatari. e , essendo di fatto soccombenti, devono essere Parte_2 Parte_3 condannate a rimborsare a le spese sostenute per il presente Controparte_1 giudizio, che sono liquidate nella misura di euro 11.268,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva. Le spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo seguono altresì la soccombenza e sono pertanto poste a carico di Sono in particolare Controparte_1 dovute in favore di a titolo di spese e contributi 3.827,00 euro, oltre 15 % Parte_1 per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva, oltre a euro 259 per il C.U. ed euro 27 per la marca da bollo. Onorari dovuto ctu relativi all'atp sono posti definitivamente a carico di parte convenuta in quanto soccombente e sono liquidate così come da decreto del Tribunale di Matera in euro 1.864,73, oltre Iva.
non può invece essere condannata parte convenuta a rimborsare le Controparte_1 spese sostenute da parte attrice in sede di atp per il ctp, dato che non è stato prodotto alcun documento che attesti tale esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA inammissibili le domande proposte da e per difetto di Parte_2 Parte_3 legittimazione attiva pagina 9 di 10 RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice;
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale la somma di 115.774,46 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c. su tale complessiva somma dalla data del deposito della sentenza al saldo a titolo di danno patrimoniale la somma di 4.180,82 euro, oltre a interessi di mora pari a 413,94 euro, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
le spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in euro 11.268,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva, spese vive € 1713,00 con distrazione in favore dei difensori dell'attore che si sono dichiarati antistatari;
le spese di lite relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo che si liquidano in euro 3.827,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva, oltre a euro 259 per il C.U. ed euro 27 per la marca da bollo, con distrazione in favore dei difensori dell'attore che si sono dichiarati antistatari, avv. Maurizio Salerno e avv. Felice Angelo Grassi;
CONDANNA e a rimborsa a le spese di lite Parte_2 Parte_3 Controparte_1 relative al presente giudizio che si liquidano in euro 11.268,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva;
DICHIARA Che sono a carico di gli onorari del Ctu relativi al procedimento di Controparte_1 atp. Milano, 13 ottobre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo è il calcolo: Invalidità temporanea totale € 16.560,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.331,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00 Totale danno biologico temporaneo € 26.766,25
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15655/2022 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. SALERNO MAURIZIO e dell'avv. GRASSI FELICE GE ( CORSO TRIESTE, 15 72023 MESAGNE, elettivamente domiciliato in C.F._4
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SALERNO MAURIZIO ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSATO Controparte_1 P.IVA_1
GE, elettivamente domiciliato in VIA CALABRIA 17/A null 70010 Locorotondopresso il difensore avv. ROSATO GE LA LA GIASI (C.F. ), contumace C.F._5
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._6
CONVENUTI CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro avvenuto in data 25 luglio 2019 e descritto nella premessa di fatto del presente atto al capitolo “Dinamica del sinistro”; 2) per l'effetto condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., il sig. e GI EL TE, entrambi residenti in [...]
Ariosto n° 95, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (non esaustivamente indicati nella narrativa del presente atto, e anche in relazione a voci ulteriori di danno che Codesto Tribunale dovesse ravvisare come dovuti e da risarcire in conseguenza del sinistro stradale per cui é causa) subiti dagli attori, nelle indicate qualità; 3) per l'effetto condannare i detti convenuti, a risarcire i seguenti danni così come di seguito analiticamente determinati: In favore di : Danni non patrimoniali. a) Danno biologico del 28%, Parte_1
€. 153.816,00 oltre al 31% di aumento personalizzato, e così € 186.929,00 (euro centoottanttaseimilanovecentoventinove/00); b) - ITT al 100% gg. 144, (€ 99,00 al giorno) per una somma di €
14.256,00, con personalizzazione massima del 31% di aumento personalizzato, per un totale di € 18.675,36; ITP al 75% , (€ 74,25 al giorno) per una somma di € 6.311,25, con personalizzazione massima del 31% di aumento personalizzato, per un totale di € 8.267,73; ITP al 50% , (€ 49,50 al giorno) per una somma di € 2.475,00, con personalizzazione massima del 31% di aumento personalizzato, per un totale di € 3.242,25; il tutto per un totale complessivo di € 30.185,34 (euro trentamilacentoottantacinque/34); c) Grave danno di natura psichica e pagina 1 di 10 da "grave disturbo post- traumatico da stress cronico" pari al 10% dell'ulteriore danno biologico con risarcimento pari ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00). Danni patrimoniali. d) per la perdita di capacità lavorativa generica €. 300.000,00; per la perdita di capacità lavorativa specifica €. 300.000,00 e, così, in totale € 600.000,00 (euro seicentomila/00); e) spese borsuali € 4.000,00 Euro quattromila/00); f) spese e competenze per richiesta autorizzazione al Giudice Tutelare di Matera quantificata in € 3.170,00 (euro tremilacentosettanta/00), oltre rimborso ed accessori di legge sulle voci dovute;
g) spese giudiziarie, spese liquidate ai C.T.U. dal Tribunale di Matera, spese di C.T.P. e spese e competenze legali per la proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Matera n° 1272/2021 R.G. per l'importo di € 2.096,00 a titolo di spese liquidate ai due CTU, € 1.000,00 a titolo di spese di CTP, € 273,00 per C.U. ed € 8.234,46 per competenze legali, oltre rimborso ed accessori di legge sulle voci dovute e, così, per un totale complessivo di € 11.603,46 (euro undicimilaseicentotre/46) oltre agli accessori di legge. Così in totale (a+b+c+d+e+f+g) €
870.887,80 (euro ottecentosettantamilaottocentoottantasette/80). Somma dalla quale andrà detratta quella di
€ 120.000,00 (centoventimila) già ricevuta e trattenuta in conto al maggior avere. Per cui si avrà un totale definitivo di € 750.887,80 (euro settecentocinquantamilaottocentoottantasette/80). In favore di
[...]
e - Danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal Parte_2 Parte_3 prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, € 100.000,00 (euro centomila/00) cadauna. 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al C.U. ed al rimborso forfettario ed agli accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari. 5) con condanna di parte convenuta a mente dell'art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con malafede e/o colpa grave.
Per Controparte_1
1) In rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, relativamente alle richieste delle sigg.re e per mancanza della rituale messa in mora;
2) Sempre in rito, accertare Controparte_3 Parte_3
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia convenuta, per le posizioni e CP_3
, per inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 141 DLGS 209/2005; 3) Accertare e dichiarare il difetto Parte_1 di legittimazione attiva e per quanto sub 2) Firmato Da: GE ROSATO Emesso Da: CP_4 Parte_1 Co ArubaPEC EU Qualified Certificates CA Serial#: Nel merito: a) CodiceFiscale_8 rigettare ogni richiesta relativa al danno psichico ed esistenziale;
b) rigettare la richiesta di € 300.000 riconnessa alla presunta incidenza del nocumento sulla capacità lavorativa generica poiché infondata e non provata;
c) rigettare la richiesta di € 300.000 riconnessa alla presunta incidenza del nocumento sulla capacità lavorativa specifica poiché infondata e non provata;
d) rigettare ogni richiesta di personalizzazione del danno;
e) rigettare ogni richiesta di danno morale per le motivazioni sopra esposte;
f) stante la scarsa collaborazione dell'avversario al componimento della lite si chiede compensazione, quanto meno parziale, delle spese del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa assegnata all'odierno giudicante a seguito di riassegnazione in data 11.7.2025.
CO , la madre e la sorella , entrambe Parte_1 Parte_2 Parte_3 conviventi (rispettivamente) con il figlio e il fratello, agiscono contro Controparte_1
EL TE GI (contumace) e (contumace) per il risarcimento
[...] Controparte_2 del danno conseguente al sinistro stradale occorso in data 25.7.2019, lungo la S.P. Pisticci/S.
, a causa del quale , che trasportava il figlio sul CP_5 Persona_1 Parte_1 ciclomotore del primo, perdeva la vita, mentre il secondo riportava gravi lesioni. Non è contestato da parte di assicuratrice del ciclomotore, l'an del Controparte_1 sinistro né vi è difesa ai sensi dell'art. 1227 c. I c.c.
pagina 2 di 10 La società convenuta si difende, nei confronti di e , Parte_2 Parte_3 eccependo che se l'azione viene svolta ai sensi dell'art. 148 c. ass., difetta la previa messa in mora a mezzo di lettera raccomandata, atteso che la domanda può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni (ovvero novanta in caso di danno alla persona), decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno. Identici termini sono previsti in relazione all'azione ex art. 149 c. ass. nel caso di domanda avvero la propria compagnia di assicurazioni da parte dell'assicurato/danneggiato. Né può trovare applicazione l'azione ex art. 141 c. ass. Gli attori hanno replicato nel senso dell'infondatezza dell'eccezione relativa alla parte e hanno invece dichiarato di aderire all'eccezione con riferimento a Parte_2 [...]
, della quale hanno chiesto l'estromissione dal giudizio. Per quanto riguarda Parte_3
osservano poi che in base a una sentenza della Corte d'appello di Milano Parte_2
(che richiama Cass. n. 18308/2014), n. 5104 del 2016, l'art. 141 può esser fatto valere dai congiunti della vittima-trasportata sia iure hereditatis che iure proprio. Ora, premesso che le parti attrici non contestano in modo specifico la mancanza di previa, tempestiva messa in mora, permane che l'attrice agisce avverso la Parte_2 compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato, i.e.
[...]
. Ma l'art. 141 c. ass. legittima alla relativa azione solo il terzo trasportato. Si tratta Parte_1 infatti di un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro (cfr. Cass. S.U. n. 35318/2022). Consegue il difetto di legittimazione attiva di mentre per quanto riguarda , Parte_2 Parte_3 nonostante l'intervenuta richiesta di estromissione, ancora in sede di conclusioni si insiste per la condanna a suo favore. Anche per la stessa vale però il difetto di legittimazione attiva, non essendo tra i soggetti tutelati ex art. 141 c. ass.
Con riguardo pertanto al quantum del risarcimento dovuto a parte , si Parte_1 osserva quanto segue. Anzitutto deve essere pienamente valorizzato l'elaborato depositato all'esito della procedura ex art. 696 bis c.p.c. avanti al tribunale di Matera, a firma dott.ssa Maricla Marrone (avente a oggetto il seguente quesito: “accerti quali e quanti danni ha subito il minore Parte_1 in esito al sinistro di cui alla narrativa del presente atto, nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la dinamica del sinistro de quo così come descritta e risultante dagli atti e che, in esito a tanto, esperisca, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti”). In base al quale, dato atto che “nelle date stabilite, nonché a tutt'oggi non sono state trasmesse osservazioni dalle parti”, il c.t.u. evidenzia che “ è affetto da esiti di esiti di Parte_1 frattura biossea della gamba sinistra (pluriframmentaria di tibia) con perdita di sostanza ossea, complicata da osteomielite, amputazione del I dito e parziale del II dito del piede sinistro in esiti di frattura scomposta diafisaria del II metatarso e frattura composta del I cuneiforme e del cuboide, con pregiudizio deambulatorio ed evidenti esiti cicatriziali a livello del canto esterno dell'occhio destro, della superficie laterale del gomito sinistro, della regione pagina 3 di 10 dorso - lombare e dell'arto inferiore sinistro.
- Trattasi di lesioni di natura traumatica e riferibili ad un meccanismo d'azione contusivo - distorsivo che ben può ritenersi funzione di un evento quale quello descritto in atti e riferitoci in anamnesi.
- È prospettabile una incapacità temporanea totale al 100% pari a giorni 144 (centoquarantaquattro) - sino al ricovero del dicembre 2019 ed in considerazioni dei trattamenti effettuati e delle gravi limitazioni funzionali in tale arco temporale, nonché dei successivi ricoveri del marzo e del maggio 2020 - una incapacità temporanea parziale al 75% pari a giorni 85 (ottantacinque) - sino alla rimozione dell'apparecchio gessato – ed una incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 50 (cinquanta) in relazione ai tempi medi stimati per la stabilizzazione dei postumi.
- In relazione al quadro attualmente incidente sul soggetto si ritiene che i postumi reliquati nel loro complesso inducano un danno permanente valutabile nella misura del 27 - 28% (ventisette - ventotto percento) della totale.
- Il complesso menomativo che affligge il Settembre determina una significativa incidenza nell'ambito delle proprie attitudini lavorative specifiche (giocatore di calcio in serie C). Tanto potrà essere valutato con equo apprezzamento del Magistrato, come previsto dagli articoli 138-139 del DLgs.209/2005 e successive modifiche. Deve in ultimo sottolinearsi l'entità del traumatismo patito, sempre ai fini di una equa valutazione del Giudicante, evidenziando che in dette circostanze il Settembre assistette al decesso del padre”. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Il danno biologico, valutato in moneta attuale (e al netto della compensazione dovuta per il ritardo in sede di integrale adempimento) in base alle tabelle vigenti del tribunale di Milano (la cui diffusione sul territorio favorisce l'omogeneità dei criteri di giudizio e, quindi, l'opportunità della loro adozione), deve essere quantificato come segue. Il danno biologico permanente sorge all'esito dell'invalidità temporanea, quindi nell'aprile 2020 quando l'odierno attore, nato il [...], aveva 16 anni. Il danno suddetto va liquidato tenendo conto di una percentuale di invalidità del 27% (è mancata una prova piena di un danno quantificabile al 28%, atteso che l'indicazione da parte del c.t.u. è incerta). Non può invece riconoscersi il danno di natura psichica per mancanza di prova. Infatti, nell'atto di citazione (cfr. pag. 12) parte attrice allega un disturbo post traumatico che avrebbe determinato anche un deficit di memoria e attenzione e quale prova di simile danno richiama la relazione del dott. che però non è mai stata prodotta. Per_2
Nella documentazione in atti gli unici richiami a conseguenze di natura psicologica derivanti dal sinistro si trovano nella relazione del c.t.u. resa in sede di a.t.p. dove vi è riferimento, tra la documentazione sanitaria valutata, a due visite neuropsichiatriche dalle quali sarebbe emerso uno stato di preoccupazione e ansia del paziente minore. Non ci sono elementi che permettano di affermare che il c.t.u. non ne abbia tenuto conto in sede di valutazione del danno non patrimoniale. Ciò non toglie che alcune allegazioni fatte in relazione a simile voce di danno possano essere valorizzate in merito al riconoscimento del danno morale. pagina 4 di 10 Parte attrice ha infatti specificamente allegato (cfr. in particolare pag. 4 comparsa conclusionale) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, l'anzidetta sofferenza si sarebbe manifestata “in un gruppo eterogeneo di disturbi d'ansia conseguenti ad un'esperienza traumatica, con disturbi che sostanzialmente ricomprendono una persistente risperimentazione dell'evento traumatico, ovvero il persistente evitamento o paralisi o un aumento aurosa” Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore (cfr. in particolare pag. 4 comparsa conclusionale) e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge la capacità deambulatoria stessa, e tenuto altresì conto della giovane età del soggetto e dello shock determinato dalla perdita del padre nel medesimo sinistro. Il danno va poi personalizzato in ragione del fatto che un risarcimento calcolato su di una persona normodotata non esprime la perdita, del tutto peculiare, della capacità di svolgere un'attività atletica a livello semiprofessionistico qual è la militanza nelle giovanili di una squadra di calcio di serie C. Inoltre, il sinistro è associato al fatto luttuoso della contemporanea perdita del padre. Si riconosce, pertanto, la personalizzazione massima e il danno viene elevato del 32% (percentuale suggerita dalle tabelle milanesi, che sono adottate in virtù del fatto che la loro diffusione sul territorio le rende strumento di omogeneità delle decisioni). Atteso un danno biologico permanente con l'aumento relativo alla sofferenza interiore risarcibile pari a € 116.092,00, lo stesso viene elevato a € 203.161,00. Considerato poi che il danno biologico temporaneo va quantificato in € 26.766,25 (1), il totale è pari a € 229.927,25.
Bisogna a questo punto considerare la somma che parte attrice ha già ricevuto da
[...]
a titolo di acconto in conseguenza del sinistro. Entrambe le parti danno infatti CP_1 atto del versamento della somma di 120.000,00 euro. Va precisato che in atti non è presente un documento che accerti l'esatta data in cui il versamento è avvenuto. I documenti prodotti attestano soltanto l'accettazione dell'offerta formulata dall'assicurazione e del provvedimento di autorizzazione ad accettare l'offerta emesso dal giudice tutelare di Matera del 6 agosto 2021. A partire da questi elementi, e tenuto conto che non è possibile stabilire l'esatta data del versamento questo Tribunale individua in via presuntiva la data del 31.12.2021. Alla luce delle considerazioni che precedono, applicando i principi di cui a Cass. 9950/2017 e Cass. 6347/2014, l'intero credito risarcitorio, liquidato in moneta attuale in euro 229.927,25, e pagina 5 di 10 l'acconto, liquidato in moneta dell'epoca, devono essere devalutati in base agli indici Istat FOI alla data del sinistro (25.07.2019) ottenendo così rispettivamente le somme di 193.867,83 euro e di 104.620,75 euro, e dopodiché devono essere sottratti l'uno all'altro, sicché il capitale residuo ammonta ad euro 89.247,08. Ciò alla data del sinistro. La somma, rivalutata alla data odierna, è pari a € 105.846,94. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 e tenuto contro che è stata nel frattempo versata dall'assicurazione una somma in conseguenza del sinistro. Occorre, pertanto, devalutare alla data del sinistro (25.07.2019) la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata all'attualità, per poi rivalutarla secondo gli indici Istat anno per anno fino alla data del versamento (stabilita in via equitativa il 31.12.2021). Sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto alla data del versamento. A questo punto bisogna decurtare quanto ricevuto e su tale somma via via rivalutata calcolare gli interessi al tasso legale dal giorno del versamento alla sentenza. Seguendo il metodo di calcolo appena delineato, sono dovuti per il periodo intercorrente tra il sinistro e il versamento dell'acconto interessi pari euro 790,36; dal momento del versamento alla data della pronuncia della presente sentenza gli interessi ammontano ad euro 9.137,16. Il totale è pari a € 9.927,52. Sommato alla somma capitale rivalutata e tenuto conto dell'acconto il totale dovuto è pari a € 115.774,46. Sono altresì dovuti gli interessi legali ex art. 1284 c. IV c.c. dalla sentenza al saldo (non dalla data della domanda perché il danno non era facilmente quantificabile a priori;
non era quindi possibile per il debitore procedere al saldo con assoluta correttezza;
tale circostanza preclude di applicare gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c., i quali, come si desume dalla loro misura, hanno una portata deterrente e in concreto sanzionatoria che mal si addice al pagamento di somme non liquide;
permane quindi solo la possibilità di una loro applicazione a fortiori dal momento, logicamente successivo, della loro liquidazione). Quanto al danno patrimoniale ha chiesto il risarcimento del danno per Parte_1 perdita della capacità lavorativa generica e specifica, per le spese sanitarie future, per le spese borsuali, oltre che per le spese legali sostenute per procedimento di autorizzazione dinanzi al giudice tutelare. In materia di danno da perdita di capacità lavorativa, il bene della vita leso è unitario ed è la capacità dell'individuo di lavorare e di produrre reddito, e la distinzione tra lesione della capacità lavorativa generica o specifica attiene piuttosto alla quantificazione del danno. In questo quadro occorre seguire le seguenti coordinate:
- se l'individuo prima svolgeva uno specifico lavoro che ora non può più svolgere e, nondimeno, mantiene la possibilità di svolgimento di altre occupazioni, è evidente che sarà agevole liquidare il danno in termini di differenza tra il reddito derivante dall'occupazione specifica ora preclusa (calcolato ex art. 137 cod. ass.) e il potenziale reddito che egli potrà percepire sfruttando la residua capacità lavorativa generica e con l'impiego dell'ordinaria diligenza;
- se egli perde totalmente la capacità di lavorare e prima svolgeva uno specifico lavoro, il danno consisterà nel venir meno del reddito che percepiva prima, che generalmente assorbe pagina 6 di 10 il danno da perdita della c.d. capacità lavorativa generica, nel senso che, senza la lesione, l'individuo avrebbe continuato a svolgere quel lavoro e a percepire quello specifico documentato reddito (e quello soltanto), sicché il lucro cessante è per così dire “certo” ed è ancorato ai redditi pregressi perduti, senza che egli possa dolersi di ulteriori poste reddituali perdute connesse alla compromissione anche di una generica capacità lavorativa;
- se tuttavia, nei casi precedenti, il danneggiato dimostra che, a prescindere dal lavoro concretamente svolto all'epoca del sinistro, egli avrebbe ragionevolmente e concretamente potuto aspirare ad altre (e più remunerative) occupazioni confacenti alle sue attitudini, ora anch'esse precluse, in questo caso – e sul punto correttamente argomenta parte attrice, anche richiamando Cass. 32649/2021 (pag. 5-8) – può essere riconosciuta un'ulteriore somma a titolo di danno da compromissione della capacità lavorativa generica, in aggiunta allo specifico danno da lesione della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi in via equitativa in termini di “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica” (Cass. 32649/2021, pag. 8; cfr. anche Cass. 26641/2023);
- infine, se l'individuo non dimostra lo svolgimento di una specifica attività lavorativa e, nondimeno, risulta provata una compromissione della capacità lavorativa generica, allora spetterà a costui ugualmente un danno patrimoniale da generale compromissione della capacità di produrre reddito, da liquidare in via equitativa, prendendo a base il triplo della pensione sociale ai sensi dell'art. 137 cod. ass.
all'epoca del sinistro aveva 15 anni e non svolgeva, pertanto, una specifica Parte_1 attività lavorativa. Ciò non toglie che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere ammissibile il riconoscimento anche a favore di soggetti che ancora non producono reddito come i minori di un danno da lucro cessante per riduzione della possibilità di guadagno (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 07/02/2018, 15/05/2018, n. 11750). In questi casi la liquidazione del danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, nel momento in cui possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno. Ai fini della prognosi occorre tener conto, in primo luogo, della percentuale di invalidità medicalmente accertata e della natura e dell'entità dei postumi medesimi. Bisogna poi considerare gli studi compiuti e le inclinazioni manifestate dal danneggiato, oltre alle condizioni economico-sociali della famiglia e a ogni altra circostanza rilevante. All'odierno attore è stata riconosciuta un'invalidità permanente del 27 % a causa di postumi che hanno inciso e incideranno sulla sua normale deambulazione (cfr. dalla relazione di atp
“Deambulazione con zoppia, accovacciamento possibile per pochi gradi. Marcia su punte e talloni impossibile. Appoggio monopodalico a sinistra impossibile”). Una simile compromissione fisica presumibilmente impedirà al danneggiato di intraprendere attività lavorative che implichino il compimento di gesti atletici o che comunque richiedano un certo, protratto sforzo dal punto di vista fisico (tra cui lavori che richiedano di stare in piedi per periodi significativi). In questo senso, parte attrice lamenta la preclusione a causa del sinistro della possibilità di intraprendere una carriera nelle forze armate o di polizia e di portare avanti quella di calciatore. pagina 7 di 10 In relazione alla carriera nell'arma, l'allegazione è completamente generica dato che si fonda sulla sola circostanza che era l'attività lavorativa svolta dal padre . Manca Persona_1 un'allegazione specifica, e di conseguenza un riscontro probatorio, di una qualsiasi inclinazione verso questo mestiere da parte di . Parte_1
Quanto alla carriera di calciatore, dagli atti emerge che per la stagione 2018/2019 l'attore era stato tesserato nelle giovanili del Potenza, la cui squadra professionistica militava il Lega pro, e che antecedentemente era stato selezionato per partecipare a un torneo di giovani promesse negli Stati Uniti. Non ci sono invece riscontri sulla circostanza che il ragazzo fosse già stato attenzionato da club di categoria superiore. Posto che l'inclinazione verso il gioco del calcio è chiara, nel caso in esame mancano gli elementi per poter ritenere anche solo presuntivamente che questo tipo di carriera si sarebbe concretizzata e soprattutto per poter stabilire a che livello si sarebbe concretizzata, aspetto fondamentale dato che occorre valutare se in termini di probabilità il danneggiato a causa delle conseguenze del sinistro percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che altrimenti avrebbe conseguito. Il solo tesseramento all'età di 15 anni nelle giovanili di una squadra, che tra l'altro su base nazionale militava in e non in Serie A o B, e la partecipazione a CP_6 tornei di giovani promesse indicano sicuramente una passione per il gioco del calcio e magari anche una predisposizione per esso, ma non consentono in mancanza di altri elementi di presumere che probabilisticamente simile passione si sarebbe trasformata in una professione remunerata meglio di altre attività lavorative di tipo intellettuale che il danneggiato potrà in futuro svolgere. In ultimo, parte attrice allega a sostegno della richiesta un presunto calo della redditività scolastica. Simile circostanza, oltre a non essere per sé indicativa di una futura perdita di capacità di guadagno, non è nemmeno supportata da un riscontro probatorio. In definitiva non possibile riconoscere nel caso in esame un danno da lucro cessante da perdita della possibilità di guadagno visto che, seppur sia evidente in conseguenza del sinistro sarà precluso a l'accesso totale o parziale a certe tipologie di professioni Parte_1
(ovvero quelle di tipo fisico), mancano gli elementi per poter ritenere anche solo in via presuntiva che l'attore percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti percepito. Non possono essere risarciti nemmeno i costi per le protesi, per le visite e gli interventi sia diagnostici che terapeutici che si susseguiranno in futuro, per le spese per i viaggi e per le medicine. L'allegazione è completamente generica e non è chiaro se si riferisca solo a spese future o anche a costi già sostenuti. Non risulta peraltro il danneggiato abbia bisogno di protesi e in ogni caso non è stata offerta in produzione alcuna documentazione a supporto. Non è altresì accoglibile la richiesta di risarcimento delle spese borsuali pari a 4.000 euro. L'allegazione è completamente generica e non è presente in atti alcuna documentazione che permetta di comprendere a quali spese parte attrice si riferisca. Sono infine risarcibili i costi sostenuti per accedere al procedimento di autorizzazione davanti al giudice tutelare che parte attrice ha dovuto sostenere per poter accettare l'offerta presentata da Il dover far ricorso al giudice tutelare rientra tra le Controparte_1 conseguenze normali di un sinistro che abbia coinvolto un soggetto minore e pertanto i costi relativi sono risarcibili. pagina 8 di 10 Sul piano probatorio è accertata l'accettazione dell'offerta, così come il ricorso al giudice tutelare. Ai fini del quantum si ritiene sufficiente la nota spese rilasciata dai difensori relativa alla volontaria giurisdizione (doc. 20 parte attrice). La spesa va quantificata in euro 3.645. Mancando prova di quando tale somma sia stata effettivamente pagata, al fine della rivalutazione e del calcolo degli interessi si individua in via equitativa la data del 31 dicembre 2021 (il ricorso al giudice tutelare è del 2 luglio 2021 e il provvedimento di autorizzazione è datato 6 agosto 2021). La somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale deve essere rivalutata dalla data di esborso (individuata equitativamente nel 31.12.2021) a quella della pronuncia della presente sentenza e sulla somma rivalutata anno per anno devono essere calcolati gli interessi al tasso legale Sulla base del predetto calcolo, a titolo di danno patrimoniale è dovuta a parte attrice la somma di euro 4.180,82, oltre a interessi dall'esborso alla sentenza pari ad euro 413,94, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo. Non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice. Le spese del presente grado sostenute da sono poste a carico parte Parte_1 convenuta, in quanto soccombente, e sono liquidate, nella misura di euro 11.268,00, oltre 15
% per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva, oltre c.u e marca (?), con distrazione in favore dei difensori dell'attore che si sono dichiarati antistatari. e , essendo di fatto soccombenti, devono essere Parte_2 Parte_3 condannate a rimborsare a le spese sostenute per il presente Controparte_1 giudizio, che sono liquidate nella misura di euro 11.268,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva. Le spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo seguono altresì la soccombenza e sono pertanto poste a carico di Sono in particolare Controparte_1 dovute in favore di a titolo di spese e contributi 3.827,00 euro, oltre 15 % Parte_1 per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva, oltre a euro 259 per il C.U. ed euro 27 per la marca da bollo. Onorari dovuto ctu relativi all'atp sono posti definitivamente a carico di parte convenuta in quanto soccombente e sono liquidate così come da decreto del Tribunale di Matera in euro 1.864,73, oltre Iva.
non può invece essere condannata parte convenuta a rimborsare le Controparte_1 spese sostenute da parte attrice in sede di atp per il ctp, dato che non è stato prodotto alcun documento che attesti tale esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA inammissibili le domande proposte da e per difetto di Parte_2 Parte_3 legittimazione attiva pagina 9 di 10 RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice;
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale la somma di 115.774,46 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c. su tale complessiva somma dalla data del deposito della sentenza al saldo a titolo di danno patrimoniale la somma di 4.180,82 euro, oltre a interessi di mora pari a 413,94 euro, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
le spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in euro 11.268,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva, spese vive € 1713,00 con distrazione in favore dei difensori dell'attore che si sono dichiarati antistatari;
le spese di lite relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo che si liquidano in euro 3.827,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva, oltre a euro 259 per il C.U. ed euro 27 per la marca da bollo, con distrazione in favore dei difensori dell'attore che si sono dichiarati antistatari, avv. Maurizio Salerno e avv. Felice Angelo Grassi;
CONDANNA e a rimborsa a le spese di lite Parte_2 Parte_3 Controparte_1 relative al presente giudizio che si liquidano in euro 11.268,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva;
DICHIARA Che sono a carico di gli onorari del Ctu relativi al procedimento di Controparte_1 atp. Milano, 13 ottobre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo è il calcolo: Invalidità temporanea totale € 16.560,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.331,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00 Totale danno biologico temporaneo € 26.766,25