Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4812 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 7 febbraio 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Parte_1 C.F._1
I Montesanto, 22 presso lo studio dell'avv. Mirko Montesarchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Lusciano, Parte_2 C.F._2
alla Via Miraglia, 55 presso lo studio dell'avv. Francesco Manasse che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 6 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 , i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Marcellino il 5 settembre 2011 dal quale sono nate due figlie- (nata a [...] l'[...]) e (nata ad [...] Per_1 Pt_3
l'1.6.2018)- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 febbraio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7/2/2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione avvenuta a seguito di negoziazione assistista munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord in data 7.6.2022, inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. Modalità di affido
- Affido condiviso con domicilio privilegiato presso la madre
2. Diritto di visita
- Il padre avrà diritto di incontrare le figlie minori il martedì e il giovedì dalle 16:00 (o comunque dall'orario di fine scuola) alle 20:30 nella settimana in cui non è previsto il pernottamento nel fine settimana;
- Il martedì dalle 16:00 alle 20:00 nella settimana in cui è previsto il pernottamento nel fine settimana presso la casa paterna;
- Le figlie potranno pernottare presso il domicilio paterno a weekend alterni dalle ore 14:00 del sabato
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alle ore 20:30 della domenica;
- Nel periodo estivo il calendario sopra riportato non viene modificato;
- Per quanto riguarda le festività natalizie, le minori, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro;
- Per le festività pasquali, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore
e il giorno di Pasquetta con l'altro;
- Per tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) le parti concordano che le figlie stiano alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
- Tali modalità verranno stabilite da entrambi i genitori entro il 30 settembre di ogni anno
- Per quanto concerne le vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre n.2 settimane non consecutive tra giugno ed agosto. Il padre entro il 30 aprile di ogni anno comunicherà alla madre il periodo scelto in cui andrà in vacanza con le figlie
- Entrambe le parti condividono l'importanza di far sentire la presenza di entrambi i genitori in occasione di ricorrenze significative quali, ad esempio, i compleanni delle minori, la cresima, il compimento del 18° anno di età etc.
- In occasione del compleanno del papà le minori ceneranno e pernotteranno dal padre;
così come in occasione del compleanno della madre le minori trascorreranno l'intera giornata con la stessa
- Per la festa della mamma e del papà se la ricorrenza dovesse capitare nel fine settimana di spettanza dell'altro genitore si procederà ad uno scambio;
- Le parti inoltre esprimono parere favorevole al fatto che le figlie possano mantenere rapporti significativi con le famiglie d'origine
3. Mantenimento
Il Sig. verserà a titolo di mantenimento per le minori la somma di euro Parte_2
700,00 (euro settecento, 00) entro il giorno 5 di ogni mese.
Detto assegno è soggetto alle variazioni annuali ISTAT.
Per quanto concerne le spese straordinario restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%
4. Documenti d'identità e passaporto
Le parti non rilasciano l'assenso al rilascio del passaporto, ritenendo che lo stesso vada concordato al compimento del 13° anno di età delle minori;
Rilasciano l'assenso al rilascio del documento d'identità delle figlie.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed
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all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Marcellino il
5 settembre 2011 (atto n. 31, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) tra
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Parte_1 Parte_2
27.9.1976) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN MARCELLINO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4