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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1057 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a BRASILE il 06/06/1989. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CAMPANINI CARLOTTA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PERÙ il Controparte_1 C.F._2
13/10/1986 Con il patrocinio dell'Avv. ROCCHITELLI ELISA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente Ricorre al Tribunale Ill.mo affinché, il Giudice Istruttore, esperiti tutti gli adempimenti di legge, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e il sig. Parte_1 Controparte_2
[...]
In via principale Per_
-Disporsi affidamento esclusivo dei figli e alla madre per quanto sopra esposto;
Per_1
-Disporsi che il padre si potrà recare in America durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
-Assegnarsi la casa coniugale al sig. ; CP_1
Pag. 1 -Disporsi contributo mensile al mantenimento ordinario in carico al sig. pari ad euro 1.200 da versare CP_1 alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie giusto protocollo di Parte_1
Torino nella misura del 80% a carico del padre e il 20% a carico della madre;
-Autorizzarsi rilascio e rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto, validi per l'espatrio, a favore di ciascun coniuge e anche in relazione ai figli minori.
-Disporsi la perdita del cognome alla sig.ra CP_1 Parte_1
-Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO IZ (VA) di procedere a tutte le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di cui al regio decreto del 9.07.39 nr. 1238; In via subordinata
-Disporsi affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con delega alla madre in merito alle decisioni mediche-sanitarie e scolastici;
-Disporsi che il padre si potrà recare negli Stati Uniti durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
-Assegnarsi la casa coniugale al sig. ; CP_1
-Disporsi contributo mensile al mantenimento ordinario in carico al sig. pari ad euro 1.200 da versare CP_1 alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie giusto protocollo di Parte_1
Torino nella misura del 80% a carico del padre e il 20% a carico della madre;
-Autorizzarsi rilascio e rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto, validi per l'espatrio, a favore di ciascun coniuge e anche in relazione ai figli minori.
-Disporsi la perdita del cognome alla sig.ra CP_1 Parte_1
-Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO IZ (VA) di procedere a tutte le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di cui al regio decreto del 9.07.39 nr. 1238; Con vittoria di spese di giudizio.
Per parte resistente Voglia il Tribunale di Novara, contrariis reiectis, così giudicare: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO IZ l'8 agosto 2013 tra
[...]
e Controparte_1 Parte_1
2) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori al padre con collocazione presso la casa coniugale in Bellinzago Novarese, via Circonvallazione 11 che verrà a lui assegnata;
3) Porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascun minore rivalutabili annualmente secondo indici costo vita. Disporre che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori;
4) La madre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalla sera del venerdì sino alle ore 20 della successiva domenica, quando i ragazzi dovranno dal genitore essere riaccompagnati a casa;
5) Disporre che durante il periodo estivo, ovvero dal termine della scuola a giugno e sino alla ripresa delle lezioni a settembre, in aggiunta alle ordinarie modalità di visitazione, la IG.ra potrà tenere con sé i figli due Parte_1 settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Natale e Pasqua ad anni alterni.
6) Con vittoria di spese e competenze.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/06/2024 , rappresentava Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con a Controparte_1
TO IZ (VA) in data 08.08.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TO IZ, n. atto di matrimonio 72, n. registro atto matrimonio I . Per_ Dall'unione nascevano a TO IZ (VA) i figli il 08.02.2013 e il 17.07.2015. Per_1
Con decreto n. 4932 emesso in data 6.7.2023 il Tribunale di Novara omologava le condizioni di separazione dei coniugi. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili attinenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e gli aspetti economici e patrimoniali della coppia. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quelli attinenti alla prole. All'udienza del 10.6.2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 3 Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a TO Parte_1 Controparte_1
IZ (VA) in data 08.08.2013
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/07/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1057 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a BRASILE il 06/06/1989. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CAMPANINI CARLOTTA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PERÙ il Controparte_1 C.F._2
13/10/1986 Con il patrocinio dell'Avv. ROCCHITELLI ELISA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente Ricorre al Tribunale Ill.mo affinché, il Giudice Istruttore, esperiti tutti gli adempimenti di legge, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e il sig. Parte_1 Controparte_2
[...]
In via principale Per_
-Disporsi affidamento esclusivo dei figli e alla madre per quanto sopra esposto;
Per_1
-Disporsi che il padre si potrà recare in America durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
-Assegnarsi la casa coniugale al sig. ; CP_1
Pag. 1 -Disporsi contributo mensile al mantenimento ordinario in carico al sig. pari ad euro 1.200 da versare CP_1 alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie giusto protocollo di Parte_1
Torino nella misura del 80% a carico del padre e il 20% a carico della madre;
-Autorizzarsi rilascio e rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto, validi per l'espatrio, a favore di ciascun coniuge e anche in relazione ai figli minori.
-Disporsi la perdita del cognome alla sig.ra CP_1 Parte_1
-Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO IZ (VA) di procedere a tutte le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di cui al regio decreto del 9.07.39 nr. 1238; In via subordinata
-Disporsi affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con delega alla madre in merito alle decisioni mediche-sanitarie e scolastici;
-Disporsi che il padre si potrà recare negli Stati Uniti durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
-Assegnarsi la casa coniugale al sig. ; CP_1
-Disporsi contributo mensile al mantenimento ordinario in carico al sig. pari ad euro 1.200 da versare CP_1 alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie giusto protocollo di Parte_1
Torino nella misura del 80% a carico del padre e il 20% a carico della madre;
-Autorizzarsi rilascio e rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto, validi per l'espatrio, a favore di ciascun coniuge e anche in relazione ai figli minori.
-Disporsi la perdita del cognome alla sig.ra CP_1 Parte_1
-Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO IZ (VA) di procedere a tutte le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di cui al regio decreto del 9.07.39 nr. 1238; Con vittoria di spese di giudizio.
Per parte resistente Voglia il Tribunale di Novara, contrariis reiectis, così giudicare: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO IZ l'8 agosto 2013 tra
[...]
e Controparte_1 Parte_1
2) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori al padre con collocazione presso la casa coniugale in Bellinzago Novarese, via Circonvallazione 11 che verrà a lui assegnata;
3) Porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascun minore rivalutabili annualmente secondo indici costo vita. Disporre che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori;
4) La madre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalla sera del venerdì sino alle ore 20 della successiva domenica, quando i ragazzi dovranno dal genitore essere riaccompagnati a casa;
5) Disporre che durante il periodo estivo, ovvero dal termine della scuola a giugno e sino alla ripresa delle lezioni a settembre, in aggiunta alle ordinarie modalità di visitazione, la IG.ra potrà tenere con sé i figli due Parte_1 settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Natale e Pasqua ad anni alterni.
6) Con vittoria di spese e competenze.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/06/2024 , rappresentava Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con a Controparte_1
TO IZ (VA) in data 08.08.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TO IZ, n. atto di matrimonio 72, n. registro atto matrimonio I . Per_ Dall'unione nascevano a TO IZ (VA) i figli il 08.02.2013 e il 17.07.2015. Per_1
Con decreto n. 4932 emesso in data 6.7.2023 il Tribunale di Novara omologava le condizioni di separazione dei coniugi. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili attinenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e gli aspetti economici e patrimoniali della coppia. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quelli attinenti alla prole. All'udienza del 10.6.2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 3 Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a TO Parte_1 Controparte_1
IZ (VA) in data 08.08.2013
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/07/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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