CASS
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2024, n. 8067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8067 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AM ID n. a Locri il 30/9/1991 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 28/9/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'appello interposto avverso la sentenza del Tribunale di Locri in data 27/4/2023 in quanto proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare di AT DE, contenente, altresì, la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, come prescritto dall'art. 581 quater, comma 1, cod.proc.pen e dalla disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, D. Lgs n. 150/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8067 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 26/01/2024 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Cosimo ER, il quale ha formulato con un primo motivo eccezione d'incostituzionalità dell'art. 581 quater cod.proc.pen. per violazione degli artt. 3 e 24 della Carta Fondamentale. Secondo il difensore l'applicabilità della norma ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del D. Igs 150/22 genera una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti per effetto di disposizioni non vigenti al momento del conferimento del mandato difensivo in primo grado, mandato assistito dal principio di ultrattività, con conseguente compromissione del diritto di difesa. 2.1 Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 581 quater, comma 1, cod.proc.pen. e la correlata illogicità della motivazione in quanto la procura speciale per impugnare la sentenza di primo grado con contestuale elezione di domicilio era stata ritualmente conferita al difensore che per una mera svista ne ha omesso l'allegazione all'atto d'appello, nel quale se ne rinviene menzione. La disattenzione del difensore, secondo il ricorrente, non può riverberare i suoi effetti preclusivi sul diritto dell'imputato al secondo grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo, formulato peraltro in maniera del tutto generica, è destituito di pregio. Questa Corte ha già affermato, con argomenti che il Collegio condivide integralmente, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01). 1.1 La valutazione di manifesta infondatezza deve estendersi anche al sospetto di incostituzionalità avanzato in relazione alla previsione dell'art. 89,comma 3, D. Igs 150 a mente della quale "le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 2 Il Consigliere estensore Il Preside te 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto". Infatti, i contenuti della norma transitoria appaiono coerente espressione del principio "tempus regit actum" per come interpretato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007. P.c. in proc. Lista, Rv. 236537- 01) mentre le novellate modalità di proposizione dell'impugnazione s'accompagnano alla connessa applicabilità dell'art. 175, comma 2.1, in tema di restituzione nel termine a garanzia di un consapevole ed efficace esercizio del diritto d'impugnazione. 2.Infondato è anche il secondo motivo che assume l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'appello in quanto la mancata allegazione del mandato contenente la dichiarazione di domicilio sarebbe da ascrivere a mera svista del difensore, trattandosi di atto rilasciato dall'imputato in epoca successiva alla pronunzia della sentenza di primo grado e richiamato in calce all'impugnazione. L'art. 581 comma 1 quater, prevede che "con" l'atto di impugnazione del difensore "è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato". Il tenore della norma postula la contestualità, requisito indispensabile ai fini del preliminare vaglio in ordine alla ricevibilità dell'impugnazione stessa anche sotto il profilo del rilascio del mandato in epoca successiva alla pronunzia della sentenza impugnata ma in funzione dell'instaurazione dell'ulteriore grado di giudizio, dovendo al riguardo osservarsi che, ai sensi dell'art.39 disp. att. cod. proc. pen., i poteri di autenticazione del difensore di fiducia si riferiscono esclusivamente alla sottoscrizione della parte e non si estendono alla data del conferimento dell'incarico, la cui prova deve essere fornita nei modi previsti dall'art. 27 (Sez. 6, n. 944 del 13/03/1998, Rv. 210810 - 01) ovvero nel caso che ne occupa mediante deposito del mandato unitamente all'atto di impugnazione (in fattispecie di mandato ad impugnare una sentenza contumaciale, Sez. 3, n. 4374 del 26/02/1999, Rv. 212979 - 01). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono s'impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'appello interposto avverso la sentenza del Tribunale di Locri in data 27/4/2023 in quanto proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare di AT DE, contenente, altresì, la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, come prescritto dall'art. 581 quater, comma 1, cod.proc.pen e dalla disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, D. Lgs n. 150/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8067 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 26/01/2024 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Cosimo ER, il quale ha formulato con un primo motivo eccezione d'incostituzionalità dell'art. 581 quater cod.proc.pen. per violazione degli artt. 3 e 24 della Carta Fondamentale. Secondo il difensore l'applicabilità della norma ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del D. Igs 150/22 genera una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti per effetto di disposizioni non vigenti al momento del conferimento del mandato difensivo in primo grado, mandato assistito dal principio di ultrattività, con conseguente compromissione del diritto di difesa. 2.1 Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 581 quater, comma 1, cod.proc.pen. e la correlata illogicità della motivazione in quanto la procura speciale per impugnare la sentenza di primo grado con contestuale elezione di domicilio era stata ritualmente conferita al difensore che per una mera svista ne ha omesso l'allegazione all'atto d'appello, nel quale se ne rinviene menzione. La disattenzione del difensore, secondo il ricorrente, non può riverberare i suoi effetti preclusivi sul diritto dell'imputato al secondo grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo, formulato peraltro in maniera del tutto generica, è destituito di pregio. Questa Corte ha già affermato, con argomenti che il Collegio condivide integralmente, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01). 1.1 La valutazione di manifesta infondatezza deve estendersi anche al sospetto di incostituzionalità avanzato in relazione alla previsione dell'art. 89,comma 3, D. Igs 150 a mente della quale "le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 2 Il Consigliere estensore Il Preside te 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto". Infatti, i contenuti della norma transitoria appaiono coerente espressione del principio "tempus regit actum" per come interpretato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007. P.c. in proc. Lista, Rv. 236537- 01) mentre le novellate modalità di proposizione dell'impugnazione s'accompagnano alla connessa applicabilità dell'art. 175, comma 2.1, in tema di restituzione nel termine a garanzia di un consapevole ed efficace esercizio del diritto d'impugnazione. 2.Infondato è anche il secondo motivo che assume l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'appello in quanto la mancata allegazione del mandato contenente la dichiarazione di domicilio sarebbe da ascrivere a mera svista del difensore, trattandosi di atto rilasciato dall'imputato in epoca successiva alla pronunzia della sentenza di primo grado e richiamato in calce all'impugnazione. L'art. 581 comma 1 quater, prevede che "con" l'atto di impugnazione del difensore "è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato". Il tenore della norma postula la contestualità, requisito indispensabile ai fini del preliminare vaglio in ordine alla ricevibilità dell'impugnazione stessa anche sotto il profilo del rilascio del mandato in epoca successiva alla pronunzia della sentenza impugnata ma in funzione dell'instaurazione dell'ulteriore grado di giudizio, dovendo al riguardo osservarsi che, ai sensi dell'art.39 disp. att. cod. proc. pen., i poteri di autenticazione del difensore di fiducia si riferiscono esclusivamente alla sottoscrizione della parte e non si estendono alla data del conferimento dell'incarico, la cui prova deve essere fornita nei modi previsti dall'art. 27 (Sez. 6, n. 944 del 13/03/1998, Rv. 210810 - 01) ovvero nel caso che ne occupa mediante deposito del mandato unitamente all'atto di impugnazione (in fattispecie di mandato ad impugnare una sentenza contumaciale, Sez. 3, n. 4374 del 26/02/1999, Rv. 212979 - 01). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono s'impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024