Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 2952
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità assoluta dell'intimazione di pagamento per difetto di notifica degli atti presupposti

    L'intimazione di pagamento è un atto meramente sollecitatorio, non impugnabile per vizi relativi all'atto presupposto, salvo che il contribuente dimostri di averne avuto conoscenza solo con la notifica dell'intimazione stessa. Nel caso di specie, è stata prodotta la relata di notifica dell'atto presupposto, e il ricorrente non ha fornito prove della mancata conoscenza. Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata solo con l'impugnazione dell'intimazione è infondata.

  • Rigettato
    Inesistenza/nullità dell'avviso di accertamento notificato a mezzo servizio di posta privata

    La contestazione circa la notifica dell'avviso di accertamento presupposto non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo dimostrazione della mancata conoscenza dell'atto presupposto. Tale dimostrazione non è stata fornita nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito quinquennale

    L'eccezione di prescrizione deve essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto impositivo prodromico, salvo dimostrazione della mancata notifica di quest'ultimo, circostanza non verificatasi nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale tributo e quinquennale interessi e sanzioni

    L'eccezione di prescrizione deve essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto impositivo prodromico, salvo dimostrazione della mancata notifica di quest'ultimo, circostanza non verificatasi nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Necessità di prova dell'effettiva consegna degli atti presupposti

    La contestazione circa la notifica degli atti presupposti non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo dimostrazione della mancata conoscenza dell'atto presupposto. Tale dimostrazione non è stata fornita nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale interessi e sanzioni

    L'eccezione di prescrizione deve essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto impositivo prodromico, salvo dimostrazione della mancata notifica di quest'ultimo, circostanza non verificatasi nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Mancata conversione del termine da ordinario a decennale

    L'eccezione di prescrizione deve essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto impositivo prodromico, salvo dimostrazione della mancata notifica di quest'ultimo, circostanza non verificatasi nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Azione di accertamento negativo del credito in relazione all'eccepita prescrizione

    L'eccezione di prescrizione deve essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto impositivo prodromico, salvo dimostrazione della mancata notifica di quest'ultimo, circostanza non verificatasi nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle mere relate di notifica e richiesta esibizione integrale atti presupposti

    La contestazione circa la notifica degli atti presupposti non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo dimostrazione della mancata conoscenza dell'atto presupposto. Tale dimostrazione non è stata fornita nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Decadenza e tardività dell'iscrizione al ruolo esattoriale

    L'eccezione di prescrizione e decadenza deve essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto impositivo prodromico, salvo dimostrazione della mancata notifica di quest'ultimo, circostanza non verificatasi nel presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 2952
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2952
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo