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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 27/01/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1162/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALASSA PIER MARCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6073/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1026 IMU 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 787 TASI 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Palestrina, avverso
- l'avviso di accertamento n. 787 del 10/12/2024, notificato in data 18/12/2024, relativo a TASI asseritamente relativa all'anno di imposta 1999, ma in realtà relativa all'anno di imposta 2019, oltre sanzioni e interessi, per un totale di Euro 32,00;
- l'avviso di accertamento n. 1026 del 4/12/2024, notificato in data 20/12/2024, relativo ad IMU asseritamente relativa all'anno di imposta 1999, ma in realtà relativa all'anno di imposta 2019, oltre sanzioni e interessi, per un totale di Euro 454,00;
per l'importo complessivo di Euro 486,00.
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria, in quanto il periodo di riferimento degli accertamenti fiscali impugnati sarebbe datato al 27/11/1999.
La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_1.
Il Comune di Palestrina, ritualmente costituitosi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) Inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto che gli avvisi di accertamento impugnati si riferiscono a pretese tributarie relative all'anno di imposta 2019 e non all'anno di imposta 1999, come erroneamente dedotto dalla ricorrente;
b) Gli avvisi di accertamento impugnati risultano regolarmente notificati, adeguatamente motivati e fondati su dati catastali e documentazione in possesso del Comune, in coerenza con l'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e costituiscono esercizio legittimo del potere accertativo dell'Ente Impositore, effettuato nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente.
c) La contribuente non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'intervenuta prescrizione, né
a contestare nel merito l'an del credito. La domanda di annullamento risulta quindi sfornita di prova e giuridicamente infondata, non essendo sufficiente un generico richiamo ad un presunto periodo d'imposta del 1999, che non trova riscontro negli atti notificati, riferiti al periodo d'imposta 2019.
Il Comune di Palestrina, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Non avendo le parti, o almeno una di esse, richiesto la discussione in pubblica udienza, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 33, D. Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione, atteso che le pretese tributarie oggetto di impugnazione sono relative all'anno di imposta 2019, come risulta chiaramente ed inequivocabilmente dalla lettura degli avvisi di accertamento opposti.
In realtà, la data del 27/11/1999, alla quale la ricorrente fa erroneamente riferimento per individuare l'annualità
d'imposta, si riferisce alla decorrenza del periodo di possesso degli immobili oggetto di tassazione e non già all'anno di imposta accertato che – si ribadisce – è chiaramente individuabile nell'anno 2019.
Appare pertanto evidente che alla data della notifica degli atti impugnati (18/12/2024 e 20/12/2024, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente), non è ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai tributi locali in esame e ciò anche a prescindere dall'applicazione della sospensione di termini di decadenza e prescrizione disposti dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in Euro 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma, 14/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Pier Marco Salassa
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALASSA PIER MARCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6073/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1026 IMU 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 787 TASI 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Palestrina, avverso
- l'avviso di accertamento n. 787 del 10/12/2024, notificato in data 18/12/2024, relativo a TASI asseritamente relativa all'anno di imposta 1999, ma in realtà relativa all'anno di imposta 2019, oltre sanzioni e interessi, per un totale di Euro 32,00;
- l'avviso di accertamento n. 1026 del 4/12/2024, notificato in data 20/12/2024, relativo ad IMU asseritamente relativa all'anno di imposta 1999, ma in realtà relativa all'anno di imposta 2019, oltre sanzioni e interessi, per un totale di Euro 454,00;
per l'importo complessivo di Euro 486,00.
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria, in quanto il periodo di riferimento degli accertamenti fiscali impugnati sarebbe datato al 27/11/1999.
La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_1.
Il Comune di Palestrina, ritualmente costituitosi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) Inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto che gli avvisi di accertamento impugnati si riferiscono a pretese tributarie relative all'anno di imposta 2019 e non all'anno di imposta 1999, come erroneamente dedotto dalla ricorrente;
b) Gli avvisi di accertamento impugnati risultano regolarmente notificati, adeguatamente motivati e fondati su dati catastali e documentazione in possesso del Comune, in coerenza con l'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e costituiscono esercizio legittimo del potere accertativo dell'Ente Impositore, effettuato nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente.
c) La contribuente non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'intervenuta prescrizione, né
a contestare nel merito l'an del credito. La domanda di annullamento risulta quindi sfornita di prova e giuridicamente infondata, non essendo sufficiente un generico richiamo ad un presunto periodo d'imposta del 1999, che non trova riscontro negli atti notificati, riferiti al periodo d'imposta 2019.
Il Comune di Palestrina, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Non avendo le parti, o almeno una di esse, richiesto la discussione in pubblica udienza, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 33, D. Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione, atteso che le pretese tributarie oggetto di impugnazione sono relative all'anno di imposta 2019, come risulta chiaramente ed inequivocabilmente dalla lettura degli avvisi di accertamento opposti.
In realtà, la data del 27/11/1999, alla quale la ricorrente fa erroneamente riferimento per individuare l'annualità
d'imposta, si riferisce alla decorrenza del periodo di possesso degli immobili oggetto di tassazione e non già all'anno di imposta accertato che – si ribadisce – è chiaramente individuabile nell'anno 2019.
Appare pertanto evidente che alla data della notifica degli atti impugnati (18/12/2024 e 20/12/2024, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente), non è ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai tributi locali in esame e ciò anche a prescindere dall'applicazione della sospensione di termini di decadenza e prescrizione disposti dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in Euro 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma, 14/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Pier Marco Salassa