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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6084 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 15517 /2023 da:
L'avv. BARON NICOLA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 11517 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 547/2023 emesso dal Tribunale di Venezia il 7 marzo
2023 e vertente
TRA
(C.F. ,) rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Baron
OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , in p.l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
TO TR SI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 547/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Venezia il 7 marzo 2023, notificato il 16 settembre 2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 7.406,90, oltre interessi e spese, in virtù di due contratti di finanziamento stipulati con Unicredit il 28 luglio 2006 e l'11 agosto 2006, i cui crediti sono stati CP ceduti prima a e poi da questa a . CP_3
Ha eccepito: a) la tardiva notifica del decreto ingiuntivo;
b) prescrizione;
c) l'omessa notifica della cessione;
e) il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti.
1 1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché, in subordine, la restituzione dell'importo richiesto in s ede monitoria ex art. 2033 o 2041 c.c.
2. Ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti per cui è causa, non avendo parte opposta mai depositato gli originali.
Al riguardo, si ricorda che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “il ricorrente sostiene, nel motivo in esame, che l'originale avrebbe dovuto essere prodotto entro il termine dell'articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., e che tardiva sarebbe stata qui ndi la sua produzione se compiuta in seguito.
Comunque l'originale nella presente causa non sarebbe mai stato prodotto -venendo invece
"solo esibito e poi, successivamente, consegnato al CTU e di nuovo mai introdotto negli atti del giudizio -, "ma solo esibito tardivamente, onde il ricorrente non avrebbe avuto neppure
l'obbligo del disconoscimento. Pertanto - deduce il - l'istanza di verificazione CP_4 avrebbe dovuto essere rigettata, "dovendo necessariamente essere effettuata sull'originale", non tempestivamente prodotto. Infatti (e si invocano scritti dottrinali) la verificazione sarebbe un modo per conferire efficacia probatoria, ex articolo 2702 c.p.c., alla scrittura privata;
e dunque la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 520/2017 e Cass.
16551/2015) ha affermato che, se si disconosce la fotocopia di una scrittura privata, la parte che se ne vuole avvalere deve produrre l'originale, e altresì che, se poi di questo si verifica ulteriore disconoscimento, deve chiederne la verificazione;
ulteri ore giurisprudenza (come
Cass. 7267/2014) insegna poi che il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà esser e possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento.
Conclude il ricorrente che nella fattispecie in esame si sarebbe violato il termine dell'articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c.
7.3 Tutti questi rilievi del ricorrente sono pienamente condivisibili.
L'insegnamento apportato da Cass. 7267/2014 è stato poi confermato di r ecente dal non massimato Cass. 33769/2019; e già anteriormente erano uscite le conformi Cass. 9202/2004,
Cass. 11739/1999 e Cass. 9869/2000, tutte massimate, e che quindi avrebbero dovuto essere ben note alla corte milanese. È vero che in precedenza si rin vengono anche pronunce, per così dire, "variegate" in tema, ma ormai da tempo detta giurisprudenza, ben richiamata dal ricorrente, si è appunto integralmente consolidata.
D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, g iacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di "cautele
2 opportune per la custodia del documento" diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte .
Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento - di cui è un immediato effetto -, e quindi non è sostenibile che, a differenza appunto degli altri documenti, quello oggetto di verificazione possa essere prodotto oltre i termini decadenziali” (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2024, n.
8304).
Pertanto, parte opposta avrebbe dovuto depositare gli originali dei contratti disconosciuti entro il termine fissato per il deposito della seconda memoria istruttoria, non potendosi di certo ammettere indagini tecniche su una mera fotocopia.
Di conseguenza, non potendosi attribuire all'opponente la paternità della sottoscrizione presente sui contratti in esame, l'opposizione va accolta.
3. Vanno, a questo punto, respinte le domande subordinate proposte da parte opposta, in quanto la proposta di contratto depositata e l'estratto conto non dimostrano l'avvenuta percezione di importi da parte dell'opponente in relazione ad un contratto mai conclu so.
Peraltro, la parte opposta ha chiesto la restituzione non già della quota capitale, ma dell'intero credito azionato in sede monitoria, addirittura con gli interessi moratori, senza alcuna distinzione e specificazione delle somme già incassate e di quel le residue al netto di ogni interesse.
4. Le spese di lite sostenute dalla parte opponente seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
GA IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande di parte opposta.
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, che liquida in euro 2.700,00 (di cui 500,00 per la fase di studio, 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/02.
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. GA IO
3
L'avv. BARON NICOLA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 11517 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 547/2023 emesso dal Tribunale di Venezia il 7 marzo
2023 e vertente
TRA
(C.F. ,) rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Baron
OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , in p.l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
TO TR SI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 547/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Venezia il 7 marzo 2023, notificato il 16 settembre 2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 7.406,90, oltre interessi e spese, in virtù di due contratti di finanziamento stipulati con Unicredit il 28 luglio 2006 e l'11 agosto 2006, i cui crediti sono stati CP ceduti prima a e poi da questa a . CP_3
Ha eccepito: a) la tardiva notifica del decreto ingiuntivo;
b) prescrizione;
c) l'omessa notifica della cessione;
e) il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti.
1 1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché, in subordine, la restituzione dell'importo richiesto in s ede monitoria ex art. 2033 o 2041 c.c.
2. Ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti per cui è causa, non avendo parte opposta mai depositato gli originali.
Al riguardo, si ricorda che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “il ricorrente sostiene, nel motivo in esame, che l'originale avrebbe dovuto essere prodotto entro il termine dell'articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., e che tardiva sarebbe stata qui ndi la sua produzione se compiuta in seguito.
Comunque l'originale nella presente causa non sarebbe mai stato prodotto -venendo invece
"solo esibito e poi, successivamente, consegnato al CTU e di nuovo mai introdotto negli atti del giudizio -, "ma solo esibito tardivamente, onde il ricorrente non avrebbe avuto neppure
l'obbligo del disconoscimento. Pertanto - deduce il - l'istanza di verificazione CP_4 avrebbe dovuto essere rigettata, "dovendo necessariamente essere effettuata sull'originale", non tempestivamente prodotto. Infatti (e si invocano scritti dottrinali) la verificazione sarebbe un modo per conferire efficacia probatoria, ex articolo 2702 c.p.c., alla scrittura privata;
e dunque la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 520/2017 e Cass.
16551/2015) ha affermato che, se si disconosce la fotocopia di una scrittura privata, la parte che se ne vuole avvalere deve produrre l'originale, e altresì che, se poi di questo si verifica ulteriore disconoscimento, deve chiederne la verificazione;
ulteri ore giurisprudenza (come
Cass. 7267/2014) insegna poi che il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà esser e possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento.
Conclude il ricorrente che nella fattispecie in esame si sarebbe violato il termine dell'articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c.
7.3 Tutti questi rilievi del ricorrente sono pienamente condivisibili.
L'insegnamento apportato da Cass. 7267/2014 è stato poi confermato di r ecente dal non massimato Cass. 33769/2019; e già anteriormente erano uscite le conformi Cass. 9202/2004,
Cass. 11739/1999 e Cass. 9869/2000, tutte massimate, e che quindi avrebbero dovuto essere ben note alla corte milanese. È vero che in precedenza si rin vengono anche pronunce, per così dire, "variegate" in tema, ma ormai da tempo detta giurisprudenza, ben richiamata dal ricorrente, si è appunto integralmente consolidata.
D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, g iacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di "cautele
2 opportune per la custodia del documento" diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte .
Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento - di cui è un immediato effetto -, e quindi non è sostenibile che, a differenza appunto degli altri documenti, quello oggetto di verificazione possa essere prodotto oltre i termini decadenziali” (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2024, n.
8304).
Pertanto, parte opposta avrebbe dovuto depositare gli originali dei contratti disconosciuti entro il termine fissato per il deposito della seconda memoria istruttoria, non potendosi di certo ammettere indagini tecniche su una mera fotocopia.
Di conseguenza, non potendosi attribuire all'opponente la paternità della sottoscrizione presente sui contratti in esame, l'opposizione va accolta.
3. Vanno, a questo punto, respinte le domande subordinate proposte da parte opposta, in quanto la proposta di contratto depositata e l'estratto conto non dimostrano l'avvenuta percezione di importi da parte dell'opponente in relazione ad un contratto mai conclu so.
Peraltro, la parte opposta ha chiesto la restituzione non già della quota capitale, ma dell'intero credito azionato in sede monitoria, addirittura con gli interessi moratori, senza alcuna distinzione e specificazione delle somme già incassate e di quel le residue al netto di ogni interesse.
4. Le spese di lite sostenute dalla parte opponente seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
GA IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande di parte opposta.
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, che liquida in euro 2.700,00 (di cui 500,00 per la fase di studio, 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/02.
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. GA IO
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