Sentenza breve 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 08/09/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2025, proposto dal dott. Mauro Petrillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Serino e Michele Maselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale IS - Direzione Regionale, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
EL RO, AS Lo Verde, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento con cui è stata comunicata alla parte ricorrente la votazione della prova orale e della prova pratica del 31.05.2025, che ha determinato la sua esclusione dalla graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, indetto con D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024;
- del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il IS prot. n. 62 del 24 giugno 2025, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito definitiva del suddetto concorso per la Regione IS, nella parte in cui non include la parte ricorrente tra i vincitori;
della valutazione della prova pratica della ricorrente, svoltasi in data 31/05/2025, e della relativa griglia di valutazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali della commissione giudicatrice, la traccia della prova pratica estratta e l'avviso prot. n. 5441 del 12 maggio 2025 nella parte in cui disciplina lo svolgimento della prova pratica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, indetto con D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024.
2. Con l’odierno ricorso l’interessato ha impugnato: a) il provvedimento con il quale gli è stata comunicata la votazione della prova orale e della prova pratica, da cui è scaturita la sua esclusione dalla graduatoria di merito del concorso; b) il Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il IS prot. n. 62 del 24 giugno 2025, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito definitiva del suddetto concorso per la Regione IS, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; c) la valutazione della prova pratica del ricorrente, svoltasi in data 31 maggio 2025, e la relativa griglia di valutazione; d) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali della commissione giudicatrice, la traccia della prova pratica estratta e l'avviso prot. n. 5441 del 12 maggio 2025, nella parte in cui disciplinava lo svolgimento della prova pratica.
3. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA (ART. 7 D.M. 205/2023, ALL. A DM 205/2023 E ART. 7 D.D.G. 3059/2024);
II. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
In estrema sintesi, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la non conformità della prova pratica somministrata ai candidati - che nella sostanza si sarebbe tradotta in un’ulteriore prova teorica - alla nozione di “ prova pratica ” delineata dalla lex specialis e dalla normativa di settore applicabile alla procedura selettiva de qua (art. 7 D.M. n. 205/2023; Allegato A del predetto D.M.; D.D.G. n. 3059/2024).
Con il secondo mezzo, il ricorrente ha dedotto sotto differenti profili il vizio di eccesso di potere degli atti impugnati, in quanto l’Amministrazione, somministrando, nei fatti, una ulteriore prova teorica in luogo di una prova pratica, avrebbe esercitato un potere diverso da quello conferitole, duplicando, inoltre, una verifica di competenze teoriche già oggetto della prova orale.
4. In resistenza al ricorso si è costituita, nell’interesse delle Amministrazioni intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per il IS, “ che opera esclusivamente quale organo periferico del Ministero dell’Istruzione, cui non potrà che essere imputata l’attività de qua ” (cfr. memoria erariale depositata in data 29.8.2025, pag. 3).
Nel merito, la difesa pubblica ha opposto l’integrale infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
5. All’udienza cautelare del 3.9.2025, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione integrale della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
7. In via preliminare, il Collegio deve respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’U.S.R. per il IS, articolata dalla difesa erariale, atteso che il ricorso investe anche provvedimenti adottati dal detto U.S.R..
8. Venendo al merito della controversia, il ricorso è infondato.
9. Il Collegio ritiene che le doglianze racchiuse nel ricorso ben possano, per ragioni di economicità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo profili di illegittimità intimamente connessi.
10. Al riguardo deve introduttivamente evidenziarsi che il D.M. n. 205/2023, riguardante “ disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 ”, prevede, al suo art. 7, comma 4, che “ L’Allegato A [ del medesimo D.M.] individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento ”.
Con riferimento alla classe di concorso A027, per la quale il ricorrente ha partecipato al concorso per cui è causa, il detto Allegato A stabilisce che “ la prova pratica consiste nella misura di una o più grandezze fisiche, la verifica di una legge o lo studio di un fenomeno fisico. Il risultato deve essere descritto e commentato in un'apposita relazione scritta ” (cfr. documento n. 16 allegato al ricorso introduttivo, pag. 77); e il D.D.G. n. 3059/2024, dal canto suo, stabilisce, al suo art. 7, comma 8, che “ le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A al Decreto ministeriale, in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste ”.
10.1. Ciò detto, deve ricordarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, del tutto coerente con le disposizioni sopra citate, la prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si differenzia da quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità del concorrente di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto: capacità che può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere pratico della prova, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste ( ex multis , T.A.R. Marche, Sez. II, sentenza n. 100/2025; Cassazione civile, sez. lav., 4 marzo 2024, n. 5653; Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 344).
10.2. Tanto premesso, si rileva che la traccia della “ prova pratica ” somministrata nel concorso per cui è causa recava il seguente testo: “ il candidato illustri i principi teorici alla base della prova proposta, e rediga una relazione scritta in cui verifichi la seguente legge, “la legge di Coulomb”. Il candidato collochi l’esperienza nell’ambito di una programmazione disciplinare curriculare di propria scelta ”.
10.3. Orbene, la suddetta prova, sebbene di natura non “ laboratoriale”, deve ritenersi pienamente rispondente alle sopra citate prescrizioni della lex specialis e della disciplina di settore, concernenti la nozione di “ prova pratica ”. La traccia appena riportata prevede infatti, mediante la redazione di una relazione scritta, proprio “ la verifica di una legge”, e tanto con un pregnante carattere di praticità, essendo stato richiesto ai candidati di collocare la detta verifica nell’ambito di una programmazione disciplinare curriculare, con l’evidente fine, dunque, di accertare le loro capacità pratiche. Sicché i concorrenti avrebbero dovuto svolgere la traccia in linea con tale impostazione.
Alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente – violazione della lex specialis e della normativa di settore (I motivo); eccesso di potere sub specie di sviamento, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta (II motivo) – può quindi configurarsi nel caso di specie: l’Amministrazione, infatti, ha del tutto legittimamente elaborato la traccia della prova pratica poi sorteggiata, e sottoposta ai candidati, in modo coerente con la lex specialis , la disciplina di settore nonché i principi giurisprudenziali, sopra richiamati, che delineano nozione, contenuti e finalità della “ prova pratica ” nell’ambito dei concorsi pubblici.
11. Il ricorso, alla luce delle suesposte motivazioni, deve pertanto essere complessivamente respinto, essendo risultata priva di pregio la totalità delle censure in esso articolate.
12. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali e giuridiche giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO