Art. 142
Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 .
2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione;
b) le generalita' e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
((d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui e' citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita))
e) l'avvertimento che, ((fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),)) in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), ((d-bis),)) e) nonche' l'indicazione dell'imputato.
Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 .
2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione;
b) le generalita' e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
((d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui e' citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita))
e) l'avvertimento che, ((fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),)) in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), ((d-bis),)) e) nonche' l'indicazione dell'imputato.