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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RG 593 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 593-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale a Torino, Via Amedeo Peyron n.46, cap 10144
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 07.11.2024 ha domandato l'apertura della liquidazione Pt_1
giudiziale nei confronti della (C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, Via Amedeo Peyron n.46, cap 10144. In data 12.11.2024 la Cancelleria ha attestato l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza via pec ex art. 40, c.6, CCII.
In data 17.12.2024 parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali ha chiesto il differimento dell'udienza al fine di effettuare la notifica alla parte debitrice, rappresentando che “c'è stato un disguido con il domiciliatario del foro di Torino, il quale non ha provveduto ad effettuare la notifica della nostra istanza nei confronti della società debitrice e del socio accomandatario, e non è riuscito più a reperire un altro domiciliatario in grado di effettuare
l'adempimento nei termini di legge”.
All'udienza del 20.12.2024, nessuno è comparso. Il Giudice relatore, viste le note scritte depositate da parte ricorrente in data 17.12.2024, ha riservato la decisione.
A scioglimento della riserva, il Giudice con decreto del 20.01.2025, richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 30538/2018, ha assegnato alla parte ricorrente termine perentorio per la notifica alla società del ricorso, dell'originario decreto di fissazione di udienza e del provvedimento, nel rispetto del termine di cui all'art. 41 co 2 CCII e ha fissato udienza al 28.02.2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla parte ricorrente come segue: in data 10.02.2025 alla mediante deposito presso la Casa Parte_2
Comunale ex art. 40, co 8, CCII, stante l'impossibilità di notificare l'atto presso la sede legale
(nota deposito documenti in data 27.2.2025, pag. 31).
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_1
9.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico il 22.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della è pari a euro 61.263, Parte_2
08, di cui 60.872, 87 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, 390,21 a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” e 3.920,10 a titolo di “importi oggetto di definizione agevolata”.
All'udienza del 28.02.2025, nessuno è comparso per parte convenuta, la parte ricorrente ha esibito copia cartacea della relata di notifica e di quanto depositato nel fascicolo telematico in pari data.
A domanda del Giudice, quanto alla legittimazione attiva, la parte ricorrente ha dichiarato di ritenerla provata attesa la documentazione in atti e di non aver richiesto titolo esecutivo. Il
Giudice ha riservato di riferire al Collegio.
***
2 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, la quale si afferma creditrice, in forza del contratto di cessione del credito pro soluto stipulato in data 11.12.2019 tra “CA LL”
s.p.a. (cedente) e (cessionaria) (docc.1,2,3), della somma di complessivi Parte_1
56.288,48 euro, derivanti da contratto di conto corrente e da contratto di mutuo stipulati
(rispettivamente in data 26.06.2006 e in data 10.07.2008) dalla parte convenuta con CA
LL s.p.a. (doc.4). Mette conto osservare che è possibile applicare i principi affermati dalla
Suprema Corte con riferimento alla disciplina di cui al r.d.“In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521; Cass. civ. Sez.
I Sent., 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827). Con maggiore dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494). Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, la documentazione fornita dalla ricorrente appare sufficiente a far ritenere provata l'esistenza del credito. In particolare, sono stati depositati i seguenti documenti: contratti di conto corrente e di mutuo stipulati con CA LL (doc. 4), missiva di revoca degli affidamenti su conto corrente e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo (doc. 5), contratto di cessione del credito stipulato in data 11.12.2019 tra
“CA LL” s.p.a. (cedente) e (cessionaria- doc. 1), prova della pubblicazione Parte_1
nella Gazzetta Ufficiale della cessione (doc. 2), nonché della comunicazione al debitore ceduto della cessione (doc. 6);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è in Torino, Via Amedeo Peyron n.46, cap 10144 (cfr. visura camerale del 13.11.2024 in atti);
3 - la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate.
Occorre evidenziare, al riguardo, che all'esito della attestazione da parte della Cancelleria di impossibilità di notificare a mezzo pec (in data 13.11.2024), a seguito della assegnazione di termine per notifica effettuata col richiamato provvedimento 20.1.2025, la ricorrente appare correttamente aver provveduto a notificare mediante deposito presso la Casa
Comunale ex art. 40, co 8, CCII, stante l'impossibilità di notificare l'atto presso la sede legale
(nota deposito documenti in data 27.2.2025, pag. 31). Deve osservarsi che con l'originario decreto di fissazione di udienza era, infatti, stato indicato che “l'area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”, prevista dall'art. 40, comma
7 CCI (come modificato dal d.lgs. 13.9.2024 n. 136) non è ancora regolarmente funzionante
– vedi segnalazione di Cancelleria in data 8.11.2024 prot. n. 6792– e pertanto, nel caso di mancata consegna della PEC, da qualsiasi motivo dipenda l'omessa consegna, alla notifica deve sempre provvedere parte ricorrente, nelle forme previste dall'articolo 40 comma 8
CCI”. Nella fattispecie, dunque, le modalità di notifica appaiono corrette;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, l'attività di import ed export e di commercio al minuto e all'ingrosso) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare che l'assenza totale di dichiarazioni fiscali per l'ultimo triennio (informativa ADE in atti), il mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre anni di esercizio (essendo l'ultimo indicato nella visura camerale relativo all'anno 2008) e l'impossibilità di ottenere chiarimenti in merito da parte debitrice, non comparsa nel procedimento, non hanno permesso di compiere ulteriori valutazioni circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121, co 1 lett. d) CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dal 2008; il mancato funzionamento della pec attestato dalla cancelleria al momento di tentata notifica del ricorso
4 e l'irreperibilità della società presso l'indirizzo risultante quale sede legale dalla visura camerale, attestata dall'ufficiale giudiziario in sede di tentata notifica del ricorso ex art. 40 co 8 CCII;
l'esposizione debitoria erariale emersa da informativa , pari a complessivi CP_1
61.263, 08 di cui 60.872, 87 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, 390,21 a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” e 3.920,10 a titolo di “importi oggetto di definizione agevolata”; il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, dovuto a revoca di affidamenti su conto corrente e decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo
(doc.5); l'assenza di dichiarazioni relative ai periodi di imposta dell'ultimo triennio
(certificazione ADE in atti);
-ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di
. CP_1
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale a Torino, Via Amedeo Peyron n.46, cap 10144: nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. Michele Palladino, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 Giugno 2025 alle ore 15:00 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
6 segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.3.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 593-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale a Torino, Via Amedeo Peyron n.46, cap 10144
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 07.11.2024 ha domandato l'apertura della liquidazione Pt_1
giudiziale nei confronti della (C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, Via Amedeo Peyron n.46, cap 10144. In data 12.11.2024 la Cancelleria ha attestato l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza via pec ex art. 40, c.6, CCII.
In data 17.12.2024 parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali ha chiesto il differimento dell'udienza al fine di effettuare la notifica alla parte debitrice, rappresentando che “c'è stato un disguido con il domiciliatario del foro di Torino, il quale non ha provveduto ad effettuare la notifica della nostra istanza nei confronti della società debitrice e del socio accomandatario, e non è riuscito più a reperire un altro domiciliatario in grado di effettuare
l'adempimento nei termini di legge”.
All'udienza del 20.12.2024, nessuno è comparso. Il Giudice relatore, viste le note scritte depositate da parte ricorrente in data 17.12.2024, ha riservato la decisione.
A scioglimento della riserva, il Giudice con decreto del 20.01.2025, richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 30538/2018, ha assegnato alla parte ricorrente termine perentorio per la notifica alla società del ricorso, dell'originario decreto di fissazione di udienza e del provvedimento, nel rispetto del termine di cui all'art. 41 co 2 CCII e ha fissato udienza al 28.02.2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla parte ricorrente come segue: in data 10.02.2025 alla mediante deposito presso la Casa Parte_2
Comunale ex art. 40, co 8, CCII, stante l'impossibilità di notificare l'atto presso la sede legale
(nota deposito documenti in data 27.2.2025, pag. 31).
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_1
9.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico il 22.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della è pari a euro 61.263, Parte_2
08, di cui 60.872, 87 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, 390,21 a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” e 3.920,10 a titolo di “importi oggetto di definizione agevolata”.
All'udienza del 28.02.2025, nessuno è comparso per parte convenuta, la parte ricorrente ha esibito copia cartacea della relata di notifica e di quanto depositato nel fascicolo telematico in pari data.
A domanda del Giudice, quanto alla legittimazione attiva, la parte ricorrente ha dichiarato di ritenerla provata attesa la documentazione in atti e di non aver richiesto titolo esecutivo. Il
Giudice ha riservato di riferire al Collegio.
***
2 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, la quale si afferma creditrice, in forza del contratto di cessione del credito pro soluto stipulato in data 11.12.2019 tra “CA LL”
s.p.a. (cedente) e (cessionaria) (docc.1,2,3), della somma di complessivi Parte_1
56.288,48 euro, derivanti da contratto di conto corrente e da contratto di mutuo stipulati
(rispettivamente in data 26.06.2006 e in data 10.07.2008) dalla parte convenuta con CA
LL s.p.a. (doc.4). Mette conto osservare che è possibile applicare i principi affermati dalla
Suprema Corte con riferimento alla disciplina di cui al r.d.“In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521; Cass. civ. Sez.
I Sent., 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827). Con maggiore dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494). Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, la documentazione fornita dalla ricorrente appare sufficiente a far ritenere provata l'esistenza del credito. In particolare, sono stati depositati i seguenti documenti: contratti di conto corrente e di mutuo stipulati con CA LL (doc. 4), missiva di revoca degli affidamenti su conto corrente e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo (doc. 5), contratto di cessione del credito stipulato in data 11.12.2019 tra
“CA LL” s.p.a. (cedente) e (cessionaria- doc. 1), prova della pubblicazione Parte_1
nella Gazzetta Ufficiale della cessione (doc. 2), nonché della comunicazione al debitore ceduto della cessione (doc. 6);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è in Torino, Via Amedeo Peyron n.46, cap 10144 (cfr. visura camerale del 13.11.2024 in atti);
3 - la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate.
Occorre evidenziare, al riguardo, che all'esito della attestazione da parte della Cancelleria di impossibilità di notificare a mezzo pec (in data 13.11.2024), a seguito della assegnazione di termine per notifica effettuata col richiamato provvedimento 20.1.2025, la ricorrente appare correttamente aver provveduto a notificare mediante deposito presso la Casa
Comunale ex art. 40, co 8, CCII, stante l'impossibilità di notificare l'atto presso la sede legale
(nota deposito documenti in data 27.2.2025, pag. 31). Deve osservarsi che con l'originario decreto di fissazione di udienza era, infatti, stato indicato che “l'area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”, prevista dall'art. 40, comma
7 CCI (come modificato dal d.lgs. 13.9.2024 n. 136) non è ancora regolarmente funzionante
– vedi segnalazione di Cancelleria in data 8.11.2024 prot. n. 6792– e pertanto, nel caso di mancata consegna della PEC, da qualsiasi motivo dipenda l'omessa consegna, alla notifica deve sempre provvedere parte ricorrente, nelle forme previste dall'articolo 40 comma 8
CCI”. Nella fattispecie, dunque, le modalità di notifica appaiono corrette;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, l'attività di import ed export e di commercio al minuto e all'ingrosso) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare che l'assenza totale di dichiarazioni fiscali per l'ultimo triennio (informativa ADE in atti), il mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre anni di esercizio (essendo l'ultimo indicato nella visura camerale relativo all'anno 2008) e l'impossibilità di ottenere chiarimenti in merito da parte debitrice, non comparsa nel procedimento, non hanno permesso di compiere ulteriori valutazioni circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121, co 1 lett. d) CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dal 2008; il mancato funzionamento della pec attestato dalla cancelleria al momento di tentata notifica del ricorso
4 e l'irreperibilità della società presso l'indirizzo risultante quale sede legale dalla visura camerale, attestata dall'ufficiale giudiziario in sede di tentata notifica del ricorso ex art. 40 co 8 CCII;
l'esposizione debitoria erariale emersa da informativa , pari a complessivi CP_1
61.263, 08 di cui 60.872, 87 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, 390,21 a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” e 3.920,10 a titolo di “importi oggetto di definizione agevolata”; il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, dovuto a revoca di affidamenti su conto corrente e decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo
(doc.5); l'assenza di dichiarazioni relative ai periodi di imposta dell'ultimo triennio
(certificazione ADE in atti);
-ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di
. CP_1
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale a Torino, Via Amedeo Peyron n.46, cap 10144: nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. Michele Palladino, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 Giugno 2025 alle ore 15:00 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
6 segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.3.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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