Art. 3.
La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sara' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potra' essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all' articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 . Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'etero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sara' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potra' essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all' articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 . Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'etero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.