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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/11/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3074 del Ruolo Generale per l'anno 2025 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. COLLURA PIERLUIGI
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. CAPPELLUTO LAURAVITA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 17/04/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno dato atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale
[...] in data 29/05/2024 è nato il figlio , riconosciuto alla nascita dalla Per_1
pagina 1 di 3 madre e successivamente, con dichiarazione resa in data 14/11/2024 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Traversetolo, anche dal padre.
Ciò posto, i ricorrenti, dato atto della fine della loro relazione, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti, formulando al contempo istanza per l'aggiunta del cognome paterno a quello materno attribuito alla nascita al figlio.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 29/04/2025 ha formulato parere favorevole.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
Il Collegio, visto il ricorso congiunto e esaminata la documentazione allegata in giudizio, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo, con espressa autorizzazione per l'aggiunta del cognome paterno a quello materno attribuito alla nascita al figlio minore.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che il figlio minore aggiunga, posticipandolo, il cognome Per_1 paterno a quello materno , sì da chiamarsi Pt_1 Pt_2 [...]
Persona_2
2. dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e i rapporti tra i genitori siano regolati dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 3. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3