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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/10/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
5453/2023
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5453/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr e difesa Parte_1
dagli avv.ti Barone e Leone
appellante
e
rappr. e difesa dall'avv. Somma Controparte_1
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone appello avverso la sentenza 2909/2023 emessa dal Giudice Parte_1
di pace di Torre Annunziata con cui aveva condannato al pagamento Parte_1
dell'importo pari a € 500,00, oltre spese di lite, a titolo di rimborso del capitale investito in n. 2 buoni postali fruttiferi di € 250,00 cadauno (del tipo AA1), emessi in data 8 gennaio 2000 (con la dicitura “a termine”) e disciplinati dal DM 16 dicembre 1 1999 nonché dal successivo DM 19 dicembre 2000, la cui restituzione è stata chiesta nel 2022, non avendo riconosciuto la prescrizione del diritto alla restituzione degli importi da parte di stante la manca informazione a mezzo di Controparte_1
consegna di fogli informativi sulle caratteristiche dell'investimento, la quale, nel costituirsi, ribadisce a correttezza della statuizione del giudice di prime cure che ha valorizzato il tenore equivoco della dicitura “a termine” apposta sul titolo (inidonea a rendere l'investitore edotto sulla scadenza del titolo) tale da generare più puntuali obblighi informativi in capi a , emittente. Parte_1
All'udienza del 19 settembre 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
L'appello è fondato.
La vicenda in esame trae origine dalla sottoscrizione di n. 2 buoni postali fruttiferi
(tipo AA1, come ritenuto dal giudice di prime cure), emessi in data 8 gennaio 2000 e disciplinati tanto dal DM 16 dicembre 1999 (che, in realtà, disciplina l'emissione dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie X e CC) quanto dal successivo DM 12 dicembre 2000 (che ha rimodulato il termine di prescrizione dei titoli già emessi portandolo a quello ordinario di 10 anni), da parte di per € Controparte_1
250,00 cadauno (con indicazione “termine”, sebbene privi di indicazione della data specifica di scadenza) cui è stato opposta la prescrizione decennale di cui al citato DM
12 dicembre 2000 che, all'art. 8 “Prescrizione”, prevede un termine di prescrizione decennali con decorrenza dalla scadenza (“Prescrizione I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”) ed un ambito di applicazione retroattivo stante la previsione di cui al successivo art. 10 “Norma transitoria” secondo cui “Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente articolo
2 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”. afferma che, Parte_1
all'atto della richiesta di rimborso (2022), il termine di prescrizione era ampiamente decorso (prescrizione maturata con il decorso del termine di 10 anni dalla scadenza risalente, al più, al 2010, essendo il buono fruttifero postale emesso nel 2000), con argomentazione non ritenuta condivisibile dal giudice di prime cure attesa l'assenza di ogni informazione da parte di (mediante affissione negli uffici Parte_1
postali di appositi avvisi e mediante la consegna di fogli informativi analitici) ritenendo, inoltre, assolto l'obbligo informativo con la pubblicazione sulla GU del DM
19 dicembre 2000 (che regolamenta le caratteristiche dell'investimento) ed in ogni caso con la pubblicazione degli avvisi presso gli uffici postali.
Sul punto, alcuna contestazione in ordine al regime temporale può essere sollevata stante l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8 DM 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse per le quali, alla data di entrata in vigore di detto regolamento, non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comportando, dunque, che il dies a quo venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo di talché, per effetto di tali disposizioni, la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni) sia alla decorrenza (individuata dalla data di scadenza del titolo) (Cass. 28 luglio 2023 n. 23006 nonché nel merito,
Trib. Reggio Calabria 27 giugno 2024 secondo cui “Per quanto concerne la decorrenza del termine prescrizionale, il termine decennale previsto dall'art. 8, comma 1, del D.M.
19 dicembre 2000 si applica anche ai buoni fruttiferi postali già emessi e non ancora prescritti alla data di efficacia del decreto. La decorrenza del predetto termine si
3 identifica con la data di scadenza del titolo, determinata secondo la durata massima indicata. In difetto di riscontri documentali circa l'interruzione della prescrizione o
l'esercizio tempestivo del diritto al rimborso, quest'ultimo risulta prescritto una volta trascorso il decennio dalla scadenza del titolo”).
Il termine di prescrizione si è, pertanto, consumato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non operante il decorso del termine di prescrizione stante l'inadempimento di ai propri obblighi informativi Parte_1
sostanziatisi tanto nell'apposizione di avvisi nei locali aperti al pubblico quanto nella consegna di fogli informativi, contenenti le condizioni generali dell'investimento, ai risparmiatori all'atto della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
Tuttavia, in senso contrario, va rilevato come, noto, stante la natura giuridica di documenti di legittimazione, la normativa secondaria sui buoni fruttiferi postali
(infatti, il prestito è disciplinato da decreti ministeriali) costituisce fonte di integrazione legale ex art. 1339 cc del rapporto negoziale che si instaura tra il cliente e (cfr, per tutte, Cass., sez. un., 11 febbraio 2019 n. 3963 secondo Parte_1
cui “La qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..”)
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, rilevando che il tenore letterale del documento nulla riferiva circa le modalità ed i tempi del rimborso (stante la vaghezza
4 dell'espressione adoperata “a termine”), ha affermato che il termine di prescrizione del diritto al rimborso dell'importo da restituire all'investitore (per capitale ed interessi), giammai indicato nel documento di legittimazione, non è mai decorso in presenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico da parte di , invocando, all'uopo, l'art. 2935 cc, Parte_1
di talché l'omessa consegna del foglio informativo analitico avrebbe costituito circostanza ostativa al decorso del termine di prescrizione stante la inconsapevolezza dell'investitore circa le modalità e, soprattutto, i tempi per l'esercizio del diritto al rimborso.
Nel caso in esame, essendosi attivato l'investitore nel 2022, ovvero 3 anni dopo la scadenza del termine per il rimborso (2020), il diritto si è prescritto.
L'assunto argomentativo speso dal giudice di prime cure è, tuttavia, errato.
Innanzitutto, come anticipato, i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire al termine di scadenza costituito dal settimo (o decimo, in relazione al titolo emesso) anno successivo a quello di emissione. Da tale data di scadenza inizia, dunque, il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto spettante al titolare alla liquidazione del capitale e degli interessi, individuato in quello ordinario
(dieci anni) dal DM 19 dicembre 2000 “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che, sul punto, come detto, dispone, all'art. 8 “Prescrizione”, che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. Prescrizione ampiamente decorso nel 2022 allorché l'investitore si è attivato per ottenere il rimborso.
5 Fallace, tuttavia, l'argomentazione del giudice di prime cure, pur apprezzando l'intento di questi di accordare tutela all'affidamento del soggetto nelle relazioni negoziali, principio, come noto, latente ma ben consolidato nel nostro e nell'ordinamento dell'Unione Europea.
Innanzitutto, perché l'obbligo di consegna all'investitore del foglio analitico informativo, contenenti le caratteristiche dell'investimento, è stato introdotto dal DM
19 dicembre 2000 (art. 3 che, all'uopo, dispone che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”) ovvero successivamente all'emissione di cui trattasi (8 gennaio 2000).
Inoltre, l'art. 2935 cc, nel prevedere l'impossibilità di esercitare il diritto quale fattore ostativo al decorso del termine di prescrizione, ha riguardo a situazioni impeditive legali/giuridiche dell'esercizio e del diritto (principio pacifico cfr, ex multis, Cass.
07/19012, Cass. 03/15858, Cass, 02/2913) e non a circostanze soggettive e/o di mero fatto tra cui annoverare l'ignoranza del titolare circa l'esistenza del proprio diritto la cui colpevolezza è, a fortiori, irrilevante (Cass. 07/19355 Cass. 04/14249), od il comportamento reticente del debitore, parimenti irrilevante (Cass. 99/4389) e fatta salva esclusivamente l'ipotesi del comportamento doloso della controparte (Cass.
09/15991 e Cass. 04/1547).
E' però evidente come non possa confondersi una fattispecie di inadempimento agli obblighi informativi (figlio di trascuratezza e superficialità nei rapporti con la clientela, le cui ragioni sono trattate con indifferenza) con quel dolo omissivo che il giudice di
6 prime cure ha considerato come causa legale, parimenti invocata dal risparmiatore, non potendosi confondere il piano dell'inadempimento (più o meno colpevole) con quello del carattere ingannatorio della parte (animus nocendi) che costituisce un vero e proprio limite giuridico tale da assurgere a situazione di impedimento giuridicamente rilevante. Infatti, deve rettamente identificarsi il dolo omissivo
(idonea a costituire giusta causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 cc o addirittura fattore impeditivo al decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 cc, come sostenuto dal giudice di prime cure) non con la mera inerzia della parte gravata potendosi questo, viceversa, configurarsi solo allorquando detta inerzia si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, sostanziandosi in una vera e propria condotta ingannatrice e fraudolenta, diretta ad occultare al creditore l'esistenza del proprio diritto (al rimborso) e tale da costituire, ma solo in questo caso, una vera e propria impossibilità ad agire (Cass. 04/1222, Cass. 02/10383), di talché il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e/o e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce fattispecie rilevante ai fini del presente giudizio.
Alla stregua di quanto precede dunque, l'inadempimento all'obbligo, contrattuale, di consegnare il foglio informativo analitico all'investitore, non può assurgere a circostanza legale in assenza di elementi che qualifichino la condotta di Parte_1
nei termini anzidetti, priva di quel connotato di illiceità considerato come le
[...]
condizioni dell'investimento, disciplinate ex lege, escludono la formazione di un legittimo affidamento in capo al risparmiatore cui alcun risarcimento potrà essere riconosciuto, posto che questi è vincolato, ex art. 1374 cc e/o art. 1339 cc, agli effetti normativamente previsti e - in quanto tali - rientranti nella conoscenza legale dei
7 consociati. In altri termini, seppur la consegna del foglio informativo costituisce oggetto di un preciso obbligo, la mera mancanza dell'adempimento in questione non può essere affatto assimilata ad una dolosa omissione di informazioni.
L'importo di € 500,00 va, pertanto restituito, maggiorato degli interessi legali ma solo dalla domanda giudiziale ex art. 2036 cc, non potendosi dubitare della buona fede dell'accipiens.
Le spese di lite soni integralmente compensate.
P.Q.M.
pronunciando sull'opposizione proposta, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza 2909/2023 emessa dal
Giudice di pace di Torre Annunziata con condanna Controparte_1
alla restituzione dell'importo di € 500,00, oltre interessi come in motivazione, e compensazione integrale delle spese di lite.
Torre Annunziata, 5 ottobre 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
8
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5453/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr e difesa Parte_1
dagli avv.ti Barone e Leone
appellante
e
rappr. e difesa dall'avv. Somma Controparte_1
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone appello avverso la sentenza 2909/2023 emessa dal Giudice Parte_1
di pace di Torre Annunziata con cui aveva condannato al pagamento Parte_1
dell'importo pari a € 500,00, oltre spese di lite, a titolo di rimborso del capitale investito in n. 2 buoni postali fruttiferi di € 250,00 cadauno (del tipo AA1), emessi in data 8 gennaio 2000 (con la dicitura “a termine”) e disciplinati dal DM 16 dicembre 1 1999 nonché dal successivo DM 19 dicembre 2000, la cui restituzione è stata chiesta nel 2022, non avendo riconosciuto la prescrizione del diritto alla restituzione degli importi da parte di stante la manca informazione a mezzo di Controparte_1
consegna di fogli informativi sulle caratteristiche dell'investimento, la quale, nel costituirsi, ribadisce a correttezza della statuizione del giudice di prime cure che ha valorizzato il tenore equivoco della dicitura “a termine” apposta sul titolo (inidonea a rendere l'investitore edotto sulla scadenza del titolo) tale da generare più puntuali obblighi informativi in capi a , emittente. Parte_1
All'udienza del 19 settembre 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
L'appello è fondato.
La vicenda in esame trae origine dalla sottoscrizione di n. 2 buoni postali fruttiferi
(tipo AA1, come ritenuto dal giudice di prime cure), emessi in data 8 gennaio 2000 e disciplinati tanto dal DM 16 dicembre 1999 (che, in realtà, disciplina l'emissione dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie X e CC) quanto dal successivo DM 12 dicembre 2000 (che ha rimodulato il termine di prescrizione dei titoli già emessi portandolo a quello ordinario di 10 anni), da parte di per € Controparte_1
250,00 cadauno (con indicazione “termine”, sebbene privi di indicazione della data specifica di scadenza) cui è stato opposta la prescrizione decennale di cui al citato DM
12 dicembre 2000 che, all'art. 8 “Prescrizione”, prevede un termine di prescrizione decennali con decorrenza dalla scadenza (“Prescrizione I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”) ed un ambito di applicazione retroattivo stante la previsione di cui al successivo art. 10 “Norma transitoria” secondo cui “Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente articolo
2 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”. afferma che, Parte_1
all'atto della richiesta di rimborso (2022), il termine di prescrizione era ampiamente decorso (prescrizione maturata con il decorso del termine di 10 anni dalla scadenza risalente, al più, al 2010, essendo il buono fruttifero postale emesso nel 2000), con argomentazione non ritenuta condivisibile dal giudice di prime cure attesa l'assenza di ogni informazione da parte di (mediante affissione negli uffici Parte_1
postali di appositi avvisi e mediante la consegna di fogli informativi analitici) ritenendo, inoltre, assolto l'obbligo informativo con la pubblicazione sulla GU del DM
19 dicembre 2000 (che regolamenta le caratteristiche dell'investimento) ed in ogni caso con la pubblicazione degli avvisi presso gli uffici postali.
Sul punto, alcuna contestazione in ordine al regime temporale può essere sollevata stante l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8 DM 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse per le quali, alla data di entrata in vigore di detto regolamento, non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comportando, dunque, che il dies a quo venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo di talché, per effetto di tali disposizioni, la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni) sia alla decorrenza (individuata dalla data di scadenza del titolo) (Cass. 28 luglio 2023 n. 23006 nonché nel merito,
Trib. Reggio Calabria 27 giugno 2024 secondo cui “Per quanto concerne la decorrenza del termine prescrizionale, il termine decennale previsto dall'art. 8, comma 1, del D.M.
19 dicembre 2000 si applica anche ai buoni fruttiferi postali già emessi e non ancora prescritti alla data di efficacia del decreto. La decorrenza del predetto termine si
3 identifica con la data di scadenza del titolo, determinata secondo la durata massima indicata. In difetto di riscontri documentali circa l'interruzione della prescrizione o
l'esercizio tempestivo del diritto al rimborso, quest'ultimo risulta prescritto una volta trascorso il decennio dalla scadenza del titolo”).
Il termine di prescrizione si è, pertanto, consumato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non operante il decorso del termine di prescrizione stante l'inadempimento di ai propri obblighi informativi Parte_1
sostanziatisi tanto nell'apposizione di avvisi nei locali aperti al pubblico quanto nella consegna di fogli informativi, contenenti le condizioni generali dell'investimento, ai risparmiatori all'atto della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
Tuttavia, in senso contrario, va rilevato come, noto, stante la natura giuridica di documenti di legittimazione, la normativa secondaria sui buoni fruttiferi postali
(infatti, il prestito è disciplinato da decreti ministeriali) costituisce fonte di integrazione legale ex art. 1339 cc del rapporto negoziale che si instaura tra il cliente e (cfr, per tutte, Cass., sez. un., 11 febbraio 2019 n. 3963 secondo Parte_1
cui “La qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..”)
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, rilevando che il tenore letterale del documento nulla riferiva circa le modalità ed i tempi del rimborso (stante la vaghezza
4 dell'espressione adoperata “a termine”), ha affermato che il termine di prescrizione del diritto al rimborso dell'importo da restituire all'investitore (per capitale ed interessi), giammai indicato nel documento di legittimazione, non è mai decorso in presenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico da parte di , invocando, all'uopo, l'art. 2935 cc, Parte_1
di talché l'omessa consegna del foglio informativo analitico avrebbe costituito circostanza ostativa al decorso del termine di prescrizione stante la inconsapevolezza dell'investitore circa le modalità e, soprattutto, i tempi per l'esercizio del diritto al rimborso.
Nel caso in esame, essendosi attivato l'investitore nel 2022, ovvero 3 anni dopo la scadenza del termine per il rimborso (2020), il diritto si è prescritto.
L'assunto argomentativo speso dal giudice di prime cure è, tuttavia, errato.
Innanzitutto, come anticipato, i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire al termine di scadenza costituito dal settimo (o decimo, in relazione al titolo emesso) anno successivo a quello di emissione. Da tale data di scadenza inizia, dunque, il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto spettante al titolare alla liquidazione del capitale e degli interessi, individuato in quello ordinario
(dieci anni) dal DM 19 dicembre 2000 “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che, sul punto, come detto, dispone, all'art. 8 “Prescrizione”, che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. Prescrizione ampiamente decorso nel 2022 allorché l'investitore si è attivato per ottenere il rimborso.
5 Fallace, tuttavia, l'argomentazione del giudice di prime cure, pur apprezzando l'intento di questi di accordare tutela all'affidamento del soggetto nelle relazioni negoziali, principio, come noto, latente ma ben consolidato nel nostro e nell'ordinamento dell'Unione Europea.
Innanzitutto, perché l'obbligo di consegna all'investitore del foglio analitico informativo, contenenti le caratteristiche dell'investimento, è stato introdotto dal DM
19 dicembre 2000 (art. 3 che, all'uopo, dispone che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”) ovvero successivamente all'emissione di cui trattasi (8 gennaio 2000).
Inoltre, l'art. 2935 cc, nel prevedere l'impossibilità di esercitare il diritto quale fattore ostativo al decorso del termine di prescrizione, ha riguardo a situazioni impeditive legali/giuridiche dell'esercizio e del diritto (principio pacifico cfr, ex multis, Cass.
07/19012, Cass. 03/15858, Cass, 02/2913) e non a circostanze soggettive e/o di mero fatto tra cui annoverare l'ignoranza del titolare circa l'esistenza del proprio diritto la cui colpevolezza è, a fortiori, irrilevante (Cass. 07/19355 Cass. 04/14249), od il comportamento reticente del debitore, parimenti irrilevante (Cass. 99/4389) e fatta salva esclusivamente l'ipotesi del comportamento doloso della controparte (Cass.
09/15991 e Cass. 04/1547).
E' però evidente come non possa confondersi una fattispecie di inadempimento agli obblighi informativi (figlio di trascuratezza e superficialità nei rapporti con la clientela, le cui ragioni sono trattate con indifferenza) con quel dolo omissivo che il giudice di
6 prime cure ha considerato come causa legale, parimenti invocata dal risparmiatore, non potendosi confondere il piano dell'inadempimento (più o meno colpevole) con quello del carattere ingannatorio della parte (animus nocendi) che costituisce un vero e proprio limite giuridico tale da assurgere a situazione di impedimento giuridicamente rilevante. Infatti, deve rettamente identificarsi il dolo omissivo
(idonea a costituire giusta causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 cc o addirittura fattore impeditivo al decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 cc, come sostenuto dal giudice di prime cure) non con la mera inerzia della parte gravata potendosi questo, viceversa, configurarsi solo allorquando detta inerzia si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, sostanziandosi in una vera e propria condotta ingannatrice e fraudolenta, diretta ad occultare al creditore l'esistenza del proprio diritto (al rimborso) e tale da costituire, ma solo in questo caso, una vera e propria impossibilità ad agire (Cass. 04/1222, Cass. 02/10383), di talché il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e/o e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce fattispecie rilevante ai fini del presente giudizio.
Alla stregua di quanto precede dunque, l'inadempimento all'obbligo, contrattuale, di consegnare il foglio informativo analitico all'investitore, non può assurgere a circostanza legale in assenza di elementi che qualifichino la condotta di Parte_1
nei termini anzidetti, priva di quel connotato di illiceità considerato come le
[...]
condizioni dell'investimento, disciplinate ex lege, escludono la formazione di un legittimo affidamento in capo al risparmiatore cui alcun risarcimento potrà essere riconosciuto, posto che questi è vincolato, ex art. 1374 cc e/o art. 1339 cc, agli effetti normativamente previsti e - in quanto tali - rientranti nella conoscenza legale dei
7 consociati. In altri termini, seppur la consegna del foglio informativo costituisce oggetto di un preciso obbligo, la mera mancanza dell'adempimento in questione non può essere affatto assimilata ad una dolosa omissione di informazioni.
L'importo di € 500,00 va, pertanto restituito, maggiorato degli interessi legali ma solo dalla domanda giudiziale ex art. 2036 cc, non potendosi dubitare della buona fede dell'accipiens.
Le spese di lite soni integralmente compensate.
P.Q.M.
pronunciando sull'opposizione proposta, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza 2909/2023 emessa dal
Giudice di pace di Torre Annunziata con condanna Controparte_1
alla restituzione dell'importo di € 500,00, oltre interessi come in motivazione, e compensazione integrale delle spese di lite.
Torre Annunziata, 5 ottobre 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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