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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 23265/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BENEDETTI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BENEDETTI FRANCESCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1- Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2- I figli e sono affidati congiuntamente ai genitori, che limitatamente alle questioni Per_1 Per_2
di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli hanno collocamento prevalente presso la madre ove hanno stabili to formale residenza;
I genitori continueranno a prendere le decisioni inerenti l'educazione ed istruzione dei figli congiuntamente;
1 3- I figli e ancora minorenni, non economicamente indipendenti Persona_3 Persona_4
abbisognano del sostegno economico dei genitori ed il padre, genitore non collocatario, si impegna a contribuire al loro mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica versando alla madre un contributo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/euro) mensili da versarsi con bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre entro il giorno30 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat - Foi;
i coniugi precisano che nell'importo indicato da versare quale contributo al mantenimento sono compresi l'acquisto dei vestiti quale spesa per i figli;
I genitori concordano che nell'ipotesi in cui la madre intraprenda nuova relazione sentimentale con convivenza e/o matrimonio il mantenimento per i figli venga versato su conto corrente intestato ai medesimi acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo – Via Orzinuovi Brescia;
4- Eventuali spese straordinarie per i figli minorenni e come stabilite nel Protocollo Per_1 Per_2
adottato dal Tribunale di Brescia qui da intendersi interamente richiamato e voluto dalle parti quale riferimento per la qualificazione e distribuzione delle spese straordinarie a loro carico, andrà divisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Resta inteso che il rimborso delle somme sopportate da ciascuno dei due coniugi per le predette spese andrà effettuato entro il 15^ giorno dalla presentazione della ricevuta fiscale e/o regolare fattura;
5- Nessun assegno di mantenimento in favore della moglie che è economicamente indipendente;
6- Le parti concordano che l'automobile ALFA ROMEO tipo GIULIETTA Targata FF535EZ rimanga alla moglie che a tal fine si impegna a procedere con il trasferimento a sue Parte_1
spese entro la data del 31 dicembre 2025; le parti con la sottoscrizione del presente verbale si impegnano alla sottoscrizione di ogni documento utile per il trasferimento dell'automobile anzidetta.
Il signor , viene sin d'ora esentato da eventuali responsabilità inerenti contravvenzioni o CP_1 sanzioni per violazioni commesse dalla signora che ha in uso l'auto; Parte_1
7- Le parti concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dalla madre;
8- Resta inteso che il padre potrà visitare i figli quando lo vorrà previo avviso ed in accordo con la madre, compatibilmente con la turnazione lavorativa e tenuto conto degli impegni (ad esempio scolastici, sportivi, ecc) dei figli;
In caso di disaccordo i genitori stabiliscono che il padre trascorra con i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì (dal termine della scuola) sino a domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà al domicilio della madre;
è altresì stabilito che il padre trattenga con sé i figli almeno un giorno a settimana anche con pernottamento notturno. I coniugi stabiliranno di volta in volta il giorno di visita infrasettimanale con pernottamento nelle giornate di riposo del padre e secondo i turni lavorativi nonché nel rispetto degli impegni dei figli;
2 9- Il padre terrà con sé i figli 10 giorni, anche non consecutivi, durate l'estate, 5 giorni a Natale e 3 a
Pasqua alternando in modo tale che il giorno di Natale e quello di Pasqua siano trascorsi un anno con la madre ed uno col padre.
10- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
11- I coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore dei figli minori venga percepito interamente dalla moglie;
Parte_1
12- I coniugi concordano, altresì, che nell'assegno di mantenimento non siano comprese le seguenti spese straordinarie in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive, spese in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta e più precisamente;
Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
5
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: -spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà
3 chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
13- I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche nell'interesse dei figli minori autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
14- Le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e, comunque, contraria al loro interesse.
15- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 19.5.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 56, parte II, serie A, anno 2012.
Dall'unione sono nati i figli il 23.7.2012 e il 5.12.2013. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata decreto di omologa n. 6227/2023 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 26.10.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. spese di lite compensate fra le parti.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 23265/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BENEDETTI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BENEDETTI FRANCESCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1- Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2- I figli e sono affidati congiuntamente ai genitori, che limitatamente alle questioni Per_1 Per_2
di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli hanno collocamento prevalente presso la madre ove hanno stabili to formale residenza;
I genitori continueranno a prendere le decisioni inerenti l'educazione ed istruzione dei figli congiuntamente;
1 3- I figli e ancora minorenni, non economicamente indipendenti Persona_3 Persona_4
abbisognano del sostegno economico dei genitori ed il padre, genitore non collocatario, si impegna a contribuire al loro mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica versando alla madre un contributo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/euro) mensili da versarsi con bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre entro il giorno30 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat - Foi;
i coniugi precisano che nell'importo indicato da versare quale contributo al mantenimento sono compresi l'acquisto dei vestiti quale spesa per i figli;
I genitori concordano che nell'ipotesi in cui la madre intraprenda nuova relazione sentimentale con convivenza e/o matrimonio il mantenimento per i figli venga versato su conto corrente intestato ai medesimi acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo – Via Orzinuovi Brescia;
4- Eventuali spese straordinarie per i figli minorenni e come stabilite nel Protocollo Per_1 Per_2
adottato dal Tribunale di Brescia qui da intendersi interamente richiamato e voluto dalle parti quale riferimento per la qualificazione e distribuzione delle spese straordinarie a loro carico, andrà divisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Resta inteso che il rimborso delle somme sopportate da ciascuno dei due coniugi per le predette spese andrà effettuato entro il 15^ giorno dalla presentazione della ricevuta fiscale e/o regolare fattura;
5- Nessun assegno di mantenimento in favore della moglie che è economicamente indipendente;
6- Le parti concordano che l'automobile ALFA ROMEO tipo GIULIETTA Targata FF535EZ rimanga alla moglie che a tal fine si impegna a procedere con il trasferimento a sue Parte_1
spese entro la data del 31 dicembre 2025; le parti con la sottoscrizione del presente verbale si impegnano alla sottoscrizione di ogni documento utile per il trasferimento dell'automobile anzidetta.
Il signor , viene sin d'ora esentato da eventuali responsabilità inerenti contravvenzioni o CP_1 sanzioni per violazioni commesse dalla signora che ha in uso l'auto; Parte_1
7- Le parti concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dalla madre;
8- Resta inteso che il padre potrà visitare i figli quando lo vorrà previo avviso ed in accordo con la madre, compatibilmente con la turnazione lavorativa e tenuto conto degli impegni (ad esempio scolastici, sportivi, ecc) dei figli;
In caso di disaccordo i genitori stabiliscono che il padre trascorra con i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì (dal termine della scuola) sino a domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà al domicilio della madre;
è altresì stabilito che il padre trattenga con sé i figli almeno un giorno a settimana anche con pernottamento notturno. I coniugi stabiliranno di volta in volta il giorno di visita infrasettimanale con pernottamento nelle giornate di riposo del padre e secondo i turni lavorativi nonché nel rispetto degli impegni dei figli;
2 9- Il padre terrà con sé i figli 10 giorni, anche non consecutivi, durate l'estate, 5 giorni a Natale e 3 a
Pasqua alternando in modo tale che il giorno di Natale e quello di Pasqua siano trascorsi un anno con la madre ed uno col padre.
10- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
11- I coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore dei figli minori venga percepito interamente dalla moglie;
Parte_1
12- I coniugi concordano, altresì, che nell'assegno di mantenimento non siano comprese le seguenti spese straordinarie in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive, spese in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta e più precisamente;
Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
5
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: -spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà
3 chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
13- I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche nell'interesse dei figli minori autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
14- Le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e, comunque, contraria al loro interesse.
15- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 19.5.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 56, parte II, serie A, anno 2012.
Dall'unione sono nati i figli il 23.7.2012 e il 5.12.2013. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata decreto di omologa n. 6227/2023 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 26.10.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. spese di lite compensate fra le parti.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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