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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/06/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c
nella causa iscritta al n. 4864/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Cavaliere in virtù di procura agli atti
- ricorrente-
E
(c.f.: , in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato
- resistenti-
Oggetto: opposizione ex art. 170 DPR 115\02
Conclusioni: cfr. note sostitutive dell'udienza del 19.6.2025
pagina 1 di 7 IN FATTO
Con ricorso ex art. 15 dlg 150/11 , ha proposto opposizione al Parte_2
provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente datata 19.11.2024 (cfr. allegati A B al ricorso) in quanto in contrasto con il precedente provvedimento del 17.11.2023 (cfr. all 1) con il quale il tribunale liquidava il compenso dell'arbitro nominato nella procedura rubricata rg 1094/21 vg. Allegava che, pur essendo stata rigettata la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente ex art. 124 DPR 115\02 ,
cionondimeno il tribunale aveva implicitamente accertato il diritto del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con consequenziale spettanza del diritto del compenso del difensore avv. Cavaliere.
Si costituivano in giudizio sia l che il , instando Controparte_2 Controparte_1
per il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
ex art. 99 DPR 115/02.
IN DIRITTO
L'opposizione va solo parzialmente accolta.
1. Occorre preliminarmente chiarire in tema di legittimazione passiva dei resistenti il seguente principio di diritto: “questa Corte ha già avuto modo di affermare che il
procedimento di opposizione D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170 presenta carattere di
autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su
situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale;
ne deriva
che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del
pagina 2 di 7 rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza che nei procedimenti di
opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico
dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia nel caso di specie, è
litisconsorte necessario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 - 01, conf.
da: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022, Rv. 663969 - 01; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018, Rv. 647989 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24423 del
17/10/2017, Rv. 646753 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016 (Rv. 639215 - 01).
Ed ancora “pertanto il Collegio, decidendo sul ricorso, rileva d'ufficio la carenza di
contraddittorio, nel primo giudizio, e la carenza di legittimazione passiva dell CP_2
, nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. civ. Cass. civ., Sez. II, Sent., 12/12/2023, n.
[...]
34668).
Va dunque rigettata la eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del e CP_1
invece dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell . Controparte_2
2. Venendo al tema della legittimazione attiva (contestata) del ricorrente va chiarito il principio di diritto secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a
proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale
dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del
diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava
alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito
patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato ( cfr. Cass.
civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015).
A tanto consegue il difetto di legittimazione attiva del ricorrente sulla domanda di liquidazione sub 2 e 3 del ricorso (cfr. pag. 25 del ricorso).
pagina 3 di 7
3. Con riferimento alla domanda sub 1 (accertamento sussistenza dei presupposti del ricorrente alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato) la legittimazione invece sussiste
(cfr. Cass. civ. 21997/18).
Si legge nel provvedimento del giudice che ha provveduto alla liquidazione dell'arbitro nominato nel procedimento rg. 1094/21 “[omissis] che, neppure, osta alla liquidazione del
compenso (adr dell'arbitro) il precedente esito negativo delle domande proposte dal
[...]
e dal alla pari dell'esclusivo aggravio del compenso su , Parte_3 Pt_4 CP_3
e , risultando entrambi i ricorrenti assistiti in gratuito Parte_5 Parte_6
patrocinio”, e pertanto liquidava il compenso dell'arbitro ponendolo, per la posizione dell'odierno ricorrente, a carico dell'erario ( cfr. all. 1 al ricorso).
Di contro lo stesso tribunale dinanzi alla richiesta dell'avvocato Cavaliere di liquidazione del compenso, in qualità di difensore dello stesso ricorrente, rigettava la richiesta perché l'ordine degli avvocati aveva proceduto a riconoscere il gratuito patrocinio unicamente con riferimento al diverso procedimento avente ad oggetto “precetto ed esecuzione” e non anche a quello finalizzato “alla nomina di arbitri”.
3.1 Osserva questo giudice che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente con riferimento alla procedura rg. 1094/21 sia stata implicitamente ammessa in sede di liquidazione delle spettanze dell'arbitro e che pertanto la predetta ammissione,
invece rinnegata in sede di richiesta di compenso delle spettanze del difensore per il medesimo procedimento, va tenuta ferma, non risultando il provvedimento che ne accertava l'ammissione revocato, ma, di contro, passato in giudicato.
In caso contrario vi sarebbe un insanabile contrasto tra l'ammissione al patrocinio gratuito del ricorrente per la procedura di nomina dell'arbitro quanto al compenso dell'arbitro pagina 4 di 7 nominato dal tribunale e la non ammissione per il compenso spettante al difensore di quella medesima procedura.
Il giudicato formale e materiale formatosi sul decreto all. 1 al ricorso impedisce, nella sostanza, di rettificare l'errore in cui è incorso il tribunale laddove, nel ritenere ammesso al patrocinio gratuito il ricorrente, poneva il compenso dell'arbitro a carico dell'erario.
3.3 Non convince la tesi dell'avvocatura dello stato laddove ritiene che il provvedimento in esame non passi mai in giudicato stante la disposizione ex art. 136 DPR 115/02.
La norma citata circoscrive la revocabilità del patrocinio gratuito precedentemente riconosciuto all'accertamento di modifiche reddituali della parte ammessa emerse nel corso del processo. Il processo predetto si è tuttavia concluso in maniera definitiva prima del presente giudizio.
Il secondo comma della disposizione consente inoltre la revoca dell'ammissione preventiva deliberata dal consiglio dell'ordine degli avvocati in caso di accertamento postumo della insussistenza dei presupposti per tale ammissione. Nel caso in esame l'ordine degli avvocati non aveva ammesso il ricorrente al patrocinio gratuito;
quindi, la norma non è applicabile.
Non appare utile nemmeno l'art. 127 del testo unico che consente di revocare il patrocinio gratuito anche ex post quando vengono meno le condizioni reddituali di ammissione inizialmente ritenute esistenti (fattispecie non presente nella controversia in esame).
Non sussistono, in definitiva, indici sistematici che consentano di applicare la norma di cui all'art. 136 predetto anche al caso in cui il tribunale abbia (implicitamente) ammesso il patrocinato ai benefici del gratuito patrocinio, in quanto a tale fine soccorre il diverso istituto previsto dal combinato disposto degli artt. 126 ultimo comma e 170 dpr 115/02.
E, infatti, avverso il decreto di pagamento del compenso dell'arbitro a carico dell'erario ( e delle statuizioni accessorie), sarebbe stata necessaria la opposizione ex art. 170 predetta, in mancanza conseguendone la irretrattabilità.
pagina 5 di 7 4. In conclusione, l'accertamento incidentale di ammissione al patrocinio gratuito del ricorrente nella procedura documentata all'allegato 1 del ricorso, siccome non impugnato,
determina ex art. 2909 c.c. il riconoscimento del diritto del ricorrente al patrocinio gratuito ai sensi dell'art. 126 ultimo comma dpr 115/02 (in questo senso va qualificato il provvedimento del tribunale documentato all'allegato 1 al ricorso).
5. Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza parziale reciproca delle parti (il ricorrente quanto alla liquidazione dei compensi, i resistenti quanto al difetto di legittimazione passiva dell'agenzia delle entrate e quanto alla qualificazione ex art. 126 testo unico spese di giustizia del provvedimento documentato all'allegato 1 al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione dell nel presente giudizio;
Controparte_2
• dichiara il difetto di legittimazione attiva del ricorrente quanto alle domande articolate ai punti 2 e 3 delle conclusioni del ricorso (cfr. pag. 25 del ricorso) che dichiara inammissibili;
• accerta che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento rg. 1094/21 rg vg con provvedimento del tribunale datato 17.11.2023
allegato al ricorso introduttivo di giudizio all'allegato n. 1;
• spese integralmente compensate tra le parti.
Latina, 29.06.2025
Il Giudice
pagina 6 di 7 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. all'esito del deposito delle note
in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.06.2025.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c
nella causa iscritta al n. 4864/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Cavaliere in virtù di procura agli atti
- ricorrente-
E
(c.f.: , in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato
- resistenti-
Oggetto: opposizione ex art. 170 DPR 115\02
Conclusioni: cfr. note sostitutive dell'udienza del 19.6.2025
pagina 1 di 7 IN FATTO
Con ricorso ex art. 15 dlg 150/11 , ha proposto opposizione al Parte_2
provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente datata 19.11.2024 (cfr. allegati A B al ricorso) in quanto in contrasto con il precedente provvedimento del 17.11.2023 (cfr. all 1) con il quale il tribunale liquidava il compenso dell'arbitro nominato nella procedura rubricata rg 1094/21 vg. Allegava che, pur essendo stata rigettata la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente ex art. 124 DPR 115\02 ,
cionondimeno il tribunale aveva implicitamente accertato il diritto del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con consequenziale spettanza del diritto del compenso del difensore avv. Cavaliere.
Si costituivano in giudizio sia l che il , instando Controparte_2 Controparte_1
per il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
ex art. 99 DPR 115/02.
IN DIRITTO
L'opposizione va solo parzialmente accolta.
1. Occorre preliminarmente chiarire in tema di legittimazione passiva dei resistenti il seguente principio di diritto: “questa Corte ha già avuto modo di affermare che il
procedimento di opposizione D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170 presenta carattere di
autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su
situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale;
ne deriva
che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del
pagina 2 di 7 rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza che nei procedimenti di
opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico
dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia nel caso di specie, è
litisconsorte necessario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 - 01, conf.
da: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022, Rv. 663969 - 01; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018, Rv. 647989 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24423 del
17/10/2017, Rv. 646753 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016 (Rv. 639215 - 01).
Ed ancora “pertanto il Collegio, decidendo sul ricorso, rileva d'ufficio la carenza di
contraddittorio, nel primo giudizio, e la carenza di legittimazione passiva dell CP_2
, nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. civ. Cass. civ., Sez. II, Sent., 12/12/2023, n.
[...]
34668).
Va dunque rigettata la eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del e CP_1
invece dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell . Controparte_2
2. Venendo al tema della legittimazione attiva (contestata) del ricorrente va chiarito il principio di diritto secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a
proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale
dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del
diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava
alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito
patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato ( cfr. Cass.
civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015).
A tanto consegue il difetto di legittimazione attiva del ricorrente sulla domanda di liquidazione sub 2 e 3 del ricorso (cfr. pag. 25 del ricorso).
pagina 3 di 7
3. Con riferimento alla domanda sub 1 (accertamento sussistenza dei presupposti del ricorrente alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato) la legittimazione invece sussiste
(cfr. Cass. civ. 21997/18).
Si legge nel provvedimento del giudice che ha provveduto alla liquidazione dell'arbitro nominato nel procedimento rg. 1094/21 “[omissis] che, neppure, osta alla liquidazione del
compenso (adr dell'arbitro) il precedente esito negativo delle domande proposte dal
[...]
e dal alla pari dell'esclusivo aggravio del compenso su , Parte_3 Pt_4 CP_3
e , risultando entrambi i ricorrenti assistiti in gratuito Parte_5 Parte_6
patrocinio”, e pertanto liquidava il compenso dell'arbitro ponendolo, per la posizione dell'odierno ricorrente, a carico dell'erario ( cfr. all. 1 al ricorso).
Di contro lo stesso tribunale dinanzi alla richiesta dell'avvocato Cavaliere di liquidazione del compenso, in qualità di difensore dello stesso ricorrente, rigettava la richiesta perché l'ordine degli avvocati aveva proceduto a riconoscere il gratuito patrocinio unicamente con riferimento al diverso procedimento avente ad oggetto “precetto ed esecuzione” e non anche a quello finalizzato “alla nomina di arbitri”.
3.1 Osserva questo giudice che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente con riferimento alla procedura rg. 1094/21 sia stata implicitamente ammessa in sede di liquidazione delle spettanze dell'arbitro e che pertanto la predetta ammissione,
invece rinnegata in sede di richiesta di compenso delle spettanze del difensore per il medesimo procedimento, va tenuta ferma, non risultando il provvedimento che ne accertava l'ammissione revocato, ma, di contro, passato in giudicato.
In caso contrario vi sarebbe un insanabile contrasto tra l'ammissione al patrocinio gratuito del ricorrente per la procedura di nomina dell'arbitro quanto al compenso dell'arbitro pagina 4 di 7 nominato dal tribunale e la non ammissione per il compenso spettante al difensore di quella medesima procedura.
Il giudicato formale e materiale formatosi sul decreto all. 1 al ricorso impedisce, nella sostanza, di rettificare l'errore in cui è incorso il tribunale laddove, nel ritenere ammesso al patrocinio gratuito il ricorrente, poneva il compenso dell'arbitro a carico dell'erario.
3.3 Non convince la tesi dell'avvocatura dello stato laddove ritiene che il provvedimento in esame non passi mai in giudicato stante la disposizione ex art. 136 DPR 115/02.
La norma citata circoscrive la revocabilità del patrocinio gratuito precedentemente riconosciuto all'accertamento di modifiche reddituali della parte ammessa emerse nel corso del processo. Il processo predetto si è tuttavia concluso in maniera definitiva prima del presente giudizio.
Il secondo comma della disposizione consente inoltre la revoca dell'ammissione preventiva deliberata dal consiglio dell'ordine degli avvocati in caso di accertamento postumo della insussistenza dei presupposti per tale ammissione. Nel caso in esame l'ordine degli avvocati non aveva ammesso il ricorrente al patrocinio gratuito;
quindi, la norma non è applicabile.
Non appare utile nemmeno l'art. 127 del testo unico che consente di revocare il patrocinio gratuito anche ex post quando vengono meno le condizioni reddituali di ammissione inizialmente ritenute esistenti (fattispecie non presente nella controversia in esame).
Non sussistono, in definitiva, indici sistematici che consentano di applicare la norma di cui all'art. 136 predetto anche al caso in cui il tribunale abbia (implicitamente) ammesso il patrocinato ai benefici del gratuito patrocinio, in quanto a tale fine soccorre il diverso istituto previsto dal combinato disposto degli artt. 126 ultimo comma e 170 dpr 115/02.
E, infatti, avverso il decreto di pagamento del compenso dell'arbitro a carico dell'erario ( e delle statuizioni accessorie), sarebbe stata necessaria la opposizione ex art. 170 predetta, in mancanza conseguendone la irretrattabilità.
pagina 5 di 7 4. In conclusione, l'accertamento incidentale di ammissione al patrocinio gratuito del ricorrente nella procedura documentata all'allegato 1 del ricorso, siccome non impugnato,
determina ex art. 2909 c.c. il riconoscimento del diritto del ricorrente al patrocinio gratuito ai sensi dell'art. 126 ultimo comma dpr 115/02 (in questo senso va qualificato il provvedimento del tribunale documentato all'allegato 1 al ricorso).
5. Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza parziale reciproca delle parti (il ricorrente quanto alla liquidazione dei compensi, i resistenti quanto al difetto di legittimazione passiva dell'agenzia delle entrate e quanto alla qualificazione ex art. 126 testo unico spese di giustizia del provvedimento documentato all'allegato 1 al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione dell nel presente giudizio;
Controparte_2
• dichiara il difetto di legittimazione attiva del ricorrente quanto alle domande articolate ai punti 2 e 3 delle conclusioni del ricorso (cfr. pag. 25 del ricorso) che dichiara inammissibili;
• accerta che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento rg. 1094/21 rg vg con provvedimento del tribunale datato 17.11.2023
allegato al ricorso introduttivo di giudizio all'allegato n. 1;
• spese integralmente compensate tra le parti.
Latina, 29.06.2025
Il Giudice
pagina 6 di 7 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. all'esito del deposito delle note
in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.06.2025.
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