Art. 4. Trasmissione dei dati 1. Le specifiche tecniche, le modalita' e la tempistica per l'invio dei dati al SICONBEP da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso linee guida, adottate sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e pubblicate sul proprio sito internet istituzionale.
2. Le linee guida individuano, in particolare, le categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonche' i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici.
3. Il Responsabile per la trasparenza di cui all' articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e' il responsabile delle comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui al presente decreto, salvo diversa individuazione da parte dell'amministrazione tenuta agli obblighi di cui all'articolo 2. L'omessa comunicazione da parte del responsabile costituisce illecito disciplinare a carico dello stesso.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 43 (Responsabile per la trasparenza). - 1.
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito "Responsabile", e il suo nominativo e' indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».
2. Le linee guida individuano, in particolare, le categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonche' i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici.
3. Il Responsabile per la trasparenza di cui all' articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e' il responsabile delle comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui al presente decreto, salvo diversa individuazione da parte dell'amministrazione tenuta agli obblighi di cui all'articolo 2. L'omessa comunicazione da parte del responsabile costituisce illecito disciplinare a carico dello stesso.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 43 (Responsabile per la trasparenza). - 1.
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito "Responsabile", e il suo nominativo e' indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».