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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1893/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data13.11.2020, al n. 1893 del R.G.
Affari Contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza a verbale n. 411/2020 del
Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata in data 11.02.2020, nell'ambito del procedimento n. 6082/2016 R.G. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
HA NW (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Firenze, Via della Condotta 12, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo CP_1 C.F._3
BE di AN LO (c.f. ) e dall'avv. Anna Chiara Paoli ed C.F._4 elettivamente domiciliata nello studio del primo, sito in Firenze, Via Bovio 26, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria, domanda, istanza ed eccezione della signora in riforma della impugnata CP_1
Sentenza n. 411/2020 del Tribunale di Firenze, emessa in data 11 febbraio 2020,
1 all'esito di discussione orale in pubblica udienza, resa a definizione del giudizio R.G.
n. 6082/2016, in accoglimento dell'appello per i motivi esposti nell'atto di appello: In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze pronunciare sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., che, produca gli effetti del contratto non concluso, e disponga il trasferimento dell'immobile posto in Firenze, Via dei Bardi 33
(Foglio di Mappa 173, Particella 346, Subalterno 550, Zona Censuaria 1, Categoria A/2, classe 3, vani 7) al Dott. ; -rigettare la domanda riconvenzionale Parte_1 formulata da controparte relativa al pagamento delle retribuzioni in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, per l'intervenuta prescrizione. Con vittoria di onorari e spese. -In via subordinata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze condannare la signora a restituire al Dott. il prezzo di acquisto CP_1 Parte_1 dell'immobile pari a € 1.100,000,00 (di cui € 930.000,00 per il pagamento del prezzo e
€ 180.000,00 per le somme sovvenute per la ristrutturazione dell'immobile), oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto al dì del saldo, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, versata per l'acquisto dell'immobile posto in Firenze, Via dei
Bardi 33 (Foglio di Mappa 173, Particella 346, Subalterno 550, Zona Censuaria 1,
Categoria A/2, classe 3, vani 7) e per la sua ristrutturazione;
-rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte relativa al pagamento delle retribuzioni in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, per l'intervenuta prescrizione. Con vittoria di onorari e spese”; per l'appellata: “Piaccia all'll.ma Corte d'Appello di Firenze nel merito respingere
l'appello principale e accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € 1.100.000,00 (di cui € CP_1
930.000,00 per il pagamento del prezzo e €180,000,00 per le somme sovvenute per la ristrutturazione dell'immobile); accogliere l'appello incidentale della comparente ed in riforma dell'appellata sentenza;
- respingere la domanda di adempimento ex art. 2932
c.c. proposta dal dr. perché prescritta;
- respingere la domanda di Parte_1 rimborso della somma di € 480.00,00 proposta dal dr. perché Parte_1 infondata e non provata;
- condannare il dr. a pagare alla comparente Parte_1 le retribuzioni a lei dovute nel complessivo importo di € 78.000,00 dal 2000 al 2004 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da ogni mensilità; - dichiarare la nullità della sentenza appellata laddove, in mancanza di domande in tal senso proposte, ha dichiarato che la quota della era fiduciariamente intestata Parte_2
a ma in realtà apparteneva al dr. e che l'importo di € CP_1 Parte_1
110.000,00 ricavato dalla sua vendita era stato utilizzato per la estinzione del mutuo;
- in ipotesi accertare e dichiarare che l'importo utilizzato per la estinzione del mutuo
2 ipotecario è pari ad € 65.000,00 e non ad € 110.000,00; - accertare e dichiarare che sugli importi dovuti eventualmente in restituzione da a CP_1 Parte_1 corrono gli interessi legali e sull'importo di € 78.000,00 dovuto da a Parte_1 sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria Conseguentemente CP_1 accertare e dichiarare - che le somme dovute in restituzione da a CP_1 Pt_1
ammontano in tesi ad € 126.000,00 ed in ipotesi ad € 189.520,00(come
[...] indicato alla pag. 5 dell'atto di citazione); - che ha provveduto alla CP_1 restituzione dell'importo di € 124.742,38 e vanta un credito nei confronti di Pt_1
di € 78.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- che in tesi nessun importo è
[...] dovuto in restituzione da a per la cessione delle quote CP_1 Parte_1 della ed in ipotesi l'importo dovuto in restituzione è pari ad € 65.000,00; Parte_2 che nei rapporti dare - avere tra le parti in tesi risulta debitrice di CP_1 Pt_1
dell'importo di € 76.742,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria così
[...] determinato: € 126.000,00 (credito ) - 124.742,38 (restituzioni = Pt_1 CP_1
1.257,62 (credito ); € 78.000,00 (credito ROSSI per retribuzioni) – 1.257,62 Pt_1
(credito ) = 76.742,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria in ipotesi e Pt_1 salvo gravame risulta creditrice di dell'importo capitale CP_1 Parte_1 di € 11.742,38 così determinato: € 126.000,00 (indicato a pag. 5 citazione) + €
65.000,00 (somma cessione quote utilizzata per estinzione mutuo) = Parte_2
191.000,00 (credito ); € 124.742.38 (restituzioni ROSSI) + 78.000,00 (credito Pt_1 er retribuzioni per capitale) = € 202.742,38 € 191.000,00 (in linea capitale oltre CP_1 interessi legali) – 202.742,38 (oltre interessi e rivalutazione monetaria sull'importo capitale di € 78.000,00 = 11.742,38 in ulteriore ipotesi e salvo gravame Paola CP_1 risulta debitrice di dell'importo capitale di € 51.777,62 così Parte_1 determinato: € 189.520,00 (indicato a pag. 5 citazione) + € 65.000,00 (somma cessione quote utilizzata per estinzione mutuo) = 254.520,00 (credito ); Parte_2 Pt_1
€ 124.742.38 (restituzioni ROSSI) + 78.000,00 (credito per retribuzioni per CP_1 capitale) = € 202.742,38 € 254.520,00 (in linea capitale oltre interessi legali) –
202.742,38 (oltre interessi e rivalutazione monetaria sull'importo capitale di €
78.000,00 = 51.777,62 in via istruttoria ammettere le prove orali dedotte da CP_1 on memoria ex art. 183.6 nn. 2 e 3 c.p.c. escluse con ordinanza 5/12/2017 del
[...]
Tribunale di Firenze. Vittoria di spese ed onorari”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, rassegnando le seguenti CP_1
3 conclusioni: “In via principale: voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertato l'inadempimento della signora pronunciare sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., CP_1 che, produca gli effetti del contratto non concluso, e disponga il trasferimento dell'immobile posto in Firenze, Via dei Bardi 33 (Foglio di Mappa 173, Particella 346,
Subalterno 550, Zona Censuaria 1, Categoria A/2, classe 3, vani 7) al Dott. Pt_1
; In via subordinata: voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze condannare
[...] la signora a restituire al Dott. la somma di € 480.000,00 (di cui € CP_1 Pt_1
300.000,00 per il pagamento del prezzo e € 180.000,00 per le somme sovvenute per la ristrutturazione dell'immobile) oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto al dì del saldo, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, versata per l'acquisto dell'immobile posto in Firenze, Via dei Bardi 33 (Foglio di Mappa 173, Particella 346,
Subalterno 550, Zona Censuaria 1, Categoria A/2, classe 3, vani 7) e per la sua ristrutturazione. Con vittoria di onorari e spese”.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva: di aver incaricato la CP_1 dell'acquisto di un immobile posto in Firenze, Via de' Bardi 33, in nome proprio ma per conto del fornendole tutte le istruzioni e i mezzi economici necessari per Pt_1
l'esecuzione del mandato, e con l'impegno al trasferimento dello stesso a richiesta;
di aver sostenuto, integralmente, il pagamento del prezzo di € 300.000,00 per l'acquisto dell'immobile, in particolare € 30.057,13 prima del rogito notarile del 14.05.2004 e €
269.942,87, mediante accollo del mutuo stipulato dalla venditrice
[...] con la Cassa di Risparmio di Firenze;
che le rate di mutuo erano Parte_3 state pagate mediante versamenti provenienti, formalmente, dalla ma CP_1 attraverso provviste da lui periodicamente messe a disposizione;
che egli aveva inoltre corrisposto la somma di € 180.000,00 per coprire i costi di ristrutturazione interna dell'immobile in questione;
che il mutuo era stato poi estinto con il ricavato della cessione della partecipazione nella società “Marliano srl”, che la convenuta aveva acquistato in nome proprio ma sempre nell'interesse del mandante, per un importo pari a € 110.000,00; che la contravvenendo al patto fiduciario inter partes, si CP_1 era rifiutata di procedere al trasferimento dell'immobile in suo favore. si costituiva nel giudizio di primo grado, eccependo, in via preliminare, la CP_1 prescrizione dei diritti della parte attrice per decorrenza del termine decennale tra la data dell'originario acquisto (14.05.2004) e la prima richiesta di trasferimento (racc.
A/R del 17.09.2014). Nel merito, contestava l'esistenza del patto fiduciario, affermando di aver acquistato l'immobile nel suo esclusivo interesse;
circa i trasferimenti di denaro effettuati dal rilevava che si trattava di somme a lei Pt_1
4 dovute a titolo di retribuzione, essendo stata al tempo dei fatti dipendente come impiegata presso lo studio notarile del allegava comunque la natura di Pt_1 prestito delle ulteriori somme percepite ed eccepiva il rimborso di quanto dovuto;
circa le quote della Marliano srl, ne eccepiva l'esclusiva titolarità, con conseguente sua spettanza di quanto ricavato dalla sua cessione.
Assumendo di essere rimasta creditrice di differenze retributive per l'attività lavorativa effettuata, chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, CP_1
e, in secondo luogo, la compensazione delle rispettive ragioni previo accertamento del credito di € 78.000,00 per differenze retributive;
in subordine, eccepiva la compensazione tra le reciproche ragioni di credito.
Con sentenza n. 411/2020 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., ritenendo che la avesse acquistato, in proprio
CP_1 nome ed interesse, l'immobile oggetto di causa, provvedendo alla relativa ristrutturazione con denaro proveniente dell'attore a titolo di prestito. In secondo luogo, accertando a favore di il credito complessivo di € 480.000,00 e Pt_1 ritenendo non contestati rimborsi da parte della per complessivi € 124.742,38,
CP_1 condannava quest'ultima al pagamento in favore di della residua Parte_1 somma di € 277.257,62 oltre interessi legali, somma a cui perviene dopo aver riconosciuto la fondatezza della domanda riconvenzionale della concernente il
CP_1 credito di 78.000 euro. Infine, compensava tra le parti le spese di lite, anche per la fase cautelare, nella misura di due terzi, condannando la a rimborsare al
CP_1 la restante parte delle stesse. Pt_1
II. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1. “Erroneità della sentenza n. 411/2020 del Tribunale di Firenze per illogicità
e contraddittorietà, carenza della motivazione e per errata valutazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio di primo grado”. impugnava il capo della sentenza in cui il primo Giudice, pur Parte_1 ritenendo che dall'istruttoria emergessero diversi elementi che inducevano a ritenere esistente un rapporto fiduciario tra le parti, in virtù del quale la convenuta era solita intestarsi per conto di beni mobili e immobili in realtà riferibili a Pt_1 quest'ultimo, per l'acquisto dell'immobile di Via de' Bardi 33, aveva invece così concluso: “nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, tuttavia, non risulta provato che anche l'immobile oggetto di causa, sito in Firenze, Via de' Bardi 33, ed in cui è incontestato che vivesse abitualmente la sia anch'esso oggetto di mera CP_1 intestazione fiduciaria”.
5 Lamentava che il Giudice di primo grado, in maniera del tutto contraddittoria, riteneva incontestato che nell'immobile di Via de' Bardi 33 vivesse abitualmente la
Rilevava come tale circostanza non fosse mai stata né dichiarata né dimostrata CP_1 dalla che si era sempre limitata a dire che aveva il possesso dell'immobile, che CP_1 aveva pagato le forniture e le imposte, senza tuttavia produrre alcunché.
Riteneva che la non avesse acquistato l'immobile per adibirlo a propria CP_1 abitazione - tanto che nell'atto di acquisto non aveva chiesto di fruire delle agevolazioni c.d. “prima casa” - poiché la stessa da sempre abitava, come risulta anche dalla documentazione in atti, nell'immobile posto in Impruneta, Via Pian di
Pancole 20 (dove ancora risiede e dove le sono stati notificati tutti gli atti giudiziari).
Dunque, secondo l'appellante, escludere che il suddetto immobile fosse oggetto di intestazione fiduciaria appariva arbitrario, soprattutto alla luce delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza.
2. “Erroneità della sentenza n. 411/2020 del Tribunale di Firenze per errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado”.
In secondo luogo, l'appellante lamentava una errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che il Giudice aveva attribuito valore probatorio a dichiarazioni della controparte prive di riscontro documentale e avesse trascurato elementi decisivi, tra cui le prove testimoniali e documentali che dimostravano il ruolo del quale effettivo acquirente e finanziatore dell'immobile. Pt_1
L'appellante lamentava che il Tribunale aveva accolto la versione difensiva di CP_1 secondo cui l'immobile sarebbe stato acquistato con denaro prestatole dal a Pt_1 titolo gratuito, senza interessi.
Deduceva che in realtà non era stato prodotto alcun documento scritto che definisse i termini di tale prestito (né la causa, né l'importo, né le modalità di restituzione); dunque, in mancanza di una scrittura privata, la prova del rapporto creditizio risultava carente.
Sottolineava che la aveva anche contestato genericamente i documenti CP_1 contabili prodotti dal affermando che fossero privi di causale e non riferibili Pt_1 al pagamento del mutuo sull'immobile, salvo ammettere alcuni bonifici ricevuti per tale scopo. Tuttavia, il giudice aveva ritenuto tardiva e inammissibile la contestazione sull'entità degli importi ricevuti, poiché formulata solo nella seconda memoria istruttoria.
Rilevava che nelle sue note conclusive, la aveva dichiarato di aver ricevuto € CP_1
126.000,00, ma aveva precisato che nessuno dei bonifici aveva come causale il pagamento del mutuo;
sottolineava, inoltre, che aveva ammesso che le Pt_1
6 trasferiva somme affinché lei effettuasse pagamenti per conto suo, come nel caso del versamento all'Archivio Notarile di Firenze e che, dopo il sequestro preventivo dei conti di e dei suoi familiari, la avrebbe ricevuto richiesta di restituire Pt_1 CP_1 le somme per far fronte alle spese della famiglia Pt_1
Queste ammissioni, unite alla documentazione prodotta, dimostravano, a detta dell'appellante, che i trasferimenti di denaro erano funzionali a esigenze del Pt_1
e quindi riconducibili a un negozio fiduciario. A sostegno di questa interpretazione, richiamava la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 6459/2020, secondo cui il negozio fiduciario è un accordo in cui il fiduciante trasferisce beni o denaro al fiduciario affinché li gestisca per uno scopo specifico, con obbligo di ritrasferimento.
Alla luce di queste considerazioni, i flussi finanziari tra e non potevano Pt_1 CP_1 essere considerati “distonici” o privi di causale, come sostenuto dal giudice di prime cure, ma rappresentavano, piuttosto, l'esecuzione di un accordo fiduciario, con finalità economiche precise e coerenti con la volontà delle parti.
3. “Erroneità della Sentenza n. 411/2020 del Tribunale di Firenze per errata ricostruzione della fattispecie giuridica del mandato senza rappresentanza”.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale di
Firenze nella parte in cui il Giudice aveva escluso che potesse trovare applicazione la figura giuridica del mandato senza rappresentanza, invocata a fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento.
Secondo l'appellante, tale conclusione si poneva in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, dalle testimonianze rese all'udienza del 16 febbraio 2018, emergeva che il Dott. Pt_1 aveva condotto personalmente tutte le trattative contrattuali con la società
[...] venditrice, aveva pagato il prezzo dell'immobile, in parte mediante accollo del mutuo e in parte con contanti e assegni consegnati direttamente al venditore, e aveva commissionato e sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile.
Il teste legale rappresentante della società venditrice, dichiarava che Testimone_1 tutte le trattative erano intercorse con il Dott. il quale aveva anche precisato Pt_1 che l'acquisto sarebbe stato formalmente intestato a una persona da lui incaricata, ossia la signora Lo stesso teste confermava che il pagamento era stato CP_1 effettuato dal anche mediante assegni prelevati dalla sua cassaforte. Pt_1
Anche il teste Arch. incaricato dei lavori di ristrutturazione, Testimone_2 confermava che il pagamento delle opere era stato effettuato direttamente dal Dott. presso il suo studio notarile. Pt_1
7 A sostegno della propria tesi, l'appellante richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6459/2020, che aveva assimilato il pactum fiduciae al mandato senza rappresentanza, riconoscendo la validità anche degli accordi verbali e la possibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., senza necessità di forma scritta. Secondo tale orientamento, il fiduciario che acquista un bene in nome proprio con mezzi forniti dal fiduciante è obbligato a ritrasferirlo, e tale obbligo può essere fatto valere anche in assenza di un documento scritto, trattandosi di un accordo interno che produce effetti meramente obbligatori.
Alla luce di tali principi, l'appellante sosteneva che la dissociazione tra titolarità formale e appartenenza economica dell'immobile era pienamente dimostrata, e che il
Giudice di primo grado avesse errato nel non riconoscere l'esistenza dell'accordo fiduciario e nel rigettare la domanda principale.
4. “Erroneità della sentenza n. 411/2020 del Tribunale di Firenze per errata interpretazione dei fatti costitutivi della domanda”.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante contestava la sentenza del Tribunale di
Firenze nella parte in cui il Giudice aveva erroneamente interpretato i fatti costitutivi della domanda subordinata, negando la configurabilità di un negozio fiduciario tra le parti.
In particolare, il Giudice di primo grado non riconosceva alcun collegamento negoziale tra il pagamento effettuato dal Dott. e la compravendita Parte_1 dell'immobile di Via dei Bardi 33, ritenendo che tale pagamento costituisse un negozio autonomo di natura creditizia, anziché parte integrante dell'operazione fiduciaria. L'appellante sosteneva, invece, che il pagamento del prezzo, effettuato anche mediante accollo del mutuo, e la somministrazione delle somme necessarie alla convenuta per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, dovessero essere considerati effetti solutori dell'accordo fiduciario, e quindi parte della causa della compravendita.
L'appellante lamentava inoltre che il Giudice avesse inspiegabilmente ignorato le risultanze processuali, tra cui la detrazione di € 124.742,38 dal prezzo dichiarato, ritenuta simulata. Tale somma, secondo l'appellante, costituiva un trasferimento causa fiduciae di denaro da parte del alla e doveva Pt_1 CP_1 essere ricondotta al negozio fiduciario, come peraltro ammesso dalla stessa convenuta.
Veniva inoltre censurata la mancata ammissione della prova testimoniale sul capitolo
8 della memoria istruttoria, che avrebbe dimostrato che il prezzo effettivo della compravendita ammontava a € 930.000,00, e non a € 300.000,00 dichiarati nell'atto
8 pubblico. L'appellante richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ammessa la prova per testi e per presunzioni in ordine alla fittizietà del prezzo, trattandosi di un fatto storico e non di un patto aggiunto o contrario ex art. 2722 c.c.
A sostegno della simulazione del prezzo, l'appellante richiamava le dichiarazioni del venditore, che aveva confermato di aver ricevuto il pagamento in Testimone_1 contanti e assegni direttamente dal e che ogni versamento era stato Pt_1 accompagnato da quietanza. Inoltre, veniva evidenziata la discrepanza tra il prezzo dichiarato e il valore di mercato dell'immobile, stimato in oltre un milione di euro sulla base di vendite analoghe e della superficie catastale.
Infine, l'appellante contestava l'applicazione della compensazione legale tra il credito restitutorio del e quello retributivo vantato dalla Secondo l'appellante, Pt_1 CP_1 tale compensazione non poteva operare, poiché il credito retributivo non era liquido né esigibile, e risultava prescritto al momento della domanda riconvenzionale, formulata solo nel 2016. Inoltre, la compensazione non poteva essere rilevata d'ufficio, in assenza di una richiesta tempestiva e documentata da parte della convenuta.
Alla luce di tali doglianze, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda principale di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., ovvero, in subordine, la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile.
III. In data 17 maggio 2023 si costituiva la quale deduceva quanto segue. CP_1
1. Deduceva anzitutto l'infondatezza dei primi due motivi d'appello, affermando che i pagamenti per complessivi € 124.742,38 eseguiti dalla in favore del o CP_1 Pt_1 di soggetti terzi da lui indicati, non contestati dall'appellante e documentalmente provati, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata, erano incompatibili col patto fiduciario dedotto dal per ottenere il ritrasferimento dell'immobile Pt_1 di Via dei Bardi 33, Firenze.
Rilevava che, infatti, nell'ipotesi di patto di fiduciario per l'acquisto dell'immobile, la avrebbe dovuto soltanto utilizzare tali importi per l'acquisto e la CP_1 ristrutturazione dell'immobile secondo le disposizioni del Caramia e non avrebbe dovuto restituirgli alcunché e, invece, la stessa aveva provato che gli aveva restituito l'importo di € 124.742,38. Tale circostanza, sottolineava l'appellata, non era mai stata contestata dal il quale, anzi, ne deva conferma nell'atto di appello, Pt_1 descrivendola come esecuzione dell'obbligo previsto nel patto fiduciario (cfr. pag. 13 atto di appello).
9 Ricordava, infine, che il aveva dedotto che per somministrare alla Pt_1 mandataria come previsto dall'art. 1719 c.c., i mezzi necessari per l'esecuzione CP_1 del mandato e l'adempimento delle obbligazioni, aveva provveduto a: pagare €
30.057,13 (prima e fuori del rogito e con rimessa alla Società venditrice) e, quanto ai residui € 269.942,87, a pagare le rate di mutuo (pag. 4 atto di citazione); trasferire a tal fine sul conto corrente della (sul quale era appoggiato il pagamento del CP_1 mutuo) l'importo complessivo di € 189.520,00 (pag. 5 atto di citazione); sostenere le spese della ristrutturazione interna per un importo non inferiore ad € 180.000,00 come attestato dalla relazione del Geom. (pag. 2 atto di citazione). Parte_4
Da tanto, a detta dell'appellata, ne conseguiva che: i soli importi che il Pt_1 assumeva aver trasferito alla erano quelli indicati alla pagina 5 dell'atto di CP_1 citazione, ossia € 189.520,00 (importo inferiore alle rate di mutuo che, come affermato dallo stesso era pari ad € 269.942,87); di fatto tali trasferimenti Pt_1 erano solo in parte riferibili a e solo in parte riguardavano il pagamento CP_1 dei ratei di mutuo che, oltretutto, l'appellante avrebbe potuto pagare direttamente quale accollatario del mutuo insieme all'appellata; a fronte dei trasferimenti per €
126.000,00 eseguiti in suo favore la aveva provveduto alla restituzione CP_1 dell'importo di € 124.742,38 (importo documentalmente provato).
2. A proposito del terzo motivo di appello, deduceva che quanto assunto CP_1 dall'appellante, ossia che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
(escussi all'udienza del 16/02/2018) sarebbe emerso che il aveva Tes_2 Pt_1 condotto le trattative contrattuali, proposto l'acquisto, redatto il contratto di vendita e quello di appalto, concordato il prezzo, fissato le regole del pagamento, predisposto le misure necessarie per l'adempimento contrattuale e fornito le garanzie patrimoniali e finanziarie richieste, era un argomento inconferente ai fini della prova dell'esistenza del patto fiduciario.
Sottolineava altresì che, differentemente da quanto sostenuto dall'appellante, la CP_1 non aveva partecipato al rogito come incaricata del e che ciò non poteva Pt_1 essere emerso dalla motivazione dell'ordinanza del 11.02.2020 di rigetto dell'istanza di deferire giuramento decisorio.
Rossi rilevava inoltre che la sentenza delle Sezioni Unite n. 6459/2020 CP_1 richiamata dall'appellante non aveva alcun rilievo poiché descriveva i termini del mandato fiduciario e nel caso di specie era stata esclusa l'intestazione fiduciaria.
3. Parte appellata, a proposito della quarta censura - con cui l'appellante deduceva l'erroneità dell'appellata sentenza laddove, circa la domanda subordinata, ha ritenuto che l'operazione economica realizzata tra le parti non potesse configurare
10 effettivamente un negozio fiduciario - deduceva che: la domanda subordinata non riguardava affatto l'accordo fiduciario dedotto con la domanda principale ma la restituzione dell'importo di € 480.000,00; il voleva surrettiziamente Pt_1 modificare la domanda di ipotesi proposta nel primo grado del giudizio nel tentativo di ottenere la condanna della restituirgli la maggior somma di € 1.100.000,00 CP_1
(di cui € 930.0000,00 per il pagamento del prezzo ed € 180.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile – pag. 30 atto di appello); infatti, con la domanda proposta nel primo grado del giudizio, il petitum era stato dedotto (ma non provato) nell'importo di € 480.000,00 (di cui € 300.000,00 per il pagamento del prezzo e €
180,000,00 per le somme sovvenute per la ristrutturazione dell'immobile – pag. 8 atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Sottolineava che il aveva proposto la stessa domanda di restituzione davanti Pt_1 al Tribunale di Firenze – R.G. n. 1654/2020 – e riteneva che la Corte adita dovesse pertanto escludere la competenza del Tribunale di Firenze a decidere.
Rilevava, inoltre, che doveva essere esclusa la competenza della Corte d'Appello a decidere su una domanda inammissibile perché il voleva introdurre un Pt_1 nuovo petitum e aveva allegato come titolo della domanda di rimborso l'esistenza di un contratto fiduciario incompatibile con la gradata domanda di rimborso proposta in primo grado che presupponeva il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., oggi appellata, e che, pertanto, si fondava sulla inesistenza del negozio fiduciario.
La parte appellata, inoltre, a proposito della contestazione da parte del Pt_1 dell'entità del credito che la aveva opposto in compensazione sottolineava che CP_1 la stessa era inammissibile, perché nella sua prima difesa (memoria ex art 163.IV n.
1, pagg 2-3) il non aveva contestato né l'importo complessivo delle Pt_1 retribuzioni (€ 78.000,00) né l'arco di tempo in cui queste erano maturate (2000-
2004) ma si era limitato ad eccepire il pagamento di tali retribuzioni richiamandosi alla redazione delle buste senza peraltro dare la prova degli asseriti versamenti.
L'appellata rilevava, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal sostenendo che il proprio credito, come correttamente affermato in sentenza Pt_1
(pagg. 9-10), era per sua natura immediatamente esigibile nel momento in cui era maturato il diritto alla retribuzione;
quindi, le retribuzioni dovute alla nel CP_1 periodo 2000- 2004, come prevede l'art. 1242 c.c., erano state correttamente portate in compensazione del ritenuto maggior credito del Pt_1
IV. proponeva altresì appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi. CP_1
1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.: omessa decisione sulla eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta CP_1
11 In primo luogo, l'appellante incidentale lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto all'adempimento dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, eccezione tempestivamente sollevata in primo grado. A sostegno, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale diritto si prescriveva in dieci anni, evidenziando che tra la data del rogito (14.05.2004) e la raccomandata inviata da (17.09.2014) erano decorsi oltre dieci anni. Parte_1
2. Violazione o falsa applicazione degli artt. 183.6 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. e motivazione irragionevole per aver dedotto la esistenza di un credito del dr. del notevole importo di € 480.000,00 - del tutto sprovvisto Parte_1 di prova- dalla mancanza di tempestiva specifica contestazione che invece risulta proposta
Con il secondo motivo, lamentava che il giudice di prime cure aveva CP_1 ritenuto non contestato il credito di € 480.000,0, vantato da Pt_1
L'appellante evidenziava di aver fornito una contestazione specifica e tempestiva, indicando che i versamenti ricevuti erano destinati a esigenze dello stesso o Pt_1 al pagamento di più mensilità retributive e non al pagamento del prezzo o alla ristrutturazione dell'immobile.
Sottolineava che, data l'esistenza di rapporti fiduciari, come previsto CP_1 dall'art. 1713 c.c., aveva provato, secondo le regole del rendiconto, la destinazione dei versamenti a lei fatti dal ed i suoi adempimenti. Pt_1
Sosteneva che l'appellata sentenza aveva erroneamente considerato tale attività difensiva come una eccezione tardiva con errore che investiva tanto il sostantivo (la deduzione di prove non è un'eccezione) quanto l'aggettivo (la deduzione di prove è stata tempestiva e non tardiva).
3. Motivazione contraddittoria ed irragionevole, travisamento dei fatti, violazione o falsa applicazione degli artt. 183.6 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c.
Con il terzo motivo di gravame, censurava la sentenza del Tribunale di CP_1
Firenze per motivazione contraddittoria e irragionevole, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 183, comma 6, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione alla ricostruzione del credito vantato da . Parte_1
L'appellante evidenziava che la sentenza aveva riconosciuto all'attore un credito complessivo di € 480.000,00, suddiviso in € 300.000,00 per il pagamento del prezzo dell'immobile sito in Via dei Bardi n. 33 e € 180.000,00 per lavori di ristrutturazione, senza che tale importo fosse stato adeguatamente provato.
12 In particolare, la aveva contestato: che l'attore aveva prodotto documentazione CP_1 contabile per soli € 126.000,00, e non per € 189.520,00 come indicato nell'atto di citazione;
che non vi era prova del versamento di € 180.000,00 per ristrutturazione, essendo stata prodotta esclusivamente una relazione tecnica del geom. Persona_1
, priva di valore probatorio in ordine alla dazione effettiva di somme;
che i
[...] versamenti ricevuti da erano stati restituiti, come documentato in atti, CP_1 per un importo pari a € 124.742,38, e che la differenza residua di € 1.257,62 non era dovuta, in quanto compensata da un credito salariale di € 78.000,00 vantato dalla stessa nei confronti di Pt_1
L'appellante aveva inoltre dedotto che la sentenza impugnata aveva erroneamente ignorato la documentazione prodotta nel giudizio di merito e nel procedimento cautelare, da cui emergeva che: il mutuo ipotecario gravante sull'immobile era stato estinto per un importo complessivo di € 261.942,97; di tale somma, € 65.000,00 erano stati versati direttamente da mediante assegni circolari;
il residuo CP_1 era stato coperto in parte con fondi propri della e in parte mediante prestiti CP_1 ricevuti da pari a: € 21.800,00 (bonifico del 4/10/2005), € 68.400,00 Pt_1
(bonifici del 30/3/2007, 26/9/2007 e 30/9/2007), € 18.700,00 (bonifici del
18/2/2007, 30/4/2008 e 2/2/2009), € 17.100,00 (bonifici del 29/12/2006,
16/2/2007, 26/9/2007 e 13/12/2006). Tali versamenti, per un totale di €
126.000,00, erano stati restituiti quasi integralmente, come dimostrato dai bonifici e dai pagamenti effettuati dalla in favore di e di soggetti a lui CP_1 Pt_1 riconducibili.
L'appellante deduceva quindi che non sussisteva alcun credito residuo in favore dell'attore, e che, al contrario, la risultava creditrice netta per € 76.742,38, CP_1 derivanti dalla compensazione tra il credito salariale e l'eventuale residuo non restituito.
Contestava, infine, la valutazione probatoria operata dal Tribunale, ritenuta illogica e contraria ai principi di ripartizione dell'onere della prova, in quanto l'attore non aveva fornito prova documentale né della dazione né della destinazione delle somme asseritamente versate per la ristrutturazione.
4. Violazione degli artt. 183.5 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Motivazione contraddittoria ed apparente in punto di congruità della prova dell'intestazione fiduciaria della società Pronuncia
Con il quarto motivo di gravame, censurava la sentenza per erronea CP_1 qualificazione dell'intestazione fiduciaria delle quote della società per Parte_2
13 motivazione contraddittoria e apparente, per violazione degli artt. 183, comma 5, 115
c.p.c., 2697 c.c., nonché per pronuncia ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante incidentale deduceva che la sentenza impugnata aveva ritenuto che la avesse acquistato una quota della per conto del in CP_1 Parte_2 Pt_1 virtù di un presunto mandato fiduciario, e che pertanto fosse tenuta a restituire l'importo di € 110.000,00 ricavato dalla successiva cessione della quota, utilizzato – secondo la ricostruzione del Tribunale – per estinguere il mutuo gravante sull'immobile di Via dei Bardi n. 33.
Tale ricostruzione veniva contestata dall'appellante sotto diversi profili:
- in primo luogo, la evidenziava che l'attore non aveva mai dedotto, CP_1 neppure in fatto, l'esistenza di un accordo fiduciario relativo all'intestazione delle quote della limitandosi a sostenere che l'estinzione del Parte_2 mutuo era avvenuta anche grazie al ricavato della cessione delle quote, senza indicare l'importo effettivamente utilizzato a tal fine;
- in secondo luogo, l'appellante incidentale rilevava che la cessione delle quote era avvenuta in data 7 maggio 2014, mentre il mutuo era stato estinto in data
4 aprile 2014, mediante assegni circolari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena su richiesta della stessa per un importo pari a € 65.000,00. Ne CP_1 conseguiva che la cessione delle quote era successiva all'estinzione del mutuo,
e che non vi era alcun nesso causale diretto tra le due operazioni;
- in terzo luogo, la contestava la valutazione della prova testimoniale CP_1 assunta dal Tribunale, in particolare quella resa dal teste il Testimone_3 quale aveva dichiarato che “la sig.ra risultava formalmente socia della CP_1
ma era il notaio che provvedeva al versamento della quota”. Secondo Pt_2
l'appellante incidentale, tale dichiarazione era generica, priva di riferimenti temporali e causali, e non idonea a provare l'esistenza di un mandato fiduciario. Il teste, infatti, non aveva indicato se, come e quando il dr. Pt_1 avrebbe versato l'importo necessario all'acquisto delle quote, né aveva riferito circostanze concrete che potessero fondare una qualificazione giuridica del rapporto tra le parti.
Infine, rilevava che nelle conclusioni dell'atto di citazione dell'attore non CP_1 era contenuta alcuna domanda di restituzione o rendiconto relativa all'attività svolta dalla n relazione alla né alcuna richiesta di consegna del prezzo CP_1 Parte_2 ricavato dalla cessione delle quote. Pertanto, la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto di a ottenere la restituzione dell'importo di € 110.000,00, aveva Pt_1 pronunciato ultra petita, decidendo su una domanda mai ritualmente proposta.
14 In via subordinata, deduceva che, anche qualora si volesse ritenere che CP_1 parte del ricavato della cessione delle quote fosse stato utilizzato per l'estinzione del mutuo, l'importo da imputare come dovuto in restituzione non poteva superare €
65.000,00, corrispondente agli assegni circolari emessi dalla Ne conseguiva CP_1 che, tenuto conto del credito netto di € 76.742,38 già accertato nel terzo motivo di appello, il residuo credito della avrebbe dovuto ridursi a € 11.742,38, e non si CP_1 sarebbe configurato alcun debito nei confronti dell'attore.
5. Falsa applicazione dell'art. 1424 c.c. violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. con pronuncia
Con il quinto motivo di gravame, censurava la sentenza del Tribunale di CP_1
Firenze per falsa applicazione dell'art. 1424 c.c., violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., nonché per aver pronunciato ultra petita in relazione alla liquidazione degli interessi.
L'appellante incidentale deduceva che aveva richiesto la condanna Parte_1 della convenuta al pagamento degli interessi legali sulle somme eventualmente riconosciute come dovute. Tuttavia, la sentenza impugnata aveva liquidato gli interessi non secondo il tasso legale ordinario, bensì secondo il tasso moratorio maggiorato previsto dal combinato disposto dell'art. 1284, comma IV, c.c. e del D.lgs.
n. 231/2002, ritenendo che tale qualificazione rientrasse nei poteri del giudice. contestava tale impostazione, evidenziando che: la richiesta di interessi CP_1 moratori maggiorati costituiva una domanda autonoma, distinta da quella relativa al capitale, e come tale doveva essere espressamente formulata dalla parte interessata;
nel caso di specie, l'attore non aveva mai richiesto interessi moratori, né aveva allegato o provato il maggior danno da ritardato pagamento, come richiesto dall'art. 1224, comma 2, c.c.; la sentenza aveva quindi ecceduto i limiti della domanda, pronunciandosi ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c.; la decisione era stata inoltre adottata senza previo contraddittorio, in violazione dell'art. 101 c.p.c., impedendo all'appellante di difendersi su un punto decisivo e non previamente discusso.
A sostegno di ciò, l'appellante richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la liquidazione degli interessi moratori non poteva avvenire in assenza di una specifica domanda, e che il giudice non poteva qualificare autonomamente la richiesta generica di interessi legali come riferita agli interessi moratori, in quanto ciò comporterebbe una modifica sostanziale del petitum (cfr. Cass. civ. n. 22457/2017;
Cass. civ. n. 11943/2016).
15 Deduceva quindi che la sentenza impugnata, nel liquidare interessi moratori in assenza di domanda e di prova, aveva violato i principi del giusto processo, determinando una lesione del diritto di difesa e una nullità della pronuncia.
6. violazione degli art 112 c.p.c. per omessa pronuncia su interessi rivalutazione monetaria sugli emolumenti salariali di € 78.000,00 dovuti a
CP_1
Con il sesto motivo di gravame, lamentava la violazione dell'art. 112 CP_1
c.p.c., per omessa pronuncia sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria relativi agli emolumenti salariali pari a € 78.000,00 da lei vantati nei confronti del Pt_1
L'appellante incidentale deduceva che, trattandosi di credito da lavoro dipendente, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche d'ufficio sulla spettanza degli interessi legali a decorrere dalla data di maturazione del credito e della rivalutazione monetaria secondo i parametri ISTAT, al fine di compensare la perdita di valore del denaro nel tempo.
Secondo la sentenza impugnata aveva completamente omesso di CP_1 affrontare tale profilo, nonostante fosse stato specificamente dedotto nel corso del giudizio. Tale omissione costituiva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché mancata applicazione di norme inderogabili in materia di tutela del credito retributivo.
L'appellante richiamava sul punto giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, secondo cui il credito da lavoro dipendente è assistito da tutela rafforzata, che impone al giudice di liquidare interessi e rivalutazione anche in assenza di espressa domanda, purché il credito sia accertato;
la rivalutazione monetaria deve essere calcolata secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali decorrono dalla data in cui il credito è esigibile;
tale obbligo sussiste anche in fase di appello, qualora non vi sia stata pronuncia in primo grado, purché venga proposta specifica impugnazione sul punto.
In conclusione, chiedeva che la Corte d'Appello, in accoglimento del CP_1 presente motivo, condannasse al pagamento, oltre che dell'importo Parte_1 di € 78.000,00 a titolo di retribuzioni, anche degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati su tale somma, secondo i parametri ISTAT, dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
7. Violazione dell'art. 91 c.p.c. laddove non precede la condanna alla refusione delle spese della parte vittoriosa e dell'art. 92 c.p.c. che prevede la compensazione delle spese quando risultano gravi motivi
16 Con il settimo motivo di gravame, censurava la sentenza del Tribunale di CP_1
Firenze per violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla mancata condanna alla refusione delle spese di lite in suo favore, nonché per erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c., in tema di compensazione delle spese.
Deduceva che la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, ponendo a carico della il residuo terzo delle spese CP_1 sostenute dall'attore, motivando tale decisione con la soccombenza parziale reciproca e con l'accertamento di uno stato debitorio finale della convenuta.
Tale motivazione veniva criticata dalla la quale sottolineava che, nella CP_1 procedura cautelare instaurata dal la stessa era risultata totalmente Pt_1 vittoriosa, sia nella fase iniziale che all'esito del reclamo. Le domande cautelari proposte dall'attore erano state infatti integralmente rigettate, e pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto condannare l'attore alla rifusione delle spese relative a tale fase, oppure disporre la compensazione totale.
In secondo luogo, l'appellante contestava la valutazione della soccombenza parziale operata dal Tribunale, ritenendola non proporzionata rispetto all'esito complessivo del giudizio. Evidenziava che, pur essendo stata riconosciuta una posizione debitoria finale, tale debito era stato quantificato in misura notevolmente inferiore rispetto alle pretese attoree, e che numerose domande proposte da sono state rigettate. Pt_1
Inoltre, la deduceva che la decisione del Tribunale aveva ingiustamente CP_1 premiato la parte soccombente, ponendo a carico della convenuta una quota delle spese sostenute dall'attore, nonostante la sua piena vittoria nella fase cautelare e la parziale vittoria nel merito.
L'appellante aveva quindi chiesto che la Corte d'Appello, in accoglimento del motivo, riformasse la statuizione sulle spese, disponendo la rifusione integrale delle spese cautelari in favore della oppure la compensazione totale di tali spese;
una CP_1 diversa ripartizione delle spese di lite in relazione al giudizio di merito, tenendo conto della soccombenza prevalente dell'attore e della parziale accoglienza delle difese della convenuta.
IV. All'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, ritenute non necessarie ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate dalle parti e respinta la richiesta di riunione del presente giudizio con quello recante il n. R.G. 1984/2020, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
17 In via preliminare vanno ribadite, in questa sede, le statuizioni già assunte con l'ordinanza emessa in data 11.3.24 in ordine al rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla parte appellante. Le richieste di prova articolate -concernenti prove testimoniali, interrogatorio formale e acquisizione documentale- risultano, infatti, in parte inammissibili per inconferenza rispetto al thema decidendum e in parte superflue, riferendosi a circostanze già compiutamente accertate in primo grado ovvero non specificamente contestate dalla controparte, con conseguente applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115, primo comma,
c.p.c., correttamente valorizzato dal giudice di prime cure.
Va altresì confermato il rigetto della richiesta di riunione con l'altro procedimento richiamato dall'appellante principale, poiché, a prescindere dalla sussistenza di una connessione soggettiva, la riunione si sarebbe rivelata inopportuna e processualmente impraticabile in considerazione sia della diversità del petitum che contraddistingue i due giudizi, sia della diversa fase processuale in cui gli stessi si trovavano al momento della rimessione in decisione del presente processo.
Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto e coerente con le acquisizioni probatorie raccolte in primo grado.
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione delle regole processuali, valutando in modo logico e motivato le risultanze istruttorie e dando conto, con argomentazioni adeguate delle ragioni poste a fondamento della decisione, sicchè la sentenza merita integrale conferma.
Nell'analisi dei motivi di impugnazione si procederà prima con la valutazione di quelli oggetto dell'appello principale e poi di quelli oggetto dell'appello incidentale.
Venendo all'esame dell'appello principale, occorre rilevare in via preliminare che nell'atto di gravame l'appellante ha formulato una domanda subordinata diversa da quella originariamente proposta in primo grado, chiedendo la restituzione di una somma notevolmente superiore (euro 1.100.000) rispetto a quella domandata in prime cure (euro 480.000). Tale mutamento costituisce una modifica del petitum in senso quantitativo e, in quanto tale, è inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 1,
c.p.c., che vieta la proposizione di nuove domande in appello. Peraltro la richiesta di una somma superiore appare fondata su un ulteriore presupposto – nel caso di specie la pretesa simulazione del prezzo di vendita – e in quanto tale integra una domanda nuova, come tale preclusa in questa fase processuale: in tal senso va evidenziato che non può trovare ingresso in questa sede alcun accertamento sulla simulazione del prezzo, poiché una simile domanda non è stata tempestivamente introdotta nel
18 giudizio di primo grado e non può essere surrettiziamente introdotta in appello sotto forma di diversa quantificazione della pretesa restitutoria.
Parimenti va esclusa l'utilizzabilità del documento richiamato dall'appellante e menzionato negli atti di gravame, che risulta prodotto esclusivamente in occasione della richiesta di giuramento decisorio formulata in primo grado, mai ritualmente acquisito agli atti del presente processo (e di contro oggetto di istanza di verificazione in altro procedimento).
Con riferimento alla richiesta di giuramento decisorio avanzata in primo grado, va altresì chiarito, al fine di circoscrivere gli elementi su cui la decisione può fondarsi, quanto segue. L'istanza – avente ad oggetto, al capitolo n. 1, la formula “1)”Giuri e giurando affermi di aver acquistato l'appartamento posto in Firenze, Via dei Bardi 33, confinante con altro di proprietà di su indicazione, richiesta e Persona_2 incarico dell'attore” Notaio, Dott. ” è stata rigettata dal giudice di prime Parte_1 cure;
l'appellante deduce nei propri atti che il mancato accoglimento dell'istanza comporta la qualificazione della circostanza come non contestata;
tale argomentazione non può essere condivisa atteso che la circostanza è stata pacificamente contestata dalla controparte sin dal primo atto e che il rigetto dell'ammissione del giuramento non può comportare di per sè il riconoscimento del fatto oggetto del mezzo istruttorio, ma semplicemente esclude l'assunzione della prova;
l'appellante, se riteneva erroneo il rigetto, avrebbe dovuto esplicitamente impugnare il provvedimento di non ammissione, cosa che non risulta avvenuta
(peraltro non può non rilevarsi che la mancata ammissione appare corretta anche in considerazione del fatto che per come formulato il giuramento avrebbe avuto l'effetto di condurre la parte destinataria non alla vittoria della causa, ma ad una confessione di un fatto a sé sfavorevole.
Precisate tali preliminari constatazioni, deve rilevarsi l'infondatezza dei motivi di appello formulati.
L'appello principale si appunta sull'asserita erroneità della sentenza impugnata in relazione alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio di primo grado, alle risultanze istruttorie, alla ricostruzione della fattispecie giuridica del mandato senza rappresentanza e, nell'ultima parte del quarto motivo, alla correttezza della motivazione posta a fondamento dell'accoglimento della compensazione tra le reciproche pretese e alla decorrenza degli interessi.
I motivi dell'appello principale risultano infondati.
Invero, la sentenza di primo grado ha correttamente rigettato la domanda principale, non ritenendo dimostrata la sussistenza di un patto fiduciario finalizzato all'acquisto
19 da parte dell'odierna appellata, di un immobile per conto del mandante, odierno appellante, e ha conseguentemente escluso l'inadempimento della convenuta/mandataria rispetto ad un presunto obbligo di trasferimento dell'immobile in favore del mandante.
All'esito della rivalutazione del materiale istruttorio in atti deve condividersi integralmente il ragionamento del giudice di prime cure che, pur dando atto di come nei rapporti tra le parti emergessero elementi indiziari idonei a far ritenere che, per ragioni non qui rilevanti, la signora si intestasse talvolta beni di fatto CP_1 appartenenti all'odierno appellante, ha tuttavia correttamente ritenuto che, con specifico riferimento all'immobile oggetto di causa, non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza di alcun patto fiduciario. A prescindere, dunque, dalla questione della forma scritta richiesta per la validità di un patto fiduciario – profilo sul quale la parte appellante si sofferma richiamando a più riprese la pronuncia delle Sezioni
Unite n. 6459/2020 – ciò che rileva è che dall'istruttoria acquisita non è emersa in ogni caso la prova della sussistenza di un patto fiduciario concernente l'acquisto dell'immobile, patto fiduciario che, in ragione della ripartizione dell'onere della prova, doveva essere dimostrato dall'odierno appellante;
sul punto anche la pronuncia della
Cassazione menzionata statuisce che Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario così confermando la necessità comunque di fornire la prova della sussistenza del patto, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso in esame, la configurabilità di un mandato senza rappresentanza finalizzato all'acquisto dell'immobile in contestazione non risulta provato e, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è anzi smentito dalla presenza di restituzioni di somme che l'odierna appellata ha effettuato in favore dell'appellante. Tali restituzioni, peraltro, sono rimaste incontestate e risultano comunque provate documentalmente. È evidente, come affermato nella prima sentenza, che ove si volesse ipotizzare la sussistenza, tra le parti, di un patto fiduciario avente ad oggetto l'immobile de quo, i flussi finanziari registrati – e segnatamente i versamenti dell'appellata in favore dell'appellante – risulterebbero del tutto incongruenti e privi di spiegazione logica. Invero, in presenza di un mandato senza rappresentanza volto all'acquisto dell'immobile per conto del mandante, la
20 fiduciaria avrebbe dovuto ricevere dal mandante le somme necessarie per l'acquisto
(ovvero per il pagamento delle rate del mutuo e per la successiva ristrutturazione), ma non avrebbe avuto ragione di effettuare a sua volta restituzioni in favore di quest'ultimo. La presenza di tali restituzioni, dunque, appare radicalmente incompatibile con la tesi del patto fiduciario prospettata dall'appellante, poiché smentisce la logica economica che ne sarebbe sottesa. L'unica plausibile spiegazione di tali flussi finanziari, alla luce della situazione economica delle parti e tenuto conto delle stesse allegazioni dell'odierno appellante, è che essi siano stati effettuati dall'appellata a titolo di parziale rimborso delle somme già ricevute o erogate dall'appellante nel corso del loro rapporto, in una logica di regolazione patrimoniale successiva, del tutto diversa dalla causale fiduciaria dedotta.
In definitiva deve escludersi la fondatezza dei motivi di impugnazione concernenti il mancato riconoscimento del patto fiduciario e dell'obbligo di ritrasferimento dell'immobile, così come va esclusa l'ammissibilità della domanda nuova di restituzione della somma di euro 1.100.000 diversa da quella originariamente avanzata in primo grado.
Nell'ambito dell'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante ha inoltre contestato la statuizione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto operante la compensazione tra il credito restitutorio vantato dall'attore e il credito retributivo riconosciuto in favore dell'odierna appellata. Secondo la prospettazione dell'appellante, la compensazione non avrebbe potuto operare, in quanto il credito retributivo non sarebbe stato né liquido né esigibile e, comunque, sarebbe risultato prescritto al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, formulata solo nel 2016. L'appellante ha inoltre dedotto che la compensazione non poteva essere rilevata d'ufficio, in difetto di un'istanza tempestiva e documentata da parte della convenuta.
Tali rilievi non possono essere condivisi. Dall'esame degli atti di causa risulta infatti che il credito retributivo vantato dall'appellata non è stato oggetto di contestazione né nell'an né nel quantum: l'appellante si è limitato a dedurre l'avvenuto pagamento delle somme pretese, senza mai mettere in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro né l'ammontare delle retribuzioni dovute. In tale contesto, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., la mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte comporta che essi debbano ritenersi provati. Ne discende che il credito retributivo doveva essere considerato certo, liquido ed esigibile. La deduzione dell'avvenuto pagamento, lungi dal costituire una contestazione della misura o della sussistenza del credito, integra invece un'eccezione estintiva che presuppone, logicamente e giuridicamente,
21 l'esistenza di un credito certo e liquido. Tale eccezione, peraltro, non è stata supportata da alcuna prova idonea: l'appellante non ha prodotto documentazione attestante l'effettivo pagamento delle somme dovute, né ha dimostrato circostanze di fatto che consentano di ritenere estinto il credito retributivo. In assenza di tale prova, il credito dell'appellata conserva piena idoneità a essere opposto in compensazione.
Quanto all'asserita violazione del principio di cui all'art. 112 cpc, la doglianza è priva di fondamento: la compensazione, infatti, non è stata dichiarata d'ufficio, ma costituisce il risultato della tempestiva eccezione formulata dalla parte convenuta nel corso del giudizio di primo grado. Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa prescrizione del credito retributivo. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1242, comma 2, c.c., la compensazione produce effetto estintivo a decorrere dal momento in cui coesistono due debiti omogenei, certi, liquidi ed esigibili, indipendentemente dal momento in cui essa venga eccepita o giudizialmente dichiarata. Ne consegue che, ove al momento della coesistenza dei due crediti questi non fossero prescritti, la successiva maturazione del termine prescrizionale non incide sull'effetto estintivo della compensazione già perfezionatasi. Nel caso di specie, la coesistenza tra il debito restitutorio dell'appellante e il credito retributivo dell'appellata risulta temporalmente accertata in un momento anteriore alla proposizione della domanda riconvenzionale e, dunque, in epoca in cui i crediti retributivi non erano ancora prescritti.
In definitiva, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto operante la compensazione tra i due crediti, essendo quello retributivo certo, liquido ed esigibile, non prescritto al momento della coesistenza con il credito dell'attore e tempestivamente fatto valere dalla parte convenuta. L'ultimo motivo di appello deve pertanto essere rigettato perché manifestamente infondato.
Passando all'esame dell'appello incidentale introdotto dalla signora il primo CP_1 motivo riguarda la dedotta omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla prescrizione del diritto azionato dall'attore.
Sul punto, tuttavia, deve osservarsi che la questione è stata implicitamente assorbita dal rigetto della domanda principale, essendo il primo giudice pervenuto alla conclusione che non fosse stato provato il dedotto patto fiduciario. La mancata declaratoria di prescrizione, dunque, non costituisce una omissione di pronuncia, poiché il rigetto della domanda per difetto di prova dell'an del diritto rende superfluo l'esame della relativa eccezione estintiva. L'estinzione per prescrizione, infatti, presuppone logicamente l'esistenza di un diritto riconosciuto, mentre nella specie tale diritto non è stato ritenuto provato.
22 I motivi secondo, terzo e quarto dell'appello incidentale, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, attengono invece alla censura del capo di sentenza che ha riconosciuto il credito restitutorio di e Pt_1 disposto la condanna della alla restituzione della somma corrispondente. Tali CP_1 motivi risultano infondati.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che non vi fosse stata alcuna contestazione specifica da parte della in ordine alla somma di euro 480.000, di CP_1 cui l'attore aveva dedotto di aver sostenuto l'esborso. In particolare, aveva Pt_1 allegato di aver effettuato complessivamente versamenti per tale importo, specificando le voci che lo componevano: euro 30.000 versati prima del rogito;
euro
270.000 destinati al pagamento del mutuo, anche mediante i proventi derivanti dalla cessione di una partecipazione societaria;
ed euro 180.000 impiegati per la ristrutturazione dell'immobile.
Nella comparsa di costituzione, la pur deducendo la prescrizione dell'azione CP_1 diretta alla stipula del ritrasferimento dell'immobile, non ha contestato specificamente né l'an né il quantum degli esborsi indicati dall'attore. Ha, piuttosto, negato la sussistenza del patto fiduciario sottostante, affermando che l'intervento del notaio nelle operazioni di acquisto, accollo del mutuo e ristrutturazione Pt_1 dell'immobile fosse riconducibile ad un più ampio rapporto personale e collaborativo intercorso fra le parti nel corso degli anni.
Solo nella seconda memoria difensiva la convenuta ha precisato di aver ricevuto le somme di euro 21.800 e 68.400, che ha dichiarato di aver poi restituito, ma tale limitazione è intervenuta tardivamente rispetto al momento processuale utile per la contestazione dei fatti costitutivi.
Il giudice di primo grado, con motivazione corretta e coerente, ha pertanto applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ritenendo provati gli esborsi per l'importo complessivo di euro 480.000, in assenza di tempestiva e specifica contestazione da parte della convenuta.
Dalla lettura della comparsa di costituzione in primo grado emerge effettivamente la mancata puntuale contestazione del quantum dedotto dal e, di contro, Pt_1
l'effettiva contestazione della natura fiduciaria dell'intestazione delle quote societarie: il giudice ha correttamente ritenuto contestata tale circostanza, ma, sulla base dell'istruttoria svolta, l'ha comunque ritenuta provata, tenuto conto di quanto riferito in sede testimoniale da (“D.C.V. che, al momento della richiesta di Testimone_3 sottoscrizione di una quota del capitale sociale della società “Marliano s.r.l.”, la signora ha dichiarato che agiva per conto e nell'interesse del Dott. CP_1 Parte_1
23 che era, quindi, tenuto al relativo versamento” “E' vero. La signora risultava CP_1 formalmente socia della Marliano ma era il notaio che provvedeva al versamento della quota”)
Con riferimento al riconoscimento della natura fiduciaria dell'intestazione delle quote societarie, neppure coglie nel segno il motivo di appello incidentale relativo alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione (che, si osserva, l'appellante incidentale ha ricondotto esclusivamente alla cognizione circa l'intestazione fiduciaria della quota societaria e non già all'intera operazione di qualificazione della domanda attorea subordinata, su cui dunque in questa sede non occorre prendere posizione).
Sul punto è sufficiente osservare che l'attore non ha chiesto una pronuncia di accertamento autonomo della titolarità della partecipazione societaria, ma ha dedotto la fiduciarietà dell'intestazione come mero fatto costitutivo della propria pretesa restitutoria. In altri termini, ha chiesto la condanna della alla Pt_1 CP_1 restituzione delle somme concernenti la liquidazione di una quota societaria formalmente intestata alla a effettivamente appartenente a lui: l'accertamento CP_1 incidentale della natura fiduciaria dell'intestazione non configura, pertanto, una pronuncia autonoma di accertamento del patto fiduciario, ossia la titolarità della quota non è stata dedotta come bene della vita autonomo, ma solo come fatto costitutivo del diritto di credito restitutorio e l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado è avvenuto incidenter tantum al solo fine di fondare la decisione sulla domanda di restituzione, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. né attribuire efficacia di giudicato al di fuori del presente giudizio.
In definitiva, il ragionamento del giudice di primo grado risulta pienamente conforme ai principi processuali e sostanziali applicabili: corretta l'applicazione del principio di non contestazione in ordine al quantum, corretta la valutazione delle prove testimoniali sulla fittizietà dell'intestazione societaria, e infondata la censura di ultrapetizione.
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante contesta la liquidazione degli interessi operata dal giudice di primo grado. Il motivo appare tacciabile di inammissibilità nella misura in cui non si confronta in modo puntuale con l'ampia e coerente motivazione resa sul punto dal primo giudice, la quale dà adeguatamente conto dei criteri normativi seguiti nella determinazione del tasso applicabile e della legittimità della relativa scelta. In ogni caso, anche a volerla ritenere ammissibile, la contestazione non coglie nel segno tenuto conto che la sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine all'individuazione del tasso legale degli interessi
24 applicabile in base all'art. 1284, comma 4, c.c., così come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n.
162, che prevede, in mancanza di diversa determinazione delle parti, l'applicabilità per le obbligazioni pecuniarie oggetto di procedimento giudiziale, del saggio di interesse previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al
D.Lgs. n. 231/2002, vale a dire il tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali.
Alla luce di tale quadro normativo, correttamente il giudice di primo grado ha applicato il tasso di interesse di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., per il periodo compreso tra la notifica dell'atto di citazione (14 aprile 2016) e il saldo, riconoscendone la natura di tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie pendenti in giudizio.
Né può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui il giudice avrebbe pronunciato ultra petita per aver applicato tale disposizione in assenza di una specifica richiesta di parte: sul punto il giudice di prime cure ha richiamato il principio sancito da Cass.
11187/12 secondo cui “in tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge” evidenziando che, a fronte di una domanda generica di condanna al pagamento degli interessi legali, il giudice ha il potere – e il dovere – di individuare la disciplina normativa applicabile determinando in concreto quale sia il “tasso legale” previsto dall'ordinamento per quella specifica fattispecie, attuando una funzione di qualificazione giuridica della domanda che non comporta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Deve, pertanto, concludersi che la liquidazione degli interessi
“maggiorati” operata dal primo giudice è conforme al dettato normativo e costituisce applicazione corretta del principio di diritto secondo cui, a fronte di una generica domanda di pagamento degli interessi legali, è sufficiente che il giudice individui il tasso legale vigente per il periodo di riferimento, senza necessità di specifica istanza di parte.
Con riferimento al sesto motivo di impugnazione, concernente la dedotta mancata rivalutazione dei crediti retributivi vantati dalla deve parimenti escludersene CP_1 la fondatezza;
in tal senso, l'asserita mancata rivalutazione costituisce un mero riflesso logico della considerazione -già supra espressa con riferimento all'esame di uno dei motivi di appello principale- secondo cui tali crediti sono stati posti in compensazione con il controcredito dell'appellante via via che maturavano, con conseguente estinzione per compensazione in corso di rapporto. Ne deriva che,
25 essendo i crediti retributivi via via compensati e quindi non più esistenti come poste autonome suscettibili di aggiornamento, non vi era alcun importo residuo da rivalutare.
In ultimo deve pure escludersi la fondatezza del motivo di appello incidentale concernente la regolamentazione delle spese: diversamente da quanto asserito dalla signora gli esiti complessivi della decisione di primo grado, pur a fronte di CP_1 parziali rigetti delle domande di ambo le parti, hanno visto una prevalente soccombenza della signora di talchè appare corretta e motivata la decisione di CP_1 compensare le spese di giudizio nella misura di 2/3, addossando la restante parte alla signora CP_1
In definitiva devono dunque rigettarsi tanto i motivi di appello principale quanto quelli di appello incidentale e per l'effetto va confermata integralmente la sentenza di primo grado. Stanti gli esiti del giudizio di secondo grado e l'integrale reiezione delle richieste di entrambe le parti, le spese del giudizio di appello possono integralmente compensarsi,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe
-rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la decisione di primo grado;
-compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
-raddoppio del CU per entrambe le parti.
Firenze, lì 06.11.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
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