Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai IGg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra ConIGliere dr. Angelo Piraino ConIGliere rel. dr.ssa Rossana Novelli Componente privato dr. Fabio Seminerio Componente privato riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 56 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili della Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudi- zio
DA
(C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1 in data 19/10/1988, con il patrocinio dell'avv. Giacoma Scibilia (PEC:
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] in Controparte_1 C.F._2 data 20/05/1984, (C.F. ), nata ad Controparte_2 C.F._3
Alcamo (TP), in data 16/02/1996, (C.F. Controparte_3 [...]
), nato a [...] in data [...] e C.F._4 CP_4
C.F. ), nata ad [...] in data [...], tutti
[...] C.F._5 con il patrocinio dell'avv. Giuseppa Katiuscia Strade (PEC: Email_2
Email_3
appellati
E NEI CONFRONTI DI
AVV. N. Q. DI TUTORE PROVVISORIO DEI MINORI CP_5 CP_6 [...]
, nato ad [...] in data [...], , Persona_1 Persona_2 nata ad [...] in data [...] e nata ad [...] Controparte_7
(TP) in data 13/07/2017, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC:
Email_4
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 19
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 101/2022 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Pa- lermo in data 18-25/11/2022, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 11-12-14/2021 Min. Segn.;
OGGETTO: opposizione a dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«preliminarmente, ripristinare il diritto di visita e di contatti anche telefo- nici nei confronti dei minori da parte della madre, stante la pendenza del giudizio e stante il fatto che sono stati repentinamente vietati, con grave disagio anche per i minori;
nel merito, revocare lo stato di adottabilità dei minori Controparte_3 nato il [...] e nata il [...] di e Persona_2 CP_1 [...]
; Parte_1 ripristinare la responsabilità genitoriale della IG.ra sui Parte_1 figli e;
Controparte_3 Persona_2 revocare l'inserimento dei predetti minori presso un nucleo familiare sele- zionato;
inoltre, ed in subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata preliminarmente, ripristinare il diritto di visita e di contatti anche telefonici nei confronti dei minori da parte della madre, stante la pendenza del giu- dizio e stante il fatto che sono stati repentinamente vietati, con grave di- sagio anche per i minori;
revocare lo stato di adottabilità dei minori nato il Controparte_3
30.09.2011 e nata il [...] di e Persona_2 CP_1 Persona_3 nella;
ripristinare la responsabilità genitoriale della IG.ra sui Parte_1 figli e , subordinandola all'instaurazione di Controparte_3 Persona_2 un reale percorso di recupero della responsabilità genitoriale con l'intervento, se necessario di educatori domiciliari, o altro ritenuto più op- portuno da tale autorità;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 19 revocare l'inserimento dei predetti minori presso un nucleo familiare sele- zionato, anzi piuttosto valutare la possibilità per la madre di poter intra- prendere un percorso con i minori all'interno della Comunità. Si reiterano in tale sede le richieste istruttorie: audizione del IG. ; Controparte_8 valutare un ulteriore struttura dove inserire i minori, certamente più vicina alla madre, ma anche il padre, quale Fondazione Auxilium inserita all'interno di Villa Betania;
l'opportunità di inserimento della madre in comunità; individuare con gli operatori sociali un percorso di reale intervento di re- cupero della responsabilità genitoriale. Si insiste nell'audizione dei minori e .» Controparte_3 Persona_2
Conclusioni per la parte appellata e : Controparte_1 Controparte_2
«chiedono, che la S.V., assolti gli adempimenti di rito, Voglia riformare il provvedimento impugnato come segue:
– Revocare lo stato di adottabilità dei minori nato il Controparte_3
02/04/2014, e nata a [...] il [...]; Persona_2 Controparte_7
– ripristinare la responsabilità genitoriale ai genitori na- Controparte_1 to ad Erice il 20/05/1984 (genitore dei , e Controparte_7 Persona_2
) e nata ad [...] il [...], (geni- Controparte_3 Controparte_2 tore di ); Controparte_7
– ripristinare il diritto di visita e di contatti telefonici da parte dei Sigg.
e nei confronti dei figli;
Controparte_1 Controparte_2
-disporre un percorso dei genitori a sostegno dei minori e del nucleo fami- liare per l'acquisizione delle adeguate competenze per un esercizio funzio- nale ed adeguato della responsabilità genitoriale, che sia calendato con relazioni mensili al fine di valutare consciamente le evoluzioni dei genitori e dei minori.»
Conclusioni per la parte appellata e Controparte_3 CP_9
«chiede, che la S.V., assolti gli adempimenti di rito, Voglia riformare il provvedimento impugnato come segue:
– Revocare lo stato di adottabilità dei minori nato il Controparte_3
02/04/2014, ; Persona_2
– disporre l'affidamento dei minori ai nonni paterni e CP_9
; Controparte_3
– disporre un percorso in favore dei nonni paterni a sostegno dei minori e del nucleo familiare per l'acquisizione delle adeguate competenze per un esercizio funzionale ed adeguato della responsabilità genitoriale, che sia calendato con relazioni mensili al fine di valutare consciamente le evolu-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 19 zioni dei genitori e dei minori.»
Conclusioni per la parte appellata Avv. Maria Lenglet n.q.:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Rejectis adversis
-Rigettare l'appello proposto dalla IG.ra , poiché desti- Parte_1 tuito di ogni fondamento in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrati- va e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata Sentenza N. 101/2022 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 18.11.2022, depositata in cancelleria il 25/11/2022;
-Rigettare le richieste istruttorie poiché irrituali, inconducenti e meramen- te dilatorie. Con l'emissione di ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa, somme tutte da porre a carico dell'erario, essendo i minori ammessi a godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in atti.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 15/03/2021, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di adottabilità dei fratelli e , figli di Controparte_3 Persona_2 CP_1
e , nonché di , figlia di
[...] Parte_1 Controparte_7 CP_1
e i primi già inseriti dal 2020 presso una casa di
[...] Controparte_2 accoglienza, a causa delle gravissime condizioni di degrado e di incuria in cui versavano, cui a distanza di qualche mese era seguita l'istituzionalizzazione anche della minore per le medesime moti- CP_7 vazioni.
2. Nell'ambito del procedimento si costituivano in giudizio CP_10
e , quali genitori dei minori, e
[...] Parte_1 CP_3 Persona_4 la e e quali genitori di Controparte_1 Controparte_2 Persona_5
[
, opponendosi all'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero.
3. Si costituivano parimenti i nonni paterni dei predetti minori, CP_3
e opponendosi alla chiesta dichiarazione di adot-
[...] CP_9 tabilità.
4. Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e con sentenza n. 101/2022 dei 18-25/11/2022 il Tribunale per i Minorenni di Palermo, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 11-12- 14/2021 Min. Segn., pronunciava i seguenti provvedimenti:
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 19 a. dichiarava lo stato di adottabilità dei minori nato Controparte_3 il 30/09/2011 e nata il [...] di Antonio e di Persona_2
e di nata il [...] di Anto- Parte_1 Controparte_7 nio e di , sospendendo i genitori dalla responsabili- Controparte_2 tà genitoriale sui medesimi figli e vietando ogni contatto con gli stessi da parte di chiunque;
b. nominava l'avv. Maria Lenglet tutore di tutti i predetti minori;
c. disponeva l'inserimento dei minori presso idoneo nucleo familiare.
5. Con ricorso, del 31/01/2023 e del 14/02/2023 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, rispettivamente da una Parte_1 parte, e e dall'altra chiedendo, in inte- Controparte_1 Controparte_2 grale riforma della stessa, la revoca dei provvedimenti pronunciati e l'adozione di un percorso di sostegno per consentire l'acquisizione di ade- guate competenze genitoriali.
6. I rispettivi procedimenti sono stati riuniti con provvedimento pronun- ciato da questa Corte in data 22/05/2023.
7. Con comparsa depositata in data 17/04/2023, si è costituita in giudizio l'avv. Maria Lenglet, quale tutrice dei minori, opponendosi all'accoglimento delle impugnazioni.
8. I nonni paterni dei minori, e si sono Controparte_3 CP_9 costituiti con memoria del 14/04/2023 chiedendo, previa revoca dei prov- vedimenti adottati, l'affidamento dei minori.
9. Il Pubblico Ministero, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ri- tualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
10. Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio ed è stata, altresì, disposta l'audizione degli affidatari dei minori dichiarati in stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e all'udienza del 17/05/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini trascritti in epigrafe, e la causa è stata assunta in decisione.
11. Con il primo motivo di appello, ha eccepito Parte_1
l'incompetenza del Tribunale per i Minorenni rilevando che l'art. 38 delle diposizioni di attuazione del codice civile prevede che qualora, come nel caso di specie, sia in corso, tra le parti, ( un giudizio di se- Persona_6 parazione o divorzio la competenza nei procedimenti de potestate è attri- buita al giudice ordinario.
12. La doglianza può trovare accoglimento, atteso che nel caso di specie
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 19 non è stato devoluto alla cognizione del Tribunale minorile un procedi- mento de potestate, bensì un procedimento avente ad oggetto la dichia- razione di adottabilità di minori ex art. 8 L. 184/1983, la cui competenza spetta inderogabilmente al Tribunale per i Minorenni del luogo nel quale si trova il minore quando venga segnalato l'abbandono, ovvero vengano iniziati d'ufficio i relativi accertamenti. La pronuncia de potestate, nel caso di specie, si innesta nel procedimento in commento in maniera conse- quenziale ed accessoria rispetto al giudizio principale, che è volto a verifi- care la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità dei minori segnalati.
13. Con il secondo motivo di impugnazione si duole del- Parte_1 la mancata notifica del ricorso con il quale il pubblico ministero ha chiesto che fosse dichiarato lo stato di adottabilità dei minori. Allega, infatti, di essere venuta a conoscenza del contenuto di tale ricorso solo in esito alla convocazione dinanzi al Tribunale per i Minorenni, con evidente violazio- ne del proprio diritto di difesa.
14. Il motivo di appello è inammissibile sia perché l'appellante non è in- corsa in alcuna preclusione processuale. sia perché non ha dedotto nello specifico in cosa sarebbe consistito il pregiudizio che le è derivato dall'erronea applicazione della regola processuale.
15. Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “è inammissi- bile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della rego- la processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di di- fesa o altro pregiudizio per l'esito del processo” a meno che “la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del pro- cesso” (Cass. civ., sez. III, n. 27424/2023).
16. Nel caso di specie, attesa la natura deformalizzata del procedimento di primo grado, dall'omissione rilevata non è derivata alcuna preclusione al compimento di attività processuale, né alcuna compressione di difesa dell'appellante, che è stata pienamente in grado di partecipare al giudizio, nominando un difensore e, proponendo istanze istruttorie e rappresen- tando tutte le circostanze ritenute utili a tutelare i propri diritti.
17. Con il terzo motivo di impugnazione, articolato su più profili, l'appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato, evidenzian- do che non sussisterebbero i presupposti per dichiarare i figli minori in stato di abbandono. Allega, infatti, che le condizioni di estrema trascura- tezza in cui gli stessi versavano erano da imputare al comportamento ne-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 19 gligente del padre, , con il quale i minori avevano vissu- Controparte_1 to per tutto il periodo della pandemia.
18. Sotto altro profilo evidenzia che il primo giudice avrebbe disatteso le proprie istanze istruttorie e non avrebbe adeguatamente valutato la vo- lontà dimostrata da essa appellante di volere recuperare il rapporto con i figli e la sua costanza negli incontri in comunità sia con i minori che con gli operatori sociali.
19. e hanno affidato le loro doglianze a Controparte_1 Controparte_2 un unico motivo di appello riferendo di essere dei buoni genitori, non avendo mai compiuto atti di maltrattamento o di violenza nei confronti dei figli e che le carenze nella cura dei minori devono ricondursi ad uno stato di scarsa cultura e di difficoltà nella comprensione delle priorità, che tuttavia sarebbero suscettibili di essere colmate con un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità. Evidenziano che i notevoli progressi fatti dal
, il quale si è attivato per rinvenire un'occupazione lavorativa, e gli CP_3 sforzi profusi nell'acquisto di un'abitazione adeguata ad accogliere i Pt_2
[. sarebbero stati sottovalutati dagli operatori dei servizi sociali, i quali non avrebbero, nei fatti, mai fornito alla coppia un reale supporto.
20. Occorre, preliminarmente, riferire che Il provvedimento impugnato da atto del lunghissimo iter giudiziario che, sin dal luglio del 2020, ha visto l'Autorità Giudiziaria minorile e i servizi socio-sanitari interessarsi dei mi- nori e che trae origine da una segnalazione dei servizi sociali del CP_3
Comune di Valderice, allertati in ragione della grave situazione di pregiu- Per_ dizio dei minori e , figli di e CP_3 Controparte_1 Parte_1
a causa delle condotte non tutelanti della madre, presso la quale
[...] vivevano a seguito della separazione dei genitori.
21. In particolare, i predetti operatori riferivano che la già nota al Pt_1
Tribunale per i Minorenni che aveva in passato pronunciato un provvedi- mento con cui era stato dichiarato lo stato di abbandono di altri tre figli, Per_ costringeva i minori e , che venivano rinvenuti in evidente CP_3 stato di incuria e trascuratezza, a una condizione di promiscuità allarman- te con soggetti maschili con cui intratteneva differenti relazioni sentimen- tali.
22. Alla luce di tali elementi gli operatori del servizio sociale promuoveva- no il trasferimento dei minori presso l'abitazione del padre sita in Trapani, che avveniva nel luglio del 2020, ma anche in tale contesto i servizi incari- cati riferivano una condizione di grave incuria e trascuratezza dei minori (cfr. relazioni del 9/12/2020 e del 2/12/2020) atteso che Persona_7 la viveva con la compagna, e la loro figlia in una Controparte_2 CP_7
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 19 vecchia casa in aperta campagna, in pessime condizioni igieniche (tubo del bagno rotto, sacchi di immondizia sparsi, elettrodomestici rotti e diffusa sporcizia) e che il minore non seguiva il percorso riabilitativo di CP_3 logopedia e di psicomotricità presso l'AIAS che gli era stato prescritto e che era necessario per le patologie che lo affliggono. Entrambi i minori avevano riportato numerose assenze a scuola, giustificate dal padre per una pediculosi, si presentavano in cattive condizioni igieniche e con abiti non adeguati nemmeno per la taglia.
23. A seguito di un'analisi del contesto familiare da parte degli operatori socio-sanitari era stato evidenziato un quadro familiare delegante e carat- terizzato da un'assenza di progettualità e da una incapacità di gestire ade- guatamente i figli minori.
24. Gli operatori del consultorio familiare, in particolare, riferivano che il
, dopo la separazione dalla aveva instaurato una relazione CP_3 Pt_1 con alla quale aveva del tutto delegato la cura di tutti e Controparte_2 Per_ tre i figli, e , nati dalla relazione con la e CP_3 Pt_1 Persona_8
[.
dalla relazione con la stessa Quest'ultima, dal canto suo, risul- CP_2 tava residente in [...]del Golfo presso l'abitazione dei propri genitori, ai quali aveva delegato la crescita di un altro figlio, , nato Per_9 da una precedente relazione, che incontrava solo sporadicamente.
25. Gli operatori riferivano che la coppia non manifesta- Controparte_11 va alcuna consapevolezza della precarietà della loro condizione di vita ed evidenziavano una marcata inadeguatezza genitoriale di tipo grave.
26. Per quanto riguarda la madre, , gli operatori del con- Parte_1 sultorio familiare rappresentavano il quadro di una donna scarsamente collaborativa, concentrata unicamente sul suo personale malessere, sulle sue precarie condizioni economiche e sulla mancanza di un mezzo di lo- comozione, poco incline a comprendere i bisogni materiali ed affettivi dei figli, tanto da non avere mai consegnato al padre la documentazione sani- taria, nonostante fosse stata in tal senso sollecitata dagli stessi operatori, così impedendo la prosecuzione degli accertamenti medici e delle cure riabilitative necessari per i figli.
27. Tali risultanze oltre ad attestare una complessiva condizione di trascu- ratezza, degrado e carenza di tutela dei minori, evidenziavano l'assenza di soggetti in grado di occuparsi delle eIGenze anche primarie dei bambini, che risultavano pregiudicati nella loro crescita sia dall'insufficiente fre- quenza scolastica sia dalla mancata attivazione da parte dei genitori degli interventi di sostegno specifici di logopedia e di psicomotricità.
28. Per tali motivi, con decreto del 15/12/2020 il Tribunale per i Minoren-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 19 Per_ ni di Palermo disponeva il collocamento di e presso idonea CP_3 struttura.
29. Gli operatori della struttura in cui i minori vennero ricoverati, con le relazioni del 01/03/2021 e del 09/03/2021 rappresentavano una gravissi- ma condizione all'ingresso in struttura, atteso che entrambi risultavano affetti sia da pediculosi che da scabbia e presentavano escoriazioni evi- denti in tutto il corpo che gli provocavano persistente prurito con conse- Per_ guente sanguinamento. La minore , inoltre, presentava condizioni igieniche dentali compromesse da carie e infiammazioni a causa della scarsissima igiene orale, mentre , affetto da un ritardo mentale CP_3 medio-lieve e da una grave sindrome ipercinetica, non sapeva ancora leg- gere né scrivere. Gli operatori riferivano, altresì, che mentre CP_3 aveva inizialmente chiesto di potere chiamare il padre, entrambi i bambini non avevano manifestato alcuna richiesta rispetto alla madre, affermando di non sentirne la mancanza e aggiungendo che “fa cose porno” anche in loro presenza. Inoltre, gli incontri settimanali tra i minori e i genitori all'interno della comunità apparivano poco IGnificativi perché i genitori non erano in grado di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei bambini, tanto Per_ che spesso si allontanava fisicamente da loro.
30. Sulla scorta di tali evidenze, con ricorso del 15/03/2021 il Pubblico Ministero chiedeva la dichiarazione dello stato di adottabilità sia di Per_ e , che della minore , figlia di
[...] Controparte_7 Controparte_1
e di in ragione della grave inadeguatezza dei genitori Controparte_2 emersa nel corso dell'istruttoria.
31. Il , infatti, era apparso defilato e decontestualizzato con una CP_3 condizione di assoluto analfabetismo sociale e vani erano stati gli sforzi degli operatori del consultorio familiare volti a fargli acquisire gli elementi basilari della cura e dell'igiene della persona e delle primarie norme sociali e di convivenza. Anche la dimostrava di non cogliere gli spunti di CP_2 cambiamento e crescita che le venivano offerti dagli operatori del consul- torio familiare. La coppia appariva costantemente bisognosa di un suppor- to esterno e totalmente incapace di esercitare la funzione genitoriale, tan- to che la aveva del tutto abdicato al suo ruolo di madre nei con- CP_2 fronti dell'altro figlio, , la cui cura era stata totalmente delegata ai Per_9 nonni materni.
32. L'incapacità della coppia di comprendere e modificare lo stile di vita disfunzionale condotto era confermata dal fatto che , collocata in CP_7 comunità il 07/04/2021, a distanza di quattro mesi dall'ingresso di Per_11 Per_ e di , presentava le stesse gravissime condizioni igieniche dei fra-
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 19 telli, essendo anche lei affetta da pediculosi e scabbia. Il linguaggio della bambina risultava quasi incomprensibile e intriso di termini dialettali e il servizio di neuropsichiatria infantile riscontrava disturbi del linguaggio espressivo.
33. Sentiti dal Tribunale per i Minorenni, sia i genitori dei minori che i nonni paterni, manifestavano scarsa consapevolezza circa le condizioni di trascuratezza dei minori, minimizzando persino le loro infezioni da pidoc- chi e scabbia, così dimostrando una totale incapacità di comprendere i bi- sogni della prole e le gravi problematiche presenti all'interno del nucleo familiare.
34. Le carenze nelle competenze genitoriali degli odierni appellanti veni- vano ulteriormente valutate, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, i cui esiti erano riepilogati nella relazione depositata in data 26/05/2022 dalla dr.ssa . Persona_12
35. Gli accertamenti peritali consentivano di accertare, per un verso, che le condizioni dei minori , grazie al sostegno ricevuto nel prolunga- CP_3 to tempo dell'istituzionalizzazione, si erano evolute positivamente con si- gnificativi progressi nelle abilità cognitive ed emotive degli stessi rispetto al momento dell'ingresso, e per altro verso che i “caregivers primari pre- sentano nuclei psichici non risolti ed elementi di immaturità cognitiva ed affettiva che incidono negativamente sulle capacità di accudimento dei minori. La capacità critica, riflessiva e di mentalizzazione degli adulti non appare sufficiente per rispondere ai bisogni affettivi-emotivi e spirituali dei Per_ minori , e . Altresì, la funzione vicaria dei Controparte_3 CP_7 nonni (che sarebbe orientata molto probabilmente ad una funzione prima- ria/concreta dell'accudimento) può divenire ben presto ulteriore elemento di rischio, poiché si situa all'interno di un'alleanza collusiva e tensiva tra i nonni e i caregivers primari, oltre che ad una lacunosa progettualità a lun- go termine”
36. Il consulente tecnico dell'ufficio evidenziava, altresì, che, sebbene tutti i familiari manifestassero un affetto sincero verso minori, non apparivano tuttavia “capaci di offrire uno scenario futuro in cui siano presenti elemen- ti concretamente riparativi e trasformativi nel compito genitoriale”, aven- do manifestato una evidente difficoltà a comprendere le motivazioni che avevano causato l'istituzionalizzazione dei minori e a riconoscere le re- sponsabilità connesse ai propri agiti. Inoltre “la condizione di forte invi- schiamento familiare che caratterizza il sistema , Controparte_12 all'interno di un background socio-culturale caratterizzato da isolamento e povertà, potrebbe configurarsi come elemento favorente, dopo una prima
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 19 fase di stabilizzazione, il ristabilirsi di una condizione di pregiudizio per i minori, con il rischio di disperdere le evoluzioni acquisiti dagli stessi ed in- durre nei minori una nuova e più profonda sofferenza.”
37. Anche l'osservazione domiciliare effettuata in data 12/05/2022, pres- so l'abitazione della coppia confermava la persistente Controparte_11 incapacità di comprendere e attuare uno stile di vita improntato alle più elementari regole. La nuova abitazione rinvenuta dalla coppia, infatti, si presentava in condizioni precarie, con infissi malandati e privi dei vetri. Nello spazio antistante l'abitazione vi erano oggetti rotti, scodelle, botti- glie di plastica vuote e sacchetti di plastica, mentre gli ambienti interni apparivano estremamente disordinati e in condizioni igieniche inadeguate (cfr. relazione del 30/5/2022).
38. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, dunque, all'esito di una scru- polosa ricostruzione dell'attività istruttoria svolta, ha accertato le gravi e specifiche carenze nelle competenze genitoriali che affliggono gli odierni appellanti, che impedisce loro di prendersi cura dei figli minori in maniera adeguata segnalando anche l'assenza di una rete familiare in grado di supportarli o di sostituirsi agli stessi.
39. Il provvedimento impugnato, nel dichiarare lo stato di abbandono dei minori, nel riferire un vissuto di genitori incuranti della prole ha evidenzia- to come sia i genitori che i nonni paterni, pur manifestando la volontà di volersi occupare dei minori, sono tuttavia incapaci di riconoscere le loro responsabilità nella causazione degli eventi e non appaiono in grado di ga- rantire neppure a livello minimo il soddisfacimento dei bisogni materiali ed affettivi dei minori, né appare verosimile che la funzione genitoriale possa in qualche modo andare incontro a modificazioni funzionali ed effi- caci. Ed invero, l'osservazione effettuata per oltre due anni ha permesso di accertare la presenza di indicatori IGnificativi di una scarsissima possi- bilità, se non addirittura nulla, di pervenire ad una previsione positiva del- la crescita dell'attitudine genitoriale, restituendo l'immagine di soggetti incapaci di riconoscere i bisogni emotivi dei figli e superficiali rispetto agli effetti che le carenze di cure potessero avere sulla prole, e rilevando come un ritorno dei minori con i genitori avrebbe compromesso il loro percorso evolutivo.
40. Sul punto, va comunque rilevato, che, secondo l'orientamento costan- te della Corte di Cassazione, «il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono es- sere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare in-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 19 gresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimo- strare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.» (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016).
41. In particolare, poi, «il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambi- to della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazio- ne di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'eIGenza dei minori di poter consegui- re una equilibrata crescita psico-fisica» (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16357 del 21/06/2018).
42. Parimenti deve però rilevarsi che la Corte E.D.U., in più occasioni (cf. Per_ sent. del 21/1/2014, c. Italia, e sent. del 13/10/2015, S.H. c. Italia), ha ribadito che le autorità statuali devono adottare tutte le misure con- crete per permettere al fanciullo di vivere con i genitori biologici ed ha esplicitamente affermato che è necessario preservare il legame tra i geni- tori biologici ed il minore anche quando siano accertate condizioni di par- ziale compromissione della idoneità genitoriale, ma non sia emersa una situazione di abbandono morale e materiale e risulti corrispondente all'in- teresse preminente del minore la conservazione di tale legame.
43. Per tale ragione, questa Corte, al fine di valutare le ragioni prospettate dagli odierni appellanti, approfondendo ulteriormente l'istruttoria già espletata nel processo di primo grado, ha disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, specificamente volta all'audizione del minore oltre che ad una valutazione delle capacità genitoriali Controparte_3 delle parti in causa, delle loro potenzialità di sviluppo e della possibile in- dividuazione di eventuali idonei percorsi di sostegno, nonché del ricorso a relazioni genitoriali ulteriori e parallele, quali quelle conseguenti all'affi- damento etero-familiare o all'adozione di cui all'art. 44, lett. d) della L. n. 184 del 1983, confermando a tal fine l'incarico già conferito nel giudizio di primo grado al consulente dell'ufficio dr.ssa . Persona_12
44. La predetta professionista ha compendiato gli esiti degli accertamenti svolti nell'elaborato peritale depositato in data 15/04/2024 nel quale, all'esito di un esame approfondito e di valutazioni diagnostiche formulate attraverso colloqui individuali e di coppia nonché dall'audizione del
[...] Per_ [...
e dai colloqui con gli affidatari delle minori e Controparte_13
ha evidenziato che: Persona_14
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 19 • con riferimento all'osservazione e ai colloqui con la coppia
[...]
la ctu ha rappresentato che gli stessi si sono recati agli Per_15 incontri in una condizione di generale trascuratezza fisica, maleo- doranti e con gravi carenze dal punto di vista igienico e che en- trambi si esprimono utilizzando forme dialettali. Il ha di- CP_3 chiarato di lavorare in campagna con uno stipendio fisso di 800/900 euro dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e di utilizzare l'automobile per i propri spostamenti pur non essendo in possesso della paten- te di guida, mentre la ha riferito di svolgere saltuariamen- CP_2 te l'attività di colf/badante presso dei privati. La coppia ha, inol- tre, rappresentato di avere acquistato, nel mese di luglio del 2022, una casa in campagna che, a loro dire, non è mai stata oggetto di visita da parte degli operatori dei servizi sociali. Il appare CP_3 maggiormente concentrato sul primogenito , tanto da di- CP_3 chiarare che qualora il figlio dovesse preferire restare presso la famiglia affidataria, troverebbe in futuro “la porta chiusa … anche se lui sta male”. Quanto alla disponibilità da parte della coppia a ricevere un supporto ai fini di un potenziamento delle loro capaci- tà genitoriali, la si dimostra favorevole a tali aiuti, unica- CP_2 mente perché li ritiene strumentali alla possibilità di potere riave- re i figli con sé, ma non individua in essi uno strumento che le possa consentire di superare le proprie fragilità. Quanto, invece, alla possibilità di consentire l'instaurazione di ulteriori legami ge- nitoriali entrambe le parti oppongono un netto rifiuto. In partico- lare, il dichiara apertamente che preferirebbe che i figli CP_3 restassero in casa-famiglia fino al compimento dei diciotto anni di età piuttosto che essere affidati ad altra famiglia;
• con riferimento ai colloqui intercorsi con la madre dei mi- Pt_1 Per_ nori Giacomo e , la CTU la descrive come una persona suffi- cientemente ordinata nell'aspetto fisico, con un'espressione lin- guistica caratterizzata dall'uso esclusivo del dialetto siciliano. La stessa ha riferito di vivere a Valderice con il proprio compagno, che è, a sua volta, padre di due figli avuti con due donne diverse. Racconta che, a volte, al mattino, si sveglia a mezzogiorno perché fa le faccende domestiche di notte e va a letto tardi, di essere allo stato disoccupata, avendo cessato la sua precedente attività di al- levatrice di pecore, e di vivere grazie allo stipendio del compagno. Racconta di non vedere i suoi figli dal novembre 2023, e con rife- rimento alla loro istituzionalizzazione ritiene di non avere colpa alcuna dipingendosi come una madre accudente, evidenziando di
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 19 contro che quando i bambini trascorrevano il weekend con il pa- dre tornavano a casa sporchi e pieni di pidocchi. Anche rispetto al- le fragilità evolutive dei figli riferisce di avere sempre accompa- gnato all'AIAS, attribuendo il disturbo del linguaggio, an- CP_3 che in questo caso, alle disattenzioni del padre. Si è dichiarata fa- vorevole ad un eventuale intervento di supporto alle sue compe- tenze genitoriali da parte dei servizi, mentre ha respinto la possi- bilità di un affidamento etero-familiare della prole, precisando che i bambini hanno già un padre e una madre che non farebbero mancare loro nulla;
• con riferimento alle dinamiche relazionali tra la coppia
[...]
e la il consulente tecnico dell'ufficio ha eviden- Per_15 Pt_1 ziato la reciproca tendenza delle parti ad addossare all'altro la re- sponsabilità di porre in essere condotte trascuranti verso la prole che hanno poi portato all'istituzionalizzazione dei minori. I rap- porti tra i due nuclei familiari sono, infatti, del tutto inesistenti, tanto che gli stessi appaiono reticenti a condividere lo stesso spa- zio;
• con riferimento all'ascolto del minore , il consu- Controparte_3 lente tecnico dell'ufficio ha evidenziato che questi si presenta, a distanza di circa due anni dalla precedente valutazione, in una condizione di visibile evoluzione. Giunge al colloquio accompagna- to dai genitori affidatari e riferisce di frequentare la prima media e di avere un buon rendimento anche grazie al supporto dell'insegnante di sostegno, e di praticare sia il calcio che il tennis. Il minore reso edotto sulle circostanze del colloquio racconta di vivere da circa dieci mesi con la coppia affidataria, che indica co- me mamma e papà, e di non avere ricordi relativi al suo trascorso infantile, mentre appare molto preciso nel descrivere con enfasi il suo ultimo compleanno e i festeggiamenti ricevuti. Si dichiara contento della sua nuova vita in cui ci sono delle regole che lo fanno sentire accudito perché sa essere dettate per il suo bene ed afferma convintamente che restare presso la famiglia affidataria è la cosa migliore per lui precisando che “la sera mi fanno le cocco- line…prima mi addormentavo senza niente, senza coccole e senza niente”. Circa la possibilità di incontrare i genitori biologici il mino- re non oppone un rifiuto, ma specifica che intende comunque re- stare con i genitori affidatari. Il consulente tecnico dell'ufficio ha ritenuto opportuno associare nel colloquio con lo stru- CP_3 mento del disegno chiedendogli di rappresentare la famiglia che il
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 19 Per_ minore raffigura come composta da lui, dalla sorella , dai ge- nitori affidatari e dal cane.
45. Il consulente tecnico dell'ufficio ha, altresì, dato atto delle relazioni aggiornate dei servizi sociali che hanno riferito sulle attuali condizioni di vita dei periziandi. In particolare, con riferimento alla visita domiciliare ef- fettuata presso l'abitazione della coppia si è avuta evi- Controparte_11 denza di una condizione abitativa in discrete condizioni igienico-sanitarie, anche se l'immobile presenta delle carenze strutturali relative al tetto e al servizio igienico che necessitano di riparazioni urgenti. La coppia appare vivere in una condizione di isolamento sociale che mal si concilia con le eIGenze di minori in età evolutiva. (cfr. relazione dell'08.03.2023 A.S. Bica del Comune di Buseto Palizzolo).
46. Anche la visita domiciliare presso l'abitazione della non ha Pt_1 avuto esito positivo atteso che, benché l'immobile si presenti adeguata- mente pulito e ordinato, lo stesso risulta interessato da infiltrazioni di ac- qua con evidenti macchie di muffa anche nella zona notte, che espongono gli abitanti dell'immobile ad agenti nocivi per la salute. Anche la Pt_1 vive in una condizione di isolamento sociale ed affettivo, ad eccezione del- la relazione con il compagno (cfr. relazione del 13.03.2024, A.S. Carollo del Comune di Valderice).
47. In definitiva, quindi, l'accurata osservazione effettuata dalla consulen- te dell'ufficio, ha condotto ad accertare che “Nonostante il tempo trascor- so dalla valutazione effettuata nel mandato ricevuto dalla scrivente dal Giudice di , non si sono rilevate nei periziandi elementi trasfor- Parte_3 mativi (se non per il cambio abitazione effettuato dai IGg. CP_14
utili al recupero delle loro competenze genitoriali…… nel lungo
[...] tempo trascorso dopo la sentenza del Giudice di Prime Cure, gli appellanti non si sono mai attivati per la concreta ricerca di un supporto utile al re- cupero delle proprie competenze genitoriali, rimanendo imbrigliati nell'idea che la responsabilità dell'allontanamento dei minori fosse stata causata dalle condotte inadeguate dell'altro ( vs Controparte_11 Pt_1 vs .”
[...] Controparte_11
48. La consulente dell'ufficio ha proseguito rilevando che “In considera- zione della mancata disponibilità da parte degli esaminati, in concreto, ad intraprendere un percorso di sostegno alla capacità genitoriale, oltre che dall'acquisizione in sede di ascolto del minore dei suoi bisogni CP_3 emotivi, e delle ulteriori informazioni indirette ricevute sulle condizioni psi- Per_ coaffettive dei minori e ” si è ritenuto opportuno, al fine di CP_7 garantire la stabilità emotiva dei minori, di non procedere ad un incontro
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 19 tra questi ultimi e i genitori biologici che avrebbe probabilmente destabi- lizzato la solidità relazionale acquisita con le famiglie affidatarie. Ed inve- ro, “foriere di informazioni indirette sulle rappresentazioni interne dei mi- nori sono stati gli incontri con le famiglie affidatarie e l'ascolto del minore per poter dare parere positivo sul concreto rischio di regressioni CP_3
o peggioramenti dei disagi che affliggono i minori nell'eventuale CP_3 loro rientro ai contesti di vita originari”.
49. Il consulente tecnico dell'ufficio ha, poi, ulteriormente evidenziato che
“non vi è alcuna disponibilità da parte dei caregiver biologici ad avvalersi dell'istituto dell'affidamento etero-familiare o all'adozione di cui all'art. 44, lett. d) della L. n. 184 del 1983, in considerazione della tendenza a vi- vere il rapporto con la prole su una dimensione di proprietà e di diritto, tendendo all'oggettivazione dei figli” tanto che il dichiara aper- CP_3 tamente che preferirebbe che i figli restino in casa-famiglia fino al compi- mento della maggiore età piuttosto che essere affidati ad altra famiglia. E dunque “il rifiuto da parte degli appellanti di consentire l'instaurazione di ulteriori legami genitoriali e di comprendere e non ostacolare la funzione necessariamente vicariante assolta da nuclei parentali alternativi, mette in evidenza la scarsa capacità di sintonizzarsi empaticamente con i bisogni dei propri figli e riconoscere le esperienze infantili sfavorevoli cui sono stati esposti.”
50. Inoltre, l'ascolto del minore , “avvenuto a distanza di circa CP_3 due anni dalla precedente valutazione, ha permesso di rilevare un concre- to e sostanziale miglioramento delle sue competenze cognitive ed affetti- vo-relazionale. Da quanto direttamente ed indirettamente osservato e va- lutato, il minore è immerso in un contesto socio-ambientale ricco di stimoli ed esperienze positive, utili allo sviluppo della sua crescita cognitiva ed af- Per_ Per_ fettiva. Altresì, la vicinanza con la sorellina è fonte di benessere.
con sincera ed autentica spontaneità, dichiara in sede di ascolto
[...] quali sono i suoi bisogni. Comprensibilmente, si evince nel minore la neces- sità di denegare e porre una distanza (emotiva) con la sua precedenza esperienza esistenziale, trincerandosi difensivamente in stati di scherzosa amnesia. Appare importante l'espressione da parte del minore di uno dei bisogni fondamentali dell'individuo: le regole. Emerge chiaramente la sua necessità di essere “visto” dai caregiver, di porre un limite al suo Sé disre- golato, di sentire affetto e tutela, di ricevere cura e dedizione. Dall'analisi dei contenuti emersi attraverso l'ascolto di appare patente quali CP_3 siano i suoi bisogni, simbolicamente condensati nella necessità di apporre la sua firma usando il cognome dei genitori affidatari”.
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 19 51. Alla luce delle considerazioni svolte la consulente dell'ufficio ha, dun- Per_ que, concluso “che i minori , e , come già Controparte_3 CP_7 nella precedente valutazione affermato, necessitino di un ambiente fami- liare che garantisca loro assistenza, sicurezza, guida, regole, coerenza e costanza, oltre che calore emotivo e stimoli adeguati alla loro crescita psi- co-emotiva. Tutto ciò appare realizzabile nella fattualità di un progetto adottivo che garantisca loro sicurezza ed appartenenza”.
52. Gli esiti della lunga istruttoria espletata, dunque, danno piena contez- za della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali degli odierni appellanti, che non sono migliorabili entro tempi ragionevoli, o comunque compatibili con le eIGenze di cura dei minori, sia per la loro gravità che per la persistente negazione, da parte di tutti i caregivers di una quota di responsabilità riconducibile ciascuno ai propri agiti.
53. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, peral- tro, rappresentano l'ultimo elemento di una lunga e approfondita istrut- toria già in precedenza condotta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, che ha attestato il fatto che i minori , in occasione CP_3 dell'inserimento in comunità si presentavano in stato di grave incuria, in pessime condizioni igienico sanitarie, affetti da scabbie e pediculosi e con ritardi nello sviluppo del linguaggio certamente riconducibili alle gravi ca- renze subite.
54. A ciò deve aggiungersi che le riferite conclusioni cui è giunto il consu- lente tecnico dell'ufficio, frutto di una accurata osservazione diagnostica e di considerazioni lineari e coerenti, che trovano pieno riscontro nel lungo iter dell'istruttoria svolta, non sono state smentite dagli appellanti, che non hanno formulato, al riguardo, alcuna osservazione critica all'elaborato peritale.
55. Il lungo periodo di osservazione e i numerosi provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni sin dal 2020 dimostrano chiaramente l'adozione di tutte le misure possibili per salvaguardare il rapporto tra gli odierni appellanti ed i figli e per consentire loro di recuperare le proprie capacità genitoriali.
56. Il lungo iter del presente procedimento e di quello che lo ha precedu- to dimostra, infatti, in modo evidente tutti i tentativi posti in essere e tutti gli strumenti attivati per sostenere entrambi i nuclei familiari di riferimen- to e consentire il recupero delle competenze genitoriali sia da parte della coppia che della dovendosi escludere la presen- Controparte_11 Pt_1 za di un nucleo familiare allargato dotato di risorse utili a sorreggere i ge- nitori biologici nel loro compito di cura.
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 19 57. Con specifico riferimento, poi, alla possibilità di prevedere un percorso di affidamento etero familiare va, innanzitutto, evidenziato come tale ipo- tesi sia stata espressamente rifiutata da sia dalla che dalla coppia Pt_1
nel corso dei colloqui avuti con la consulente dell'ufficio Persona_16 dr.ssa , fino al punto da preferire un ricovero in comunità dei mi- Per_12 nori fino al raggiungimento della maggiore età, piuttosto che accettare l'aiuto di soggetti esterni al nucleo familiare nella cura dei minori.
58. Sul punto, tuttavia, occorre precisare che l'affidamento etero- familiare, per sua natura, si configura quale misura temporanea, la cui funzione è quella di dare soluzione ad una situazione transitoria di difficol- tà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro dei minori all'interno della famiglia di origine, ma che, nel caso di specie, alla luce dell'attività istruttoria svolta è possibile affermare che non sussistono né la transitorietà della situazione di difficoltà riscontrata, né tantomeno la possibilità di stimare un tempo ragionevole di miglioramento della situa- zione.
59. Tale percorso, dunque, non appare suscettibile di essere concreta- mente praticato con riferimento ai minori in considerazione delle CP_3 gravissime carenze riscontrate con riferimento alle competenze genitoriali del nucleo familiare di origine e della oggettiva impossibilità di un loro re- cupero in tempi brevi, con la conseguenza che l'affidamento etero familia- re, ove disposto, rischierebbe di essere snaturato in una sorta di adozione mascherata.
60. Le considerazioni sin qui svolte conducono, pertanto, a rigettare l'appello proposto e a confermare la sentenza impugnata.
61. Tenuto conto della natura del presente procedimento si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., nel te- sto risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costitu- zionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 7/3- 19/4/2018, che consentono a questa Corte di dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta gli appelli proposti da con ricorso del Parte_1 del 31/01/2023 e da E Controparte_1 Controparte_2 con ricorso del 14/02/2023, avverso la sentenza n. 101/2022 pro- nunciata dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 18-
Corte di Appello di Palermo pag. 18 di 19 25/11/2022, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 11-12- 14/2021 Min. Segn.;
• compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 17/5/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal conIGliere relatore dr. Angelo Piraino.
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