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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299202290017458 84 IVA-ALTRO 1993 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.12.2023, RGR n. 1246/23, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 299202290017458 84/000, del 15/04/2022, notificata il 19/09/2023 relativa all'anno d'imposta 1990, per il pagamento dell'importo di euro 170.010,09, ritenendola illegittima.
Assume parte ricorrente la infondatezza della pretesa tributaria e vizi di notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare e assorbente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente. L'Ufficio rilevava come l'atto impugnato fosse intestato alla società "Società_1 di Ricorrente_1 e C. s.a.s.", mentre il ricorso risultava proposto dal Sig. Ricorrente_1 in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della compagine societaria.
All'udienza del 20.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene fondata ed assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte resistente.
È principio consolidato che la legittimazione ad agire costituisca una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Nel processo tributario, tale legittimazione spetta esclusivamente al soggetto che sia destinatario dell'atto impositivo o dell'atto di riscossione.
Dall'esame della documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l'intimazione di pagamento impugnata è indirizzata alla società "Società_1 di Ricorrente_1 e C. s.a.s." (P.IVA P.IVA_1) mentre il ricorso è stato invece introdotto dal Sig. Ricorrente_1, agendo esclusivamente in proprio nome e conto, come desumibile dall'epigrafe e dalla sottoscrizione dell'atto.
La Corte ritiene che non può trovare accoglimento l'eventuale tesi della sovrapponibilità tra socio e società.
Nel nostro ordinamento, anche le società di persone (come la s.a.s.) sono dotate di una soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci. Ne consegue che il socio accomandatario, pur avendo la rappresentanza legale dell'ente, deve spendere espressamente tale qualità nel processo.
L'azione promossa dal socio "in proprio" avverso un atto destinato alla società configura un vizio di legittimazione insanabile, poiché Ricorrente_1, come persona fisica, risulta essere un soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico d'imposta intercorrente tra l'Amministrazione Finanziaria e la
Società_1 s.a.s.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale comporta l'inammissibilità del ricorso, restando assorbita ogni altra questione di merito.
Si compensano le spese di lite in presenza di decisione in rito e non nel merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Spese compensate.
Così deciso in Trapani in data 20.02.2026
Il Presidente -Relatore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299202290017458 84 IVA-ALTRO 1993 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.12.2023, RGR n. 1246/23, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 299202290017458 84/000, del 15/04/2022, notificata il 19/09/2023 relativa all'anno d'imposta 1990, per il pagamento dell'importo di euro 170.010,09, ritenendola illegittima.
Assume parte ricorrente la infondatezza della pretesa tributaria e vizi di notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare e assorbente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente. L'Ufficio rilevava come l'atto impugnato fosse intestato alla società "Società_1 di Ricorrente_1 e C. s.a.s.", mentre il ricorso risultava proposto dal Sig. Ricorrente_1 in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della compagine societaria.
All'udienza del 20.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene fondata ed assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte resistente.
È principio consolidato che la legittimazione ad agire costituisca una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Nel processo tributario, tale legittimazione spetta esclusivamente al soggetto che sia destinatario dell'atto impositivo o dell'atto di riscossione.
Dall'esame della documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l'intimazione di pagamento impugnata è indirizzata alla società "Società_1 di Ricorrente_1 e C. s.a.s." (P.IVA P.IVA_1) mentre il ricorso è stato invece introdotto dal Sig. Ricorrente_1, agendo esclusivamente in proprio nome e conto, come desumibile dall'epigrafe e dalla sottoscrizione dell'atto.
La Corte ritiene che non può trovare accoglimento l'eventuale tesi della sovrapponibilità tra socio e società.
Nel nostro ordinamento, anche le società di persone (come la s.a.s.) sono dotate di una soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci. Ne consegue che il socio accomandatario, pur avendo la rappresentanza legale dell'ente, deve spendere espressamente tale qualità nel processo.
L'azione promossa dal socio "in proprio" avverso un atto destinato alla società configura un vizio di legittimazione insanabile, poiché Ricorrente_1, come persona fisica, risulta essere un soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico d'imposta intercorrente tra l'Amministrazione Finanziaria e la
Società_1 s.a.s.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale comporta l'inammissibilità del ricorso, restando assorbita ogni altra questione di merito.
Si compensano le spese di lite in presenza di decisione in rito e non nel merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Spese compensate.
Così deciso in Trapani in data 20.02.2026
Il Presidente -Relatore