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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. riuniti R.G. nn. 3573/2025 e 4288/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti nn. 3573/2025 e 4288/2025 R.G. vertenti
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Dente Francesco, domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2 liata c rocura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 14.05.2025 (proc. R.G. n.
3573/2025) ha richiesto la modifica delle condizioni di separazione CP_1
1 Proc. riuniti R.G. nn. 3573/2025 e 4288/2025
di cui al decreto n. 5667/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 18.07.2018 in modifica del decreto di omologa emesso in data 21.02.2017.
In particolare, la ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione della casa familiare in suo favore per viverci con i figli;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
3) la conferma dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal decreto n.
5667/2018; 4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Con autonomo ricorso depositato in data 10.6.2025 (proc. R.G. n. 4288/2025) chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio con: 1) l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra
2) riduzione del 70% dell'assegno di mantenimento di euro 700,00 CP_1 previsto in favore del coniuge in sede di separazione 3) previsione del mantenimento diretto del figlio maggiorenne convivente e divisione al 50% delle spese straordinarie contratte per entrambi i figli.
All'udienza del 28.10.2025 i due procedimenti venivano riuniti.
Alla medesima udienza, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) la casa familiare sita in Salerno alla via Paolo De Granita n. 14 viene assegnata alla sig.ra per convivervi con il figlio maggiorenne non CP_1 autosufficiente il sig. rilascerà tale immobile alla sig.ra Per_1 Parte_1 entro e non oltre il 31.1.2026 trasferendo la residenza propria e della figlia CP_1 maggiorenne non autosufficiente presso altro immobile;
Persona_2
2) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario del figlio maggiorenne non autosufficiente con sé convivente mentre le spese straordinarie saranno divise al 50%;
3) il sig. verserà un assegno divorzile di euro 350,00 (oltre Parte_1 aggiornamento annuale ed automatico Istat) in favore della sig.ra CP_1 entro il 5 di ogni mese”.
Il G.D., preso atto degli accordi raggiunti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2 Proc. riuniti R.G. nn. 3573/2025 e 4288/2025
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 21.02.2017, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e CP_1 C.F._2
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in Parte_1 C.F._1 data 26.08.1995 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del predetto Comune anno 1995, Atto n. 282 Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 28.10.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
3 Proc. riuniti R.G. nn. 3573/2025 e 4288/2025
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti nn. 3573/2025 e 4288/2025 R.G. vertenti
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Dente Francesco, domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2 liata c rocura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 14.05.2025 (proc. R.G. n.
3573/2025) ha richiesto la modifica delle condizioni di separazione CP_1
1 Proc. riuniti R.G. nn. 3573/2025 e 4288/2025
di cui al decreto n. 5667/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 18.07.2018 in modifica del decreto di omologa emesso in data 21.02.2017.
In particolare, la ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione della casa familiare in suo favore per viverci con i figli;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
3) la conferma dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal decreto n.
5667/2018; 4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Con autonomo ricorso depositato in data 10.6.2025 (proc. R.G. n. 4288/2025) chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio con: 1) l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra
2) riduzione del 70% dell'assegno di mantenimento di euro 700,00 CP_1 previsto in favore del coniuge in sede di separazione 3) previsione del mantenimento diretto del figlio maggiorenne convivente e divisione al 50% delle spese straordinarie contratte per entrambi i figli.
All'udienza del 28.10.2025 i due procedimenti venivano riuniti.
Alla medesima udienza, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) la casa familiare sita in Salerno alla via Paolo De Granita n. 14 viene assegnata alla sig.ra per convivervi con il figlio maggiorenne non CP_1 autosufficiente il sig. rilascerà tale immobile alla sig.ra Per_1 Parte_1 entro e non oltre il 31.1.2026 trasferendo la residenza propria e della figlia CP_1 maggiorenne non autosufficiente presso altro immobile;
Persona_2
2) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario del figlio maggiorenne non autosufficiente con sé convivente mentre le spese straordinarie saranno divise al 50%;
3) il sig. verserà un assegno divorzile di euro 350,00 (oltre Parte_1 aggiornamento annuale ed automatico Istat) in favore della sig.ra CP_1 entro il 5 di ogni mese”.
Il G.D., preso atto degli accordi raggiunti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2 Proc. riuniti R.G. nn. 3573/2025 e 4288/2025
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 21.02.2017, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e CP_1 C.F._2
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in Parte_1 C.F._1 data 26.08.1995 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del predetto Comune anno 1995, Atto n. 282 Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 28.10.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
3 Proc. riuniti R.G. nn. 3573/2025 e 4288/2025
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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