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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/10/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 567 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18 settembre 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da
(cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonino Bucchiarone, giusta procura in atti, opponente contro
(Cod. Fisc. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Pietro Sidoti giusta procura in atti, opposto cui è riunita la causa iscritta al n. 568/23 promossa da
(cod. fisc. ), rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'avv. Antonino Bucchiarone, giusta procura in atti, opponente contro
(Cod. Fisc. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Pietro Sidoti giusta procura in atti,
aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. In fatto e in diritto Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1670/2022 del 28.11.2022 con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 38.989,66 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di capitale e interessi impagati derivanti dai contratti di finanziamento nn. 20064763057814, 20064763057815 , 20064763057813, intrattenuti con Findomestic Banca s.p.a.. A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione della per difetto di notifica della Controparte_1 cessione dei crediti;
la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la violazione dell'art. 1219 c.c., comma I, per la mancata costituzione in mora;
l'applicazione da parte dell'Istituto Bancario di interessi usurari;
l'intervenuta prescrizione dell'azione in merito al contratto di finanziamento n. 20064763057801 del 29.12.2000. Ha convenuto, pertanto, in giudizio chiedendo la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo.
costituendosi mediante la mandataria Controparte_1 [...]
ha contestato nel merito le domande opposte e chiesto la CP_2 riunione, ex art. 274 c.p.c., del giudizio R.G. 568/23 pendente avanti il Tribunale di Messina nell'ambito del quale , ingiunto Parte_2 nella qualità di garante, proponeva i medesimi motivi di opposizione. Disposta la riunione dei fascicoli, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata esperita la procedura di mediazione con esito negativo. In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. L'opposizione spiegata è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. In primo luogo, è opportuno ricordare che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
2 In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando i contratti di finanziamento nn. 20064763057814, 20064763057815 , 20064763057813, 20064763057801, gli estratti conto, gli atti di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, nonché la notifica di avvenuta cessione (racc. n. 68586401501-1 del 26.01.22 notificata ad Pt_1 il 1.02.22 e racc. 68586401491-0 del 26.01.22 notificata a
[...] [...]
il 1.02.22 ): non può dubitarsi, pertanto, dell'esistenza del Controparte_3 credito vantato da parte della banca. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento. A ciò si aggiunga che l'eccezione sollevata in ordine alla mancata notifica della cessione non può comunque essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Il credito azionato dall'istituto di credito può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Deve rigettarsi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, emergendo chiaramente in atti che il relativo diritto è stato esercitato dall'istituto di
3 credito previa regolare intimazione di pagamento sia alla , tramite Pt_1 lettera raccomandata n. 68586401501-1 notificata l'1.02.2022 (V. doc. 7 comparsa di costituzione), sia al mediante raccomandata CP_4
n.68586401491-0 notificata il 26.01.2022, nelle quali si fa espresso riferimento ai singoli finanziamenti dai quali deriva l'ammontare del debito. Per gli stessi motivi deve quindi rigettarsi anche l'ulteriore eccezione di violazione dell'art. 1219 c.c. per mancata costituzione in mora dei debitori. Si aggiunga inoltre che, in ogni caso, la Cassazione in più occasioni ha affermato che “nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tantomeno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art.1219 c.c., atto che ha unicamente l'effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi”(Cass. Civ. sez. II ord. 14 settembre 2017 n. 21313; Cass. n. 9181/2013). Del pari, non merita accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione in ordine all'usurarietà degli interessi applicati, atteso che la domanda è in parte qua generica. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi,
4 ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice siano infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità delle relative clausole contrattuali. Negli atti di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni, senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione dei contratti, di interessi usurari. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un
5 giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Resta assorbita infine l'eccezione di prescrizione in ordine al finanziamento n. 20064763057801, stipulato in data 29.12.2000. L'Istituto di credito ha infatti rinunciato al credito derivante dal suddetto finanziamento nell'ambito del procedimento monitorio con le note del 17.10.2022 depositate in data 22.11.2022 (“[…] la ricorrente intende rinunciare a far falere il credito vantato nei confronti dell'intimanda Sig.ra in ragione del contratto n. 20064763057801”). La Parte_1 somma ingiunta mediante il decreto ingiuntivo opposto è pertanto da intendersi al netto dell'ammontare del credito rinunciato, come, tra l'altro, si evince dal corpo del decreto ingiuntivo stesso (“l'avvocato della ricorrente
[…] ha rinunciato ad una parte della domanda iniziale così che il ricorso va accolto nei limiti della domanda ridotta.). Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico degli opponenti e in favore dell'istituto bancario opposto.
In particolare, stante la riunione, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna
6 causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico. Dette spese vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, applicando, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, i valori previsti dal D.M. 55/14.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, gli odierni opponenti e non hanno Parte_1 Parte_2 partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 8 bis Dlgs 28/10, vanno condannati in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell' importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 567/23 R.G. cui è riunita la causa n.568/23, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_2 di parte opposta, che liquida in € 1453,00 per compensi relativamente alla fase studio e alla fase introduttiva del giudizio n. 568/23, oltre accessori di legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 parte opposta che liquida in € 1.453,00 per compensi relativamente alla fase studio e alla fase introduttiva del giudizio n. 567/23, oltre accessori di legge;
4. Condanna al pagamento in solido Parte_4 delle ulteriori spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.356,00 per compensi relativamente alla fase istruttoria e alla fase decisoria dei giudizi riuniti, oltre accessori di legge.
5. Condanna e , in solido, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 8 bis Dlgs 28/10, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si comunichi. Così deciso in Messina il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
(cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonino Bucchiarone, giusta procura in atti, opponente contro
(Cod. Fisc. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Pietro Sidoti giusta procura in atti, opposto cui è riunita la causa iscritta al n. 568/23 promossa da
(cod. fisc. ), rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'avv. Antonino Bucchiarone, giusta procura in atti, opponente contro
(Cod. Fisc. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Pietro Sidoti giusta procura in atti,
aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. In fatto e in diritto Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1670/2022 del 28.11.2022 con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 38.989,66 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di capitale e interessi impagati derivanti dai contratti di finanziamento nn. 20064763057814, 20064763057815 , 20064763057813, intrattenuti con Findomestic Banca s.p.a.. A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione della per difetto di notifica della Controparte_1 cessione dei crediti;
la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la violazione dell'art. 1219 c.c., comma I, per la mancata costituzione in mora;
l'applicazione da parte dell'Istituto Bancario di interessi usurari;
l'intervenuta prescrizione dell'azione in merito al contratto di finanziamento n. 20064763057801 del 29.12.2000. Ha convenuto, pertanto, in giudizio chiedendo la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo.
costituendosi mediante la mandataria Controparte_1 [...]
ha contestato nel merito le domande opposte e chiesto la CP_2 riunione, ex art. 274 c.p.c., del giudizio R.G. 568/23 pendente avanti il Tribunale di Messina nell'ambito del quale , ingiunto Parte_2 nella qualità di garante, proponeva i medesimi motivi di opposizione. Disposta la riunione dei fascicoli, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata esperita la procedura di mediazione con esito negativo. In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. L'opposizione spiegata è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. In primo luogo, è opportuno ricordare che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
2 In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando i contratti di finanziamento nn. 20064763057814, 20064763057815 , 20064763057813, 20064763057801, gli estratti conto, gli atti di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, nonché la notifica di avvenuta cessione (racc. n. 68586401501-1 del 26.01.22 notificata ad Pt_1 il 1.02.22 e racc. 68586401491-0 del 26.01.22 notificata a
[...] [...]
il 1.02.22 ): non può dubitarsi, pertanto, dell'esistenza del Controparte_3 credito vantato da parte della banca. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento. A ciò si aggiunga che l'eccezione sollevata in ordine alla mancata notifica della cessione non può comunque essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Il credito azionato dall'istituto di credito può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Deve rigettarsi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, emergendo chiaramente in atti che il relativo diritto è stato esercitato dall'istituto di
3 credito previa regolare intimazione di pagamento sia alla , tramite Pt_1 lettera raccomandata n. 68586401501-1 notificata l'1.02.2022 (V. doc. 7 comparsa di costituzione), sia al mediante raccomandata CP_4
n.68586401491-0 notificata il 26.01.2022, nelle quali si fa espresso riferimento ai singoli finanziamenti dai quali deriva l'ammontare del debito. Per gli stessi motivi deve quindi rigettarsi anche l'ulteriore eccezione di violazione dell'art. 1219 c.c. per mancata costituzione in mora dei debitori. Si aggiunga inoltre che, in ogni caso, la Cassazione in più occasioni ha affermato che “nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tantomeno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art.1219 c.c., atto che ha unicamente l'effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi”(Cass. Civ. sez. II ord. 14 settembre 2017 n. 21313; Cass. n. 9181/2013). Del pari, non merita accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione in ordine all'usurarietà degli interessi applicati, atteso che la domanda è in parte qua generica. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi,
4 ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice siano infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità delle relative clausole contrattuali. Negli atti di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni, senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione dei contratti, di interessi usurari. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un
5 giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Resta assorbita infine l'eccezione di prescrizione in ordine al finanziamento n. 20064763057801, stipulato in data 29.12.2000. L'Istituto di credito ha infatti rinunciato al credito derivante dal suddetto finanziamento nell'ambito del procedimento monitorio con le note del 17.10.2022 depositate in data 22.11.2022 (“[…] la ricorrente intende rinunciare a far falere il credito vantato nei confronti dell'intimanda Sig.ra in ragione del contratto n. 20064763057801”). La Parte_1 somma ingiunta mediante il decreto ingiuntivo opposto è pertanto da intendersi al netto dell'ammontare del credito rinunciato, come, tra l'altro, si evince dal corpo del decreto ingiuntivo stesso (“l'avvocato della ricorrente
[…] ha rinunciato ad una parte della domanda iniziale così che il ricorso va accolto nei limiti della domanda ridotta.). Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico degli opponenti e in favore dell'istituto bancario opposto.
In particolare, stante la riunione, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna
6 causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico. Dette spese vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, applicando, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, i valori previsti dal D.M. 55/14.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, gli odierni opponenti e non hanno Parte_1 Parte_2 partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 8 bis Dlgs 28/10, vanno condannati in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell' importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 567/23 R.G. cui è riunita la causa n.568/23, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_2 di parte opposta, che liquida in € 1453,00 per compensi relativamente alla fase studio e alla fase introduttiva del giudizio n. 568/23, oltre accessori di legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 parte opposta che liquida in € 1.453,00 per compensi relativamente alla fase studio e alla fase introduttiva del giudizio n. 567/23, oltre accessori di legge;
4. Condanna al pagamento in solido Parte_4 delle ulteriori spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.356,00 per compensi relativamente alla fase istruttoria e alla fase decisoria dei giudizi riuniti, oltre accessori di legge.
5. Condanna e , in solido, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 8 bis Dlgs 28/10, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si comunichi. Così deciso in Messina il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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