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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
13636 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13636 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASARA VITTORIO
e
, nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. CASARA VITTORIO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti: 1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con libertà di stabilire autonomamente i rispettivi domicili e con il solo obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali trasferimenti;
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale, di proprietà al 50% tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
- completa di arredi e corredi - sita a Verona (VR) in Via Ruffoni n. 7 alla Sig.ra Pt_2 [...]
presso la quale la FI minore risiederà insieme alla madre, dandosi atto Pt_2 Persona_1 che il padre Sig. rilascerà la suddetta casa coniugale contestualmente al Provvedimento Parte_1 di omologa della separazione, asportandone tutti i propri beni ed effetti personali.
3) Darsi atto che tutti gli arredi e i corredi attualmente presenti nella casa coniugale sita a Verona
(VR) in Via Ruffoni n. 7, rimangono in comproprietà del Sig. e della Sig.ra Parte_1 [...]
Pt_2
4) Affidarsi la FI minore della coppia, (di anni 17), in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori che, come per legge, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, saranno assunte dalla madre , presso la quale la minore, , conserverà Parte_2 Persona_1 la residenza anagrafica ed il prevalente domicilio.
Tra le parti verrà seguita la seguente calendarizzazione tenendo conto che il Sig. per Parte_1 alcuni periodi lavora all'estero:
a) Il Sig. avrà il diritto-dovere a settimane alternate di vedere e tenere con sé la FI Parte_1
dal mercoledì pomeriggio di ogni settimana al termine della scuola e sino al venerdì sera dopo Per_1 cena alle ore 21.00 e da lunedì mattina sino al mercoledì mattina con onere del suddetto Sig. Pt_1 di accompagnare la FI a scuola.
[...]
b) Il Sig. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé un fine settimana alternato, Parte_1 dal venerdì dalle ore 21.00 e nel caso in cui vada a scuola dall'uscita di scuola al lunedì mattina quando verranno riaccompagnate a scuola dal padre.
c) Il Sig. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé durante le ferie estive un Parte_1 periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), con comunicazione reciproca tra i genitori, entro il 15
Maggio di ogni anno, della località prescelta per eventuali soggiorni.
d) Il Sig. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la FI minore durante la Parte_1 metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività e quindi: dall'antivigilia di Natale al giorno 30 dicembre e dal giorno 30 dicembre all'Epifania compresa, nonché dal venerdì antecedente la Pasqua al giorno di Pasqua compreso e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola.
5) Porsi a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI Parte_1 minore – per vitto, spese di alloggio, spese di vestiario, calzature ed accessori - il versamento Per_1 alla madre dell'importo complessivo mensile di €300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario.
6) Porsi a carico del Sig. al 50% il pagamento delle spese straordinarie per la FI Parte_1
[ossia le spese medico-sanitarie necessarie per la FI non coperte dal Servizio Sanitario Per_1 nazionale, nonché tutte le altre diverse spese di carattere scolastico (tasse di iscrizione e frequenza, acquisto libri e materiale d'inizio d'anno, mensa, doposcuola ed eventuale trasporto) necessarie per la FI e previa esibizione delle ricevute di pagamento e/o scontrini fiscali, nonché di tutte le ulteriori spese straordinarie per il medesimo (attività ludico-ricreative, corsi extrascolastici, ripetizioni, vacanze-studio, vacanze-divertimento, ecc.) purché previamente concordate tra i genitori] come da Protocollo Famiglia attualmente vigente presso il Tribunale di Verona.
7) Darsi atto che il Sig. a definizione dei rapporti patrimoniali e considerati i rispettivi Parte_1 apporti alla formazione del patrimonio familiare con riguardo all'equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi, si obbliga a trasferire alla Sig.ra (già proprietaria del Parte_2 restante 50% dell'immobile) tramite un Notaio di loro fiducia la propria quota di proprietà del 50% dell'abitazione coniugale - sita in Verona (VR) alla Via Ruffoni n.7, catastalmente censita al NCEU del medesimo comune censuario al Foglio 327 particella 40 sub. 37 p.S1-4-5, cat. A/3 classe 4 vani
6 con soffitta e cantina presso la quale attualmente risiedono e con l'accollo integrale del mutuo
n.3727798 gravante con Filiale di Montecchio Maggiore da parte della Sig.ra CP_1 [...] stipulato il 21.01.2011 che si farà carico del pagamento. Pt_2
8) Darsi atto che le parti dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti e pertanto non pretendono, rebus sic stantibus, alcuna forma di contributo al mantenimento personale durante la fase di separazione, eccetto quanto sopra detto relativamente alla prole.
9) Darsi atto che i coniugi esonerano lo scrivente dal deposito delle rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché gli estratti conti degli ultimi tre anni allegando l'atto notarile di compravendita ed il contratto di mutuo.
10) Spese legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2025 , e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 15.05.2005 in Kahanuwan (India); che dalla loro unione era nata la FI nata a [...], in data [...]; che al caso Persona_1 di specie si dovrebbe applicare la legge italiana – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della FI . Persona_1 Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 25/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in considerazione del fatto che i ricorrenti (i quali, peraltro, medio tempore hanno acquistato la cittadinanza italiana) sono cittadini indiani, che hanno contratto matrimonio in India e che hanno specificamente dedotto l'applicabilità della legge italiana, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Sul punto, va osservato che in ordine alla domanda di separazione, l'art. 3 del Regolamento UE
2019/1111, (c.d. Bruxelles II ter), applicabile ratione temporis, al par. 1, lett. a) individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei due coniugi.
Né va dimenticato che tale normativa deve essere applicata in tutti i casi in cui i cittadini stranieri (o anche uno solo di essi) risiedano attualmente nel territorio di uno Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di questo Stato: la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento” (Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07, Persona_2 c. Parte_2 , la quale si è pronunciata sul
Regolamento 2201/13, le cui norme sono state riprese dal Regolamento 1111/19 ora in vigore).
Ne consegue che anche i cittadini di Stati terzi, se residenti in uno Stato membro, debbono avvalersi dei criteri di giurisdizione previsti dal citato Regolamento.
Ora, visto che la residenza abituale dei coniugi è in Italia e che le parti vi risiedono ancora sussiste la competenza giurisdizionale del presente Tribunale.
Quanto alla legge sostanziale applicabile, l'art. 5 lett. a reg. UE 1259/10, prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro".
Posto che entrambi i coniugi risultano residenti in Italia, la legge applicabile è quella italiana.
Quanto alla domanda di affidamento deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito sulla base dell'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019 che prevede che "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Stante la residenza della FI minore in Italia, la giurisdizione appartiene a questo Ufficio.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Si applica, quindi, la legge italiana.
Quanto, infine, alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica "alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela". In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente "l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente".
Da ultimo, in ordine alla legge applicabile alla domanda di contributo al mantenimento, viene in considerazione l'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”. Detto
Protocollo, che ha sostituito la Convenzione dell'Aja del 2.10.1973, all'art. 3 prevede, in primis la regola generale fondata sulla residenza abituale del creditore.
Nel caso in esame sia la madre che la FI minore risiedono in Italia e, quindi, ancora una volta è applicabile la legge italiana.
***
Ciò premesso, i coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della FI Persona_1
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente di quest'ultima e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della FI.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in epigrafe, Parte_2 prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
249, parte II, serie C, vol 1, anno 2020;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
ST LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13636 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASARA VITTORIO
e
, nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. CASARA VITTORIO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti: 1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con libertà di stabilire autonomamente i rispettivi domicili e con il solo obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali trasferimenti;
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale, di proprietà al 50% tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
- completa di arredi e corredi - sita a Verona (VR) in Via Ruffoni n. 7 alla Sig.ra Pt_2 [...]
presso la quale la FI minore risiederà insieme alla madre, dandosi atto Pt_2 Persona_1 che il padre Sig. rilascerà la suddetta casa coniugale contestualmente al Provvedimento Parte_1 di omologa della separazione, asportandone tutti i propri beni ed effetti personali.
3) Darsi atto che tutti gli arredi e i corredi attualmente presenti nella casa coniugale sita a Verona
(VR) in Via Ruffoni n. 7, rimangono in comproprietà del Sig. e della Sig.ra Parte_1 [...]
Pt_2
4) Affidarsi la FI minore della coppia, (di anni 17), in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori che, come per legge, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, saranno assunte dalla madre , presso la quale la minore, , conserverà Parte_2 Persona_1 la residenza anagrafica ed il prevalente domicilio.
Tra le parti verrà seguita la seguente calendarizzazione tenendo conto che il Sig. per Parte_1 alcuni periodi lavora all'estero:
a) Il Sig. avrà il diritto-dovere a settimane alternate di vedere e tenere con sé la FI Parte_1
dal mercoledì pomeriggio di ogni settimana al termine della scuola e sino al venerdì sera dopo Per_1 cena alle ore 21.00 e da lunedì mattina sino al mercoledì mattina con onere del suddetto Sig. Pt_1 di accompagnare la FI a scuola.
[...]
b) Il Sig. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé un fine settimana alternato, Parte_1 dal venerdì dalle ore 21.00 e nel caso in cui vada a scuola dall'uscita di scuola al lunedì mattina quando verranno riaccompagnate a scuola dal padre.
c) Il Sig. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé durante le ferie estive un Parte_1 periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), con comunicazione reciproca tra i genitori, entro il 15
Maggio di ogni anno, della località prescelta per eventuali soggiorni.
d) Il Sig. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la FI minore durante la Parte_1 metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività e quindi: dall'antivigilia di Natale al giorno 30 dicembre e dal giorno 30 dicembre all'Epifania compresa, nonché dal venerdì antecedente la Pasqua al giorno di Pasqua compreso e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola.
5) Porsi a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI Parte_1 minore – per vitto, spese di alloggio, spese di vestiario, calzature ed accessori - il versamento Per_1 alla madre dell'importo complessivo mensile di €300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario.
6) Porsi a carico del Sig. al 50% il pagamento delle spese straordinarie per la FI Parte_1
[ossia le spese medico-sanitarie necessarie per la FI non coperte dal Servizio Sanitario Per_1 nazionale, nonché tutte le altre diverse spese di carattere scolastico (tasse di iscrizione e frequenza, acquisto libri e materiale d'inizio d'anno, mensa, doposcuola ed eventuale trasporto) necessarie per la FI e previa esibizione delle ricevute di pagamento e/o scontrini fiscali, nonché di tutte le ulteriori spese straordinarie per il medesimo (attività ludico-ricreative, corsi extrascolastici, ripetizioni, vacanze-studio, vacanze-divertimento, ecc.) purché previamente concordate tra i genitori] come da Protocollo Famiglia attualmente vigente presso il Tribunale di Verona.
7) Darsi atto che il Sig. a definizione dei rapporti patrimoniali e considerati i rispettivi Parte_1 apporti alla formazione del patrimonio familiare con riguardo all'equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi, si obbliga a trasferire alla Sig.ra (già proprietaria del Parte_2 restante 50% dell'immobile) tramite un Notaio di loro fiducia la propria quota di proprietà del 50% dell'abitazione coniugale - sita in Verona (VR) alla Via Ruffoni n.7, catastalmente censita al NCEU del medesimo comune censuario al Foglio 327 particella 40 sub. 37 p.S1-4-5, cat. A/3 classe 4 vani
6 con soffitta e cantina presso la quale attualmente risiedono e con l'accollo integrale del mutuo
n.3727798 gravante con Filiale di Montecchio Maggiore da parte della Sig.ra CP_1 [...] stipulato il 21.01.2011 che si farà carico del pagamento. Pt_2
8) Darsi atto che le parti dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti e pertanto non pretendono, rebus sic stantibus, alcuna forma di contributo al mantenimento personale durante la fase di separazione, eccetto quanto sopra detto relativamente alla prole.
9) Darsi atto che i coniugi esonerano lo scrivente dal deposito delle rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché gli estratti conti degli ultimi tre anni allegando l'atto notarile di compravendita ed il contratto di mutuo.
10) Spese legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2025 , e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 15.05.2005 in Kahanuwan (India); che dalla loro unione era nata la FI nata a [...], in data [...]; che al caso Persona_1 di specie si dovrebbe applicare la legge italiana – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della FI . Persona_1 Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 25/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in considerazione del fatto che i ricorrenti (i quali, peraltro, medio tempore hanno acquistato la cittadinanza italiana) sono cittadini indiani, che hanno contratto matrimonio in India e che hanno specificamente dedotto l'applicabilità della legge italiana, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Sul punto, va osservato che in ordine alla domanda di separazione, l'art. 3 del Regolamento UE
2019/1111, (c.d. Bruxelles II ter), applicabile ratione temporis, al par. 1, lett. a) individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei due coniugi.
Né va dimenticato che tale normativa deve essere applicata in tutti i casi in cui i cittadini stranieri (o anche uno solo di essi) risiedano attualmente nel territorio di uno Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di questo Stato: la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento” (Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07, Persona_2 c. Parte_2 , la quale si è pronunciata sul
Regolamento 2201/13, le cui norme sono state riprese dal Regolamento 1111/19 ora in vigore).
Ne consegue che anche i cittadini di Stati terzi, se residenti in uno Stato membro, debbono avvalersi dei criteri di giurisdizione previsti dal citato Regolamento.
Ora, visto che la residenza abituale dei coniugi è in Italia e che le parti vi risiedono ancora sussiste la competenza giurisdizionale del presente Tribunale.
Quanto alla legge sostanziale applicabile, l'art. 5 lett. a reg. UE 1259/10, prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro".
Posto che entrambi i coniugi risultano residenti in Italia, la legge applicabile è quella italiana.
Quanto alla domanda di affidamento deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito sulla base dell'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019 che prevede che "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Stante la residenza della FI minore in Italia, la giurisdizione appartiene a questo Ufficio.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Si applica, quindi, la legge italiana.
Quanto, infine, alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica "alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela". In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente "l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente".
Da ultimo, in ordine alla legge applicabile alla domanda di contributo al mantenimento, viene in considerazione l'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”. Detto
Protocollo, che ha sostituito la Convenzione dell'Aja del 2.10.1973, all'art. 3 prevede, in primis la regola generale fondata sulla residenza abituale del creditore.
Nel caso in esame sia la madre che la FI minore risiedono in Italia e, quindi, ancora una volta è applicabile la legge italiana.
***
Ciò premesso, i coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della FI Persona_1
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente di quest'ultima e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della FI.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in epigrafe, Parte_2 prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
249, parte II, serie C, vol 1, anno 2020;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
ST LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra