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12 ottobre 2007
12 ottobre 2007
Art. 12. (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia) 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. 2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 118-bis del codice di procedura penale , introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all' articolo 329 del codice di procedura penale , possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell' art. 329 del codice di procedura penale , vedasi nella nota all'art. 4.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell' art. 329 del codice di procedura penale , vedasi nella nota all'art. 4.
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- 1. Dl anti-terrorismo: in Gazzetta la legge di conversioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2015 · 1.9105992
Giurisprudenza • 7
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