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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/10/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
EC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5025/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Querela di falso”, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO ZI, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Francavilla
Fontana (Br) alla Via Casalvetere, n. 6/a;
attore
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
LA RA, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ostuni (Br) alla Via P. Micca, n.° 4;
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Petraroli Caterina, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ostuni
(Br) alla Via P. Micca, n.° 4;
(c.f. , quale erede di Parte_3 C.F._4 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sisto Cosimo, giusta mandato in atti, ed
[...] elettivamente domiciliato in Ostuni (Br) in Via G. Boccaccio n.16; convenuti
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
1 e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_1 convenuti contumaci
Conclusioni delle parti:
Attore: “a) Accertare e dichiarare che il testamento olografo a nome , Parte_3 nato a [...] il [...] e deceduto a Brindisi il 05.03.2018, risultante datato “Ostuni
02-5-2015” comprensivo di sottoscrizione e data, pubblicato con verbale di deposito per atto notar Avv. , notaio in Ostuni, del 11.04.2018, rep. n. 11372 e racc. n. Persona_2
8860, registrato a Ostuni il 13.04.2018 al n. 1511/1T non è attribuibile alla mano del de cuius e, come tale, dichiarare falso detto documento;
b) Adottare ogni Parte_3 conseguenziale provvedimento di legge, all'esito dell'accertamento della falsità del testamento olografo in oggetto;
c) Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.”.
Convenuta, CA NE: “voglia il Tribunale accertare se il testamento del 2.5.2015 del de cuius del sig. è olografo o apocrifo. Nel caso in cui dovesse Parte_3 essere riconosciuta la non autenticità del testamento per cui è causa voglia l'On.le
Giudicante dichiarare la nullità e la inefficacia erga omnes dello stesso con tutte le conseguenze di legge. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, stante la disponibilità formalizzata dalla convenuta sig.ra alla definizione CP_1 bonaria della vicenda e di non dare esecuzione al testamento de quo.”.
Convenuta, : “voglia il Tribunale accertare se il testamento del Parte_2
2.5.2015 del de cuius del sig. è olografo o apocrifo. Nel caso in cui Parte_3 dovesse essere riconosciuta la non autenticità del testamento per cui è causa voglia l'On.le
Giudicante dichiarare la nullità e la inefficacia erga omnes dello stesso con tutte le conseguenze di legge. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, stante la disponibilità formalizzata dalla convenuta sig.ra alla Parte_2 definizione bonaria della vicenda e di non dare esecuzione al testamento de quo”.
Convenuto, : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Brindisi, ogni Parte_3 contraria istanza disattesa: - In conseguenza della dichiarazione di rinuncia all'eredità del de cuius , sottoscritto dinanzi al Notaio Avv. in Persona_1 Persona_2 data 26/06/2024 da parte del sig. , dichiarare la mancanza di Parte_3 legittimazione passiva dello stesso per difetto di “legittimatio ad causam” e, per l'effetto,
2 estromettere il sig. dal presente giudizio, con ogni conseguenza di Parte_3 legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11.12.2019, citava dinanzi a codesto Tribunale Parte_1 la madre, , e i fratelli, e , CP_1 Parte_2 Persona_1 proponendo in via principale querela di falso avverso il testamento olografo, apparentemente redatto in data 2.5.2015 dal defunto padre, , pubblicato Parte_3 in Ostuni per atto del Notaio del 11.4.2018 e registrato il 13.4.2018 al n. Persona_2
1511/1T, con cui il de cuius nominava quale erede universale la moglie, . CP_1
L'attore deduceva che la scheda testamentaria non era stata scritta né firmata dal de cuius, come poteva evincersi chiaramente dal raffronto con alcune firme apposte dal padre su una serie di atti pubblici, esattamente indicati nell'atto introduttivo.
Sosteneva l'attore di avere diritto a far accertare e dichiarare, con efficacia erga omnes, la falsità del testamento, in quanto erede legittimo del testatore.
Si costituivano in giudizio i germani, e , Parte_2 Persona_1 eccependo l'inammissibilità della domanda - poiché l'attore, al fine di far accertare l'apocrifia del testamento, avrebbe dovuto proporre azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura anziché querela di falso, come statuito dalla Corte di
Cassazione con pronuncia a sezioni unite n. 12307/2015 - e l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio nel caso di specie, vertendosi in tema di successioni. Nel merito i convenuti, non si opponevano all'ammissione di CTU grafologica finalizzata all'accertamento dell'autenticità del testamento, non prima di aver evidenziato la condotta conciliativa tenuta in via stragiudiziale, avendo più volte manifestato la disponibilità a non dare esecuzione alle disposizioni di cui al testamento de quo.
Si costituiva tardivamente in giudizio anche , la quale non si opponeva CP_1 all'accertamento giudiziale della falsità del testamento.
Dopo l'assegnazione di un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, la causa veniva istruita attraverso l'ammissione di una CTU grafologica, la quale accertava la falsità del testamento.
3 All'udienza del 20.6.2024, il Giudice Istruttore dichiarava l'interruzione del giudizio, essendo sopravvenuta la morte del convenuto, . Persona_1
La causa veniva tempestivamente riassunta dall'attore.
A seguito della riassunzione, si costituiva in giudizio , il quale Parte_3 domandava che fosse accertato il suo difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del padre, . Gli altri eredi di quest'ultimo, e Persona_1 CP_2
, restavano contumaci. Controparte_3
All'esito dell'udienza del 29.1.2025, il Giudice Istruttore rinviava la causa dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale per la precisazione delle conclusioni ed ordinava la comunicazione degli atti al P.M. in sede perché potesse intervenire alla citata udienza.
All'udienza del 6.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 22.7.2025, il Tribunale in composizione collegiale disponeva la trasmissione del fascicolo al Tribunale in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Caterina EC, per competenza, previa rimessione della causa sul ruolo.
A tale decisione il Collegio perveniva rilevando che: “è convincimento del Collegio che
l'eccezione di inammissibilità della querela di falso, come sollevata dai convenuti, sia fondata. Ed invero, la Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite ha chiarito che
“la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (cfr. Cass. civ. sez. unite, n.12307/2015). Ne consegue che l'attore ha errato nel domandare l'accertamento della falsità del testamento olografo seguendo le forme della querela di falso. Ad ogni buon conto, l'inammissibilità della querela di falso (la quale, come statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, non può avere ad oggetto un testamento olografo) non preclude l'esame nel merito della domanda avanzata dall'attore, la quale - tenuto conto del contenuto formale e sostanziale della pretesa, volta espressamente ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione che il testamento olografo non è attribuibile alla mano del de cuius - può correttamente qualificarsi come domanda
4 di accertamento negativo della provenienza della scrittura. Va, a questo punto, rilevato che a decidere su tale domanda, così come riqualificata, non è competente il Tribunale in composizione collegiale ma quello in composizione monocratica (nella persona del
Giudice unico, dott.ssa Caterina EC), al quale il fascicolo deve essere trasmesso per competenza, previa rimessione della causa sul ruolo”.
Con decreto del 30.7.2025 questo Giudice fissava per il 13.10.205 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa, che veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dai convenuti - ad avviso dei quali l'attore, al fine di far accertare la falsità del testamento, avrebbe dovuto proporre azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura anziché querela di falso, come statuito dalla Corte di Cassazione con pronuncia a sezioni unite n. 12307/2015 – e alla possibilità di qualificazione della domanda come accertamento negativo della provenienza della scrittura questo Giudice fa proprie, poiché pienamente condivisibili, le argomentazioni in punto di fatto e di diritto esposte dal
Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 22.7.2025.
Ancora in via preliminare, va dato atto che al convenuto, , non può Parte_3 essere riconosciuta legittimazione passiva in questo giudizio. Invero, lo stesso, convenuto quale erede di , ha dato prova in via documentale di aver rinunciato Persona_1 all'eredità del padre, già in epoca precedente alla vocatio in ius (cfr. rinuncia per atto del notaio da Ostuni del 26.6.2024, registrato il 27.6.2024 al n. 2817/1T). Persona_2
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
La consulenza grafologica assunta in corso di causa ha permesso di accertare che “Il testamento olografo in verifica a nome di , redatto in Ostuni, in data 5 Parte_3 maggio del 2015, non veniva redatto dalla mano del de cuius”.
Il CTU, esperto grafologo, ha precisato che “i risultati degli accertamenti analitici, bilanciandone i rapporti probabilistici in funzione delle ipotesi concorrenti, supportano con certezza tecnica che il testamento olografo a nome apparente di Parte_3
5 veniva redatta da un'unica mano scrivente;
supportano con certezza tecnica l'ipotesi che il testamento olografo in verifica a nome di
non è autografo, affermando l'ipotesi di simulazione grafica dello Parte_3 stesso da parte di mano terza. Con riferimento alla scala esposta in premessa, considerando la significativa e discriminante divergenza dei riscontri, il livello al quale le difformità rilevate con la grafia del permettono di accedere è quello di Parte_3
, giudizio d'identificazione negativa esprimibile col più alto livello di Persona_3 confidenza (ossia -3)”.
Si tratta di conclusioni dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi, in quanto provenienti da esperta grafologa, la quale ha fornito una risposta al quesito posto dal
Giudice Istruttore in maniera chiara, dettagliata, coerente e logica, operando un approfondito raffronto tra il contenuto del testamento olografo in contestazione e le plurime scritture di comparazione tempestivamente prodotte dalle parti e contenute in atti pubblici.
In conclusione, si ritiene che sia stata raggiunta adeguata prova della falsità del testamento olografo per cui è causa.
Considerata la condotta stragiudiziale e giudiziale tenuta dalle parti convenute, le quali non si sono opposte nel merito alla domanda di parte attrice, pare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite e porre le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido, con esclusione di , in quanto privo di Parte_3 legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3
e così provvede:
[...] CP_2
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_3
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la falsità del testamento olografo redatto in data 2.5.2015, pubblicato l'11.4.2018 per atto del notaio , Persona_2 registrato a Ostuni il 13.4.2018 al n. 1511/1T;
3. spese di lite compensate tra le parti;
6 4. spese di CTU poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, con esclusione di . Parte_3
Brindisi, 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina EC
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
EC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5025/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Querela di falso”, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO ZI, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Francavilla
Fontana (Br) alla Via Casalvetere, n. 6/a;
attore
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
LA RA, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ostuni (Br) alla Via P. Micca, n.° 4;
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Petraroli Caterina, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ostuni
(Br) alla Via P. Micca, n.° 4;
(c.f. , quale erede di Parte_3 C.F._4 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sisto Cosimo, giusta mandato in atti, ed
[...] elettivamente domiciliato in Ostuni (Br) in Via G. Boccaccio n.16; convenuti
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
1 e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_1 convenuti contumaci
Conclusioni delle parti:
Attore: “a) Accertare e dichiarare che il testamento olografo a nome , Parte_3 nato a [...] il [...] e deceduto a Brindisi il 05.03.2018, risultante datato “Ostuni
02-5-2015” comprensivo di sottoscrizione e data, pubblicato con verbale di deposito per atto notar Avv. , notaio in Ostuni, del 11.04.2018, rep. n. 11372 e racc. n. Persona_2
8860, registrato a Ostuni il 13.04.2018 al n. 1511/1T non è attribuibile alla mano del de cuius e, come tale, dichiarare falso detto documento;
b) Adottare ogni Parte_3 conseguenziale provvedimento di legge, all'esito dell'accertamento della falsità del testamento olografo in oggetto;
c) Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.”.
Convenuta, CA NE: “voglia il Tribunale accertare se il testamento del 2.5.2015 del de cuius del sig. è olografo o apocrifo. Nel caso in cui dovesse Parte_3 essere riconosciuta la non autenticità del testamento per cui è causa voglia l'On.le
Giudicante dichiarare la nullità e la inefficacia erga omnes dello stesso con tutte le conseguenze di legge. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, stante la disponibilità formalizzata dalla convenuta sig.ra alla definizione CP_1 bonaria della vicenda e di non dare esecuzione al testamento de quo.”.
Convenuta, : “voglia il Tribunale accertare se il testamento del Parte_2
2.5.2015 del de cuius del sig. è olografo o apocrifo. Nel caso in cui Parte_3 dovesse essere riconosciuta la non autenticità del testamento per cui è causa voglia l'On.le
Giudicante dichiarare la nullità e la inefficacia erga omnes dello stesso con tutte le conseguenze di legge. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, stante la disponibilità formalizzata dalla convenuta sig.ra alla Parte_2 definizione bonaria della vicenda e di non dare esecuzione al testamento de quo”.
Convenuto, : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Brindisi, ogni Parte_3 contraria istanza disattesa: - In conseguenza della dichiarazione di rinuncia all'eredità del de cuius , sottoscritto dinanzi al Notaio Avv. in Persona_1 Persona_2 data 26/06/2024 da parte del sig. , dichiarare la mancanza di Parte_3 legittimazione passiva dello stesso per difetto di “legittimatio ad causam” e, per l'effetto,
2 estromettere il sig. dal presente giudizio, con ogni conseguenza di Parte_3 legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11.12.2019, citava dinanzi a codesto Tribunale Parte_1 la madre, , e i fratelli, e , CP_1 Parte_2 Persona_1 proponendo in via principale querela di falso avverso il testamento olografo, apparentemente redatto in data 2.5.2015 dal defunto padre, , pubblicato Parte_3 in Ostuni per atto del Notaio del 11.4.2018 e registrato il 13.4.2018 al n. Persona_2
1511/1T, con cui il de cuius nominava quale erede universale la moglie, . CP_1
L'attore deduceva che la scheda testamentaria non era stata scritta né firmata dal de cuius, come poteva evincersi chiaramente dal raffronto con alcune firme apposte dal padre su una serie di atti pubblici, esattamente indicati nell'atto introduttivo.
Sosteneva l'attore di avere diritto a far accertare e dichiarare, con efficacia erga omnes, la falsità del testamento, in quanto erede legittimo del testatore.
Si costituivano in giudizio i germani, e , Parte_2 Persona_1 eccependo l'inammissibilità della domanda - poiché l'attore, al fine di far accertare l'apocrifia del testamento, avrebbe dovuto proporre azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura anziché querela di falso, come statuito dalla Corte di
Cassazione con pronuncia a sezioni unite n. 12307/2015 - e l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio nel caso di specie, vertendosi in tema di successioni. Nel merito i convenuti, non si opponevano all'ammissione di CTU grafologica finalizzata all'accertamento dell'autenticità del testamento, non prima di aver evidenziato la condotta conciliativa tenuta in via stragiudiziale, avendo più volte manifestato la disponibilità a non dare esecuzione alle disposizioni di cui al testamento de quo.
Si costituiva tardivamente in giudizio anche , la quale non si opponeva CP_1 all'accertamento giudiziale della falsità del testamento.
Dopo l'assegnazione di un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, la causa veniva istruita attraverso l'ammissione di una CTU grafologica, la quale accertava la falsità del testamento.
3 All'udienza del 20.6.2024, il Giudice Istruttore dichiarava l'interruzione del giudizio, essendo sopravvenuta la morte del convenuto, . Persona_1
La causa veniva tempestivamente riassunta dall'attore.
A seguito della riassunzione, si costituiva in giudizio , il quale Parte_3 domandava che fosse accertato il suo difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del padre, . Gli altri eredi di quest'ultimo, e Persona_1 CP_2
, restavano contumaci. Controparte_3
All'esito dell'udienza del 29.1.2025, il Giudice Istruttore rinviava la causa dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale per la precisazione delle conclusioni ed ordinava la comunicazione degli atti al P.M. in sede perché potesse intervenire alla citata udienza.
All'udienza del 6.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 22.7.2025, il Tribunale in composizione collegiale disponeva la trasmissione del fascicolo al Tribunale in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Caterina EC, per competenza, previa rimessione della causa sul ruolo.
A tale decisione il Collegio perveniva rilevando che: “è convincimento del Collegio che
l'eccezione di inammissibilità della querela di falso, come sollevata dai convenuti, sia fondata. Ed invero, la Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite ha chiarito che
“la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (cfr. Cass. civ. sez. unite, n.12307/2015). Ne consegue che l'attore ha errato nel domandare l'accertamento della falsità del testamento olografo seguendo le forme della querela di falso. Ad ogni buon conto, l'inammissibilità della querela di falso (la quale, come statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, non può avere ad oggetto un testamento olografo) non preclude l'esame nel merito della domanda avanzata dall'attore, la quale - tenuto conto del contenuto formale e sostanziale della pretesa, volta espressamente ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione che il testamento olografo non è attribuibile alla mano del de cuius - può correttamente qualificarsi come domanda
4 di accertamento negativo della provenienza della scrittura. Va, a questo punto, rilevato che a decidere su tale domanda, così come riqualificata, non è competente il Tribunale in composizione collegiale ma quello in composizione monocratica (nella persona del
Giudice unico, dott.ssa Caterina EC), al quale il fascicolo deve essere trasmesso per competenza, previa rimessione della causa sul ruolo”.
Con decreto del 30.7.2025 questo Giudice fissava per il 13.10.205 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa, che veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dai convenuti - ad avviso dei quali l'attore, al fine di far accertare la falsità del testamento, avrebbe dovuto proporre azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura anziché querela di falso, come statuito dalla Corte di Cassazione con pronuncia a sezioni unite n. 12307/2015 – e alla possibilità di qualificazione della domanda come accertamento negativo della provenienza della scrittura questo Giudice fa proprie, poiché pienamente condivisibili, le argomentazioni in punto di fatto e di diritto esposte dal
Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 22.7.2025.
Ancora in via preliminare, va dato atto che al convenuto, , non può Parte_3 essere riconosciuta legittimazione passiva in questo giudizio. Invero, lo stesso, convenuto quale erede di , ha dato prova in via documentale di aver rinunciato Persona_1 all'eredità del padre, già in epoca precedente alla vocatio in ius (cfr. rinuncia per atto del notaio da Ostuni del 26.6.2024, registrato il 27.6.2024 al n. 2817/1T). Persona_2
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
La consulenza grafologica assunta in corso di causa ha permesso di accertare che “Il testamento olografo in verifica a nome di , redatto in Ostuni, in data 5 Parte_3 maggio del 2015, non veniva redatto dalla mano del de cuius”.
Il CTU, esperto grafologo, ha precisato che “i risultati degli accertamenti analitici, bilanciandone i rapporti probabilistici in funzione delle ipotesi concorrenti, supportano con certezza tecnica che il testamento olografo a nome apparente di Parte_3
5 veniva redatta da un'unica mano scrivente;
supportano con certezza tecnica l'ipotesi che il testamento olografo in verifica a nome di
non è autografo, affermando l'ipotesi di simulazione grafica dello Parte_3 stesso da parte di mano terza. Con riferimento alla scala esposta in premessa, considerando la significativa e discriminante divergenza dei riscontri, il livello al quale le difformità rilevate con la grafia del permettono di accedere è quello di Parte_3
, giudizio d'identificazione negativa esprimibile col più alto livello di Persona_3 confidenza (ossia -3)”.
Si tratta di conclusioni dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi, in quanto provenienti da esperta grafologa, la quale ha fornito una risposta al quesito posto dal
Giudice Istruttore in maniera chiara, dettagliata, coerente e logica, operando un approfondito raffronto tra il contenuto del testamento olografo in contestazione e le plurime scritture di comparazione tempestivamente prodotte dalle parti e contenute in atti pubblici.
In conclusione, si ritiene che sia stata raggiunta adeguata prova della falsità del testamento olografo per cui è causa.
Considerata la condotta stragiudiziale e giudiziale tenuta dalle parti convenute, le quali non si sono opposte nel merito alla domanda di parte attrice, pare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite e porre le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido, con esclusione di , in quanto privo di Parte_3 legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3
e così provvede:
[...] CP_2
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_3
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la falsità del testamento olografo redatto in data 2.5.2015, pubblicato l'11.4.2018 per atto del notaio , Persona_2 registrato a Ostuni il 13.4.2018 al n. 1511/1T;
3. spese di lite compensate tra le parti;
6 4. spese di CTU poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, con esclusione di . Parte_3
Brindisi, 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina EC
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