Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4828/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANARDI ROSSANA
DI BULGARELLI, C.F. con il patrocinio C.F._2 degli avv.ti CALCIOLARI PAOLO e CALCIOLARI NICOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 9
“Articolo 1 (Mutuo rispetto. Abbandono dell'abitazione familiare da parte del sig. Pt_1
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza anagrafica ove gli stessi riterranno più opportuno.
I coniugi si danno reciprocamente atto che il sig. ha Parte_1 abbandonato l'abitazione familiare il giorno 07.12.2024, asportando da questa tutti i suoi effetti personali, nonché tutti i beni di sua esclusiva proprietà, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa rinunciata e rimossa al riguardo da parte di entrambi i coniugi.
Articolo 2 (Pattuizioni patrimoniali)
A sistemazione delle reciproche situazioni patrimoniali, a definizione delle questioni economiche discendenti dal matrimonio, dei rapporti di natura patrimoniale tra loro intercorrenti, nonché a convenzionale scioglimento di ogni comunione tra loro in essere, nessuna esclusa, i coniugi concordemente convengono le seguenti pattuizioni e previsioni aventi funzione di condizione essenziale del presente atto:
A) Il sig. , con ogni e più ampia garanzia per i casi di Parte_1 evizione, promette di trasferire, come in effetti trasferirà, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione (avanti notaio scelto dalla parte promissaria acquirente), alla sig.ra DI LG, che accetta di acquisire per sé, tutta la quota indivisa di sua proprietà, cioè 1/2 (un mezzo) di piena proprietà sull'immobile costituente l'attuale abitazione coniugale, ossia su quello acquistato in virtù di contratto di vendita immobiliare a ministero notaio dott. , notaio iscritto al Persona_1 distretto notarile di Modena, in data 04.05.2022, Rep. n. 5300,
pagina 2 di 9 Raccolta n. 4468, registrato a Modena (MO) il 16.05.2022 al n.
13241 serie 1T e trascritto in Modena (MO) in data 16.05.2022 ai nn. 15521 R.G. / 10843 R.P.: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito in Mirandola (MO), via La Marchesa n. 14, e segnatamente:
- appartamento disposto su piano terra e piano primo collegati tra loro da scala interna ad uso esclusivo ed antistante l'area cortiliva esclusiva, composto da 6 (sei) vani catastali confinante con ragioni o aventi causa, via Olimpio Rossi Savio, via CP_1
La Marchesa, salvo altri;
- autorimessa pertinenziale al piano terra confinante con i subb.
9 e 10 e l'area cortiliva sopra citata, salvo altri.
Le summenzionate unità immobiliari risultano essere censite nel
Catasto fabbricati del predetto Comune di Mirandola (MO) come segue:
- foglio 90, mappale 405, subalterno 7, via La Marchesa n. 14, piano 1-T, cat. A/2, classe 3, vani 6, R.C. euro 666,23, quanto all'appartamento;
- foglio 90, mappale 405, subalterno 8, via La Marchesa n. 14, piano T, cat. C/6, classe 6, mq. 14, R.C. euro 63,63, quanto all'autorimessa di pertinenza.
Ad esatta identificazione dell'oggetto della promessa di trasferimento e della sua consistenza e confinazione, i ricorrenti fanno espresso ed integrale riferimento alle planimetrie depositate in catasto in data
21.01.2015 con prot. n. MO0004106 (sub. 7), ed in data 07.07.2008 con prot. n. MO0150820 (sub. 8), entrambe allegate all'atto di provenienza allegato al presente ricorso.
La quota indivisa sulle unità immobiliari in oggetto verrà trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alle parti, con ogni aderenza, accessione, pertinenza, uso, comunione,
pagina 3 di 9 servitù attiva e passiva se ed in quanto legalmente esistente e con tutti i patti contenuti o richiamati nell'atto di provenienza, che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti, dichiarando la promittente l'acquisto del trasferimento di esserne pienamente a conoscenza. Parimenti, la suddetta quota indivisa sarà trasferita con l'eventuale quota condominiale sulle parti comuni dell'immobile di cui le unità immobiliari in esame fanno parte, così come elencate nell'art. 1117 c.c., dal regolamento di condominio – ove esistente – e dai titoli di provenienza.
La promessa di trasferimento immobiliare di cui sopra deve considerarsi effettuata a carattere oneroso, anche se senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento definitivo verrà effettuato in esenzione da ogni tributo, in ossequio al disposto dell'art. 19 della legge n. 74/1987, come disciplinato dal DLT 14.03.2011 n.23
e circolare esplicativa n. 2/E e ss.mm.ii., nonché alla risoluzione n.
80/E del 09.09.2019. Il trasferimento ivi convenuto a favore della predetta sig.ra DI LG costituisce, per espressa dichiarazione di essi istanti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e condizione espressa del presente accordo.
Il sig. garantisce la proprietà e la piena disponibilità della Pt_1 quota pro indiviso della porzione immobiliare in oggetto, nonché la sua libertà da ogni peso ed ipoteca, oneri reali, privilegi anche fiscali, fuorché:
- Ipoteca volontaria per euro 348.300,00 gravante sul foglio
90, mappale 405, subalterni 7 e 8, iscritta a Modena (MO) in data 16.05.2022 al n. 2680 R.P. in favore dell'istituto di credito
“BPER in dipendenza di mutuo contratto dai CP_2
pagina 4 di 9 sigg.ri e LG DI per l'originario importo Parte_1 di euro 193.500,00, in forza di atto a ministero notaio dott.
, notaio iscritto al distretto notarile di Modena, Persona_1 del 16.05.2022, Rep. n. 5301, Raccolta n. 4469.
In riferimento alla legge n. 47/1985 e ss.mm.ii ed al D.P.R. n.
380/2001 e ss.mm.ii., il sig. si obbliga a rendere le Parte_1 necessarie dichiarazioni e ad esibire tutta la documentazione ivi contemplata al momento della stipulazione dell'atto definitivo di trasferimento, compreso l'attestato di prestazione energetica, ed eventualmente l'attestato di regolarità edilizia.
B) La sig.ra LG DI si obbliga, per l'effetto manifestando la sua piena volontà ed impegno, all'accollo dell'intero mutuo in corso di ammortamento originariamente contratto dai coniugi con l'istituto di credito “BPER Banca S.p.A.” per mezzo di atto a ministero notaio dott. , notaio iscritto al Persona_1 distretto notarile di Modena, in data 16.05.2022, Rep. n. 5301,
Raccolta n. 4469, noto alle parti e ancor oggi in essere, impegnandosi, con riferimento a detto mutuo, a surrogarsi nella quota di spettanza del sig. , curando ogni annesso Parte_1
e conseguente adempimento presso l'istituto di credito “BPER
Banca S.p.A” e, in ogni caso, provvedendo a versare integralmente i ratei del mutuo a scadere già dal 07.12.2024 data di effettivo allontanamento del sig. Parte_1 dall'abitazione coniugale e sino alla definitiva e totale estinzione del residuo debito in essere. Per l'effetto, la medesima sig.ra
LG DI s'impegna e obbliga a manlevare ed a tener indenne il sig. da ogni suo obbligo e debito Parte_1 derivante dal citato mutuo, perciò anche da ogni eventuale richiesta di “BPER Banca S.p.A.” (e/o suoi aventi causa) derivante dal suddetto titolo e rapporto, sin d'ora rinunciando ad pagina 5 di 9 ogni azione, eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa a riguardo.
C) I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che i risparmi comuni sul conto corrente acceso presso l'istituto di credito BPER Banca S.p.A., Agenzia n. 2 di Carpi (MO), n.
, IBAN n. [...] – fra P.IVA_1 loro cointestato e ad essi noto sono già stati suddivisi, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa rinunciata e rimossa al riguardo.
D) I separandi dichiarano sin d'ora che tutte le spese, nulla escluso, inerenti al pagamento delle rate di mutuo e delle utenze e tasse concernenti l'abitazione sino alla data del
07.12.2024 di effettivo abbandono della casa coniugale da parte del sig. devono intendersi suddivise al 50% Parte_1 ciascuno. La sig.ra LG dichiara che ha già provveduto a volturare a suo nome tutte le utenze relative all'abitazione
(acqua, luce, gas, rifiuti e quant'altro).
E) Parimenti, i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che gli strumenti finanziari presenti sul deposito titoli n.
725/00002531604 presso BPER Banca S.p.A., Agenzia di
Montale Rangone – fra loro cointestato e ad essi noto –, sono già stati suddivisi, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa rinunciata e rimossa al riguardo.
F) Ai coniugi restano, in ogni caso, singolarmente attribuiti in proprietà ed in responsabilità esclusiva tutti gli altri beni e/o rapporti eventualmente singolarmente intestati, comunque denominati e ovunque tenuti, all'infuori di quelli esplicitamente menzionati nei punti precedenti. A tal fine, i coniugi si obbligano a tenersi reciprocamente indenni, manlevandosi da ogni azione, domanda, eccezione e/o pretesa da chiunque eventualmente pagina 6 di 9 esercitata o esercitabile in forza dei suddetti titoli e/o rapporti, reciprocamente rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione, eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa a riguardo.
G) I coniugi si danno reciprocamente atto che la sig.ra LG
DI ha provveduto a corrispondere, sempre a sistemazione delle complessive vicende patrimoniali ed a convenzionale scioglimento di ogni comunione tra loro in essere, nessuna esclusa, l'importo complessivo di euro 13.204,00= al sig.
. Parte_1
Articolo 3 (Alimenti ed assegno di mantenimento)
I coniugi, dandosi reciprocamente atto di essere entrambi attualmente in grado di provvedere autonomamente per sé stessi, rinunciano a pretendere l'uno dall'altro somme e/o assegni periodici a titolo di alimenti e di assegno di mantenimento.
Le parti dichiarano che dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Articolo 4 (Spese ed oneri)
Gli oneri e le spese della presente procedura di separazione consensuale devono intendersi integralmente compensati tra le parti.
Le spese occorrenti per la stipula degli atti definitivi in ossequio alla promessa di trasferimento di cui al n. A) dell'art. 2 del presente ricorso, compresi gli eventuali oneri fiscali, saranno integralmente posti a carico della promissaria acquirente LG DI così come i costi per Ape ed Are.
Articolo 5 (Accettazione delle condizioni)
I coniugi si dichiarano entrambi integralmente soddisfatti delle presenti condizioni che accettano e provvedono a sottoscrivere, dandosi reciprocamente atto di aver, con quanto sopra, risolto fra loro, anche a titolo di transazione, ogni altra questione avente carattere economico-patrimoniale, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni pagina 7 di 9 patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed assistenziale, patiti e patendi, sorti ed eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi – anche altro e qui non previsto – titolo e/o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nelle pattuizioni di cui al presente ricorso congiunto.
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione alle suestese condizioni, cui attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale immediata e vincolante sin dalla data odierna di sottoscrizione del presente ricorso congiunto”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
pagina 8 di 9 - Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e DI Parte_1
BULGARELLI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1 il 09/09/1995 a MIRANDOLA (MO) e DI BULGARELLI, nata il [...] a [...].
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2023, atto n. 34, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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