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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 7.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.17132/2024 R.G.
TRA
C.F. rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Librino e Giuseppe Sparano, elett.te domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Giuseppe Sparano in Napoli alla Via Chiatamone n. 6, come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Farina con elezione di domicilio in Frattamaggiore (NA) via E. Toti n. 25, come da procura in atti
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.07.2024 l'istante indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027364035000 notificata in data 17 giugno
2024, limitatamente ai seguenti titoli:
a) avviso di addebito 37120180003931576000 presuntivamente notificato in data
06/07/2018;
b) avviso di addebito 371220180023397587000 presuntivamente notificato in data
16/02/2019;
c) avviso di addebito 3712019000326670000 presuntivamente notificato in data
03/09/2019;
d) avviso di addebito 37120190021676464000 presuntivamente notificato in data
13/01/2020;
1 e) avviso di addebito 37120210008777378700 presuntivamente notificato in data
21/12/2021;
f) avviso di addebito 37120220011247772000 presuntivamente notificato in data
23/09/2022, tutti inerenti a crediti dell' per omesso pagamento di contributi IVS relativamente alle CP_4 annualità comprese nel periodo 2017/2022.
Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, quindi l'illegittimità della avvenuta iscrizione a ruolo in difetto di titolo legittimante;
altresì, l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica.
Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento, quindi annullare i crediti vantati con i titoli opposti;
vinte le spese, con attribuzione.
Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva;
ha rilevato, in ogni caso, la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, in CP_4 presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario e tenuto conto dei periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19.
Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al quomodo executionis, la regolare notifica degli avvisi di addebito, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice pronunciava la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva dell' Controparte_2
quale successore a titolo universale ex lege di
[...] Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' , per le questioni concernenti CP_6
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento 07120249027364035000 notificata in data 17 giugno 2024, limitatamente agli avvisi di addebito individuati in ricorso
(cfr. sopra).
2 Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei predetti titoli.
E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_4 notificato tutti gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nelle date indicate nell'intimazione impugnata (cfr. relate di notifica prod. ), a CP_4 mezzo A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza del in Napoli, Vico I Parte_1
Parrocchia n. 2, e precisamente:
1) AVA n. 37120180003931576000 notificato in data 06/07/2018;
b) AVA n. 371220180023397587000 notificato in data 16/02/2019;
c) AVA n. 3712019000326670000 notificato in data 03/09/2019 (per compiuta giacenza);
d) AVA n. 37120190021676464000 notificato in data 13/01/2020;
e) AVA n. 37120210008777378700 notificato in data 21/12/2021;
f) AVA n. 37120220011247772000 notificato in data 23/09/2022 (per compiuta giacenza).
Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez.
VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016).
Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. tiff nella produzione documentale dell' ) agli avvisi di addebito opposti, attesa la perfetta CP_4 coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina di ciascun avviso di addebito.
In proposito, prive di pregio risultano le contestazioni rivolte dal procuratore di parte ricorrente, alla odierna udienza, alle notifiche per compiuta giacenza degli avvisi di addebito di cui ai nn. 3712019000326670000 e 37120220011247772000, atteso che la notificazione era eseguita direttamente dall'ente impositore tramite il servizio postale con conseguente applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 . Come già osservato in tema di notifica di atti stragiudiziali per posta, "è principio già affermato in sede di legittimità, sebbene in tema di comunicazione del recesso ma validamente applicabile anche nella specie, quello secondo cui, qualora la comunicazione del provvedimento di licenziamento venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, essa, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel
3 caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario
e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (v. Cass. 15.12.2009 n. 26241, Cass., 24.4.2003 n. 6527)"
(così Cass. 25824/2013).
Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615
c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione sent. n.23397/2016, risolvendo un contrasto tra le sezioni della Corte hanno infatti statuito: “La scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) , ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata quanto agli avvisi di addebito:
c) AVA n. 3712019000326670000 notificato in data 03/09/2019,
d) AVA n. 37120190021676464000 notificato in data 13/01/2020,
e) AVA n. 37120210008777378700 notificato in data 21/12/2021,
f) AVA n. 37120220011247772000 notificato in data 23/09/2022, atteso che al momento della notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata, avvenuta il 17.06.2024, non era ancora decorso un quinquennio dalle date di notifica dei predetti titoli, come accertate.
Allo stesso modo, quanto agli avvisi di addebito n. 37120180003931576000 (notificato in data 06/07/2018) e n. 371220180023397587000 (notificato in data 16/02/2019) la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica di precedenti atti interruttivi, anteriori alla notifica della intimazione di pagamento in questa
4 sede impugnata: in particolare, dalla documentazione allegata alla memoria della
[...]
emerge che in data 14.12.2021 era notificata al ricorrente, mediante CP_2 raccomandata AR presso il medesimo indirizzo di Napoli, Vico I Parrocchia n. 2
l'intimazione n. 071 20219006679472000 contenete esplicito riferimento agli AVA menzionati (v. prod. in atti) . CP_6
Tanto, senza considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-
19, pari a complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), nonché ai sensi dell'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21); e ancora, la sospensione disposta in relazione ai termini di versamento per le cartelle, le ingiunzioni o gli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 68, c.
2, del DL 18/2020, comportante, attraverso il richiamo alla operatività dell'art. 12 del D.lgs.
159/2015, la traslazione della attività di riscossione di ben 542 giorni e, dunque, la sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo.
In conclusione, l'opposizione va interamente respinta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1900,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 1900,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Si comunichi
Napoli, 7.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 7.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.17132/2024 R.G.
TRA
C.F. rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Librino e Giuseppe Sparano, elett.te domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Giuseppe Sparano in Napoli alla Via Chiatamone n. 6, come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Farina con elezione di domicilio in Frattamaggiore (NA) via E. Toti n. 25, come da procura in atti
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.07.2024 l'istante indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027364035000 notificata in data 17 giugno
2024, limitatamente ai seguenti titoli:
a) avviso di addebito 37120180003931576000 presuntivamente notificato in data
06/07/2018;
b) avviso di addebito 371220180023397587000 presuntivamente notificato in data
16/02/2019;
c) avviso di addebito 3712019000326670000 presuntivamente notificato in data
03/09/2019;
d) avviso di addebito 37120190021676464000 presuntivamente notificato in data
13/01/2020;
1 e) avviso di addebito 37120210008777378700 presuntivamente notificato in data
21/12/2021;
f) avviso di addebito 37120220011247772000 presuntivamente notificato in data
23/09/2022, tutti inerenti a crediti dell' per omesso pagamento di contributi IVS relativamente alle CP_4 annualità comprese nel periodo 2017/2022.
Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, quindi l'illegittimità della avvenuta iscrizione a ruolo in difetto di titolo legittimante;
altresì, l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica.
Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento, quindi annullare i crediti vantati con i titoli opposti;
vinte le spese, con attribuzione.
Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva;
ha rilevato, in ogni caso, la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, in CP_4 presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario e tenuto conto dei periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19.
Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al quomodo executionis, la regolare notifica degli avvisi di addebito, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice pronunciava la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva dell' Controparte_2
quale successore a titolo universale ex lege di
[...] Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' , per le questioni concernenti CP_6
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento 07120249027364035000 notificata in data 17 giugno 2024, limitatamente agli avvisi di addebito individuati in ricorso
(cfr. sopra).
2 Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei predetti titoli.
E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_4 notificato tutti gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nelle date indicate nell'intimazione impugnata (cfr. relate di notifica prod. ), a CP_4 mezzo A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza del in Napoli, Vico I Parte_1
Parrocchia n. 2, e precisamente:
1) AVA n. 37120180003931576000 notificato in data 06/07/2018;
b) AVA n. 371220180023397587000 notificato in data 16/02/2019;
c) AVA n. 3712019000326670000 notificato in data 03/09/2019 (per compiuta giacenza);
d) AVA n. 37120190021676464000 notificato in data 13/01/2020;
e) AVA n. 37120210008777378700 notificato in data 21/12/2021;
f) AVA n. 37120220011247772000 notificato in data 23/09/2022 (per compiuta giacenza).
Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez.
VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016).
Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. tiff nella produzione documentale dell' ) agli avvisi di addebito opposti, attesa la perfetta CP_4 coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina di ciascun avviso di addebito.
In proposito, prive di pregio risultano le contestazioni rivolte dal procuratore di parte ricorrente, alla odierna udienza, alle notifiche per compiuta giacenza degli avvisi di addebito di cui ai nn. 3712019000326670000 e 37120220011247772000, atteso che la notificazione era eseguita direttamente dall'ente impositore tramite il servizio postale con conseguente applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 . Come già osservato in tema di notifica di atti stragiudiziali per posta, "è principio già affermato in sede di legittimità, sebbene in tema di comunicazione del recesso ma validamente applicabile anche nella specie, quello secondo cui, qualora la comunicazione del provvedimento di licenziamento venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, essa, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel
3 caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario
e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (v. Cass. 15.12.2009 n. 26241, Cass., 24.4.2003 n. 6527)"
(così Cass. 25824/2013).
Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615
c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione sent. n.23397/2016, risolvendo un contrasto tra le sezioni della Corte hanno infatti statuito: “La scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) , ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata quanto agli avvisi di addebito:
c) AVA n. 3712019000326670000 notificato in data 03/09/2019,
d) AVA n. 37120190021676464000 notificato in data 13/01/2020,
e) AVA n. 37120210008777378700 notificato in data 21/12/2021,
f) AVA n. 37120220011247772000 notificato in data 23/09/2022, atteso che al momento della notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata, avvenuta il 17.06.2024, non era ancora decorso un quinquennio dalle date di notifica dei predetti titoli, come accertate.
Allo stesso modo, quanto agli avvisi di addebito n. 37120180003931576000 (notificato in data 06/07/2018) e n. 371220180023397587000 (notificato in data 16/02/2019) la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica di precedenti atti interruttivi, anteriori alla notifica della intimazione di pagamento in questa
4 sede impugnata: in particolare, dalla documentazione allegata alla memoria della
[...]
emerge che in data 14.12.2021 era notificata al ricorrente, mediante CP_2 raccomandata AR presso il medesimo indirizzo di Napoli, Vico I Parrocchia n. 2
l'intimazione n. 071 20219006679472000 contenete esplicito riferimento agli AVA menzionati (v. prod. in atti) . CP_6
Tanto, senza considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-
19, pari a complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), nonché ai sensi dell'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21); e ancora, la sospensione disposta in relazione ai termini di versamento per le cartelle, le ingiunzioni o gli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 68, c.
2, del DL 18/2020, comportante, attraverso il richiamo alla operatività dell'art. 12 del D.lgs.
159/2015, la traslazione della attività di riscossione di ben 542 giorni e, dunque, la sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo.
In conclusione, l'opposizione va interamente respinta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1900,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 1900,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Si comunichi
Napoli, 7.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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