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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1575/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ET DR, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6277/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2410/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ex dipendente della Banca_1
s.c.p.a. presentava ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso per imposta IRPEF illegittimamente trattenuta dal suo datore di lavoro. Occorre premettere che la Banca aveva stipulato nel 1998 con la Società_1 una polizza collettiva denominata "TFR dipendenti" che raccolse il TFR di ciascun dipendente maturato fino a quel momento e la polizza venne poi alimentata mediante il versamento della quota accantonata annualmente al fondo TFR. Nel 2016, essendo la polizza venuta a scadenza il 2 novembre 2015, la Generali Assicurazioni, che aveva incorporato la Società_1, provvide a liquidare la quota ascrivibile a ciascun dipendente, comprensiva del rendimento maturato alla data, che venne assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta. Le somme rivenienti dalla liquidazione vennero corrisposte alla Banca e da questa riversate in una nuova polizza.
Nel 2021, all'atto del pensionamento, venne effettuata una seconda liquidazione;
anche in questo caso il rendimento maturato venne assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed il netto ricavato venne versato alla Banca. L'istanza di rimborso veniva motivata sostenendo che il datore di lavoro avesse errato nella tassazione del rendimento delle somme accantonate a titolo di TFR. Infatti dette somme confluivano nella busta paga del mese di settembre 2021 e venivano qualificate e tassate come reddito da lavoro dipendente. In realtà queste somme erano state già oggetto di tassazione alla fonte da parte della società assicuratrice Società_2. Il silenzio della Agenzia delle Entrate rendeva necessario il ricorso tributario alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo che dalla documentazione presentata non è possibile individuare come rendimento, differenza tra cumulo dei premi pagati e somma liquidata, l'importo di Euro 53.418,13 così come prospettato dal ricorrente. Anche il certificato di liquidazione rilasciato da Generali Assicurazioni, chiaramente comprensivo anche della liquidazione Società_1, evidenzia una differenza tra il “totale netto da liquidare” e “ premi complessivamente versati” di gran lunga inferiore all'importo che la parte definisce “rendimento” e per il quale invoca l'erronea applicazione di una doppia tassazione. Inoltre nel cedolino presentato, al codice AA225, tale importo viene classificato come “liquidazione polizza investimento TFR” e nel CU presentato dalla Banca l'importo è ricompreso quale reddito da lavoro dipendente al punto 1. Per quanto su esposto, le richieste di parte non hanno alcun fondamento.
Con sentenza n. 1269/2024 depositata il 03/04/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, sez. X, rigettava il ricorso in considerazione della carente/omessa documentazione prodotta e dei giusti rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate.
Avverso detta sentenza propone appello la signora Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, sostenendo che la sentenza è contraddittoria in quanto riconosce un errore della banca nell'aver corrisposto le somme a titolo di TFR ma tassando come reddito di lavoro dipendente.
Però da questo errore non fa scaturire alcuna conseguenza vista la carente documentazione esibita dal ricorrente.Ma il problema sta nel fatto che la somma erogata a titolo di TFR è stata regolarmente assoggettata alle ritenute di legge. Il giudice di primo grado non ha capito che oggetto del giudizio è il rendimento (differenza fra importo liquidato e premi corrisposti) delle polizze, corrisposto dalla compagnia assicurativa alla Banca e da questa riversato alla dipendente. Tale rendimento costituisce un reddito di capitale e, essendo già stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta da parte della compagnia, non andava ulteriormente tassato, né come reddito di lavoro dipendente né a tassazione separata. Il tutto è stato regolarmente provato da tutta la documentazione depositata nel fascicolo telematico.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Caserta sottolineando la validità della sentenza dettata principalmente dalla carenza di documentazione probatoria esibita. Nel merito contesta i calcoli effettuati da parte appellante evidenziando che comunque l'imposta sostitutiva è stata applicata sul rendimento, quale reddito di capitale, corrisposto alla Banca contraente. Nel caso di specie, invece, risulta applicata sulle somme liquidate alla dipendente a titolo di IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati come risultanti dalla CU. Si chiede quindi il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Con successive memorie l'appellante insiste nella richiesta di rimborso indicando il sistema di tassazione cui vengono assoggettate le rendite di capitale scaturenti dalle polizze TFR sottoscritte dai datori di lavoro. Richiede l'accoglimento integrale dell'appello o quanto meno per le somme così come calcolate dall'Agenzia nelle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 prevede che: “Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento.
La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.”
Il D.L. n. 66 del 2014 ha disposto un incremento generalizzato della tassazione applicabile ai proventi finanziari di cui all'art. 44 del DPR 917/1986 , tra i quali rientrano i proventi da polizze vita e di capitalizzazione. In particolare, l'art. 3 del Decreto in esame prevede, per tali redditi, l'aumento dell'aliquota d'imposta al 26% (a fronte del previgente 20%), a decorrere dal 1 luglio 2014. Detto aumento non opera comunque per la quota di proventi riferibile ad investimenti effettuati in titoli di Stato e enti territoriali italiani, che continuano ad essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,50%.
Riepilogando brevemente i diversi regimi fiscali a cui sarebbe sottoposta una polizza sottoscritta prima del 1 gennaio 2012 e che abbia maturato un imponibile positivo (differenza positiva tra il capitale rivalutato alla data del riscatto parziale/riscatto parziale/scadenza e i premi versati), si avrà: imponibili maturati fino al 31 dicembre 2011: tassati interamente con un'aliquota del 12,5%; imponibili maturati dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014: tassati con un'aliquota pari al 12,50% per la quota parte del provento riferibile ad investimenti in titoli di Stato tassati con un'aliquota pari al 20% per la restante parte;
imponibili maturati a partire dal 1 luglio 2014: tassati con un'aliquota pari al 12,50% per la quota parte del provento riferibile ad investimenti in titoli di Stato tassati con un'aliquota pari al 26% per la restante parte.
La banca con la stipula del primo contratto con l'INA ha riversato il 31/10/1998 le somme già accantonate fino a quella data e poi al 31 ottobre degli anni successivi ha continuato ad incrementare tale polizza destinando la quota annuale del tfr che sostanzialmente è diventato il premio annuo della polizza. L'ultimo versamento alla INA risale al 31 ottobre 2014 perché la polizza è venuta a scadenza il 30 ottobre del
2015 e pertanto l'assicurazione ha provveduto a liquidare le somme spettanti al contraente ossia la
Banca. Queste somme maturate vengono esposte distintamente nella distinta di liquidazione elaborata dalla INA che nel frattempo veniva incorporata da Generali Assicurazioni. In questa distinta si vede chiaramente la sommatoria dei premi versati e il totale maturato come rendimento con l'indicazione che detto rendimento è stato assoggettato a tassazione ai sensi della L. 482 /85 mediante ritenuta a titolo d'imposta. Questa somma così come maturata e già tassata è stata oggetto di un nuovo contratto con Società_2 con decorrenza 02/11/2015 quindi in continuità con l'accantonamento annuale del tfr. Questa nuova polizza è stata oggetto di ulteriori accantonamenti annuali della quota di tfr fino al momento del pensionamento della signora Ricorrente_1 ossia il giorno 08/07/2021. Con il pensionamento è maturato il diritto di percepire il fondo tfr e pertanto assicurazioni generali hanno liquidato integralmente il tfr ed al contempo la somma maturata come rendimento della polizza che ovviamente è stata sottoposta a tassazione prendendo a riferimento il periodo iniziale del 02/11/2015 coincidente con la decorrenza della polizza. Anche in questo caso viene evidenziato che il rendimento della polizza è stato sottoposto a tassazione ai sensi del D.L. n. 66 del 2014 mediante ritenuta a titolo d'imposta. E' acclarato dunque che il rendimento della polizza che è stato percepito dal dipendente risulta già sottoposto a tassazione mediante ritenuta a titolo d'imposta e calcolata secondo l'aliquota di tassazione sulla base della normativa fiscale in vigore tempo per tempo nei singoli esercizi in cui ha avuto vigenza il contratto. E' dunque palese l'errato inserimento delle somme erogate e provenienti dalla liquidazione della polizza collettiva per la quota del dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro. Con la lettera di precisazione fornita dalla banca e depositata in atti emerge chiaramente che il rendimento complessivo delle due polizze ammonta a € 58.137,67 che è stato sottoposto a tassazione definitiva mediante le ritenute a titolo d'imposta applicate dalla banca nella misura di 7.410,57 per cui il netto girato dalla banca al dipendente ammonta a € 50.727,10 che è stato imputato nella Certificazione Unica relativa all'anno d'imposta 2021 come reddito di lavoro dipendente cumulandolo con gli emolumenti percepiti nell'anno 2021. La certificazione unica indica un totale di 82.421,00 a cui correttamente devono essere sottratti € 50.727,10 in quanto erroneamente cumulati dalla banca. Spetta pertanto il rimborso nel limite richiesto di
€ 20.823,00 oltre interessi legali dal momento dell'istanza.
Le perplessità mostrate dall'agenzia trovano esauriente spiegazione nelle modalità di tassazione del rendimento delle polizze collettive stipulate dal datore di lavoro per l'accantonamento del tfr dei dipendenti. La lettura della normativa applicabile, in vigore tempo per tempo nei singoli esercizi in cui ha avuto vigenza il contratto, nel diversificare le modalità di determinazione della base imponibile e delle aliquote, sancisce il principio della tassazione con ritenuta alla fonte. La complessità della disciplina e la documentazione in parte esibita in secondo grado rende equa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ET DR, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6277/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2410/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ex dipendente della Banca_1
s.c.p.a. presentava ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso per imposta IRPEF illegittimamente trattenuta dal suo datore di lavoro. Occorre premettere che la Banca aveva stipulato nel 1998 con la Società_1 una polizza collettiva denominata "TFR dipendenti" che raccolse il TFR di ciascun dipendente maturato fino a quel momento e la polizza venne poi alimentata mediante il versamento della quota accantonata annualmente al fondo TFR. Nel 2016, essendo la polizza venuta a scadenza il 2 novembre 2015, la Generali Assicurazioni, che aveva incorporato la Società_1, provvide a liquidare la quota ascrivibile a ciascun dipendente, comprensiva del rendimento maturato alla data, che venne assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta. Le somme rivenienti dalla liquidazione vennero corrisposte alla Banca e da questa riversate in una nuova polizza.
Nel 2021, all'atto del pensionamento, venne effettuata una seconda liquidazione;
anche in questo caso il rendimento maturato venne assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed il netto ricavato venne versato alla Banca. L'istanza di rimborso veniva motivata sostenendo che il datore di lavoro avesse errato nella tassazione del rendimento delle somme accantonate a titolo di TFR. Infatti dette somme confluivano nella busta paga del mese di settembre 2021 e venivano qualificate e tassate come reddito da lavoro dipendente. In realtà queste somme erano state già oggetto di tassazione alla fonte da parte della società assicuratrice Società_2. Il silenzio della Agenzia delle Entrate rendeva necessario il ricorso tributario alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo che dalla documentazione presentata non è possibile individuare come rendimento, differenza tra cumulo dei premi pagati e somma liquidata, l'importo di Euro 53.418,13 così come prospettato dal ricorrente. Anche il certificato di liquidazione rilasciato da Generali Assicurazioni, chiaramente comprensivo anche della liquidazione Società_1, evidenzia una differenza tra il “totale netto da liquidare” e “ premi complessivamente versati” di gran lunga inferiore all'importo che la parte definisce “rendimento” e per il quale invoca l'erronea applicazione di una doppia tassazione. Inoltre nel cedolino presentato, al codice AA225, tale importo viene classificato come “liquidazione polizza investimento TFR” e nel CU presentato dalla Banca l'importo è ricompreso quale reddito da lavoro dipendente al punto 1. Per quanto su esposto, le richieste di parte non hanno alcun fondamento.
Con sentenza n. 1269/2024 depositata il 03/04/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, sez. X, rigettava il ricorso in considerazione della carente/omessa documentazione prodotta e dei giusti rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate.
Avverso detta sentenza propone appello la signora Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, sostenendo che la sentenza è contraddittoria in quanto riconosce un errore della banca nell'aver corrisposto le somme a titolo di TFR ma tassando come reddito di lavoro dipendente.
Però da questo errore non fa scaturire alcuna conseguenza vista la carente documentazione esibita dal ricorrente.Ma il problema sta nel fatto che la somma erogata a titolo di TFR è stata regolarmente assoggettata alle ritenute di legge. Il giudice di primo grado non ha capito che oggetto del giudizio è il rendimento (differenza fra importo liquidato e premi corrisposti) delle polizze, corrisposto dalla compagnia assicurativa alla Banca e da questa riversato alla dipendente. Tale rendimento costituisce un reddito di capitale e, essendo già stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta da parte della compagnia, non andava ulteriormente tassato, né come reddito di lavoro dipendente né a tassazione separata. Il tutto è stato regolarmente provato da tutta la documentazione depositata nel fascicolo telematico.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Caserta sottolineando la validità della sentenza dettata principalmente dalla carenza di documentazione probatoria esibita. Nel merito contesta i calcoli effettuati da parte appellante evidenziando che comunque l'imposta sostitutiva è stata applicata sul rendimento, quale reddito di capitale, corrisposto alla Banca contraente. Nel caso di specie, invece, risulta applicata sulle somme liquidate alla dipendente a titolo di IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati come risultanti dalla CU. Si chiede quindi il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Con successive memorie l'appellante insiste nella richiesta di rimborso indicando il sistema di tassazione cui vengono assoggettate le rendite di capitale scaturenti dalle polizze TFR sottoscritte dai datori di lavoro. Richiede l'accoglimento integrale dell'appello o quanto meno per le somme così come calcolate dall'Agenzia nelle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 prevede che: “Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento.
La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.”
Il D.L. n. 66 del 2014 ha disposto un incremento generalizzato della tassazione applicabile ai proventi finanziari di cui all'art. 44 del DPR 917/1986 , tra i quali rientrano i proventi da polizze vita e di capitalizzazione. In particolare, l'art. 3 del Decreto in esame prevede, per tali redditi, l'aumento dell'aliquota d'imposta al 26% (a fronte del previgente 20%), a decorrere dal 1 luglio 2014. Detto aumento non opera comunque per la quota di proventi riferibile ad investimenti effettuati in titoli di Stato e enti territoriali italiani, che continuano ad essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,50%.
Riepilogando brevemente i diversi regimi fiscali a cui sarebbe sottoposta una polizza sottoscritta prima del 1 gennaio 2012 e che abbia maturato un imponibile positivo (differenza positiva tra il capitale rivalutato alla data del riscatto parziale/riscatto parziale/scadenza e i premi versati), si avrà: imponibili maturati fino al 31 dicembre 2011: tassati interamente con un'aliquota del 12,5%; imponibili maturati dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014: tassati con un'aliquota pari al 12,50% per la quota parte del provento riferibile ad investimenti in titoli di Stato tassati con un'aliquota pari al 20% per la restante parte;
imponibili maturati a partire dal 1 luglio 2014: tassati con un'aliquota pari al 12,50% per la quota parte del provento riferibile ad investimenti in titoli di Stato tassati con un'aliquota pari al 26% per la restante parte.
La banca con la stipula del primo contratto con l'INA ha riversato il 31/10/1998 le somme già accantonate fino a quella data e poi al 31 ottobre degli anni successivi ha continuato ad incrementare tale polizza destinando la quota annuale del tfr che sostanzialmente è diventato il premio annuo della polizza. L'ultimo versamento alla INA risale al 31 ottobre 2014 perché la polizza è venuta a scadenza il 30 ottobre del
2015 e pertanto l'assicurazione ha provveduto a liquidare le somme spettanti al contraente ossia la
Banca. Queste somme maturate vengono esposte distintamente nella distinta di liquidazione elaborata dalla INA che nel frattempo veniva incorporata da Generali Assicurazioni. In questa distinta si vede chiaramente la sommatoria dei premi versati e il totale maturato come rendimento con l'indicazione che detto rendimento è stato assoggettato a tassazione ai sensi della L. 482 /85 mediante ritenuta a titolo d'imposta. Questa somma così come maturata e già tassata è stata oggetto di un nuovo contratto con Società_2 con decorrenza 02/11/2015 quindi in continuità con l'accantonamento annuale del tfr. Questa nuova polizza è stata oggetto di ulteriori accantonamenti annuali della quota di tfr fino al momento del pensionamento della signora Ricorrente_1 ossia il giorno 08/07/2021. Con il pensionamento è maturato il diritto di percepire il fondo tfr e pertanto assicurazioni generali hanno liquidato integralmente il tfr ed al contempo la somma maturata come rendimento della polizza che ovviamente è stata sottoposta a tassazione prendendo a riferimento il periodo iniziale del 02/11/2015 coincidente con la decorrenza della polizza. Anche in questo caso viene evidenziato che il rendimento della polizza è stato sottoposto a tassazione ai sensi del D.L. n. 66 del 2014 mediante ritenuta a titolo d'imposta. E' acclarato dunque che il rendimento della polizza che è stato percepito dal dipendente risulta già sottoposto a tassazione mediante ritenuta a titolo d'imposta e calcolata secondo l'aliquota di tassazione sulla base della normativa fiscale in vigore tempo per tempo nei singoli esercizi in cui ha avuto vigenza il contratto. E' dunque palese l'errato inserimento delle somme erogate e provenienti dalla liquidazione della polizza collettiva per la quota del dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro. Con la lettera di precisazione fornita dalla banca e depositata in atti emerge chiaramente che il rendimento complessivo delle due polizze ammonta a € 58.137,67 che è stato sottoposto a tassazione definitiva mediante le ritenute a titolo d'imposta applicate dalla banca nella misura di 7.410,57 per cui il netto girato dalla banca al dipendente ammonta a € 50.727,10 che è stato imputato nella Certificazione Unica relativa all'anno d'imposta 2021 come reddito di lavoro dipendente cumulandolo con gli emolumenti percepiti nell'anno 2021. La certificazione unica indica un totale di 82.421,00 a cui correttamente devono essere sottratti € 50.727,10 in quanto erroneamente cumulati dalla banca. Spetta pertanto il rimborso nel limite richiesto di
€ 20.823,00 oltre interessi legali dal momento dell'istanza.
Le perplessità mostrate dall'agenzia trovano esauriente spiegazione nelle modalità di tassazione del rendimento delle polizze collettive stipulate dal datore di lavoro per l'accantonamento del tfr dei dipendenti. La lettura della normativa applicabile, in vigore tempo per tempo nei singoli esercizi in cui ha avuto vigenza il contratto, nel diversificare le modalità di determinazione della base imponibile e delle aliquote, sancisce il principio della tassazione con ritenuta alla fonte. La complessità della disciplina e la documentazione in parte esibita in secondo grado rende equa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di giudizio.