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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3724/22 RG, avente ad oggetto distanze legali
TRA
- CF: – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
con sede in Sorrento alla Via Rota n. 5, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2
Amministrazione e quindi l.r.p.t. Sig. nato a [...] in data [...] (CF: Controparte_1
) residente in [...]4, rapp.ta e difesa, come da CodiceFiscale_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo Mandara (CF: ) CodiceFiscale_2
presso il quale è elett.te domiciliata in Sorrento (Na) al Corso Italia n. 198, attrice;
E
( P.IVA ) - in persona del Dirigente del III Dipartimento Controparte_2 P.IVA_3
Arch. , ai sensi del Decreto Sindacale n.29/2022 domiciliato per la carica presso il Controparte_3
Palazzo Municipale sito in Sorrento alla P.zza S. Antonino, difeso e rappresentato dal Responsabile
del Servizio Avvocatura Avv. Maurizio Pasetto ( ) presso il quale è domiciliato C.F._3
giusta procura in atti, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 febbraio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
1 Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Società agiva avverso il Pt_1 Controparte_4
in merito all'asserita violazione - da parte dell'ente - delle distanze legali esistenti tra il manufatto comunale adibito a Palazzetto dello Sport e la prospiciente proprietà dell'attrice in Sorrento in località
Atigliana.
In particolare, la Società affermava di essere proprietaria di un terreno inedificato della consistenza totale di mq 11.252, individuato al catasto terreni di Sorrento al foglio n. 5 e precisamente particella
3094 di mq 2127, particella 927 di mq 382, particella 928 di mq 82, particella 3098 di mq 1803,
particella 3096 di mq 4479, particella 936 di mq 86, particella 3103 di mq 1632, particella 3100 di mq 661; che il aveva edificato il suddetto manufatto ( ex ) in spregio Controparte_4 Pt_2
alla normativa in materia di distanze legale e minime ex art. 873 c.c.; che fin dal 2013 parte attrice aveva avuto contezza del progetto dell'opera pubblica e del collaudo relativo alla struttura comunale a suo dire edificata contra legem;
che l'edificazione ad opera dell'ente aveva cagionato danni alla proprietà, diminuendone il potenziale valore di mercato in quanto era stata limitata sensibilmente la
“vista al mare‟ che si godeva dai terrazzamenti;
danno, questo, stimato dall'attrice, in via prudenziale,
in € 351,960,00.
Chiedeva, pertanto, la condanna del all'immediata rimozione e/o arretramento del manufatto CP_4
realizzato del Palazzetto dello sport per tutti i punti in violazione della distanza minima di 10mt. – 5
mt. – 3 mt. – 1,50 mt.; al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la violazione delle norme che prescrivono la distanza minima tra il Palazzetto dello sport e la proprietà finitima prospiciente della e/o il distacco minimo dai confini della stessa con rivalutazione ed interessi Pt_1
ed in ogni caso i maggiori danni subiti a far data dall'anno di costruzione del Palazzetto dello sport;
al risarcimento, ai sensi dell'art. 2059 c.c., del danno non patrimoniale segnatamente come danno all'immagine anche a mezzo di valutazione equitativa in ragione della eventuale difficoltà nella prova del suo preciso ammontare ex art. 1226 c.c.
Si costituiva il , il quale preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione, Controparte_4
essendo materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2 Nel merito impugnava la domanda, chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta,
atteso che è devoluta alla cognizione del giudice ordinario l'azione possessoria nei confronti della PA
concernente l'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni quando l'oggetto della tutela invocata, sulla base del petitum sostanziale, sia riconducibile ad un semplice comportamento di questa, che abbia inciso sulla situazione possessoria e non consista, viceversa, nel sollecitato controllo di legittimità dell'esercizio del potere, che, per effetto di atti o provvedimenti amministrativi formali,
abbia dato causa all'iniziativa di cui si assume l'illegittimità (Cass. SU 4128/12).
La controversia instaurata tra un privato e l'amministrazione comunale, avente ad oggetto l'osservanza da parte del comune, in occasione della costruzione di un terrazzamento destinato a spazi attrezzati,
delle norme in materia di distanza tra le costruzioni, non dà luogo ad una controversia in materia urbanistica o edilizia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 34 d. lgs 80/98 e succ. mod., ma ad una controversia di spettanza del giudice ordinario,
atteso che, l'attività di edificazione posta in essere dal comune, non modifica l'assetto giuridico della corrispondente parte del territorio comunale, né il comune nel compimento di tali attività, si presenta in una posizione diversa da quella del privato (Cass. SU 17065/11).
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere disattesa.
Si osserva, infatti, l'inapplicabilità ai beni pubblici della disciplina sulle distanze legali.
Sul punto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 391/2021 ha sancito che l'esenzione dall'obbligo del rispetto delle distanze in favore degli edifici demaniali, implicitamente contenuta nella previsione dell'articolo 879 c.c., non richiede che la PA realizzi la costruzione su un fondo demaniale, potendo quest'ultima essere collocata anche su un fondo privato, a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, ad un bene appartenente al pubblico demanio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dsipositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3724/22 R.G., così provvede:
A) Rigetta la domanda.
B) Condanna la - CF: – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento delle spese di giudizio P.IVA_2
in favore del in persona del rappresentante legale p.t., che liquida in Controparte_4
complessivi € 3.106,00, di cui € 2.906,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi,
oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 25 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3724/22 RG, avente ad oggetto distanze legali
TRA
- CF: – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
con sede in Sorrento alla Via Rota n. 5, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2
Amministrazione e quindi l.r.p.t. Sig. nato a [...] in data [...] (CF: Controparte_1
) residente in [...]4, rapp.ta e difesa, come da CodiceFiscale_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo Mandara (CF: ) CodiceFiscale_2
presso il quale è elett.te domiciliata in Sorrento (Na) al Corso Italia n. 198, attrice;
E
( P.IVA ) - in persona del Dirigente del III Dipartimento Controparte_2 P.IVA_3
Arch. , ai sensi del Decreto Sindacale n.29/2022 domiciliato per la carica presso il Controparte_3
Palazzo Municipale sito in Sorrento alla P.zza S. Antonino, difeso e rappresentato dal Responsabile
del Servizio Avvocatura Avv. Maurizio Pasetto ( ) presso il quale è domiciliato C.F._3
giusta procura in atti, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 febbraio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
1 Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Società agiva avverso il Pt_1 Controparte_4
in merito all'asserita violazione - da parte dell'ente - delle distanze legali esistenti tra il manufatto comunale adibito a Palazzetto dello Sport e la prospiciente proprietà dell'attrice in Sorrento in località
Atigliana.
In particolare, la Società affermava di essere proprietaria di un terreno inedificato della consistenza totale di mq 11.252, individuato al catasto terreni di Sorrento al foglio n. 5 e precisamente particella
3094 di mq 2127, particella 927 di mq 382, particella 928 di mq 82, particella 3098 di mq 1803,
particella 3096 di mq 4479, particella 936 di mq 86, particella 3103 di mq 1632, particella 3100 di mq 661; che il aveva edificato il suddetto manufatto ( ex ) in spregio Controparte_4 Pt_2
alla normativa in materia di distanze legale e minime ex art. 873 c.c.; che fin dal 2013 parte attrice aveva avuto contezza del progetto dell'opera pubblica e del collaudo relativo alla struttura comunale a suo dire edificata contra legem;
che l'edificazione ad opera dell'ente aveva cagionato danni alla proprietà, diminuendone il potenziale valore di mercato in quanto era stata limitata sensibilmente la
“vista al mare‟ che si godeva dai terrazzamenti;
danno, questo, stimato dall'attrice, in via prudenziale,
in € 351,960,00.
Chiedeva, pertanto, la condanna del all'immediata rimozione e/o arretramento del manufatto CP_4
realizzato del Palazzetto dello sport per tutti i punti in violazione della distanza minima di 10mt. – 5
mt. – 3 mt. – 1,50 mt.; al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la violazione delle norme che prescrivono la distanza minima tra il Palazzetto dello sport e la proprietà finitima prospiciente della e/o il distacco minimo dai confini della stessa con rivalutazione ed interessi Pt_1
ed in ogni caso i maggiori danni subiti a far data dall'anno di costruzione del Palazzetto dello sport;
al risarcimento, ai sensi dell'art. 2059 c.c., del danno non patrimoniale segnatamente come danno all'immagine anche a mezzo di valutazione equitativa in ragione della eventuale difficoltà nella prova del suo preciso ammontare ex art. 1226 c.c.
Si costituiva il , il quale preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione, Controparte_4
essendo materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2 Nel merito impugnava la domanda, chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta,
atteso che è devoluta alla cognizione del giudice ordinario l'azione possessoria nei confronti della PA
concernente l'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni quando l'oggetto della tutela invocata, sulla base del petitum sostanziale, sia riconducibile ad un semplice comportamento di questa, che abbia inciso sulla situazione possessoria e non consista, viceversa, nel sollecitato controllo di legittimità dell'esercizio del potere, che, per effetto di atti o provvedimenti amministrativi formali,
abbia dato causa all'iniziativa di cui si assume l'illegittimità (Cass. SU 4128/12).
La controversia instaurata tra un privato e l'amministrazione comunale, avente ad oggetto l'osservanza da parte del comune, in occasione della costruzione di un terrazzamento destinato a spazi attrezzati,
delle norme in materia di distanza tra le costruzioni, non dà luogo ad una controversia in materia urbanistica o edilizia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 34 d. lgs 80/98 e succ. mod., ma ad una controversia di spettanza del giudice ordinario,
atteso che, l'attività di edificazione posta in essere dal comune, non modifica l'assetto giuridico della corrispondente parte del territorio comunale, né il comune nel compimento di tali attività, si presenta in una posizione diversa da quella del privato (Cass. SU 17065/11).
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere disattesa.
Si osserva, infatti, l'inapplicabilità ai beni pubblici della disciplina sulle distanze legali.
Sul punto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 391/2021 ha sancito che l'esenzione dall'obbligo del rispetto delle distanze in favore degli edifici demaniali, implicitamente contenuta nella previsione dell'articolo 879 c.c., non richiede che la PA realizzi la costruzione su un fondo demaniale, potendo quest'ultima essere collocata anche su un fondo privato, a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, ad un bene appartenente al pubblico demanio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dsipositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3724/22 R.G., così provvede:
A) Rigetta la domanda.
B) Condanna la - CF: – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento delle spese di giudizio P.IVA_2
in favore del in persona del rappresentante legale p.t., che liquida in Controparte_4
complessivi € 3.106,00, di cui € 2.906,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi,
oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 25 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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