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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48764 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 3 aprile 2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. Parte_1
2, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Scafati che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_2 CP_3
, elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere A. da Brescia nn.
[...]
9/10, presso lo studio dell'avv. Massimo Mannocchi che la rappresenta e difense in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per l'opponente: “… Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per non aver Controparte_1
dimostrato la titolarità del diritto di credito vantato e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e/o inammissibile e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
(3) In via principale e nel merito: accogliere la presente opposizione per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/ di nessuno effetto e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto N.
11778/2024 (Nrg. 32954/2024), emesso dal Tribunale di Roma in data 9 settembre 2024, rigettando, in ogni caso, anche nel merito ogni domanda di pagamento formulata dalla opposta nei confronti del signor Parte_1
(4) in via subordinata e nel merito: In caso di rigetto-anche solo parziale - della opposizione proposta e conseguente condanna al pagamento di somme nei confronti del signor , condannare i signori Parte_1 CP_4
e in solido tra loro, a risarcire il Signor
[...] CP_5 Parte_1
di qualsiasi somma, per sorte, interessi e spese legali, che questi fosse
[...]
condannato a pagare nei confronti della opposta. […] In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per l'opposta: “… - accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare integralmente la presente azione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, condannare
l'opponente al pagamento dell'importo di € 10.449,04, ovvero la diversa somma di giustizia, per le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 4 novembre 2024,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 11778/2024, emesso da questo Tribunale in data 10 settembre 2024 su istanza della soc. con il quale gli era stato Controparte_1
ingiunto, quale fideiussore della soc. Gruppo Preziosi S.r.l., il pagamento della somma di €62.982,00#, oltre interessi moratori convenzionali e
2 spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente;
• che a sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto che: a) la società ingiungente, che assumeva di essere cessionaria del credito originariamente sorto in capo alla non aveva Controparte_6
dato prova della titolarità del credito vantato, non avendo adeguatamente dimostrato l'asserita cessione dello stesso dalla originaria titolare;
b) tre clausole del contratto di fideiussione omnibus da lui stipulato in data 19 settembre 2003, essendo conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del noto schema ABI dell'ottobre 2002, censurate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, erano nulle per violazione della normativa antitrust siccome contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 e tale nullità si estendeva, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., all'intero contratto;
c) anche volendo ritenere che la nullità colpisse esclusivamente le tre clausole summenzionate,
l'ingiungente era decaduta dalla garanzia, non essendo state proposte istanze giudiziarie contro la debitrice principale o contro i suoi garanti entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. e a nulla valendo la clausola contrattuale di deroga a tale disposizione codicistica siccome in tutto e per tutto conforme ad analoga clausola contenuta nel citato schema ABI
e quindi nulla per contrasto con la normativa antitrust;
d) la pretesa creditoria era comunque inesatta nel quantum, dovendo espungersi gli interessi anatocistici, le commissioni di massimo scoperto non specificamente pattuite, nonché tutti gli ulteriori oneri addebitati al di fuori di un'espressa previsione contrattuale o comunque in contrasto con i limiti sanciti dal testo unico bancario;
e) l'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento era erroneo anche perché era pari all'intero ammontare del debito a carico della debitrice principale, mentre esso opponente aveva prestato la garanzia solo limitatamente alla quota del 16,76% dell'importo massimo garantito, fissato in €52.000,00;
3 • che la soc. costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1
propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che la fideiussione omnibus prestata da in Parte_1
data 19 settembre 2003 (v. doc. 2 fascicolo monitorio) risulta pienamente conforme, almeno con riguardo alla tre clausole impugnate, allo schema di fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie adottato dall'ABI nell'ottobre 2002, schema che, relativamente ai suoi artt. 2, 6 e
8, è stato ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, contrastante con il dettato dell'art. 2 della legge n. 287/90 che vieta, sotto pena di nullità, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza” (v. doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione);
• che, per quanto rileva maggiormente in questa sede, la fideiussione ora in esame contiene una clausola, quella di cui all'art. 7, relativa alla deroga all'art. 1957 c.c., che riproduce in modo sostanzialmente pedissequo quella di cui all'art. 6 dello schema ABI dell'ottobre 2002;
• che, come chiarito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (v. Cass., sez. un., 30.12.2021, n.
41994/2021);
• che, alla luce di quanto appena esposto, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., costituendo attuazione dell'intesa illecita “a monte”, è nulla e tale deve essere dichiarata;
4 • che, dovendo considerarsi nulla la predetta clausola di cui all'art. 7 della fideiussione omnibus del 19 settembre 2003 (il cui testo è il seguente: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o noi stessi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente deroghiamo”), resta integra la facoltà per l'odierno opponente di proporre l'eccezione, tempestivamente formulata in atto di opposizione, di decadenza della banca (o della cessionaria del credito) dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
• che l'eccezione è peraltro fondata, essendo incontroverso che la banca non abbia promosso, né contro la debitrice principale né contro i garanti, le necessarie iniziative giudiziarie a tutela del proprio credito entro il termine semestrale previsto dal citato art. 1957 (è pacifico, oltre che documentalmente provato dalla lettera prodotta come doc. 9 del fascicolo monitorio, che la banca abbia revocato tutti gli affidamenti nel maggio
2016 sicché, dovendosi ritenere l'obbligazione scaduta a tale data, la prima iniziativa giudiziaria volta al recupero del credito, costituita dal ricorso per decreto ingiuntivo, datato 31 maggio 2024 e depositato il successivo 6 agosto, è senz'altro tardiva);
• che a nulla vale la lettera di messa in mora del 26 maggio 2016 (v. docc.
10 e 11 fascicolo monitorio), dovendosi qui dare seguito al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il termine “istanza” contenuto nell'art. 1957 c.c. si riferisce ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo escluse le iniziative di carattere stragiudiziale (v., tra le tante, Cass., 29.1.2016, n. 1724);
• che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, secondo cui verrebbe qui in rilievo una garanzia autonoma, il contratto di garanzia di cui trattasi va qualificato come ordinaria fideiussione giacché, pur contenendo una clausola di pagamento “a prima richiesta” (v. art. 8 del contratto), non reca una generalizzata rinuncia del garante a sollevare le
5 eccezioni opponibili dal debitore principale: mancanza di rinuncia che dunque preclude la qualificazione del negozio in esame quale garanzia autonoma (v. Cass., 4.12.2024, n. 31105, secondo cui la presenza nell'accordo di una clausola “a prima richiesta” non assume carattere decisivo ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
v. anche Cass., 9.8.2016, n. 16825 che esclude che la clausola di pagamento a “prima richiesta” o altra equivalente comporti di per sé una deroga all'art. 1957 c.c.);
• che non può condurre a diversa conclusione la clausola di cui al primo paragrafo dell'art. 9 del contratto – a mente della quale “Dichiariamo che la garanzia rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali” – giacché, da un esame complessivo del detto art. 9, comprensivo di quanto previsto nel suo secondo paragrafo, si può chiaramente evincere che l'autonomia di cui discorrono i contraenti non
è intesa in senso stretto (cioè come completo svincolo dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale) ma è piuttosto riferita alla perdurante efficacia della garanzia rispetto agli obblighi restitutori ex art. 2033 c.c. del debitore principale ove le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale garantito siano invalide o inefficaci (il secondo paragrafo dell'art. 9 del contratto prevede infatti che “ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide la garanzia si intende sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, segno che, in caso di invalidità o inefficacia delle obbligazioni garantite, il garante non è comunque tenuto all'esecuzione delle medesime prestazioni oggetto di tali obbligazioni, ma è tenuto ad adempiere, sempre a titolo di garanzia, la diversa obbligazione di restituzione dell'indebito);
6 • ritenuto pertanto che, essendosi verificata una fattispecie estintiva della garanzia azionata nei confronti dell'ingiunto, il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 11778/2024, così provvede: Parte_1
1. - dichiara infondata la pretesa creditoria della e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €4.500,00#
[...] per compensi professionali ed €379,50# per esborsi, oltre oneri di legge.
Roma, 3 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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