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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/05/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7109/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Sifo, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Pozzuoli, alla via Mazzini n. 19
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Felice Leone, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla piazza Mercato n. 45
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.6.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
(in Casoria, il 28.6.2005) con , dalla cui unione nascevano i figli (in data Controparte_1 Per_1
27.8.2006) e (in data 12.4.2011), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Per_2
del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la sua abitazione e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 800,00 (euro 400,00 ciascuno) a titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne Per_2 Per_1
ma non economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1 quale, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la madre e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- porre a proprio carico il pagamento di una somma mensile pari ad euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno) a titolo di mantenimento della minore e del figlio maggiorenne ma Per_2 Per_1
non economicamente indipendente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 14.2.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 20.2.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, all'udienza dell'11.12.2024, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (16.9.2020) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 18.9.2020) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la madre.
Tale soluzione risulta certamente la più idonea a garantire al minore il suo fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009).
Il diritto/dovere di visita del padre, in assenza di contestazioni sul punto, può essere regolamentato alle stesse condizioni di cui alla separazione consensuale, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Deve infatti evidenziarsi che l'unica questione controversa tra le parti nel presente giudizio è quella relativa agli obblighi di mantenimento in favore dei figli.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni,
e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto: parte ricorrente è in giovane età, presta attività lavorativa come operaia presso un'industria farmaceutica, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è comproprietaria insieme al marito della casa coniugale sita in Casoria alla via Nazionale delle Puglie n. 185 che è occupata dal resistente e in relazione alla quale risulta pacifico tra le parti che non vengono corrisposte le rate del mutuo;
parte resistente è in giovane età, ha svolto attività lavorativa come autista per una società di catering, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è comproprietario insieme alla moglie della casa coniugale dove attualmente vive senza sopportare costi di fitto;
si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della , a conferma di quanto CP_1 Pt_1 stabilito nell'ordinanza presidenziale, l'assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore e del Per_2
figlio (euro 200,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_1
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casoria, il 28.6.2005, tra
(nato a [...], l'[...]) e (nata a Controparte_1 Parte_1
Napoli, il 24.2.1982) - atto n. 72, parte II serie A, anno 2005;
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la madre;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 400,00, da rivalutare CP_1 Pt_1
ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli e del Per_2
figlio (euro 200,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei Per_1
termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 16.4.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7109/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Sifo, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Pozzuoli, alla via Mazzini n. 19
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Felice Leone, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla piazza Mercato n. 45
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.6.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
(in Casoria, il 28.6.2005) con , dalla cui unione nascevano i figli (in data Controparte_1 Per_1
27.8.2006) e (in data 12.4.2011), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Per_2
del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la sua abitazione e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 800,00 (euro 400,00 ciascuno) a titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne Per_2 Per_1
ma non economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1 quale, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la madre e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- porre a proprio carico il pagamento di una somma mensile pari ad euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno) a titolo di mantenimento della minore e del figlio maggiorenne ma Per_2 Per_1
non economicamente indipendente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 14.2.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 20.2.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, all'udienza dell'11.12.2024, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (16.9.2020) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 18.9.2020) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la madre.
Tale soluzione risulta certamente la più idonea a garantire al minore il suo fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009).
Il diritto/dovere di visita del padre, in assenza di contestazioni sul punto, può essere regolamentato alle stesse condizioni di cui alla separazione consensuale, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Deve infatti evidenziarsi che l'unica questione controversa tra le parti nel presente giudizio è quella relativa agli obblighi di mantenimento in favore dei figli.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni,
e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto: parte ricorrente è in giovane età, presta attività lavorativa come operaia presso un'industria farmaceutica, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è comproprietaria insieme al marito della casa coniugale sita in Casoria alla via Nazionale delle Puglie n. 185 che è occupata dal resistente e in relazione alla quale risulta pacifico tra le parti che non vengono corrisposte le rate del mutuo;
parte resistente è in giovane età, ha svolto attività lavorativa come autista per una società di catering, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è comproprietario insieme alla moglie della casa coniugale dove attualmente vive senza sopportare costi di fitto;
si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della , a conferma di quanto CP_1 Pt_1 stabilito nell'ordinanza presidenziale, l'assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore e del Per_2
figlio (euro 200,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_1
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casoria, il 28.6.2005, tra
(nato a [...], l'[...]) e (nata a Controparte_1 Parte_1
Napoli, il 24.2.1982) - atto n. 72, parte II serie A, anno 2005;
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la madre;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 400,00, da rivalutare CP_1 Pt_1
ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli e del Per_2
figlio (euro 200,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei Per_1
termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 16.4.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro