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10 ottobre 1984
10 ottobre 1984
Art. 3.
I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.
Pervenuto il conto, il segretario ne da' notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.
I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.
Pervenuto il conto, il segretario ne da' notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.
Commentario • 1
- 1. Agenti contabili, responsabile di procedimento è il soggetto che parifica il contoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 20 settembre 2020 · 9.801293
[…] per le amministrazioni erariali; i trenta giorni di cui agli artt. 226 e 233 del D.lgs. n. 267/2000, per gli enti locali; in ogni caso i sessanta giorni previsti in generale per gli Enti pubblici diversi dallo Stato dall'art. 3 della legge n. 658/1984] e aggiunge, al comma 3, che le “modalità di presentazione dei conti” possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato, […]
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Giurisprudenza • 42
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 28/06/2019, n. 162Provvedimento: […] Con sentenza n. 19\2016\QM le Sezioni Riunite affermavano il seguente principio di diritto: “ai fini del decorso del quinquennio previsto dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, non è necessario che sia data comunicazione al Procuratore Regionale dell'avvenuto deposito del conto giudiziale di cui all'art. 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, e di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984 n. 658”.Leggi di più...
- comunicazione Procura regionale·
- conto giudiziale·
- contabile pubblico·
- art. 27 R.D. 1038/1933·
- art. 2 L. 20/1994·
- art. 3 L. 658/1984·
- estinzione giudizio conto·
- Corte dei conti·
- art. 24 e 111 Cost·
- legittimità costituzionale