Art. 3.
I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.
Pervenuto il conto, il segretario ne da' notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.
I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.
Pervenuto il conto, il segretario ne da' notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.