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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.Sentenza Fasc. n. 516/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 8.10.2025
PROMOSSO DA rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Madonna, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Napoli alla via Posillipo n. 69/20;
C O N T R O
, in persona del procuratore p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Aurelia Stella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, alla via
Palermo n. 30
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
CONCLUSIONI: come da verbale del 8.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2025 il ricorrente in epigrafe ha impugnato, in contraddittorio con l' e l'Ente , l'avviso di intimazione di pagamento n. Controparte_3 CP_4
08320259000761521000 notificato da l' in data Controparte_5
12.02.2025 limitatamente alle pretese di pagamento per rate premio di cui alle cartelle di pagamento nn. 08320230005441986000 e 08320240007526381000 ed alle pretese di pagamento per contributi
I.V.S. di cui agli avvisi di addebito nn. 38320220001122148000, 38320220002507949000 e
38320230001764942000.
Ha dedotto preliminarmente l'inesistenza della notifica dell'intimazione ricevuta, poichè inviata per il tramite di un indirizzo pec: t Email_1 difforme da quello presente nei pubblici registri (per le pubbliche amministrazioni –IPA, ovvero PP.AA.) per violazione dell'art. 50 comma 3 DPR 602/1973, in quanto redatto in difformità dal modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli ava sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, per difetto di motivazione ed omessa indicazione del calcolo degli interessi ed altresì per violazione dell'art. 7, comma 2 l. n. 212/2000.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'intimazione.
Si sono costituiti, resistendo all'opposizione, tanto l' quanto l' CP_2 Controparte_3
deducendo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente essendo state tutte
[...] regolarmente notificate le cartelle sottese all'intimazione impugnata e pertanto non maturata la prescrizione .
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva decisa all'udienza del
8.10.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito illustrati.
Quanto alla denuncia di irritualità della notifica, via pec, della intimazione di pagamento impugnata in quanto effettuata da un indirizzo del mittente
( t ) non iscritto nei pubblici registri, va osservato Email_1 che la S.C. ha statuito che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Sez. U, sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 982 del
2023; Cass. sez. 6-5, Ordinanza n. 6015 del 2023); sulla scia di quel principio, Cass. n. 18684 del 3 luglio 2023, dopo aver ribadito che l'art.
3-bis della legge n. 53/1994 è disposizione che si riferisce ai soli avvocati;
che, invece, in materia tributaria, vi è la norma speciale di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973 che prevede l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec del solo destinatario della notifica della cartella di pagamento e non dell'agente della riscossione mittente;
che siffatta diversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità di trattamento in quanto le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito nel predetto registro, diversamente da quanto accade per il mittente;
che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INIPec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica, ha in definitiva affermato che "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro". (Sez. 5, Ordinanza
n. 32370 del 2024; Sez. 5, n. 34819 del 2024; Cass. sez. V n. 24718/2025 ).
Tanto premesso si osserva che la ricevuta di consegna del documento nella casella di posta elettronica del destinatario costituisce prova idonea ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n.
68/2005 producendo il risultato della conoscenza dell'atto e determinando così il raggiungimento dello scopo legale;
né l'opponente ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. La notifica risulta infatti eseguita mediante invio di messaggio di posta elettronica contenente in allegato la relativa intimazione in forma integrale ed in formato di documento informatico, e ricevuta, come indicato nella relativa ricevuta di consegna il 12.02.2025.
Quanto alla violazione dell'art. 50 comma 3 DPR 602/1973 per essere l'intimazione di pagamento redatto in difformità dal modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, si osserva in punto di diritto che l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973: "2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica";
Il modello in commento, inizialmente redatto con decreto dirigenziale del direttore generale del ministero delle Finanze - dipartimento delle Entrate, è stato poi sostituito dal modello allegato al provvedimento del direttore dell' del 17 febbraio 2015. Controparte_3 Dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la "ratio" di tale norma, come è stato affermato dalla S. C., va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878, in motivazione).
Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che, il fatto che l'intimazione di pagamento sia stata redatta sulla base di un modello allegato al provvedimento del direttore dell' CP_3
del 17 febbraio 2015, anziché sulla base del modello approvato dal Ministero delle Finanze,
[...] non ne infici la validità, nè dal punto di vista formale, né dal punto di vista del diritto di difesa, nella misura in cui consente al contribuente di conoscere con sufficiente certezza il contenuto delle pretesa.
Ed è ciò che può ritenersi integrato nella fattispecie concreta, dove nell'intimazione di pagamento sono specificatamente riportate le cartelle di pagamento presupposte, e per ogni cartella di pagamento, è analiticamente indicato l'ente creditore, la data di notifica dell'atto presupposto, la natura delle somme richieste e la liquidazione degli eventuali interessi o accessori.
Per lo stesso motivo risulta infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione dell'intimazione, in quanto l'intimazione gravata, contiene l'espressa indicazione della cartella presupposta e della data della sua notifica, delle somme esposte a titolo di capitale e di quelle relative agli interessi ed agli oneri accessori.
In particolare, nella sezione "Dettaglio del Debito" vi è anche l'indicazione della natura delle somme iscritte a ruolo, dell'anno di riferimento delle stesse, dell'ente impositore, del carico originario e del debito residuo, distinto per capitale, interessi e altri accessori.
Ne consegue l'infondatezza della censura di difetto di motivazione dell'intimazione.
L'eccezione di difetto di motivazione con riguardo agli interessi è parimenti infondata, in quanto l'ammontare degli interessi è predeterminato dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che la loro quantificazione costituisce attività vincolata, come tale non richiedente la specificazione dei criteri seguiti.
Nel caso in esame, l'obbligo di pagamento degli interessi di mora è correttamente giustificato dal richiamo all'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. Sul punto va ricordato che, per ottenere il pagamento della somma pretesa, gli enti impositori hanno affidato la riscossione ad la quale CP_6 opera ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973. L'art. 25, primo comma, di tale decreto, stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione debba inviare al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni. Scaduto questo termine, in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale. Pertanto, il debitore, applicando i criteri normativi, è in grado di verificare agevolmente la correttezza dei calcoli, e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, opporre alla determinazione dell'Amministrazione un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello quantificato.
L'eccezione risulta pertanto infondata così come la dedotta omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
In disparte la circostanza che tale indicazione risulta necessaria in relazione alla emissione della cartella di pagamento ex articolo 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e quindi non rispetto all'intimazione di pagamento, nel caso di specie l'eccezione appare manifestamente infondata, se si considera che nell'atto di intimazione di pagamento è espressamente indicato quanto segue: "Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione
è . CP_7
Infine quanto alle eccepita omessa notifica delle cartelle e ava sottesi si osserva che, a fronte del deposito, da parte di e dell' della documentazione relativa Controparte_3 CP_2 alle notifiche, l'odierno opponente non ha svolto in sede di ricorso alcuna specifica contestazione in ordine alla ritualità della notifica.
Nello specifico dalla documentazione allegata dall'ente impositore e dalla concessionaria emerge che le notifiche sono state eseguite tutte a mezzo pec mediante invio di messaggi di posta elettronica contenenti in allegato le relative intimazioni in forma integrale ed in formato di documenti informatici, e ricevute, come indicato nelle relative ricevute di consegna (l'avviso di addebito n 38320220001122148000 il 06/08/2022 ,relativo alle rate della contribuzione fissa 1^-
2^-3^-4^ 2020 iscritto a ruolo il 09/07/2022; l'avviso di addebito n 38320220002507949000 il
25/01/2023 (relativo alle rate della contribuzione fissa 1^-2^-3^ 2021iscritta a ruolo il 27/11/2023);
l'avviso di addebito n 38320230001764942000 il 30/12/2023 (relativo ad accertamento Unificato dell' ANNO 2017 N. TA601I200004 notificato in data 11/05/2022; la Controparte_3
n.08320230005441986000 e n. 08320240007526381000 relative a rate premio risultano CP_8 notificate a mezzo pec e consegnate nella casella di destinazione la prima il 26.01.2023 e la seconda il 6.02.2024 ).
In particolare, l'opponente non ha contestato l'effettività della ricezione nella propria casella pec dell'intimazione di pagamento, né la leggibilità dei file trasmessi, né la conformità della copia analogica della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna agli originali spediti dal gestore di posta elettronica, né tanto meno la conformità del documento allegato al messaggio di posta elettronica all'originale informatico o cartaceo in possesso del concessionario o dell'ente impositore.
Al riguardo si osserva che la notifica via pec delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall'esattore è consentita dall'art. 26, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a mente del quale
"la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
Con riferimento poi agli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, dispone che "l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti CP_2 della polizia municipale".
La prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna
(RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019,
n. 26705; Cass., 26 novembre 2018, n. 30532; Cass., 21 luglio 2016, n. 15035).
Pertanto, risulta infondata anche l'eccezione di parte ricorrente in punto di mancata prova della CP_ notifica da parte di e di CP_6
L'opposizione va dunque integralmente respinta, le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P. Q. M.
Il GOP così provvede: respinge il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di intimazione di pagamento impugnato n.
08320259000761521000; condanna l'opponente alla refusione in favore dell' e dell' CP_2 [...]
convenuti delle spese del giudizio, liquidate per ciascuna parte in €. Controparte_3
6.500,00 per onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge. Così deciso in Pescara l' 8.10.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 8.10.2025
PROMOSSO DA rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Madonna, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Napoli alla via Posillipo n. 69/20;
C O N T R O
, in persona del procuratore p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Aurelia Stella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, alla via
Palermo n. 30
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
CONCLUSIONI: come da verbale del 8.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2025 il ricorrente in epigrafe ha impugnato, in contraddittorio con l' e l'Ente , l'avviso di intimazione di pagamento n. Controparte_3 CP_4
08320259000761521000 notificato da l' in data Controparte_5
12.02.2025 limitatamente alle pretese di pagamento per rate premio di cui alle cartelle di pagamento nn. 08320230005441986000 e 08320240007526381000 ed alle pretese di pagamento per contributi
I.V.S. di cui agli avvisi di addebito nn. 38320220001122148000, 38320220002507949000 e
38320230001764942000.
Ha dedotto preliminarmente l'inesistenza della notifica dell'intimazione ricevuta, poichè inviata per il tramite di un indirizzo pec: t Email_1 difforme da quello presente nei pubblici registri (per le pubbliche amministrazioni –IPA, ovvero PP.AA.) per violazione dell'art. 50 comma 3 DPR 602/1973, in quanto redatto in difformità dal modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli ava sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, per difetto di motivazione ed omessa indicazione del calcolo degli interessi ed altresì per violazione dell'art. 7, comma 2 l. n. 212/2000.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'intimazione.
Si sono costituiti, resistendo all'opposizione, tanto l' quanto l' CP_2 Controparte_3
deducendo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente essendo state tutte
[...] regolarmente notificate le cartelle sottese all'intimazione impugnata e pertanto non maturata la prescrizione .
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva decisa all'udienza del
8.10.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito illustrati.
Quanto alla denuncia di irritualità della notifica, via pec, della intimazione di pagamento impugnata in quanto effettuata da un indirizzo del mittente
( t ) non iscritto nei pubblici registri, va osservato Email_1 che la S.C. ha statuito che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Sez. U, sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 982 del
2023; Cass. sez. 6-5, Ordinanza n. 6015 del 2023); sulla scia di quel principio, Cass. n. 18684 del 3 luglio 2023, dopo aver ribadito che l'art.
3-bis della legge n. 53/1994 è disposizione che si riferisce ai soli avvocati;
che, invece, in materia tributaria, vi è la norma speciale di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973 che prevede l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec del solo destinatario della notifica della cartella di pagamento e non dell'agente della riscossione mittente;
che siffatta diversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità di trattamento in quanto le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito nel predetto registro, diversamente da quanto accade per il mittente;
che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INIPec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica, ha in definitiva affermato che "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro". (Sez. 5, Ordinanza
n. 32370 del 2024; Sez. 5, n. 34819 del 2024; Cass. sez. V n. 24718/2025 ).
Tanto premesso si osserva che la ricevuta di consegna del documento nella casella di posta elettronica del destinatario costituisce prova idonea ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n.
68/2005 producendo il risultato della conoscenza dell'atto e determinando così il raggiungimento dello scopo legale;
né l'opponente ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. La notifica risulta infatti eseguita mediante invio di messaggio di posta elettronica contenente in allegato la relativa intimazione in forma integrale ed in formato di documento informatico, e ricevuta, come indicato nella relativa ricevuta di consegna il 12.02.2025.
Quanto alla violazione dell'art. 50 comma 3 DPR 602/1973 per essere l'intimazione di pagamento redatto in difformità dal modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, si osserva in punto di diritto che l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973: "2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica";
Il modello in commento, inizialmente redatto con decreto dirigenziale del direttore generale del ministero delle Finanze - dipartimento delle Entrate, è stato poi sostituito dal modello allegato al provvedimento del direttore dell' del 17 febbraio 2015. Controparte_3 Dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la "ratio" di tale norma, come è stato affermato dalla S. C., va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878, in motivazione).
Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che, il fatto che l'intimazione di pagamento sia stata redatta sulla base di un modello allegato al provvedimento del direttore dell' CP_3
del 17 febbraio 2015, anziché sulla base del modello approvato dal Ministero delle Finanze,
[...] non ne infici la validità, nè dal punto di vista formale, né dal punto di vista del diritto di difesa, nella misura in cui consente al contribuente di conoscere con sufficiente certezza il contenuto delle pretesa.
Ed è ciò che può ritenersi integrato nella fattispecie concreta, dove nell'intimazione di pagamento sono specificatamente riportate le cartelle di pagamento presupposte, e per ogni cartella di pagamento, è analiticamente indicato l'ente creditore, la data di notifica dell'atto presupposto, la natura delle somme richieste e la liquidazione degli eventuali interessi o accessori.
Per lo stesso motivo risulta infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione dell'intimazione, in quanto l'intimazione gravata, contiene l'espressa indicazione della cartella presupposta e della data della sua notifica, delle somme esposte a titolo di capitale e di quelle relative agli interessi ed agli oneri accessori.
In particolare, nella sezione "Dettaglio del Debito" vi è anche l'indicazione della natura delle somme iscritte a ruolo, dell'anno di riferimento delle stesse, dell'ente impositore, del carico originario e del debito residuo, distinto per capitale, interessi e altri accessori.
Ne consegue l'infondatezza della censura di difetto di motivazione dell'intimazione.
L'eccezione di difetto di motivazione con riguardo agli interessi è parimenti infondata, in quanto l'ammontare degli interessi è predeterminato dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che la loro quantificazione costituisce attività vincolata, come tale non richiedente la specificazione dei criteri seguiti.
Nel caso in esame, l'obbligo di pagamento degli interessi di mora è correttamente giustificato dal richiamo all'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. Sul punto va ricordato che, per ottenere il pagamento della somma pretesa, gli enti impositori hanno affidato la riscossione ad la quale CP_6 opera ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973. L'art. 25, primo comma, di tale decreto, stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione debba inviare al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni. Scaduto questo termine, in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale. Pertanto, il debitore, applicando i criteri normativi, è in grado di verificare agevolmente la correttezza dei calcoli, e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, opporre alla determinazione dell'Amministrazione un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello quantificato.
L'eccezione risulta pertanto infondata così come la dedotta omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
In disparte la circostanza che tale indicazione risulta necessaria in relazione alla emissione della cartella di pagamento ex articolo 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e quindi non rispetto all'intimazione di pagamento, nel caso di specie l'eccezione appare manifestamente infondata, se si considera che nell'atto di intimazione di pagamento è espressamente indicato quanto segue: "Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione
è . CP_7
Infine quanto alle eccepita omessa notifica delle cartelle e ava sottesi si osserva che, a fronte del deposito, da parte di e dell' della documentazione relativa Controparte_3 CP_2 alle notifiche, l'odierno opponente non ha svolto in sede di ricorso alcuna specifica contestazione in ordine alla ritualità della notifica.
Nello specifico dalla documentazione allegata dall'ente impositore e dalla concessionaria emerge che le notifiche sono state eseguite tutte a mezzo pec mediante invio di messaggi di posta elettronica contenenti in allegato le relative intimazioni in forma integrale ed in formato di documenti informatici, e ricevute, come indicato nelle relative ricevute di consegna (l'avviso di addebito n 38320220001122148000 il 06/08/2022 ,relativo alle rate della contribuzione fissa 1^-
2^-3^-4^ 2020 iscritto a ruolo il 09/07/2022; l'avviso di addebito n 38320220002507949000 il
25/01/2023 (relativo alle rate della contribuzione fissa 1^-2^-3^ 2021iscritta a ruolo il 27/11/2023);
l'avviso di addebito n 38320230001764942000 il 30/12/2023 (relativo ad accertamento Unificato dell' ANNO 2017 N. TA601I200004 notificato in data 11/05/2022; la Controparte_3
n.08320230005441986000 e n. 08320240007526381000 relative a rate premio risultano CP_8 notificate a mezzo pec e consegnate nella casella di destinazione la prima il 26.01.2023 e la seconda il 6.02.2024 ).
In particolare, l'opponente non ha contestato l'effettività della ricezione nella propria casella pec dell'intimazione di pagamento, né la leggibilità dei file trasmessi, né la conformità della copia analogica della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna agli originali spediti dal gestore di posta elettronica, né tanto meno la conformità del documento allegato al messaggio di posta elettronica all'originale informatico o cartaceo in possesso del concessionario o dell'ente impositore.
Al riguardo si osserva che la notifica via pec delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall'esattore è consentita dall'art. 26, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a mente del quale
"la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
Con riferimento poi agli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, dispone che "l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti CP_2 della polizia municipale".
La prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna
(RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019,
n. 26705; Cass., 26 novembre 2018, n. 30532; Cass., 21 luglio 2016, n. 15035).
Pertanto, risulta infondata anche l'eccezione di parte ricorrente in punto di mancata prova della CP_ notifica da parte di e di CP_6
L'opposizione va dunque integralmente respinta, le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P. Q. M.
Il GOP così provvede: respinge il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di intimazione di pagamento impugnato n.
08320259000761521000; condanna l'opponente alla refusione in favore dell' e dell' CP_2 [...]
convenuti delle spese del giudizio, liquidate per ciascuna parte in €. Controparte_3
6.500,00 per onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge. Così deciso in Pescara l' 8.10.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)