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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/11/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2060/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2060/2021 promossa da:
(C.F. ), residente in Campli, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Teramo, alla Via Mancini Sbraccia, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Amedeo Di
Odoardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore - contro
(già denominata (C.F. ed iscrizione nel Controparte_1 Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma n. , REA 922436), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Mastrilli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in S. Nicolò a Tordino (TE), alla Via Benedetto Croce, n. 6, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento danni in materia di contratti di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “1. accertare e dichiarare la responsabilità dell' per le causali di cui in Controparte_2 narrativa, nella fornitura di energia elettrica ad una tensione pari a 415 Volt;
2. per l'effetto condannare l' per le causali di cui in narrativa, al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_2 stimati in euro 6.500,00 (euroseimilacinquecento/00) o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Magistrato riterrà equa;
3. con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio”. Convenuta: “In via preliminare, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità di tutte le richieste risarcitorie avanzate dall'attore, atteso il palese difetto di legittimazione passiva di rispetto all'azione contrattuale formulata dal sig. Controparte_1
2. In via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della precedente Pt_1 conclusione, Voglia comunque l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di in quanto completamente infondata in fatto e diritto;
3. In ulteriore Controparte_1 subordine, voglia comunque dichiarare la mancanza di responsabilità in capo alla convenuta, stante le ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore;
4. Con condanna di esso attore al rimborso delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della convenuta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 descritti in atti e patiti la sera del 5 settembre 2016, alle ore 22,15 circa, allorquando, a causa di un problema sulla linea di distribuzione - veniva erogata alle abitazioni collegate al punto di allaccio alla rete una tensione a 420 Volt.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: - la sera del 5 settembre 2016 alle ore 22,15 circa nella zona di Alba Adriatica (Teramo) e riguardante specificamente la Via Emilia, n. 12 ed ancor più in particolare i Condomini “MARE VERDE” (Pal. A e B) ed il (Pal. B e C) dal Controparte_3 sistema di distribuzione dell' - a causa di un problema sulla linea di distribuzione - veniva CP_2 erogata alle abitazioni collegate in quel punto alla rete una tensione a 420 Volt.; - tale tensione restava sull'impianto elettrico della abitazione dell'istante posta al piano primo sino al giorno successivo, ossia fintanto che i tecnici dell' riuscivano a ripristinare il normale funzionamento della rete in tale CP_2 zona;
- le interruzioni dell'energia elettrica procuravano ingenti danni sia agli elettrodomestici che alle lampade dell'abitazione dell'attore, per cui questi smettevano di funzionare regolarmente, comportando tra l'altro la rovina delle derrate alimentari sia del frigo che del freezer;
- pertanto, sussisteva inadempimento da parte dell' Controparte_2
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in sintesi, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, sia per assenza di prova sul nesso causale che, in via subordinata per la sussistenza del caso fortuito, con conseguente necessità di rigetto, in ogni caso, della domanda attorea.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta consulenza tecnica poiché ritenuta superflua ai fini del decidere atteso il tempo trascorso e potendo la causa essere decisa allo stato degli atti, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
----------
La domanda è infondata e pertanto meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito illustrate. Deve anzitutto delibarsi in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa dall'attore), sollevata dalla convenuta. Questo giudice ritiene sul punto di condividere l'orientamento dell'intestato Tribunale che in molteplici pronunce ha ritenuto infondata la relativa eccezione.
Preme rilevare come l'attore abbia fondato la relativa domanda risarcitoria sul contratto di fornitura
(rectius, somministrazione) di energia elettrica, a suo dire coinvolgente la convenuta, quale soggetto comunque operante nell'ambito della filiera elettrica, sia pure in segmenti diversi della stessa, e tenuto, in quanto tale, a garantire all'utente finale il raggiungimento di un risultato unitario. Pertanto, l'istanza introduttiva del presente giudizio, formulata in termini di domanda di accertamento della responsabilità della società convenuta in relazione ai disservizi lamentati dall'attore, e conseguente condanna al risarcimento del danno, deve inquadrarsi nello schema dell'inadempimento contrattuale, essendo noto come il contratto di fornitura di energia elettrica integri un rapporto di somministrazione ad esecuzione continuata che, se violato, consente di attivare i rimedi contrattuali previsti per ogni inadempimento
(Cass. Civ. n. 9624/97).
Infatti, il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frantumando, con la pluralità delle prestazioni, l'intrinseca unità contrattuale e non dando vita ad una pluralità di negozi giuridici.
La convenuta, come già evidenziato, ha dedotto il relativo difetto di legittimazione passiva in ragione della separazione delle attività di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica in distinte società così come stabilito all'art. 1 della L. n. 125 del 2009: a decorrere dal 1° luglio 2007
l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita.
Da questo punto di vista, dunque, ed in virtù del trasferimento di cui si è testé detto, la circostanza che
Enel Servizio Elettrico Spa curi solo la somministrazione e rivendita di energia (e non l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica e, in particolare, il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali) non assume rilevanza, in quanto il contratto di somministrazione di energia elettrica per cui è giudizio è pur sempre riferibile ad essa, tenuta conseguentemente ad adempierlo. Del resto, come si è già detto, il contratto di utenza di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole. La caratteristica essenziale di tale contratto risiede nel fatto che il somministrante, con l'impegnarsi a soddisfare bisogni futuri del somministrato, assume su di sè, oltre che l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo questi - l'alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro. Ebbene, appare evidente che, per quanto non sia più deputata alla stipula del contratto di fornitura e vendita con il cliente CP_2 Controparte_1 finale, non può tuttavia negarsi come le caratteristiche della filiera elettrica, così come articolatesi ex lege a seguito dell'apertura del settore della concorrenza, abbiano determinato un'accentuata ed inevitabile interdipendenza fra le attività di ogni singolo operatore. Invero, la complessità del sistema vede attualmente impegnati nelle diverse fasi di cui si compone la filiera elettrica una pluralità di soggetti, ciascuno separatamente impegnato per il raggiungimento di un risultato pur sempre unitario: in tal senso, pertanto, tali soggetti cooperano per il raggiungimento del risultato negoziale e, dunque, del risultato atteso dal creditore della fornitura e, infine, non appare dirimente quanto sostenuto da
[...]
circa il fatto di non intrattenere alcun rapporto contrattuale con gli utenti finali, atteso Controparte_2 che il segmento della filiera alla stessa facente capo si inserisce pur sempre nell'ambito di una sinergia di azioni, direttamente o indirettamente, rivolte a garantire il risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica e, per tale via, il soddisfacimento del creditore della fornitura. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva oggetto di vaglio va pertanto disattesa.
Nel merito, la pretesa attorea è comunque infondata.
Ed infatti, facendo applicazione dei principi che, com'è noto, governano la distribuzione dell'onere probatorio in caso di dedotta responsabilità contrattuale, preme rilevare come le complessive risultanze in atti non consentano di potere ascrivere alla convenuta alcun inadempimento (si vedano i pacifici e mai successivamente sconfessati principi di cui Cass. SU 13533/2001). Ed invero, può ritenersi circostanza pacifica in causa quella secondo la quale lo sbalzo di energia elettrica dedotto in causa dall'attore non abbia riguardato solo la zona di afferenza delle utenze allo stesso intestate, ma abbia avuto un'estensione territoriale più estesa, essendosi verificato in concomitanza di eventi che hanno determinato una situazione di tipo emergenziale, mobilitando i Vigili del Fuoco e i tecnici al fine CP_2 di assumere le misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza; infatti può ritenersi notorio e comunque adeguatamente provato e pacifico che in data 5 e 6 settembre del 2016, la zona di Alba
Adriatica e, in particolare quella di pertinenza dell'abitazione dell'attore, siano state interessate da piogge intense di portata eccezionale, che hanno provocato allagamenti e danni;
a tal proposito sovvengono oltre ai dati documentali, anche le risultanze dell'istruttoria orale: il teste sentito all'udienza del 26.10.2023, , indifferente, dipendente della da circa Testimone_1 Controparte_2
15 anni, interrogato in tal senso, così rispondeva “cap. 1: è vera la circostanza;
ricordo che c'erano stati allagamenti che avevano richiesto interventi dei Vigili del Fuoco;
adr: ricordo che ero reperibile e che le date erano quelle del 5 e 6 settembre 2016; cap. 2: è vera la circostanza;
adr: di solito o non ci sono chiamate o massimo alcune, in quei casi abbiamo ricevuto sulle 60 chiamate circa di intervento;
cap. 3: non ricordo se aeree o interrate però ci sono stati interventi;
una linea può partire interrata e poi salire aerea;
adr: ricordo che gli interventi erano su Alba Adriatica e sui comuni limitrofi ma ricordo che su
Alba Adriatica l'evento atmosferico fu di portata eccezionale;
cap. 4: non ricordo nello specifico ma ricordo che numerosi scantinati erano allagati, a seguito di numerose piogge, sono scattati gli interruttori in cabina e quindi ci sono state interruzioni che hanno interessato intere linee elettriche di più palazzi e abitazioni;
questo avviene o in caso di guasto accidentale o di calamità naturale che interessa cabina e percorso dell'impianto; in questo caso si trattava di guasto per allagamento;
adr: in tutti i casi di questi giorni i guasti sono stati determinati dagli allagamenti”.. Inoltre, le risultanze della espletata istruttoria orale hanno confermato come in loco, sia stato prontamente effettuato prima un intervento ricognitivo, volto ragionevolmente ad appurare la effettiva condizione di praticabilità dei luoghi e dunque i margini di intervento, la gravità dei danni ed il concreto tipo di intervento da operarsi per garantire il ripristino dell'energia elettrica. Anche il teste di parte attrice , che ha Testimone_2 svolto perizia sull'occorso, su incarico dell'amministratore dei due condomini interessati, ha parlato di guasto e di tecnici che hanno lavorato tutta la notte (cfr. deposizione del 26.10.2023), pur non CP_2 ricordando allagamenti.
Del resto, non si vede quale addebito possa muoversi alla convenuta nell'alveo della domanda così inquadrata dall'attore nell'ambito di una domanda di inadempimento contrattuale, tenuto conto che in relazione ad eventuali difetti di manutenzione ordinaria delle linee elettriche, le contestazioni di parte attrice sono rimaste generiche e non dimostrate, a fronte delle allegazioni della convenuta sulla conformità degli impianti, realizzati, nonchè manutenuti, nel pieno rispetto della normativa tecnica diramata dalla C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Conseguentemente può ritenersi che lo sbalzo di corrente lamentato sia da attribuire alla situazione meteorologica di particolare intensità sulla specifica zona, rispetto alla quale, tenuto conto dell'entità del danno riportato dalla cabina elettrica in rapporto ai numerosi interventi richiesti ed ai tempi di ripristino della normalità, entro la mattina successiva, possono ritenersi pienamente integrati i presupposti ex artt. 1218 e 1256 c.c. per escludere l'inadempimento e la colpa del convenuto considerato che quest'ultimo ha fornito gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa.
Inoltre, ed ad abundantiam, a ben vedere, sulla scorta dei documenti prodotti da parte attrice e persino dall'esito dell'istruttoria orale, non è possibile individuare con certezza gli elettrodomestici danneggiati, le loro condizioni ante il dedotto sbalzo di corrente, il relativo valore, nonché il necessario nesso causale tra quanto occorso ed un comportamento inadempiente dell'ente, tenuto conto che gli accertamenti anche peritali di parte, hanno riguardato una analisi su due intere palazzine condominiali e non sulla specifica abitazione dell'attore, in relazione alla sola presenza della tensione di alimentazione superiore a quelle contrattualmente tollerabili e risultando oltremodo esplorativa una eventuale perizia a distanza di anni dall'occorso.
Per tutte queste ragioni la domanda va rigettata.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, in ragione, da un lato, del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla predetta convenuta e, dall'altro lato del rigetto della domanda principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2060/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, il 20 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2060/2021 promossa da:
(C.F. ), residente in Campli, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Teramo, alla Via Mancini Sbraccia, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Amedeo Di
Odoardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore - contro
(già denominata (C.F. ed iscrizione nel Controparte_1 Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma n. , REA 922436), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Mastrilli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in S. Nicolò a Tordino (TE), alla Via Benedetto Croce, n. 6, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento danni in materia di contratti di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “1. accertare e dichiarare la responsabilità dell' per le causali di cui in Controparte_2 narrativa, nella fornitura di energia elettrica ad una tensione pari a 415 Volt;
2. per l'effetto condannare l' per le causali di cui in narrativa, al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_2 stimati in euro 6.500,00 (euroseimilacinquecento/00) o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Magistrato riterrà equa;
3. con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio”. Convenuta: “In via preliminare, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità di tutte le richieste risarcitorie avanzate dall'attore, atteso il palese difetto di legittimazione passiva di rispetto all'azione contrattuale formulata dal sig. Controparte_1
2. In via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della precedente Pt_1 conclusione, Voglia comunque l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di in quanto completamente infondata in fatto e diritto;
3. In ulteriore Controparte_1 subordine, voglia comunque dichiarare la mancanza di responsabilità in capo alla convenuta, stante le ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore;
4. Con condanna di esso attore al rimborso delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della convenuta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 descritti in atti e patiti la sera del 5 settembre 2016, alle ore 22,15 circa, allorquando, a causa di un problema sulla linea di distribuzione - veniva erogata alle abitazioni collegate al punto di allaccio alla rete una tensione a 420 Volt.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: - la sera del 5 settembre 2016 alle ore 22,15 circa nella zona di Alba Adriatica (Teramo) e riguardante specificamente la Via Emilia, n. 12 ed ancor più in particolare i Condomini “MARE VERDE” (Pal. A e B) ed il (Pal. B e C) dal Controparte_3 sistema di distribuzione dell' - a causa di un problema sulla linea di distribuzione - veniva CP_2 erogata alle abitazioni collegate in quel punto alla rete una tensione a 420 Volt.; - tale tensione restava sull'impianto elettrico della abitazione dell'istante posta al piano primo sino al giorno successivo, ossia fintanto che i tecnici dell' riuscivano a ripristinare il normale funzionamento della rete in tale CP_2 zona;
- le interruzioni dell'energia elettrica procuravano ingenti danni sia agli elettrodomestici che alle lampade dell'abitazione dell'attore, per cui questi smettevano di funzionare regolarmente, comportando tra l'altro la rovina delle derrate alimentari sia del frigo che del freezer;
- pertanto, sussisteva inadempimento da parte dell' Controparte_2
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in sintesi, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, sia per assenza di prova sul nesso causale che, in via subordinata per la sussistenza del caso fortuito, con conseguente necessità di rigetto, in ogni caso, della domanda attorea.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta consulenza tecnica poiché ritenuta superflua ai fini del decidere atteso il tempo trascorso e potendo la causa essere decisa allo stato degli atti, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
----------
La domanda è infondata e pertanto meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito illustrate. Deve anzitutto delibarsi in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa dall'attore), sollevata dalla convenuta. Questo giudice ritiene sul punto di condividere l'orientamento dell'intestato Tribunale che in molteplici pronunce ha ritenuto infondata la relativa eccezione.
Preme rilevare come l'attore abbia fondato la relativa domanda risarcitoria sul contratto di fornitura
(rectius, somministrazione) di energia elettrica, a suo dire coinvolgente la convenuta, quale soggetto comunque operante nell'ambito della filiera elettrica, sia pure in segmenti diversi della stessa, e tenuto, in quanto tale, a garantire all'utente finale il raggiungimento di un risultato unitario. Pertanto, l'istanza introduttiva del presente giudizio, formulata in termini di domanda di accertamento della responsabilità della società convenuta in relazione ai disservizi lamentati dall'attore, e conseguente condanna al risarcimento del danno, deve inquadrarsi nello schema dell'inadempimento contrattuale, essendo noto come il contratto di fornitura di energia elettrica integri un rapporto di somministrazione ad esecuzione continuata che, se violato, consente di attivare i rimedi contrattuali previsti per ogni inadempimento
(Cass. Civ. n. 9624/97).
Infatti, il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frantumando, con la pluralità delle prestazioni, l'intrinseca unità contrattuale e non dando vita ad una pluralità di negozi giuridici.
La convenuta, come già evidenziato, ha dedotto il relativo difetto di legittimazione passiva in ragione della separazione delle attività di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica in distinte società così come stabilito all'art. 1 della L. n. 125 del 2009: a decorrere dal 1° luglio 2007
l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita.
Da questo punto di vista, dunque, ed in virtù del trasferimento di cui si è testé detto, la circostanza che
Enel Servizio Elettrico Spa curi solo la somministrazione e rivendita di energia (e non l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica e, in particolare, il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali) non assume rilevanza, in quanto il contratto di somministrazione di energia elettrica per cui è giudizio è pur sempre riferibile ad essa, tenuta conseguentemente ad adempierlo. Del resto, come si è già detto, il contratto di utenza di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole. La caratteristica essenziale di tale contratto risiede nel fatto che il somministrante, con l'impegnarsi a soddisfare bisogni futuri del somministrato, assume su di sè, oltre che l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo questi - l'alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro. Ebbene, appare evidente che, per quanto non sia più deputata alla stipula del contratto di fornitura e vendita con il cliente CP_2 Controparte_1 finale, non può tuttavia negarsi come le caratteristiche della filiera elettrica, così come articolatesi ex lege a seguito dell'apertura del settore della concorrenza, abbiano determinato un'accentuata ed inevitabile interdipendenza fra le attività di ogni singolo operatore. Invero, la complessità del sistema vede attualmente impegnati nelle diverse fasi di cui si compone la filiera elettrica una pluralità di soggetti, ciascuno separatamente impegnato per il raggiungimento di un risultato pur sempre unitario: in tal senso, pertanto, tali soggetti cooperano per il raggiungimento del risultato negoziale e, dunque, del risultato atteso dal creditore della fornitura e, infine, non appare dirimente quanto sostenuto da
[...]
circa il fatto di non intrattenere alcun rapporto contrattuale con gli utenti finali, atteso Controparte_2 che il segmento della filiera alla stessa facente capo si inserisce pur sempre nell'ambito di una sinergia di azioni, direttamente o indirettamente, rivolte a garantire il risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica e, per tale via, il soddisfacimento del creditore della fornitura. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva oggetto di vaglio va pertanto disattesa.
Nel merito, la pretesa attorea è comunque infondata.
Ed infatti, facendo applicazione dei principi che, com'è noto, governano la distribuzione dell'onere probatorio in caso di dedotta responsabilità contrattuale, preme rilevare come le complessive risultanze in atti non consentano di potere ascrivere alla convenuta alcun inadempimento (si vedano i pacifici e mai successivamente sconfessati principi di cui Cass. SU 13533/2001). Ed invero, può ritenersi circostanza pacifica in causa quella secondo la quale lo sbalzo di energia elettrica dedotto in causa dall'attore non abbia riguardato solo la zona di afferenza delle utenze allo stesso intestate, ma abbia avuto un'estensione territoriale più estesa, essendosi verificato in concomitanza di eventi che hanno determinato una situazione di tipo emergenziale, mobilitando i Vigili del Fuoco e i tecnici al fine CP_2 di assumere le misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza; infatti può ritenersi notorio e comunque adeguatamente provato e pacifico che in data 5 e 6 settembre del 2016, la zona di Alba
Adriatica e, in particolare quella di pertinenza dell'abitazione dell'attore, siano state interessate da piogge intense di portata eccezionale, che hanno provocato allagamenti e danni;
a tal proposito sovvengono oltre ai dati documentali, anche le risultanze dell'istruttoria orale: il teste sentito all'udienza del 26.10.2023, , indifferente, dipendente della da circa Testimone_1 Controparte_2
15 anni, interrogato in tal senso, così rispondeva “cap. 1: è vera la circostanza;
ricordo che c'erano stati allagamenti che avevano richiesto interventi dei Vigili del Fuoco;
adr: ricordo che ero reperibile e che le date erano quelle del 5 e 6 settembre 2016; cap. 2: è vera la circostanza;
adr: di solito o non ci sono chiamate o massimo alcune, in quei casi abbiamo ricevuto sulle 60 chiamate circa di intervento;
cap. 3: non ricordo se aeree o interrate però ci sono stati interventi;
una linea può partire interrata e poi salire aerea;
adr: ricordo che gli interventi erano su Alba Adriatica e sui comuni limitrofi ma ricordo che su
Alba Adriatica l'evento atmosferico fu di portata eccezionale;
cap. 4: non ricordo nello specifico ma ricordo che numerosi scantinati erano allagati, a seguito di numerose piogge, sono scattati gli interruttori in cabina e quindi ci sono state interruzioni che hanno interessato intere linee elettriche di più palazzi e abitazioni;
questo avviene o in caso di guasto accidentale o di calamità naturale che interessa cabina e percorso dell'impianto; in questo caso si trattava di guasto per allagamento;
adr: in tutti i casi di questi giorni i guasti sono stati determinati dagli allagamenti”.. Inoltre, le risultanze della espletata istruttoria orale hanno confermato come in loco, sia stato prontamente effettuato prima un intervento ricognitivo, volto ragionevolmente ad appurare la effettiva condizione di praticabilità dei luoghi e dunque i margini di intervento, la gravità dei danni ed il concreto tipo di intervento da operarsi per garantire il ripristino dell'energia elettrica. Anche il teste di parte attrice , che ha Testimone_2 svolto perizia sull'occorso, su incarico dell'amministratore dei due condomini interessati, ha parlato di guasto e di tecnici che hanno lavorato tutta la notte (cfr. deposizione del 26.10.2023), pur non CP_2 ricordando allagamenti.
Del resto, non si vede quale addebito possa muoversi alla convenuta nell'alveo della domanda così inquadrata dall'attore nell'ambito di una domanda di inadempimento contrattuale, tenuto conto che in relazione ad eventuali difetti di manutenzione ordinaria delle linee elettriche, le contestazioni di parte attrice sono rimaste generiche e non dimostrate, a fronte delle allegazioni della convenuta sulla conformità degli impianti, realizzati, nonchè manutenuti, nel pieno rispetto della normativa tecnica diramata dalla C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Conseguentemente può ritenersi che lo sbalzo di corrente lamentato sia da attribuire alla situazione meteorologica di particolare intensità sulla specifica zona, rispetto alla quale, tenuto conto dell'entità del danno riportato dalla cabina elettrica in rapporto ai numerosi interventi richiesti ed ai tempi di ripristino della normalità, entro la mattina successiva, possono ritenersi pienamente integrati i presupposti ex artt. 1218 e 1256 c.c. per escludere l'inadempimento e la colpa del convenuto considerato che quest'ultimo ha fornito gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa.
Inoltre, ed ad abundantiam, a ben vedere, sulla scorta dei documenti prodotti da parte attrice e persino dall'esito dell'istruttoria orale, non è possibile individuare con certezza gli elettrodomestici danneggiati, le loro condizioni ante il dedotto sbalzo di corrente, il relativo valore, nonché il necessario nesso causale tra quanto occorso ed un comportamento inadempiente dell'ente, tenuto conto che gli accertamenti anche peritali di parte, hanno riguardato una analisi su due intere palazzine condominiali e non sulla specifica abitazione dell'attore, in relazione alla sola presenza della tensione di alimentazione superiore a quelle contrattualmente tollerabili e risultando oltremodo esplorativa una eventuale perizia a distanza di anni dall'occorso.
Per tutte queste ragioni la domanda va rigettata.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, in ragione, da un lato, del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla predetta convenuta e, dall'altro lato del rigetto della domanda principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2060/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, il 20 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Bellomo
(firma digitale)