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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2614/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2614 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nella via Orazio Antinori n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Vincenza
Palermo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Bagheria (PA) in via Libertà n. 26, presso lo studio dell'avv. Pietro Galioto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio giudiziale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26.03.2025
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2021, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il 05.06.1998 a Palermo;
CP_1
- che, dalla suddetta unione, nascevano tre figli;
- di essersi legalmente separato dal coniuge, giusto decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 21.10.2020;
- che in sede di separazione aveva assunto l'impegno di versare un assegno di mantenimento mensile a favore dei figli pari a € 1.200,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie;
- che, tuttavia, gli importi sopra detti erano divenuti sproporzionati rispetto alle sue sopravvenute capacità economiche.
Quanto sopra esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “[…] verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare, preliminarmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1
in data 5 giugno 1998 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di CP_1
Palermo dell'anno 1998 Atto n. 58 – P. II Serie A Vol. 2168, e disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni e gli adempimenti di cui al R.D. n. 1238/39.
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la Per_1 madre nella casa coniugale che resterà assegnata alla stessa con tutti gli arredi che la compongono, regolamentando gli incontri con il padre in modo autonomo stante l'età del ragazzo;
- onerare il Signor del versamento di un assegno mensile per il mantenimento Pt_1 dei figli non superiore a Euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate da sostenere in loro favore;
- disporre che detto assegno ridotto nella nuova misura, abbia efficacia retroattiva alla data di deposito del presente ricorso viste le difficili condizioni” (cfr. ricorso introduttivo).
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 2 Costituitasi in giudizio, si opponeva alla domanda di riduzione dell'assegno CP_1 dovuto da controparte per il mantenimento dei figli;
aderiva, invece, alla domanda divorzile e al regime di affidamento e collocazione della prole come formulato dal ricorrente.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito di:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi il 5 giugno 1998;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente Persona_2 presso la madre, odierna comparente;
- disporre il regime di incontri del padre secondo le primarie esigenze del minore, rimettendo a questi ed ai coniugi la relativa determinazione;
- porre a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli allo stato corrisposto nella misura di euro 400,00 per ciascun di essi, da rivalutare annualmente in via automatica secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori il contributo per le spese straordinarie e mediche non coperte dal S.S.N. nella misura del 50% ciascuno (cfr. memoria di costituzione del
01.06.2022).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 16.06.2022), venivano provvisoriamente confermate le condizioni previste in sede di separazione (cfr. ordinanza presidenziale del 20.06.2022).
Con sentenza parziale del 20.11.2022, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e e rimetteva il procedimento sul Parte_1 CP_1 ruolo del giudice istruttore per l'esame delle ulteriori domande, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c., “ratione temporis” vigente.
Nel corso del procedimento, veniva avanzata domanda di modifica delle statuizioni provvisorie emanate in sede presidenziale. In particolare, chiedeva che: “nessun assegno di Parte_1 mantenimento dovrà essere più corrisposto per il figlio oggi economicamente indipendente CP_2 con contratto a tempo indeterminato;
- ridurre il residuo assegno pari a Euro 800,00 per gli altri 2 figli nella misura che verrà ritenuta equa atteso l'aumento consistente della rata del mutuo”.
Con ordinanza del 21.02.2024, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori in essere, veniva disposto l'obbligo a carico di di versare a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € Persona_3
150,00; somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre l'obbligo di concorrere nella n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 3 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie. Venivano confermate, infine, le restanti pattuizioni in essere tra le parti.
Precisate le conclusioni all'udienza del 26.03.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sulla domanda di affidamento e collocazione
Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio nulla deve Persona_2 essere disposto in ordine al regime di affidamento e collocazione dello stesso, così come con riferimento al diritto di visita del padre.
Sul mantenimento dei figli maggiorenni
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 4 Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e Cass. n.
12477/2004).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio,
o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n. 17183/2020).
Orbene, ciò chiarito, si osserva, inoltre, che con riferimento alla quantificazione del suddetto assegno, l'art. 337 ter, IV comma, c.c. ne fornisce i criteri.
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Devono, allora, tenersi conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso.
Vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso uno dei genitori, nonché il minor impegno del genitore non convivente nella cura della prole rispetto a quanto richiesto, invece, al genitore convivente.
Il citato art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, da valutare all'attualità in ossequio al c.d. principio di proporzionalità; principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo. (cfr.
Cass. 23630/2009).
Tutto ciò chiarito, nel caso di specie, ha chiesto, nel corso del Parte_1 procedimento, che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento del figlio , ormai Persona_3 ventiseienne, in ragione dell'attività lavorativa da quest'ultimo intrapresa.
Quanto, invece, agli altri due figli, e allo stato, Controparte_3 Persona_2 rispettivamente di anni ventitré e diciannove, pur non deducendo lo stato di autosufficiente economica degli stessi, ha chiesto la riduzione del suo contributo al loro mantenimento nella somma di € 600,00 mensili, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovuto all'aumento della rata del mutuo e alla pendenza di due finanziamenti.
Orbene, si rileva che dalla documentazione prodotta in atti emerge come il ricorrente, Parte_1
, presti attività lavorativa alle dipendenze della dal 05.10.2009, percependo
[...] CP_4 tendenzialmente una retribuzione mensile superiore ad € 2.000,00.
Le dichiarazioni dei redditi prodotte in atti evidenziano una sostanziale stabilità delle sue condizioni economiche e non risultano comprovate, allo stato, nuove spese a carico del ricorrente che possano giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento.
Ed infatti, le rate di mutuo, nonché i finanziamenti, risalirebbero ad un periodo precedente all'interruzione della convivenza familiare e, quindi, a quanto determinato in sede di separazione.
In particolare, ritiene il Collegio con riferimento all'esposizione debitoria del ricorrente di confermare quanto statuito dal giudice istruttore nell'ordinanza del 21.02.2024, e cioè nel senso dell'irrilevanza, ai fini del presente decidere, dell'incremento degli importi delle rate di mutuo gravante sull'immobile oggetto di assegnazione, quale casa coniugale, alla resistente.
Infatti, la rata del mutuo nei rapporti interni tra le parti è stata ripartita in misura eguale tra loro
(50% ciascuno), e, pertanto, l'incremento dell'importo da corrispondere all'istituto creditizio non costituisce un onere ascrivibile interamente a carico di parte ricorrente, con la conseguenza ulteriore n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 6 che in ragione della complessiva situazione economico-patrimoniale dello stesso, tale aggravamento non appare di incidenza tale da giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento.
Diversamente, la circostanza che il figlio sia stato assunto a tempo Persona_3 indeterminato con stipendio mensile pari ad € 650,00, certamente deve ritenersi rilevante ai fini della determinazione dell'emolumento.
In particolare, ritiene il collegio di confermare, quanto già stabilito nell'ordinanza del
21.02.2024 circa la determinazione dell'assegno nell'importo di € 150,00 mensili, ma ciò solo fino al momento dell'emanazione della presente sentenza.
Dalla data di emanazione della presente sentenza, ritiene il Tribunale di determinare l'importo del mantenimento di , nella somma di € 100,00 mensili. Ciò in ragione del fatto che Persona_3 egli ha ormai venti sei anni. Detto in altri termini, si ritiene, proprio in attuazione del c.d. “principio di autoresponsabilità”, che la crescita del soggetto faccia presumere l'incremento delle capacità lavorative dello stesso, e quindi, la sua possibilità di migliorare ulteriormente la propria condizione reddituale, così da giustificare, sin da ora, una riduzione ulteriore dell'emolumento.
Considerazioni analoghe devono svolgersi con riferimento all'altro figlio delle parti in causa,
. Controparte_3
Egli, infatti, allo stato ha ormai ventitré anni, una età non più prossima a quella di un neomaggiorenne, così da ritenersi giustificata, sempre con decorrenza dalla data di emanazione della presente sentenza, la riduzione dell'emolumento dovuto nell'importo mensile di € 250,00.
Quanto, invece, all'ultimo figlio delle parti in causa, considerato che egli, Persona_2 allo stato, ha diciannove anni, si ritiene di determinare l'importo dovuto per il suo mantenimento nella somma mensile di € 400,00, così come già in via provvisoria previsto.
In ordine alle spese straordinarie, esse vanno ripartite in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuno dei tre figli.
Sulle spese del procedimento
Attesa la natura della causa, e l'esito del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, richiamata la sentenza parziale sullo “status” del 20.11.2022, così provvede:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro, e non Parte_1 CP_1 oltre, il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio
, con decorrenza dalla data di emanazione della presente sentenza, la somma Persona_3 di € 100,00 mensili (importo che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai); oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro, e non Parte_1 CP_1 oltre, il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio
, con decorrenza dalla data di emanazione della presente sentenza, la somma Controparte_3 di € 250,00 mensili (importo che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai); oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro, e non Parte_1 CP_1 oltre, il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili (importo che sarà annualmente ed Persona_2 automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai); oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
-
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2614 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nella via Orazio Antinori n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Vincenza
Palermo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Bagheria (PA) in via Libertà n. 26, presso lo studio dell'avv. Pietro Galioto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio giudiziale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26.03.2025
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2021, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il 05.06.1998 a Palermo;
CP_1
- che, dalla suddetta unione, nascevano tre figli;
- di essersi legalmente separato dal coniuge, giusto decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 21.10.2020;
- che in sede di separazione aveva assunto l'impegno di versare un assegno di mantenimento mensile a favore dei figli pari a € 1.200,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie;
- che, tuttavia, gli importi sopra detti erano divenuti sproporzionati rispetto alle sue sopravvenute capacità economiche.
Quanto sopra esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “[…] verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare, preliminarmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1
in data 5 giugno 1998 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di CP_1
Palermo dell'anno 1998 Atto n. 58 – P. II Serie A Vol. 2168, e disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni e gli adempimenti di cui al R.D. n. 1238/39.
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la Per_1 madre nella casa coniugale che resterà assegnata alla stessa con tutti gli arredi che la compongono, regolamentando gli incontri con il padre in modo autonomo stante l'età del ragazzo;
- onerare il Signor del versamento di un assegno mensile per il mantenimento Pt_1 dei figli non superiore a Euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate da sostenere in loro favore;
- disporre che detto assegno ridotto nella nuova misura, abbia efficacia retroattiva alla data di deposito del presente ricorso viste le difficili condizioni” (cfr. ricorso introduttivo).
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 2 Costituitasi in giudizio, si opponeva alla domanda di riduzione dell'assegno CP_1 dovuto da controparte per il mantenimento dei figli;
aderiva, invece, alla domanda divorzile e al regime di affidamento e collocazione della prole come formulato dal ricorrente.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito di:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi il 5 giugno 1998;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente Persona_2 presso la madre, odierna comparente;
- disporre il regime di incontri del padre secondo le primarie esigenze del minore, rimettendo a questi ed ai coniugi la relativa determinazione;
- porre a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli allo stato corrisposto nella misura di euro 400,00 per ciascun di essi, da rivalutare annualmente in via automatica secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori il contributo per le spese straordinarie e mediche non coperte dal S.S.N. nella misura del 50% ciascuno (cfr. memoria di costituzione del
01.06.2022).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 16.06.2022), venivano provvisoriamente confermate le condizioni previste in sede di separazione (cfr. ordinanza presidenziale del 20.06.2022).
Con sentenza parziale del 20.11.2022, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e e rimetteva il procedimento sul Parte_1 CP_1 ruolo del giudice istruttore per l'esame delle ulteriori domande, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c., “ratione temporis” vigente.
Nel corso del procedimento, veniva avanzata domanda di modifica delle statuizioni provvisorie emanate in sede presidenziale. In particolare, chiedeva che: “nessun assegno di Parte_1 mantenimento dovrà essere più corrisposto per il figlio oggi economicamente indipendente CP_2 con contratto a tempo indeterminato;
- ridurre il residuo assegno pari a Euro 800,00 per gli altri 2 figli nella misura che verrà ritenuta equa atteso l'aumento consistente della rata del mutuo”.
Con ordinanza del 21.02.2024, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori in essere, veniva disposto l'obbligo a carico di di versare a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € Persona_3
150,00; somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre l'obbligo di concorrere nella n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 3 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie. Venivano confermate, infine, le restanti pattuizioni in essere tra le parti.
Precisate le conclusioni all'udienza del 26.03.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sulla domanda di affidamento e collocazione
Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio nulla deve Persona_2 essere disposto in ordine al regime di affidamento e collocazione dello stesso, così come con riferimento al diritto di visita del padre.
Sul mantenimento dei figli maggiorenni
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 4 Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e Cass. n.
12477/2004).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio,
o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n. 17183/2020).
Orbene, ciò chiarito, si osserva, inoltre, che con riferimento alla quantificazione del suddetto assegno, l'art. 337 ter, IV comma, c.c. ne fornisce i criteri.
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Devono, allora, tenersi conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso.
Vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso uno dei genitori, nonché il minor impegno del genitore non convivente nella cura della prole rispetto a quanto richiesto, invece, al genitore convivente.
Il citato art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, da valutare all'attualità in ossequio al c.d. principio di proporzionalità; principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo. (cfr.
Cass. 23630/2009).
Tutto ciò chiarito, nel caso di specie, ha chiesto, nel corso del Parte_1 procedimento, che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento del figlio , ormai Persona_3 ventiseienne, in ragione dell'attività lavorativa da quest'ultimo intrapresa.
Quanto, invece, agli altri due figli, e allo stato, Controparte_3 Persona_2 rispettivamente di anni ventitré e diciannove, pur non deducendo lo stato di autosufficiente economica degli stessi, ha chiesto la riduzione del suo contributo al loro mantenimento nella somma di € 600,00 mensili, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovuto all'aumento della rata del mutuo e alla pendenza di due finanziamenti.
Orbene, si rileva che dalla documentazione prodotta in atti emerge come il ricorrente, Parte_1
, presti attività lavorativa alle dipendenze della dal 05.10.2009, percependo
[...] CP_4 tendenzialmente una retribuzione mensile superiore ad € 2.000,00.
Le dichiarazioni dei redditi prodotte in atti evidenziano una sostanziale stabilità delle sue condizioni economiche e non risultano comprovate, allo stato, nuove spese a carico del ricorrente che possano giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento.
Ed infatti, le rate di mutuo, nonché i finanziamenti, risalirebbero ad un periodo precedente all'interruzione della convivenza familiare e, quindi, a quanto determinato in sede di separazione.
In particolare, ritiene il Collegio con riferimento all'esposizione debitoria del ricorrente di confermare quanto statuito dal giudice istruttore nell'ordinanza del 21.02.2024, e cioè nel senso dell'irrilevanza, ai fini del presente decidere, dell'incremento degli importi delle rate di mutuo gravante sull'immobile oggetto di assegnazione, quale casa coniugale, alla resistente.
Infatti, la rata del mutuo nei rapporti interni tra le parti è stata ripartita in misura eguale tra loro
(50% ciascuno), e, pertanto, l'incremento dell'importo da corrispondere all'istituto creditizio non costituisce un onere ascrivibile interamente a carico di parte ricorrente, con la conseguenza ulteriore n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 6 che in ragione della complessiva situazione economico-patrimoniale dello stesso, tale aggravamento non appare di incidenza tale da giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento.
Diversamente, la circostanza che il figlio sia stato assunto a tempo Persona_3 indeterminato con stipendio mensile pari ad € 650,00, certamente deve ritenersi rilevante ai fini della determinazione dell'emolumento.
In particolare, ritiene il collegio di confermare, quanto già stabilito nell'ordinanza del
21.02.2024 circa la determinazione dell'assegno nell'importo di € 150,00 mensili, ma ciò solo fino al momento dell'emanazione della presente sentenza.
Dalla data di emanazione della presente sentenza, ritiene il Tribunale di determinare l'importo del mantenimento di , nella somma di € 100,00 mensili. Ciò in ragione del fatto che Persona_3 egli ha ormai venti sei anni. Detto in altri termini, si ritiene, proprio in attuazione del c.d. “principio di autoresponsabilità”, che la crescita del soggetto faccia presumere l'incremento delle capacità lavorative dello stesso, e quindi, la sua possibilità di migliorare ulteriormente la propria condizione reddituale, così da giustificare, sin da ora, una riduzione ulteriore dell'emolumento.
Considerazioni analoghe devono svolgersi con riferimento all'altro figlio delle parti in causa,
. Controparte_3
Egli, infatti, allo stato ha ormai ventitré anni, una età non più prossima a quella di un neomaggiorenne, così da ritenersi giustificata, sempre con decorrenza dalla data di emanazione della presente sentenza, la riduzione dell'emolumento dovuto nell'importo mensile di € 250,00.
Quanto, invece, all'ultimo figlio delle parti in causa, considerato che egli, Persona_2 allo stato, ha diciannove anni, si ritiene di determinare l'importo dovuto per il suo mantenimento nella somma mensile di € 400,00, così come già in via provvisoria previsto.
In ordine alle spese straordinarie, esse vanno ripartite in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuno dei tre figli.
Sulle spese del procedimento
Attesa la natura della causa, e l'esito del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
n. 2614/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, richiamata la sentenza parziale sullo “status” del 20.11.2022, così provvede:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro, e non Parte_1 CP_1 oltre, il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio
, con decorrenza dalla data di emanazione della presente sentenza, la somma Persona_3 di € 100,00 mensili (importo che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai); oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro, e non Parte_1 CP_1 oltre, il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio
, con decorrenza dalla data di emanazione della presente sentenza, la somma Controparte_3 di € 250,00 mensili (importo che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai); oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro, e non Parte_1 CP_1 oltre, il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili (importo che sarà annualmente ed Persona_2 automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai); oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
-
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
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