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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n 2523/2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.834/2021, del Tribunale di Nola, I Sezione Civile, pubblicata in data
29 aprile 2021 vertente
TRA
la (codice fiscale ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara, (codice fiscale , che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù della procura in atti -APPELLANTE-
E
la (codice fiscale ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Napoli (NA), alla Riviera di Chiaia, 263, presso lo studio dell'avv.
Aurelio Marino (codice fiscale ), che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù della procura in atti - APPELLATA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 19 maggio 2016 la
[...]
, premettendo di avere intrattenuto il rapporto di conto Controparte_1
corrente n. 4055,84 e numerosi rapporti di finanziamento con la
[...]
, chiedeva al Tribunale di Nola la consegna “degli estratti Controparte_2
conto ordinari e scalari, relativi al c/c 4055,84 dal 28 settembre 2004 al 31 dicembre 2008 e il dettaglio dei conteggi di carico di tutte le dette operazioni di sconto” necessari per difendersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rg 475/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Nola, già richiesti con raccomandata ricevuta dalla destinataria il 27 ottobre 2009.
I.2. Con comparsa del 9 giugno 2016 la Controparte_3
si costituiva in giudizio e nell'opporsi all'avversa pretesa deduceva la
[...]
carenza del periculum in mora non ravvisabile nelle preclusioni istruttorie che sarebbero a breve maturate nel distinto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
si opponeva, inoltre, all'adozione della misura ex art. 669- terdecies
cod. proc. civ. e depositava in parte in data 10 giugno 2016 e in altra parte in data 13 giugno 2016, gli estratti ordinari e scalari del conto corrente n. 4055,84 dal 28 settembre 2004 al 31 dicembre 2008.
I.3. Il Giudice riconosceva la sussistenza di un periculum in mora tale da consentire il ricorso alla procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dichiarava cessata la materia del contendere perché nel corso del procedimento la
[...]
aveva provveduto alla consegna integrale degli Controparte_3
estratti ordinari e scalari del conto corrente dalla data di apertura e quella di chiusura;
rigettava la richiesta di condanna della resistente alla consegna di dettaglio dei conteggi di carico relativi alle operazioni di sconto regolamentate in conto corrente, rilevando che, in merito a quest'ultimi documenti, mancava il fumus boni iuris della richiesta poiché l'istituto di credito si era obbligato a consegnare al cliente soltanto la copia della documentazione già esistente nei propri archivi e non alla creazione di nuovi documenti, quali appunto il dettaglio dei conteggi di carico richiesti dalla ricorrente.
II.1. Il 27 luglio 2016 la proponeva reclamo Controparte_1
ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., chiedendo la riforma della ordinanza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di consegna dei conteggi di carico delle 95 operazioni di sconto che avevano trovato regolamento nel conto corrente 4055,84 e la condanna della al pagamento dell'importo di CP_3
€ 350,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e alal refusione delle spese del doppio grado cautelare. Nello specifico deduceva che il Giudice era stato tratto in errore, in quanto la banca aveva negato la preesistenza dei cc.dd. conteggi di carico che però aveva prodotto contestualmente al perfezionamento delle singole operazioni di sconto. Contestava l'illegittima applicazione dell'art. 119 T.U.B. e le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia del foglio 19, che prevedevano che “le banche forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e, comunque, una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara
informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate” e che se i dettagli in questione non fossero preesistenti alla domanda di consegna, la banca era obbligata a produrli.
II.3.La si costituiva in giudizio con comparsa del 17 agosto CP_4
2016 insistendo per il rigetto del reclamo, deducendo, per sconfessare l'assunto della controparte, che l'art. 119 TUB prevede che l'istituto bancario è tenuto a consegnare documentazione presente nei propri archivi (quali estratti conto ordinari e scalari) e non ad elaborare conteggi creando di conseguenza documentazione ex novo (i conteggi di carico richiesti dalla ricorrente).
II.3. Con ordinanza depositata il 22 agosto 2016, il Tribunale, premettendo che nessun riesame della questione relativa al periculum in mora era consentito in quanto l'ordinanza non era stata tempestivamente impugnata dalla banca, che la documentazione oggetto dell'art. 119 TUB dovesse preesistere negli archivi dell'istituto bancario e non dovesse attenere a conteggi da effettuare ex novo, accoglieva il reclamo disponendo che la Controparte_3
consegnasse alla la “distinta di lavorazione degli effetti presentati CP_1
allo sconto con riferimento alle operazioni di sconto elencate nel ricorso”. (cfr.
pag. 3 ordinanza di reclamo)
Nonostante ciò, la non consegnava alla CP_4 Controparte_1
i dettagli dei conteggi di carico.
[...] III.1. Con atto di citazione del 19 settembre 2016 la Controparte_1
introduceva il giudizio di merito, rappresentando il perdurare
[...]
dell'inadempimento della banca;
chiedeva, quindi, la consegna del dettaglio dei conteggi di carico delle n.95 operazioni di sconto nel c/c 4055,84 dal 28
settembre 2004 al 31 dicembre 2008 nonché il pagamento ex art. 614-bis cpc di una astrainte pari a euro 350 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della consegna dal 19 maggio 2016 di introduzione del primo grado cautelare.
III.2. Con comparsa del 19 gennaio 2017, si costituiva in giudizio il la
[...]
la quale si opponeva alle avverse domande e sosteneva: che si era CP_5
obbligata a consegnare solo i documenti presenti nei propri archivi ex art. 119
TUB, che i documenti richiesti, invece, non erano presenti nei propri archivi e che per la loro rigenerazione occorreva un'elaborazione dei dati contabili evincibili dagli estratti conto, per cui il correntista non aveva diritto alla consegna dei conteggi di carico, trattandosi di documenti di nuova formazione.
III.3. Con sentenza pubblicata il 29 aprile 2021 n. 834, il Tribunale di Nola
condannava la alla consegna in favore di del CP_4 CP_1
dettaglio dei conteggi di carico delle 95 operazioni di sconto cc 4055,84 dal 28 settembre 2004 al 31 dicembre 2008. A fondamento della decisione rilevava che il dettaglio dei conteggi di carico delle operazioni di sconto regolate in conto corrente rientrava perfettamente nella categoria dei documenti riepilogativi di un insieme di operazioni effettuate in un dato arco temporale sul rapporto di conto corrente ex art. 119 TUB. Inoltre, doveva ritenersi sussistente la responsabilità della banca convenuta nel ritardo con cui aveva adempiuto all'obbligo di fornire la documentazione richiesta, non potendo ritenersi esimente da tale responsabilità la dedotta circostanza che si tratterebbe di documentazione di nuova creazione e non preesistente nei propri archivi.
Inoltre, aggiungeva, non era stata fornita alcuna prova in ordine alla natura di elaborativa e non estrattiva di tali documenti, né tale prova poteva desumersi dal deposito dello schema dei conteggi fatto nel presente giudizio e, anzi, tale circostanza risultava smentita documentalmente dall'esempio fornito da parte attrice in sede di reclamo, come già evidenziato dal giudice della cautela. Per cui, fissava a carico della convenuta il pagamento della somma di € 350,00 per ogni settimana di ritardo nell'adempimento.
IV.1. Avverso detta sentenza – con citazione notificata il 29 aprile 2021- la proponeva appello articolando i seguenti motivi: CP_4
I. “ sull'ammissibilità appello”
II. “ circa l' obbligo di consegna”
III. “circa la differenza delle distinte di conteggio rispetto ai dettagli di conteggio”
Chiedeva pertanto all'adita Corte
“in via preliminare: previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata;
b) nel merito ed in accoglimento del proposto appello: rigettare la domanda di consegna come accolta in primo grado c) Condannare la società appellata alle spese di giudizio, in aggiunta alle spe se di primo grado”.
IV.2. Con comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2021, si costituiva in giudizio la , deducendo l'inammissibilità e Controparte_1 infondatezza in fatto e in diritto dell'interposto appello, di cui chiedeva il rigetto con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese e dei compensi di causa.
IV.3. Respinta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 10 luglio 2025, la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Nola, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
e per l'effetto ha condannato la convenuta “alla consegna Controparte_3
in suo favore di del dettaglio dei conteggi di carico (completi CP_1
dell'indicazione delle somme addebitate per commissioni, per spese e per interessi e delle modalità di computo degli interessi) delle 95 operazioni di sconto che hanno trovato regolamento nel conto corrente 4055,84 dal
28/09/2004 al 31 dicembre 2008”.
A fondamento della sua decisione, ha osservato che lo schema contenente il dettaglio dei conteggi di carico delle operazioni di sconto regolate in conto corrente rientra perfettamente nella categoria dei documenti riepilogativi di un insieme di operazioni effettuate in un dato arco temporale sul rapporto di conto corrente e costituiscono la fonte informativa essenziale per verificare le singole operazioni compiute nel corso del rapporto. Inoltre, ha chiarito che il diritto alla consegna della documentazione bancaria è un diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto, da interpretare, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto
(art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato.
2. L'appello proposto dalla si articola in due motivi. CP_3
Con il primo motivo – rubricato “obbligo di consegna” – la CP_4
deduce che non abbia nessun interesse concreto Controparte_1
ed attuale alla consegna dei documenti oggetto di domanda, essendosi conclusa la fase istruttoria del giudizio di opposizione a d.i. R.G. 475/2016, pendente innanzi al Tribunale di Nola, nell'ambito del quale la in sede CP_1
cautelare, aveva dichiarato di aver interesse a depositare i documenti richiesti.
Il motivo è infondato.
Invero, il diritto alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari è un diritto soggettivo autonomo che fonda sia nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto, dall'altro negli art. 1713 c.c. e 119 TUB, e ciò a prescindere dalla uso che decida di fare dei documenti il correntista o chi gli subentra nell'amministrazione del patrimoni.
Ergo, l'appellante incorre in errore laddove deduce che la società
[...]
non abbia un interesse concreto e attuale alla consegna dei Controparte_1
documenti oggetto di domanda. 3. Con il secondo motivo di appello “circa la differenza delle distinte di conteggio rispetto ai dettagli di conteggio” - argomenta che “è obbligata a consegnare le distinte di conteggio e non i dettagli di conteggio”, che “non è in possesso dei documenti richiesti”, “ i dettagli dei conteggi di carico sono dei
prospetti che non sono presenti nei propri archivi”, e sono differenti dalle distinte di sconto. Solo in relazione alle distinte di sconto sussiste l'obbligo di consegna da parte dell'istituto di credito, questo impossibilitato dallo smarrimento delle stesse. In data 28 maggio 2021la allega denuncia di Controparte_5
smarrimento avente ad oggetto 95 distinte di sconto.
Il motivo – prima ancora che infondato- è inammissibile per violazione del predicato di specificità perchè meramente ripetitivo della argomentazioni e deduzioni difensive già espresse dalla banca nella comparsa di costituzione e nella comparsa conclusionale depositate in primo grado;
a ben vedere, infatti, le difese, in detti atti, sono speculari e sovrapponibili, nè in sede di impugnazione, l'appellante aggiunge alcuna critica alla decisione del Tribunale.
3.1. Giova rammentare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - integra una condizione essenziale dell'atto di impugnazione, posto che la relativa funzione - non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio - è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall'appellante, le questioni di cui questi lamenta la erronea definizione. La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non
è sufficiente, quindi, che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare,
a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado (pt. Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021, n.21401).
A tale proposito, va, infatti, considerato che il giudizio di appello non è un nuovo giudizio bensì una revisio prioris instantiae e pertanto l'appellante ha l'onere, non surrogabile, di indicare in modo preciso ed analitico le ragioni giuridiche e fattuali della censura, concrete e pertinenti, da contrapporre al ragionamento ado ttato dal giudice di primo grado. Di conseguenza, l'atto di appello deve assolvere a una duplice funzione: delimitare con precisione l'oggetto della devoluzione e contenere una argomentazione puntuale che contrasti specificamente i passaggi logico-giuridici adottati nella sentenza impugnata. In altre parole, come ha chiarito la Suprema Corte, la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Non è sufficiente che l'atto di appello si limiti a enunciare genericamente il dissenso rispetto al decisum, né basta una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado.
L'appello deve invece “dialogare con la sentenza”, smontandone pezzo per pezzo l'impalcatura motivazionale. Ciò comporta la necessità, per l'appellante, di esprimere in modo chiaro e circostanziato quali errori di diritto o di valutazione probatoria siano ascrivibili al primo giudicante, in che termini e su quali basi probatorie o giuridiche si chiede la riforma.
Tra l'altro, la giurisprudenza ha anche chiarito che non è sufficiente argomentare l'atto di appello con il mero e generico richiamo alle censure svolte in prime cure. Infatti, le censure oggetto dei motivi di gravame devono essere specificamente e dettagliatamente argomentate, di guisa che “Il motivo di appello deve ritenersi generico e, conseguentemente, inammissibile nel caso in
cui l'appellante si limiti a reiterare le censure mosse in primo grado, senza esprimere specifiche critiche alla sentenza impugnata” (Cassazione civile, sez.
II, 21/03/2014, n. 6793; Consiglio di Stato, sez. V, 13/09/2018, n. 5369).
Va soggiunto che i motivi di gravame vanno considerati così come esposti nell'atto di appello, senza possibilità di ampliarli e argomentarli negli atti successivi.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito infatti, che “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche la identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere
tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte.
Deriva da quanto precede, pertanto, che non è consentito che l'esposizione delle argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento
della propria decisione venga rinviata al momento in cui si deposita la comparsa conclusionale” (sent. n. 6932/2016).
3.2. Ciò premesso in diritto, osserva la Corte che l'appellante, a fronte della articolata, chiara e motivata decisione del Tribunale, ha riproposto, in maniera esattamente coincidente, le difese dalla medesima espresse nella comparsa di risposta in primo grado nonché negli scritti conclusionali, quanto al
“la distinzione fra distinte di conteggio e dettagli di conteggio”.
In particolare, si è riscontrato che a pag. 7 dell'atto di appello sono state pedissequamente trascritte le difese esposte dalla società a pag. 6 della comparsa di costituzione di primo grado della medesima società nonché a pag.
5 della comparsa conclusionale di primo grado;
a pag. 8 dell'atto di appello, sono esattamente ripetute le difese esposte a pag. 6 della conclusionale di primo grado;
a pag. 9 dell'atto di appello sono ripetute le difese esposte a pag. 7 della conclusionale di primo grado. Dal chè si evince che l'appellante non abbia per nulla elaborato censure congruenti alle sostanziali ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Più precisamente, nulla ha dedotto né contestato alla decisione del
Tribunale nella parte in cui ha statuito che: i documenti richiesti esistono e sono nella disponibilità dell'appellante; lo schema contenente il dettaglio dei conteggi di carico delle operazioni di sconto regolate in conto corrente rientra perfettamente nella categoria dei documenti riepilogativi di un insieme di operazioni effettuate in un dato arco temporale sul rapporto di conto corrente e costituiscono la fonte informativa essenziale per verificare le singole operazioni compiute nel corso del rapporto;
i documenti oggetto dell'obbligo di consegna ai sensi dell'art.119 TUB sono preesistenti negli archivi dell'istituto bancario e non attengono a conteggi da effettuare ex novo dal medesimo. (cfr. pag. 1 dell'ordinanza di reclamo); non è stata fornita alcuna prova in ordine alla natura di elaborativa e non estrattiva di tali documenti, né tale prova può desumersi dal deposito dello schema dei conteggi fatto nel presente giudizio, anzi, tale circostanza risulta smentita documentalmente dall'esempio fornito da parte attrice in sede di reclamo, come già evidenziato dal giudice della cautela. (cfr. pag. 4- 5 della sentenza di primo grado).
Per quanto detto, rimane ferma la decisione del Tribunale.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questioni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022
e l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla – Parte_1
con atto di citazione per l'udienza del 20 gennaio 2022, notificato il 28 maggio
2021 nei confronti della avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Nola, n. 834/2021, pubblicata il 29 aprile 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna la a pagare alla Parte_1 [...]
– con distrazione all'avv. Aurelio Marino -le spese del Controparte_1
giudizio di appello, che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio