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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 639/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 639/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.03.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il Controparte_1
27.07.1968 (codice fiscale ), attualmente solo C.F._1 anagraficamente ancora residente a [...], ma di fatto domiciliato a UA (PT), Piazza Risorgimento
n. 46/2;
e nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), residente a [...], C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a UA (PT), via Montalbano
n. 10, presso lo studio dell'avv. Stefano Falcini che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.03.2025, CP_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_1 matrimonio a UA (PT) in data 16.10.2004, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (nata a [...] il Per_1
24.12.2005) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che da tempo i coniugi attraversavano una profonda crisi, in considerazione della quale pervenivano alla comune e consensuale decisione di separarsi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
ARTICOLO 1 – Consenso
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
ARTICOLO 2 – Casa coniugale
I coniugi danno atto che la casa familiare è stata venduta e il ricavato suddiviso tra di loro, previo pagamento del debito ipotecario iscritto, con relativo onere a carico del sig. CP_1
ARTICOLO 3 – Attuale residenza dei coniugi e dei figli
Il sig. risiede attualmente a UA (PT), Piazza CP_1
Risorgimento n. 46/2, mentre la signora insieme ai figli, Pt_1 presso i propri genitori ad AG (PT), Via del Cantone n. 6.
ARTICOLO 4 – Rinuncia reciproca dei coniugi al mantenimento
I coniugi, dando atto di essere economicamente autonomi e indipendenti, dichiarano di non avere diritto al mantenimento, rinunciando in ogni caso reciprocamente a richiedersi e a pretendere somme a tale titolo.
2 ARTICOLO 5 – Regolazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre
A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. CP_1 verserà mensilmente alla signora per ciascun figlio, entro Pt_1 il giorno 15 di ogni mese, le seguenti somme:
€ 250,00 per il primo anno;
€ 300,00 per il secondo anno;
€ 350,00 dal terzo anno - importo da aggiornarsi poi annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
ARTICOLO 6 – Regolazione delle spese straordinarie dei figli
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli graveranno in pari misura di un mezzo (50%) su entrambi i genitori.
I coniugi si impegnano a concordare preventivamente tali spese, se di importo superiore ad € 150,00.
Per l'individuazione e il regime delle spese straordinarie le parti dichiarano di riportarsi e fare riferimento al vigente Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3 3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi CP_1
nato a [...] il [...] e
[...]
nata a [...] il [...], che hanno Parte_1 contratto matrimonio a UA (PT) in data 16.10.2004, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di UA (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
77, P. 2, S.A, anno 2004);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 639/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.03.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il Controparte_1
27.07.1968 (codice fiscale ), attualmente solo C.F._1 anagraficamente ancora residente a [...], ma di fatto domiciliato a UA (PT), Piazza Risorgimento
n. 46/2;
e nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), residente a [...], C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a UA (PT), via Montalbano
n. 10, presso lo studio dell'avv. Stefano Falcini che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.03.2025, CP_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_1 matrimonio a UA (PT) in data 16.10.2004, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (nata a [...] il Per_1
24.12.2005) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che da tempo i coniugi attraversavano una profonda crisi, in considerazione della quale pervenivano alla comune e consensuale decisione di separarsi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
ARTICOLO 1 – Consenso
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
ARTICOLO 2 – Casa coniugale
I coniugi danno atto che la casa familiare è stata venduta e il ricavato suddiviso tra di loro, previo pagamento del debito ipotecario iscritto, con relativo onere a carico del sig. CP_1
ARTICOLO 3 – Attuale residenza dei coniugi e dei figli
Il sig. risiede attualmente a UA (PT), Piazza CP_1
Risorgimento n. 46/2, mentre la signora insieme ai figli, Pt_1 presso i propri genitori ad AG (PT), Via del Cantone n. 6.
ARTICOLO 4 – Rinuncia reciproca dei coniugi al mantenimento
I coniugi, dando atto di essere economicamente autonomi e indipendenti, dichiarano di non avere diritto al mantenimento, rinunciando in ogni caso reciprocamente a richiedersi e a pretendere somme a tale titolo.
2 ARTICOLO 5 – Regolazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre
A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. CP_1 verserà mensilmente alla signora per ciascun figlio, entro Pt_1 il giorno 15 di ogni mese, le seguenti somme:
€ 250,00 per il primo anno;
€ 300,00 per il secondo anno;
€ 350,00 dal terzo anno - importo da aggiornarsi poi annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
ARTICOLO 6 – Regolazione delle spese straordinarie dei figli
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli graveranno in pari misura di un mezzo (50%) su entrambi i genitori.
I coniugi si impegnano a concordare preventivamente tali spese, se di importo superiore ad € 150,00.
Per l'individuazione e il regime delle spese straordinarie le parti dichiarano di riportarsi e fare riferimento al vigente Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3 3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi CP_1
nato a [...] il [...] e
[...]
nata a [...] il [...], che hanno Parte_1 contratto matrimonio a UA (PT) in data 16.10.2004, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di UA (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
77, P. 2, S.A, anno 2004);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4