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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
26 bis
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 236 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Roberto Arcese e Stefano Di Lorenzo, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1580/2023 del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, pubblicata in data 05/12/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultima aveva chiamato in giudizio la società Controparte_1
ed ha così disposto “ Accerta che dal 8.4.2014 al 29.11.2018 la Parte_1
sig.ra ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2 CP_2
e per l'effetto dichiara la costituzione del rapporto di lavoro subordinato part-time tra le
[...]
predette parti con diritto della di essere inquadrata al livello 4° del CCNL Terziario;
CP_1
Condanna la al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di Controparte_2
euro 24.787,56 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, 13^ e 14^ mensilità, ferie e
permessi non goduti e TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna la CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida nell'importo di euro
[...]
2695,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie;
Compensa le spese di lite con
[...]
e con il Controparte_3 Controparte_4
Il Giudice di primo grado ha ritenuto confermate dall'istruttoria espletata le domande proposte dalla ricorrente non essendo stato provato lo schermo formale del contratto di appalto per cui doveva concludersi nel senso dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ed il CP_1
committente/utilizzatore della prestazione, la mentre dovevano essere dichiarati Controparte_2
nulli i rapporti di lavoro tra la e la dal 8.4.2014 fino al 31.12.2017, CP_1 Controparte_4
e la dal 1.1.2018 al 29.11.2018, in quanto diretti a nascondere l'esistenza di un Controparte_3
rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con la . Ha, altresì. dichiarato CP_2
inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente non
CP_ essendo stato chiamato in giudizio l' rimasto estraneo al giudizio.
Avverso tale pronuncia la ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per difetto o insufficienza di motivazione;
per erronea ricostruzione delle circostanze di causa, violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697
c.c. e degli artt. 115 e 166 c.p.c.; per nullità ex art. 132 c.p.c. e per insufficienza della motivazione stante l'inosservanza del c.d. criterio trifasico;
per avere ritenuto non contestati i conteggi relativi alle differenze retributive;
per erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c.. Ha, pertanto, concluso chiedendo in via pregiudiziale la nullità ex art. 132 c.p.c. della sentenza impugnata e, nel merito, per il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appellante ha trasmesso in data 20 maggio 2024 istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
Alla prima udienza del 06/02/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 13/02/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 6 febbraio 2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata rimasta contumace in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma lì 13 febbraio 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
26 bis
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 236 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Roberto Arcese e Stefano Di Lorenzo, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1580/2023 del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, pubblicata in data 05/12/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultima aveva chiamato in giudizio la società Controparte_1
ed ha così disposto “ Accerta che dal 8.4.2014 al 29.11.2018 la Parte_1
sig.ra ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2 CP_2
e per l'effetto dichiara la costituzione del rapporto di lavoro subordinato part-time tra le
[...]
predette parti con diritto della di essere inquadrata al livello 4° del CCNL Terziario;
CP_1
Condanna la al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di Controparte_2
euro 24.787,56 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, 13^ e 14^ mensilità, ferie e
permessi non goduti e TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna la CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida nell'importo di euro
[...]
2695,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie;
Compensa le spese di lite con
[...]
e con il Controparte_3 Controparte_4
Il Giudice di primo grado ha ritenuto confermate dall'istruttoria espletata le domande proposte dalla ricorrente non essendo stato provato lo schermo formale del contratto di appalto per cui doveva concludersi nel senso dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ed il CP_1
committente/utilizzatore della prestazione, la mentre dovevano essere dichiarati Controparte_2
nulli i rapporti di lavoro tra la e la dal 8.4.2014 fino al 31.12.2017, CP_1 Controparte_4
e la dal 1.1.2018 al 29.11.2018, in quanto diretti a nascondere l'esistenza di un Controparte_3
rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con la . Ha, altresì. dichiarato CP_2
inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente non
CP_ essendo stato chiamato in giudizio l' rimasto estraneo al giudizio.
Avverso tale pronuncia la ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per difetto o insufficienza di motivazione;
per erronea ricostruzione delle circostanze di causa, violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697
c.c. e degli artt. 115 e 166 c.p.c.; per nullità ex art. 132 c.p.c. e per insufficienza della motivazione stante l'inosservanza del c.d. criterio trifasico;
per avere ritenuto non contestati i conteggi relativi alle differenze retributive;
per erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c.. Ha, pertanto, concluso chiedendo in via pregiudiziale la nullità ex art. 132 c.p.c. della sentenza impugnata e, nel merito, per il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appellante ha trasmesso in data 20 maggio 2024 istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
Alla prima udienza del 06/02/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 13/02/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 6 febbraio 2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata rimasta contumace in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma lì 13 febbraio 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa