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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 19.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1079 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume e
Michele Del Bene ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale di quest'ultimi e in virtù di procura alle Email_1 Email_2
liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Sindaco p.t., con sede in , alla via A. Caputi;
Controparte_1
pagina 1 di 6 CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
comune di , al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della Controparte_1 somma di € 107.560,94, oltre interessi moratori e anatocistici, in virtù dell'omesso pagamento di n.
120 fatture relative a consumi di energia elettrica emesse da Hera Comm S.p.A. e da Eni Gas e
Luce S.p.A., che hanno ceduto il credito all'odierna attrice.
Con il medesimo atto di citazione l'attrice chiedeva, altresì, il pagamento della somma di euro
4.800,00, derivante dall'applicazione della sanzione risarcitoria generica, pari ad euro 40,00, prevista per ciascuna fattura scaduta e non pagata, ex art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 231/2002.
Nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. parte attrice dichiarava di voler proseguire il presente giudizio solo per le somme dovute a titolo di sorte capitale, rideterminata in €
76.649,24, oltre interessi di mora sulla somma di € 107.560,94 e interessi anatocistici, e per l'importo di cui all'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 231/2002, pari a € 4.800,00, oltre interessi di mora.
Infine, nelle note d'udienza del 21.04.2024 parte attrice dichiarava di proseguire il presente giudizio con esclusivo riferimento ai crediti ceduti da Hera Comm S.p.A. a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora e anatocistici, e alla somma di cui all'art. 6, c. 2 del D.Lgs. 231/2002, rinunciando agli atti del giudizio con riferimento a tutti gli altri crediti che erano stati azionati.
2. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio il e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
3. Nel corso del procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e la causa veniva istruita documentalmente;
all'udienza del 19.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di pagina 2 di 6 elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
5. Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova della fonte del proprio diritto, mediante la produzione degli atti di cessione del credito e delle fatture, nonché della fornitura dell'energia elettrica e dei relativi consumi, come attestato dal distributore.
Inoltre, si osserva che le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento, avanzata dalla società attrice, si riferiscono alle forniture di energia elettrica eseguite da Hera Comm S.p.A., individuata, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, come da comunicazione inviata al comune a mezzo pec del 09.07.2021.
In tal caso, il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero. Consegue che il rapporto di somministrazione in oggetto ha fonte legale e non anche negoziale.
Pertanto, provato il titolo da parte del creditore ed in assenza di prova circa l'avvenuto adempimento, la domanda deve essere accolta con le specificazioni che seguono.
6. Il convenuto deve essere condannato al pagamento di € 75.614,51 in linea capitale, atteso che, come visto, parte attrice ha inteso proseguire il presente giudizio solo per i crediti ceduti da pagina 3 di 6 Hera Comm S.p.A., che dalla documentazione allegata alla memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1),
c.p.c. (cfr. all. 6) risultano pari a € 75.614,51.
7. Sulla sorte capitale andrebbero riconosciuti gli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002, ma non con decorrenza ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/2002, ma dal giorno della costituzione in mora del convenuto.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Giudice intende aderire, “su tale importo devono essere calcolati gli interessi di mora, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del
D.Lgs. 231/2002, seppure con decorrenza dal giorno della costituzione in mora del convenuto, da ritenersi avvenuta con il sollecito di pagamento inviato dall'attrice, a mezzo pec, al Comune in data
6 giugno 2019 (v. doc. 7, 7 b e 7 c allegati all'atto di citazione), e non con decorrenza a partire dalla data di scadenza di ogni singola fattura, come invece domandato da parte attrice. Infatti, “gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione” (Cass. n. 19084/2015; nello stesso senso Cass. n. 5066/2009)” (Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n. 1518; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776, secondo cui “quanto alla disciplina degli interessi moratori, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che in mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282 c.c., comma 2, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182
c.c., comma 3, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 (Sez. 3, n. 5066 del 03/03/2009, Rv. 607654 - 01; Sez. 3, n. 19320 del 03/10/2005,
Rv. 586508 01; Sez. 1, n. 19084 del 25/09/2015, Rv. 636676 - 01)”). Pertanto, trattandosi di crediti verso una pubblica amministrazione, gli interessi decorrono dalla data di messa in mora.
Tuttavia, nel caso di specie, parte attrice risulta aver messo in mora il convenuto solo CP_1
in data 10.05.2022, cioè in data successiva all'introduzione del presente giudizio.
Per tale ragione, sono dovuti gli interessi legali a far data dal dì della notifica dell'atto di citazione (28.04.2022) e fino al saldo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
pagina 4 di 6 8. Non sono dovuti gli interessi anatocistici, non sussistendo interessi di mora scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda.
9. Per quel che riguarda l'importo di euro 40,00 per ogni fattura insoluta, previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/02, si rileva che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, nella sentenza del 20.10.2022, fornendo l'esegesi dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE - recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 192/2012, a modifica e integrazione del D.Lgs. n. 231/2002- ha statuito che “da una interpretazione letterale e contestuale di tale disposizione risulta che l'importo forfettario minimo di Euro 40,00, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto al creditore che abbia adempiuto i propri obblighi per ogni pagamento non effettuato a scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, e il ritardo è imputabile al debitore”.
Va, quindi, riconosciuto alla parte attrice l'ulteriore importo di euro 4.640,00, pari ad euro
40,00, moltiplicato per le 116 fatture emesse dalla Hera Comm S.p.A. e non pagate.
Si segnala che parte attrice ha rinunciato agli interessi di mora su tale somma, come si evince dalle note depositate in data 21.04.2025, 28.04.2025 e 14.06.2025.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 75.614,51 a titolo di sorte capitale, oltre interessi, come previsto in motivazione, dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma 4.640,00, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/02;
- condanna il alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese e in € 7.700,00 (di cui € 1.500,00 per la pagina 5 di 6 fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase di decisone) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 23.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio del Processo.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 19.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1079 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume e
Michele Del Bene ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale di quest'ultimi e in virtù di procura alle Email_1 Email_2
liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Sindaco p.t., con sede in , alla via A. Caputi;
Controparte_1
pagina 1 di 6 CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
comune di , al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della Controparte_1 somma di € 107.560,94, oltre interessi moratori e anatocistici, in virtù dell'omesso pagamento di n.
120 fatture relative a consumi di energia elettrica emesse da Hera Comm S.p.A. e da Eni Gas e
Luce S.p.A., che hanno ceduto il credito all'odierna attrice.
Con il medesimo atto di citazione l'attrice chiedeva, altresì, il pagamento della somma di euro
4.800,00, derivante dall'applicazione della sanzione risarcitoria generica, pari ad euro 40,00, prevista per ciascuna fattura scaduta e non pagata, ex art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 231/2002.
Nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. parte attrice dichiarava di voler proseguire il presente giudizio solo per le somme dovute a titolo di sorte capitale, rideterminata in €
76.649,24, oltre interessi di mora sulla somma di € 107.560,94 e interessi anatocistici, e per l'importo di cui all'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 231/2002, pari a € 4.800,00, oltre interessi di mora.
Infine, nelle note d'udienza del 21.04.2024 parte attrice dichiarava di proseguire il presente giudizio con esclusivo riferimento ai crediti ceduti da Hera Comm S.p.A. a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora e anatocistici, e alla somma di cui all'art. 6, c. 2 del D.Lgs. 231/2002, rinunciando agli atti del giudizio con riferimento a tutti gli altri crediti che erano stati azionati.
2. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio il e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
3. Nel corso del procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e la causa veniva istruita documentalmente;
all'udienza del 19.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di pagina 2 di 6 elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
5. Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova della fonte del proprio diritto, mediante la produzione degli atti di cessione del credito e delle fatture, nonché della fornitura dell'energia elettrica e dei relativi consumi, come attestato dal distributore.
Inoltre, si osserva che le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento, avanzata dalla società attrice, si riferiscono alle forniture di energia elettrica eseguite da Hera Comm S.p.A., individuata, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, come da comunicazione inviata al comune a mezzo pec del 09.07.2021.
In tal caso, il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero. Consegue che il rapporto di somministrazione in oggetto ha fonte legale e non anche negoziale.
Pertanto, provato il titolo da parte del creditore ed in assenza di prova circa l'avvenuto adempimento, la domanda deve essere accolta con le specificazioni che seguono.
6. Il convenuto deve essere condannato al pagamento di € 75.614,51 in linea capitale, atteso che, come visto, parte attrice ha inteso proseguire il presente giudizio solo per i crediti ceduti da pagina 3 di 6 Hera Comm S.p.A., che dalla documentazione allegata alla memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1),
c.p.c. (cfr. all. 6) risultano pari a € 75.614,51.
7. Sulla sorte capitale andrebbero riconosciuti gli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002, ma non con decorrenza ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/2002, ma dal giorno della costituzione in mora del convenuto.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Giudice intende aderire, “su tale importo devono essere calcolati gli interessi di mora, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del
D.Lgs. 231/2002, seppure con decorrenza dal giorno della costituzione in mora del convenuto, da ritenersi avvenuta con il sollecito di pagamento inviato dall'attrice, a mezzo pec, al Comune in data
6 giugno 2019 (v. doc. 7, 7 b e 7 c allegati all'atto di citazione), e non con decorrenza a partire dalla data di scadenza di ogni singola fattura, come invece domandato da parte attrice. Infatti, “gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione” (Cass. n. 19084/2015; nello stesso senso Cass. n. 5066/2009)” (Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n. 1518; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776, secondo cui “quanto alla disciplina degli interessi moratori, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che in mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282 c.c., comma 2, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182
c.c., comma 3, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 (Sez. 3, n. 5066 del 03/03/2009, Rv. 607654 - 01; Sez. 3, n. 19320 del 03/10/2005,
Rv. 586508 01; Sez. 1, n. 19084 del 25/09/2015, Rv. 636676 - 01)”). Pertanto, trattandosi di crediti verso una pubblica amministrazione, gli interessi decorrono dalla data di messa in mora.
Tuttavia, nel caso di specie, parte attrice risulta aver messo in mora il convenuto solo CP_1
in data 10.05.2022, cioè in data successiva all'introduzione del presente giudizio.
Per tale ragione, sono dovuti gli interessi legali a far data dal dì della notifica dell'atto di citazione (28.04.2022) e fino al saldo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
pagina 4 di 6 8. Non sono dovuti gli interessi anatocistici, non sussistendo interessi di mora scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda.
9. Per quel che riguarda l'importo di euro 40,00 per ogni fattura insoluta, previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/02, si rileva che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, nella sentenza del 20.10.2022, fornendo l'esegesi dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE - recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 192/2012, a modifica e integrazione del D.Lgs. n. 231/2002- ha statuito che “da una interpretazione letterale e contestuale di tale disposizione risulta che l'importo forfettario minimo di Euro 40,00, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto al creditore che abbia adempiuto i propri obblighi per ogni pagamento non effettuato a scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, e il ritardo è imputabile al debitore”.
Va, quindi, riconosciuto alla parte attrice l'ulteriore importo di euro 4.640,00, pari ad euro
40,00, moltiplicato per le 116 fatture emesse dalla Hera Comm S.p.A. e non pagate.
Si segnala che parte attrice ha rinunciato agli interessi di mora su tale somma, come si evince dalle note depositate in data 21.04.2025, 28.04.2025 e 14.06.2025.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 75.614,51 a titolo di sorte capitale, oltre interessi, come previsto in motivazione, dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma 4.640,00, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/02;
- condanna il alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese e in € 7.700,00 (di cui € 1.500,00 per la pagina 5 di 6 fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase di decisone) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 23.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio del Processo.
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