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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 03/11/2025 N. 12373/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
– rappresentati e difesi dall'Avv.to GIANNICO Parte_1 Parte_2
GH nonchè RI SA ) Indirizzo Telematico;
ed C.F._1 elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CALZA ALDOSAVINI NICCI Controparte_1
IL ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Controparte_2
( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to presso lo studio in PIAZZA C.F._3
GAE LE 1 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
PQM
Dichiara la nullità e comunque disapplica le clausole contenute all''art 10 c. 1 del CCNL
Autoferrotranvieri del 12 marzo 1980 e successive modifiche e norme collegate, nella parte in
1/2 Dott. Riccardo Atanasio cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la sola retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000; dichiara il diritto ricorrenti a che ciascun giorno di ferie venga retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti (tenuto conto del divisore 30) da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono i seguenti:
Indennità presenza;
Indennità lavoro domenicale;
Indennità Orio;
Indennità Magg. lavoro notturno;
Indennità ERS 2;
Indennità ERS 3;
Indennità ERS 4;
Indennità ERS 5; con esclusione delle indennità per lavoro straordinario (110 %), indennità di trasferta, indennità supero nastro, indennità misura oraria.
Condanna a pagare ai ricorrenti le differenze retributive che saranno Controparte_1 accertate in prosieguo di giudizio;
spese al definito.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 03/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 03/11/2025 N. 12373/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
– rappresentati e difesi dall'Avv.to GIANNICO Parte_1 Parte_2
GH nonchè RI SA ) Indirizzo Telematico;
ed C.F._1 elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CALZA ALDOSAVINI NICCI Controparte_1
IL ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Controparte_2
( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to presso lo studio in PIAZZA C.F._3
GAE LE 1 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
PQM
Dichiara la nullità e comunque disapplica le clausole contenute all''art 10 c. 1 del CCNL
Autoferrotranvieri del 12 marzo 1980 e successive modifiche e norme collegate, nella parte in
1/2 Dott. Riccardo Atanasio cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la sola retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000; dichiara il diritto ricorrenti a che ciascun giorno di ferie venga retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti (tenuto conto del divisore 30) da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono i seguenti:
Indennità presenza;
Indennità lavoro domenicale;
Indennità Orio;
Indennità Magg. lavoro notturno;
Indennità ERS 2;
Indennità ERS 3;
Indennità ERS 4;
Indennità ERS 5; con esclusione delle indennità per lavoro straordinario (110 %), indennità di trasferta, indennità supero nastro, indennità misura oraria.
Condanna a pagare ai ricorrenti le differenze retributive che saranno Controparte_1 accertate in prosieguo di giudizio;
spese al definito.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 03/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio