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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2791/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PELLIZZARI NICOLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MIOTTI PAOLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dal ricorrente, delle difese e richieste avanzate dalla
1 convenuta, rilevato che all'udienza del 07.10.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“- condizioni indicate nel ricorso introduttivo da parte del ricorrente che richiamano in parte
qua le condizioni della separazione;
- Assegno unico e universale integralmente in capo alla signora;
Parte_2
- spese di lite compensate.”
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 07/08/2002 da Parte_1
trascritto al n. 1, Parte 2, Serie C, Anno 2011 del registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di RIESE PIO X alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Riese Pio X (TV) - Via Tredici Aprile n. 25/B int. 4, in comproprietà dei coniugi, con tutti gli arredi ivi presenti, viene assegnata alla moglie affinchè possa continuare ad abitarvi assieme ai figli e Il signor Per_1 Per_2 Parte_1
si impegna a rilasciare la casa familiare. Contestualmente al rilascio della casa
[...]
familiare, la sig.ra provvederà al trasferimento di tutte le utenze della casa a Parte_2
suo nome, in quanto al momento intestate tutte al marito.
2) Viene concordato da parte dei genitori l'affidamento condiviso del figlio minori con Per_1
2 stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente a tutte le decisioni su questioni di corrente amministrazione, mentre le decisioni di maggiore rilevanza, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di ciascun figlio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni quindici giorni, il fine settimana (dal Per_1
venerdì sera alla domenica sera o dal sabato mattina alla domenica sera)
compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con le necessità del figlio e con le modalità
che i genitori concorderanno di volta in volta.
I genitori comunicheranno tra di loro solo con email di seguito specificate: quanto alla madre, ; quanto al padre, I genitori Email_1 Email_2
procederanno a comunicarsi ogni eventuale variazione di indirizzo di posta elettronica.
Durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio e/o una sera ma sempre con congruo preavviso via posta elettronica alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio.
Sarà preciso onere del padre, quando avrà il figlio con sé, di seguirlo nelle attività
scolastiche e ricreative.
La figlia potrà recarsi dal padre liberamente quando vorrà. Per_2
Inoltre, potrà tenere con sé per 15 giorni, durante il periodo estivo;
il predetto periodo Per_1
dovrà essere concordato preventivamente dai genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
Per le festività italiane e quelle di nazionalità di origine dei ricorrenti i genitori si alterneranno di anno in anno.
Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori di volta in volta adotteranno tra di loro compatibilmente con i loro impegni lavorativi e i desideri e/o necessità dei figli.
3 3) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo per Parte_1 Parte_2
il mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 450,00* (€ 225,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il versamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo al trasferimento del padre tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla signora . Parte_2
Nulla per il figlio primogenito maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_3
L'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla sola convenuta . Parte_2
4) Tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura, salute, istruzione ed educazione dei figli (tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si annoverano le spese scolastiche, mediche, ricreative e sportive etc.) saranno divise tra i coniugi per la giusta metà. Sul punto, i coniugi dichiarano di attenersi alle indicazioni tutte e ripartizioni di cui al “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso
del 01.12.2016” da intendersi qui richiamato integralmente. Alla fine di ogni mese il genitore che le ha anticipate si impegna a predisporre all'altro genitore un preciso rendiconto corredato dai documenti giustificativi in copia fotostatica. Il rimborso dovrà
essere effettuato entro 30 giorni dalla relativa richiesta e produzione. Ciascun coniuge potrà detrarre - in sede di dichiarazione dei redditi - il 50% delle spese straordinarie versate detraibili.
5) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento.
6) Spese del procedimento compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/10/2025.
4 Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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