Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026REG.PROV.COLL.
N. 02980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2980 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera dei Deputati, NA – Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- s.p.a., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1653/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera dei Deputati e di NA – Autorità nazionale anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. SA LL OL;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia ha natura risarcitoria.
2. -OMISSIS- (di seguito: “-OMISSIS-”) ha chiesto, con ricorso al Tar, la condanna di NA al “ risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente, ed ancora subendo, quale conseguenza del mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria in capo alla stessa, nei termini di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2173/2021 del 15.03.2021 ”.
3. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 27 gennaio 2025 n. 1653, ha respinto il ricorso.
4. -OMISSIS- ha appellato la sentenza con ricorso n. 2980 del 2025.
5. Nel corso del presente grado di giudizio si sono costituite l’NA e la Camera dei deputati.
6. All’udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. Si disquisisce in ordine al risarcimento del danno cagionato, in tesi, dalla condotta omissiva di NA.
In particolare la tesi del ricorrente, qui PP, è che l’omissione di NA abbia determinato il declassamento della società, nell’ambito della categoria OG2, alla classifica IV bis in luogo della richiesta classifica VIII (danno evento), così producendo un pregiudizio economico alla stessa (danno conseguenza).
9. La società PP ha censurato la sentenza impugnata articolando plurimi motivi, che si riassumono di seguito per sommi capi.
9.1. Con il primo motivo -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza per travisamento dei fatti in quanto il Tar muoverebbe (erroneamente) dal presupposto di una non adeguata dimostrazione dell’effettiva possibilità di ottenere la classifica VIII della categoria OG2.
La questione dell’asserita irregolarità fiscale è, nella prospettazione dell’PP, non conferente rispetto all’omesso riconoscimento della classifica VIII in quanto è da far risalire alla richiesta di rinnovo della qualificazione SO presentata dalla società il 25 novembre 2021, cioè in una fase successiva rispetto all’omissione causa del danno prospettato dalla stessa. Piuttosto il non ottenuto aggiornamento della qualificazione SO sarebbe stato cagionato in un “ diverso e anteriore momento temporale ” da NA, la cui omissione risulta accertata da sentenza passata in giudicato e avrebbe così determinato il danno in ragione della rilevanza dell’attestazione SO per la partecipazione alle gare.
9.2. Con il secondo motivo -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto carente la prova del danno conseguenza.
Con riferimento alla prima voce di danno richiesta, cioè il danno da mancato incremento di valore economico del “ ramo d’azienda OG2”, costituisce, secondo l’PP, un dato “ dato oggettivo e inconfutabile” che, “ove parte PP avesse conseguito le dovute certificazioni, il proprio ramo di azienda avrebbe avuto un valore di mercato e, dunque, di scambio apprezzabilmente diverso e superiore”.
L’PP ha aggiunto che “ogni certificazione SO possiede un suo valore di mercato” nonostante il vincolo di non cedibilità.
Pertanto si tratterebbe di una “posta di danno, per così dire, in senso <<assoluto>> perché rilevante di per sé, oltre che <<relativo>>, ovvero in termini di mancato incremento del valore del ramo d’impresa dell’PP”.
Con riferimento alla quantificazione l’PP:
- ha richiamato la perizia di parte depositata in primo grado;
- ha sottolineato come le imprese qualificata per la classifica VIII della categoria OG2 siano un numero limitato, pari a 198, con conseguente aumento del valore del ramo d’azienda se La NA avesse conseguito la classica più elevata, anche in ragione della scarsità della risorsa (partecipazione alle gare aventi quel requisito);
- ha ritenuto, quale “ elemento di valutazione ai fini della concreta commisurazione del danno ”, che l’ammontare dei lavori eseguiti e da certificare sia pari a € 27.482.409, cioè “ apprezzabilmente superiore rispetto al limite valoriale minimo, richiesto ai fini della qualificazione in Classifica VIII della Categoria OG2 ”;
- il valore economico del ramo d’azienda a seguito del rilascio di certificati spendibili sarebbe stato superiore al valore economico del medesimo ramo d’azienda con classifica IV bis della stessa categoria OG2, desumendolo dalla “ differenza delle capacità operative certificate da SO (artt. 60 e segg. D.P.R. n. 207/2010) con l’attribuzione della Classifica IVbis, con limite di cifra di affari pari ad € 3.500.000,00 (più il 20%), in luogo della Classifica VIII, che permette di operare sul mercato per una cifra di affari di circa € 20.658.000,00 ”, pari a € 17.158.000,00.
9.3. Con il terzo motivo -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha riconosciuto il danno da perdita di chance in quanto -OMISSIS- non avrebbe comprovato la seria probabilità di conseguire il risultato sperato dal momento che “ non può che discutersi di mera probabilità che, qualora in esito al procedimento dinanzi alla SO Group avesse ottenuto la categoria massima richiesta, si sarebbe aggiudicata le gare in questione”.
Il danno infatti deriva, nella prospettazione dell’PP, dall’impossibilità per la società di “ prendere parte, appunto a causa del mancato conseguimento di certificati spendibili, ai fini della dovuta qualificazione in conseguenza della mancata attivazione da parte di ANAC, a (quanto meno) n. 37 bandi di gara per un ammontare complessivo di lavori pari ad €. 771.670.403,65, per un arco temporale di cinque anni qui in considerazione (2015-2020) ”.
L’PP ha altresì dedotto, richiamando la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2017, che “ nel caso di mancata aggiudicazione, il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. “positivo”, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare ”.
Secondo l’PP bisogna distinguere il caso in cui il ricorrente riesca a dimostrare che, in mancanza dell’adozione del provvedimento illegittimo, avrebbe vinto la gara dai casi in cui non è possibile acquisire alcuna certezza su quale sarebbe stato l’esito della procedura. Nel primo caso dovrebbe essere liquidato un danno pari al 10% del valore dell’appalto.
In ogni caso “ all’impresa compete un risarcimento, liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. ”.
Quando il danneggiato, come nel caso di specie, “ alleghi solo la perdita di chance a sostegno della pretesa risarcitoria (e cioè quando non riesce a provare che l’aggiudicazione dell’appalto spettava proprio a lui, secondo le regole di gara), la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria risultante dagli atti della procedura, facendo ricorso ad indici significativi delle potenzialità di successo del ricorrente stesso ”.
Nel caso di specie la valutazione dovrebbe tenere in conto l’esiguo numero di partecipanti per ognuna delle 37 gare bandite nel periodo 2015-2019, con conseguente verosimile aggiudicazione in quattro di esse.
Pertanto, “ Salvo diversa e più specifica quantificazione del danno, considerando un importo medio di appalto pari ad € 20.855.956,86 cadauno, l’PP avrebbe subito, nel corso del quinquennio 2015-2019, la perdita delle chances di aggiudicarsi appalti di lavori per un importo pari a € 83.426.827,44 ”: il punto, in quanto non contestato, dovrebbe ritenersi provato (ad avviso dell’PP).
L’PP ha concluso affermando che, in ogni caso “ una qualche forma di liquidazione, estesa al danno curriculare, seppur in forma equitativa ”, deve essere riconosciuta.
9.4. Con il quarto motivo -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha riconosciuto, per mancanza di prova di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, il danno da “ immobilizzo delle risorse materiali e umane dell’impresa ”.
Secondo l’PP invece il declassamento dovuto alla mancata valutazione dei CEL ha comportato un immobilizzo di mezzi, materiali e attrezzature costituenti il patrimonio dell’impresa e non più utilizzabili, posto che per i lavori di importo fino a 3,5 mln, eseguibili in base alla classifica IV bis occorre una capacità tecnica-organizzativa e la disponibilità di mezzi e attrezzature “ largamente inferiore a quella richiesta per la Classifica VIII ”.
Il “ danno derivante dalla predetta paralisi sia pari a € 792.600,05 ”, considerati gli oneri di ammortamento dei beni, iscritti a bilancio, ma non utilizzabili.
9.5. Infine l’PP ha rinnovato la richiesta istruttoria, in termini di consulenza tecnica o verificazione.
10. Il ricorso in appello, così riassunto, può essere scrutinato.
Si tratta di verificare la sussistenza dei requisiti della fattispecie risarcitoria.
11. Quanto alla condotta causativa di danno si rileva quanto segue.
SO Group s.p.a., con la quale -OMISSIS- “ aveva sottoscritto già nel maggio 2015 un contratto di attestazione al fine di ottenere il riconoscimento dell’anelata qualificazione, per la quale erano però indispensabili i sei CEL in questione- correttamente emessi per la Camera dei Deputati - aveva ripetutamente chiesto ad ANAC di aver lumi al riguardo, e, in assenza di riscontri, aveva riconosciuto soltanto, quanto alla categoria OG2, la qualificazione fino all’inferiore classifica IV-bis, utile per eseguire lavori pubblici sino a euro 3.500.000 ” (così nella sentenza n. 2173 del 2021).
Il 30 settembre 2016 l’PP ha richiesto alla SO la classifica VIII della categoria OG2, denominata nelle note di SO Group s.p.a. come “ istanza di variazione di categorie e classifiche protocollo n. 17711 del 30/09/2016 ”, chiedendo di far valere i CEL rilasciati dalla Camera dei Deputati.
SO Group s.p.a. ha interpellato l’NA, che, con nota 5 dicembre 2016, ha affermato che “ all’esito di un confronto con i rappresentanti degli Organi Costituzionali, ha deliberato di rendere opzionale l’invio all’Autorità di una serie di flussi telematici e, contemporaneamente, di rendere facoltativo l’uso di sistemi, comunemente obbligatori. Ciò, alla luce delle peculiari conformazioni e organizzazioni dei predetti Organi. Fermo quanto sopra si ritiene che la valutazione positiva dei certificati di esecuzione dei lavori sia subordinata alle specifiche disposizioni regolamentari ed alle indicazioni fornite dall’Autorità, da ultimo con il nuovo Manuale sull’attività di qualificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, pagina 23, del 28/10/2014 ”.
La SO, quindi, ha espresso, con nota 16 dicembre 2016, l’avviso di essere “ impossibilitati a concludere positivamente il procedimento di qualificazione sulla base della documentazione in atti ”, comunicando il “ preavviso di diniego al rilascio dell’attestazione di qualificazione con l’incremento della categoria OG2 nella classifica VIII ”, considerato che l’NA “ ha escluso l’utilizzabilità dei Certificati esecuzione lavori emessi dalla Camera dei Deputati nella categoria OG2 in formato cartaceo ed, in ogni caso senza visto della competente Autorità preposta alla tutela del bene ”. La SO ha confermato il preavviso con provvedimento 29 dicembre 2016.
Il 16 maggio 2016 -OMISSIS- ha presentato all’Autorità un’istanza di verifica ai sensi dell’art. 71 comma 2 d.P.R. n. 207 del 2010, al fine di indirizzare la SO e indicare alla Camera dei Deputati gli atti da compiere per il rilascio di certificati utili al fine del riconoscimento dei lavori in OG2 attestati: ma l’istanza non aveva esito.
Spirato il termine di legge per provvedere, -OMISSIS- ha presentato ricorso contro il silenzio serbato dall’NA, impugnando con motivi aggiunti la nota 6 aprile 2018 prot. -OMISSIS-, annullata con sentenza n. 2173 del 2021.
In particolare, con detta sentenza, questa Sezione ha annullato la nota 6 aprile 2018 n. -OMISSIS-, con la quale NA “ assumeva, da un lato, la “chiarezza” della normativa di riferimento, nel prescrivere che i CEL vanno emessi telematicamente e muniti del visto della Soprintendenza, il che avrebbe reso superflui e comunque non necessari accertamenti da parte dell’ANAC e indicazioni alla SO sul modo di comportarsi, e quindi non pertinente ed improprio il richiamo nell’istanza all’art. 71 cit.; dall’altro, che l’ANAC intendeva comunque adoperarsi per risolvere il tema di cui trattasi, avendo avviato iniziative con la Camera dei Deputati e con il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito “MIBACT” o “il Ministero”) ”, affinché le parti concordassero modalità idonee a “ rendere fruibili ai fini della qualificazione anche quei CEL, emessi in relazione a lavori pregressi, che ad oggi non sono emessi telematicamente e/o che non recano l’apposito ‘visto’ dell’Ente preposto alla tutela del bene ”.
In detta occasione è stato accertato che:
- “ -OMISSIS- ha svolto con buon esito molteplici lavori in appalto per la Camera dei Deputati, in relazione ai quali l’amministrazione della Camera stessa ha emesso alcuni CEL, secondo le regole ritenute di corretto riferimento ”;
- detti CEL “ non sono stati poi riconosciuti dalla SO, perché le regole “di emissione” osservate dalla stazione appaltante contraddicono, secondo l’ANAC, il sistema cui la SO è tenuta ad attenersi ”;
- l’NA, “ pur ammettendo l’esistenza di un regime “derogatorio” per l’emissione dei CEL da parte della Camera dei Deputati, ha nondimeno imposto alla SO il rispetto delle regole “ordinarie” e quindi “ha ritenuto i CEL emessi, attestanti il buon esito di lavori regolarmente svolti, non diversamente esigibili dalla Camera dei Deputati, ma, al contempo, non spendibili dall’impresa ai fini della qualificazione SO ”;
- si è quindi verificato un conflitto “ tra la “non esigibilità altrimenti dei certificati” e la non spendibilità degli stessi ai fini della qualificazione dell’impresa ”;
- “ Non è infatti revocabile in dubbio che spetti ad ANAC precisare, in ragione del quadro normativo di riferimento, regole e presupposti utili per la qualificazione degli operatori economici, in forza di che, da un lato, le stazioni appaltanti bene emettono i CEL, e dall’altro le SO possono, altrettanto correttamente, riconoscerli ”;
- “ Nel caso presente, l’Autorità avrebbe dunque dovuto invitare la SO a riconoscere i CEL, riferiti a lavori eseguiti regolarmente e con buon esito, se ritenuti non diversamente esigibili ”;
- “ non si può, per converso, ammettere che l’Autorità si limiti a prendere meramente atto della situazione esistente ”;
- “ compete all’ANAC disporre espressamente, apprestando quanto di competenza per rendere effettiva l’aspettativa della società ad ottenere la qualificazione che merita in corrispondenza ai lavori effettivamente svolti con buon esito, rientrando tale attività tra gli specifici compiti riservati all’Autorità, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo in materia di qualificazione e rilascio della attestazione SO alla stessa attribuiti dalla legge e che, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, sono esercitati, per quanto di interesse, anche su motivata e documentata istanza di un’impresa, di una SO o di una stazione appaltante ”;
- “ L’ANAC ha dunque errato nel ritenere difettosi e, quindi, inutilizzabili da parte della SO i certificati, disattendo, senza plausibile ragione e in difetto di congrua motivazione, le puntuali e motivate indicazioni della Camera dei Deputati, con quanto ne è conseguito in termini di mancata qualificazione dell’impresa: ancora una volta l’ANAC si è limitata a fotografare la situazione esistente, con un incongruo esercizio dei poteri di legge di vigilanza e controllo, insistendo nel chiedere alla Camera dei Deputati di integrare i CEL, sebbene questi non siano da regolarizzare ;
- “ compete all’ANAC, in forza dei poteri e dei compiti che la legge le attribuisce nell’ambito del “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”, di assumere le conseguenti determinazioni, affinché la società, estranea alle addotte questioni ordinamentali, possa ottenere il riconoscimento dei CEL di cui trattasi ai fini della qualificazione che merita per i lavori eseguiti regolarmente e con buon esito: a tale fine potrà essere disposta ogni opportuna misura e atto di competenza affinché i CEL, emessi dalla Camera e conformi alla normativa interna di riferimento, applicabile alla fattispecie (in forza dell’art. 39 del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei Deputati), producano gli effetti di legge e siano resi fruibili ed effettivamente utilizzabili all’esterno da parte della società PP ai fini della propria qualificazione nell’ordinamento generale ”.
La ragione dell’annullamento della nota 6 aprile 2018 n. -OMISSIS- è quindi da rinvenirsi nel mancato esercizio, da parte di NA, del potere alla stessa intestato, nei termini individuati nella sentenza n. 2173 del 2021.
La condotta omissiva di NA è quindi stata accertata con detta sentenza e non costituisce res controversa . Ciò non comporta che il “ presente giudizio è volto esclusivamente alla quantificazione della pretesa risarcitoria, la cui nascita nella sfera giuridica dell’PP i già conclamata e che l’PP ha voluto esercitare con separato giudizio ” (l’PP ha così dedotto con memoria depositata dall’PP il 27 ottobre 2025, dopo avere fatto riferimento alla sentenza n. 2173 del 2021).
Deve infatti essere indagata la portata causale della condotta di NA e la sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, con riferimento al danno evento e al danno conseguenza.
11.1. Il danno evento consiste, nella prospettazione dell’PP, nel mancato riconoscimento della categoria OG2 – classifica VIII.
SO Group s.p.a. ha affermato, nella nota 16 dicembre 2016 (confermata con provvedimento 29 dicembre 2016), che l’impossibilità a concludere positivamente il procedimento di qualificazione deriva dalle criticità dei CEL della Camera dei deputati.
Pertanto detta nota, così come sopra richiamata, evidenzia un legame causale fra le problematiche dei CEL rilasciati dalla Camera dei deputati, la cui inidoneità certificativa avrebbe potuto essere superata dall’NA in ragione di quanto statuito nella sentenza n. 2173 del 2021, e il mancato riconoscimento della classifica VIII della categoria OG2. E ciò nel senso che la classifica VIII della categoria OG2 a -OMISSIS- avrebbe richiesto l’idoneità dei CEL rilasciati dalla Camera dei deputati ad attestare l’esperienza acquisita.
La data al quale è riferito detto accertamento è il 29 dicembre 2016 o, comunque, il 16 dicembre 2016. E ciò in quanto è la data dei sopra richiamati provvedimenti, da cui è desunto.
11.2. Precisato quanto accertato, si tratta di verificare se ciò è sufficiente a ritenere che, in presenza di CEL idonei, la classifica VIII sarebbe stata riconosciuta a -OMISSIS-.
11.3. La condotta (in tesi) causativa del danno è una condotta omissiva, la non attivazione di NA al fine di rendere spendibili da -OMISSIS- i CEL rilasciati dalla Camera dei deputati.
Il giudizio relativo all’efficacia causale di una condotta omissiva postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto e nell’individuazione dell’interesse leso.
L’obbligo violato da NA è stato accertato con la richiamata sentenza n. 2173 del 2021.
Il bene della vita anelato è l’ottenimento della classifica VIII della categoria OG2 e la conseguente possibilità di utilizzare detta qualifica.
In forza della teoria condizionalistica deve considerarsi causa ogni antecedente senza il quale il risultato non si sarebbe verificato, ciò sulla base del giudizio controfattuale (o contrario ai fatti), basato sul criterio del “più probabile che non”.
Il giudizio controfattuale richiede quindi di verificare se la (teorica) sostituzione del comportamento corretto alla condotta omissiva effettivamente tenuta avrebbe impedito il verificarsi dell’evento lesivo. Peraltro, con riferimento alla causalità omissiva la “doppia formula” (positiva e negativa) richiede l’applicazione “a rovescio”. Pertanto la condotta è causa dell’evento se con la condotta doverosa l’evento non si sarebbe verificato (formula positiva), mentre non può ritenersi causalmente rilevante quando, con essa, l’evento si sarebbe verificato ugualmente (formula negativa).
11.4. Si tratta quindi di valutare, sulla base di quanto allegato e comprovato dalla società PP, se, qualora NA si fosse attivata e avesse così reso spendibili i CEL rilasciati dalla Camera dei deputati, -OMISSIS- avrebbe conseguito la classifica VIII della categoria OG2.
Al riguardo si rileva innanzitutto che l’PP, già ricorrente in primo grado, non ha dato conto della sussistenza di tutti i requisiti necessari per ottenere la qualificazione SO OG2 per la classifica VIII. Del resto, come visto, la società ha piuttosto ritenuto che dalla sentenza n. 2173 del 2021 derivasse il riconoscimento della responsabilità risarcitoria di NA, con la conseguenza che il “ presente giudizio è volto esclusivamente alla quantificazione della pretesa risarcitoria” (memoria depositata dall’PP il 27 ottobre 2025).
-OMISSIS- si è infatti limitata a replicare alle circostanze ostative addotte da controparte con riferimento ai requisiti di ordine generale.
Per ottenere la qualificazione SO è infatti necessario possedere anche altri requisiti (oltre che i CEL), fra i quali quelli di ordine generale.
L’istanza presentata da -OMISSIS- a SO Group s.p.a. in data 30 settembre 2016 per il riconoscimento della classifica VIII della categoria OG2 attesta, con dichiarazione sostitutiva, la permanenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016, fra i quali sono compresi i requisiti di regolarità fiscale e contributiva. Nell’istanza si legge altresì che la società ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni all’osservatorio dell’NA ogni variazione dei requisiti di ordine generale, la cui omessa ottemperanza comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie, e che la SO si riserva di controllare le dichiarazioni.
Pertanto dagli atti depositati in giudizio risulta che -OMISSIS- ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la qualificazione SO.
Nondimeno NA ha allegato una circostanza (in tesi) ostativa a riconoscere nella condotta omissiva di NA e nella perdurante inidoneità dei CEL rilasciati dalla Camera dei deputati la ragione del mancato riconoscimento della classifica VIII della categoria OG2 all’PP.
Con nota 22 marzo 2024 la stessa NA ha infatti chiesto notizie a SO Group s.p.a. del procedimento per il rinnovo dell’attestazione SO, chiesto da -OMISSIS- con istanza 25 novembre 2021.
Soa Group s.p.a. ha riscontrato la richiesta con nota 27 marzo 2024, dando conto del diniego del rinnovo dell’attestato di qualificazione a causa della mancata dimostrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 80 comma 4 del d. lgs. n. 50 del 2016, oltre al fatto che, alla data di scadenza dei termini istruttori, il DURC risultava ancora in fase di verifica, e allegando la documentazione.
Con provvedimento 23 maggio 2022 SO Group s.p.a. ha infatti denegato il rinnovo dell’attestato di qualificazione a causa delle “ molte violazioni fiscali, anche non definitivamente accertate ”, allegando una nota dell’Agenzia delle entrate nella quale la sussistenza di numerose violazioni, anche non definitivamente accertate, che “ pregiudicavano la regolarità fiscale ” della società.
Nell’allegata nota dell’Agenzia delle entrate sono elencate le violazioni definitivamente accertate e quelle non definitivamente accertate, di cui alcune sono precedenti al 2016.
Del resto lo stesso giudice di primo grado ha richiamato i “ comprovati ed ingenti debiti tributari portati da cartelle risalenti al 2007 ”, senza essere specificamente censurato sul punto.
Peraltro, si legge nella nota di NA del 21 ottobre 2024 che “ il totale delle violazioni contestate e accertate, oggetto di cartelle notificate alla data del 19/05/2015 era pari a euro 2.068.304,76 ”.
L’PP ha evidenziato come il suddetto accertamento dell’Agenzia delle entrate e il diniego di SO Group s.p.a. trovino fonte in un’istanza presentata da -OMISSIS- il 25 novembre 2021 mentre al tempo del primo contratto stipulato con SO Group s.p.a. nel 2015 la situazione fiscale e contributiva non era compromessa: “ Come emerge dalla produzione documentale in atti (cfr.doc.12. -13), nel 2015, esistevano sia la regolarità fiscale, sia quella contributiva ”.
11.5. Al riguardo si osserva quanto segue.
Innanzitutto non può convenirsi in ordine all’individuazione del periodo nel quale si sarebbe prodotto il danno, individuato fra il 2015 e il 2019, laddove il 2015 è l’anno nel quale è stato stipulato il contratto con SO Group s.p.a. ed è stata rilasciata, il 9 ottobre, l’attestazione categoria OG2 classifica IV bis.
Come sopra visto, infatti, la relazione esistente fra omissione NA e mancato riconoscimento della classifica VIII da parte di SO Group s.p.a. è stata accertata in relazione alle note del 2016.
In particolare, la sentenza n. 2173 del 2021 riguarda il silenzio serbato sull’istanza presentata all’NA il 16 maggio 2016 da -OMISSIS- ai sensi dell’art. 71 comma 2 d.P.R. n. 207 del 2010, poi evasa con provvedimento NA 6 aprile 2018 prot. -OMISSIS-, impugnato con motivi aggiunti e annullato con la pronuncia.
L’istanza ex art. 71, che viene riscontrata da NA con nota 6 aprile 2018, fa espresso riferimento all’istanza presentata il 30 settembre 2026 da -OMISSIS- a SO Group s.p.a. per il riconoscimento della classifica VIII della categoria OG2, denegata con le sopra richiamate note 16 dicembre 2016 e 29 dicembre 2016. Sicché in ogni caso, considerando quanto accertato con la suddetta sentenza, richiamata anche dall’PP, l’omesso riconoscimento della classifica VIII e la relazione esistente con l’omissione di NA è stata accertata con i provvedimenti del dicembre 2016.
Non depongono in senso contrario:
- il riferimento, richiamato nel ricorso in appello, al primo contratto stipulato da -OMISSIS- con SO Group s.p.a. nel maggio 2015 e al conseguente rilascio dell’attestazione SO con classifica IV bis, contenuto nella sentenza n. 2173 del 2021 ai fini di dare conto del fatto sul quale si è innestata la controversia;
- l’affermazione dell’PP secondo la quale “ il danno è stato cagionato negli anni 2012 e seguenti, quando nemmeno, in tesi, erano prefigurabili, a carico dell’impresa, pendenze fiscali e i DURC erano tutti regolarmente rilasciati ”, che risulta non conferente rispetto a un’attestazione SO richiesta successivamente e su cui si appunta la richiesta risarcitoria.
10.6. In secondo luogo, risultano violazioni fiscali precedenti al 2016 (indipendentemente dal fatto che siano state comunicate a SO Group s.p.a. con note successive).
Il dato, da un lato, non è specificamente contestato dall’PP in relazione al 2016, posto che nel ricorso in appello si fa piuttosto riferimento, come richiamato sopra, al 2015 (e al 2012).
Dall’altro lato, il dato è rilevante in quanto presupposto per il rilascio dell’attestazione SO è il possesso dei requisiti generali (art. 78 comma 1 d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato nell’istanza presentata il 30 settembre 2016).
Né rileva la circostanza che si tratta solo di una modifica di classifica e che la società ha dichiarato, nell’istanza presentata il 30 settembre 2016 8depositata in primo grado come documento 12), che “ dalla data di rilascio dell’attestazione in corso di validità ad oggi non è intervenuta alcuna variazione dei requisiti generali previsti per la qualificazione ”.
Infatti, ai sensi dell’art. 76 comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, “ Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione ”. Pertanto, laddove, come nel caso di specie, la variazione ha riguardo a una modifica della classifica si tratta di rinnovo di attestazione e, ai sensi dell’art. 76 comma 7 del d.P.R. n. 207 del 2010, “ Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione ”.
Il possesso dei requisiti generali è attestato dalla dichiarazione sostitutiva.
Nondimeno presupposto dell’attestazione SO sono i primi, rispetto ai quali la dichiarazione sostitutiva svolge una funzione servente.
Pertanto, in presenza di indici di non possesso dei requisiti, non è sufficiente a deporre nel senso contrario la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva.
Del resto, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 costituisce un mezzo di speditezza e alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto con l’Amministrazione, e non un mezzo di prova legale, sicché “ il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera dell'Amministrazione, verifica che è doverosa, prima di procedere all'emanazione del provvedimento finale, in caso di elementi dubbi o contestati ” .
D'altra parte, che la dichiarazione sostitutiva non abbia valore di prova nei confronti dell’Amministrazione, e, quindi, non costituisca piena prova di quanto in essa dichiarato (“ avendo essa solo una "attitudine" probatoria, provvisoria e revocabile ”), è dimostrato dall'art. 71 comma 1 del d.P.R. n. 445 del 2000, il quale prevede che “ le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ” (Cons. St., sez. VII, 11 gennaio 2023 n. 343).
Considerato che risultano violazioni fiscali precedenti al 2016, la parte che richiede il risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento della classifica VIII della categoria OG2 avrebbe dovuto avrebbe dovuto presentare prova della regolarità fiscale, non desumerla in modo indiretto da altri atti, peraltro aventi la suddetta portata probatoria.
Pertanto neppure depone in senso contrario il mero richiamo all’attestazione SO 2019, che riporta quale data di ultimo rilascio il 13 agosto 2020, così come a quella del 2015.
Ai sensi dell’art. 60 comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010 l’attestazione di qualificazione “ costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici ” (Cons. St., sez. V, 14 giugno 2021 n. 4622), laddove il possesso dei requisiti generali è presupposto per il rilascio di quella specifica attestazione SO.
Neppure sono idonee ad attestare il possesso dei requisiti generali la nota 5 ottobre 2016 (depositata in primo grado come documento 13), con la quale SO Group s.p.a. ha comunicato ad NA che la società ha “ maturato le capacità per qualificarsi nella classifica richiesta, così come dimostrato nella documentazione in suo possesso ” ma “ non può tuttavia avvalersene per una sua incolpevole lacuna regolamentare ” (dell’NA): detta nota infatti fa riferimento ai requisiti di capacità tecnica, non ai requisiti di ordine generale.
Pertanto, in presenza di una comunicazione dell’Agenzia delle entrate che riporta la sussistenza di violazioni fiscali, la sola attestazione SO, volta a dimostrare l’esistenza dei requisiti speciali di qualificazione, non è idonea a comprovare, senza ulteriori elementi di supporto, il requisito della regolarità fiscale in termini generali, con effetti che si producano oltre la specifica attestazione SO per la quale sono accertati. Del resto, si è richiamato sopra come la normativa richieda la verifica della sussistenza dei requisiti generali ad ogni rinnovo della stessa e anche in caso di modifica della classifica.
Peraltro non risulta depositata la specifica istanza e la documentazione presentata da -OMISSIS- al fine del rilascio e non è escluso l’utilizzo di dichiarazioni sostitutive, il cui valore probatorio sconta, come visto, i controlli sulla veridicità della dichiarazione e, nel caso di specie, la documentazione proveniente dall’Ente competente ad attestare la regolarità fiscale, cioè l’Agenzia delle entrate.
Né è impedito il ricorso a diverse modalità per comprovare il possesso del requisito di regolarità fiscale, che consentano di acquisire il dato con un maggiore grado di certezza.
L’omessa prova della sussistenza dei requisiti generali è rilevante. La responsabilità omissiva si fonda sul giudizio prognostico di ciò che sarebbe successo se fosse stata posta in essere la condotta dovuta, secondo il paradigma normativo, che comunque richiede la prova della regolarità fiscale quale requisito della fattispecie normativa che costituisce il parametro del giudizio controfattuale.
La mancanza dei requisiti generali in capo a -OMISSIS- nel 2016 è idonea a interrompere il nesso di causalità fra l’omissione di NA e il non ottenimento dell’attestazione richiesta.
Alla condotta di NA si affianca, pertanto, una causa da sola sufficiente a produrre l’evento di danno, cioè il mancato riconoscimento della classifica VIII.
E ciò anche considerando i meccanismi correttivi volti a porre un freno alla forza espansiva della teoria condizionalistica (causalità adeguata, causalità umana e aumento del rischio tipico), che non distingue fra le cause che determinano l’evento, potendo espandersi potenzialmente senza limiti, specie nel caso in cui il decorso causale vede la presenza di concause.
L’omesso riconoscimento della classifica VIII non costituisce infatti una conseguenza eccezionale ma una conseguenza ordinaria, probabile della non attestazione di sussistenza dei requisiti generali (nella specie, di regolarità fiscale). D’altro canto la mancata prova di questi ultimi aumenta anche il rischio del non raggiungimento dell’obiettivo.
Pertanto non si rinvengono sufficienti elementi per ritenere, sulla base del criterio del più probabile che non, che -OMISSIS- avrebbe conseguito la classifica VIII della categoria OG2 se NA avesse provveduto per tempo, così da consentire alla società di presentare i CEL rilasciati dalla Camera dei deputati a SO Group s.p.a.
Ne deriva che non risulta comprovato il nesso eziologico fra l’inidoneità dei CEL rilasciati dalla Camera dei deputati, rispetto ai quali è stata accertata l’omissione di NA, e il non ottenimento della classifica VIII.
La mancanza di prova del nesso di causalità dell’evento di danno ricade si riverbera sulla domanda proposta, come illustrato infra.
11.6. Quanto sopra non consente di ritenere integrati i presupposti di imputazione del danno evento ad NA, senza necessità di scrutinare la sussistenza dell’elemento soggettivo e l’idoneità dei CEL rilasciati dalla Camere dei deputati a integrare i requisiti di capacità tecnica.
12. Con riferimento al danno conseguenza si osserva quanto segue.
12.1. L’PP ha chiesto innanzitutto il “ danno da mancato incremento di valore economico del “ramo d’azienda OG2”.
Il Tar ha ritenuto che “ Non è stata fornito neppure un principio di prova del valore che l’impresa aveva al momento della stipula del contratto con la Soa Group nel 2015/2016, né del valore che avrebbe assunto in seguito alla positiva conclusione del procedimento dinanzi alla Soa per tramite del corretto esercizio del potere dell’NA (ad esempio mediante deposito della perizia di stima) ”.
L’PP ha dedotto che detto danno “ deve ritenersi configurabile a prescindere dalla dimostrazione del valore del ramo d’impresa, precedentemente, alla mancata acquisizione delle certificazioni” in quanto “posta di danno, per così dire, in senso <<assoluto>> perché rilevante di per sé, oltre che <<relativo>>, ovvero in termini di mancato incremento del valore del ramo d’impresa dell’PP ”.
La società ha altresì allegato che è “ di lapalissiana evidenza che, ove parte PP avesse conseguito le dovute certificazioni, il proprio ramo di azienda avrebbe avuto un valore di mercato e, dunque, di scambio apprezzabilmente diverso e superiore ”, con la conseguenza che “ Si tratta di un dato oggettivo e inconfutabile che, per quanto diversamente, declinabile sotto il profilo economico, non può essere né confutato, nè obliterato ”.
Per la quantificazione ha fatto rinvio alla perizia depositata in primo grado.
Quanto dedotto e comprovato dall’PP, comprese le modalità di quantificazione contenute nella perizia, non supportano in modo adeguato la prova del danno conseguenza.
Il perito muove infatti dalla differenza fra il limite di lavori ai quali è qualificata un’impresa in possesso della classifica IV bis e il limite di lavori ai quali è qualificata un’impresa in possesso della classifica, indicata in euro 17.158.000,00 ma non provvede a quantificare il riflesso di detta differenza sul valore del ramo d’azienda.
Nel ricorso in appello si fa inoltre riferimento, ai fini della quantificazione di detta voce di danno, al numero ridotto di imprese in possesso della classifica VIII, con conseguente aumento delle possibilità di successo nelle gare di settore e del valore del ramo d’azienda.
Detta allegazione non è idonea a individuare il danno che costituisce conseguenza immediata e diretta del mancato riconoscimento della classifica VIII (il cui collegamento alla condotta di NA sconta comunque le criticità sopra illustrate), né a quantificarlo.
Lo stesso perito ha affermato che la quantificazione di tale voce di danno “ può essere calcolata muovendo dalla perdita di valore economico del ramo d’azienda ”, per una “ perdita assoluta di valore pari ad euro 17.158.000,00 ”. Sicché è lo stesso perito a ritenere, da un lato, che detta cifra possa costituire il punto di partenza per quantificare la voce di danno in esame (“ muovendo ”) e, dall’altro lato, a ritenere la perdita subita di ammontare pari a detta cifra, con un’argomentazione che pertanto si rivela insufficiente e nel contempo contraddittoria.
Peraltro, la differenza di importo dei lavori che l’impresa è abilitata a svolgere è un dato teorico che individua il limite normativo delle possibilità di partecipare a gare pubbliche ma non comprova l’asserita diminuzione di valore del ramo di azienda. Quest’ultima risponde infatti a plurime circostanze, fra le quali il fatturato generale, i costi, il numero delle gare che vengono bandite con la richiesta di detta qualificazione e classificazione e la concreta possibilità di partecipare a dette gare, che dipende anche da altre variabili.
Per il resto l’asserito aumento di valore del ramo d’azienda è declinato senza specifici rilievi e apporti riferiti al valore del ramo d’azienda (se non in merito al rilievo generale che la scarsità di un bene ne aumenta il valore), atteso anche che il perito inserisce il dato del numero delle imprese aventi la classifica VIII e gli altri dati riguardanti le gare fra le argomentazioni spese per quantificare il danno da perdita di chance .
Ne deriva che la prova del danno conseguenza riguardante l’asserita diminuzione di valore del ramo d’azienda risulta non adeguata.
Né risulta superabile il difetto probatorio con la richiesta di consulenza tecnica o verificazione, come si vedrà infra .
12.2. L’PP ha chiesto, in secondo luogo, il danno da perdita di chance e il danno curriculare.
Si premette che, nonostante l’PP abbia fatto riferimento a profili che attengono al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, nel caso di specie non può che disquisirsi del danno da perdita di chance , posto che presupposto della domanda è che l’PP non abbia potuto partecipare alle gare per mancanza di classifica VIII, rispetto alle quali non ha fornito prova della certezza di aggiudicazione.
12.3. Il danno curriculare è riconosciuto in caso di mancata aggiudicazione, come evidente anche dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2017, oltre che dalla sentenza di questa Sezione n. 26 del 2024 (entrambe richiamate dall’PP).
L’Adunanza plenaria infatti, ribadendo “ i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di quantificazione del danno da mancata aggiudicazione ”, ha stabilito che “ per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somme liquidata a titolo di lucro cessante ”.
Nel caso di specie non si controverte in tema di danno da mancata aggiudicazione, sicché non vi sono i presupposti per riconoscere il danno curriculare come conseguenza diretta della condotta (in tesi, non confermata, come sopra illustrato) di danno.
Peraltro, neppure sono integrati i requisiti della “prova puntuale” del danno curriculare, nei termini richiesti dall’Adunanza plenaria, posto che nel ricorso in appello (oltre che nella perizia) si trovano meri cenni al danno curriculare.
Non può quindi riconoscersi il danno curriculare, derivante cioè dalla mancata stipulazione ed esecuzione del contratto, in quanto il danno curriculare (ovvero il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale per non potere indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto) costituisce un “ danno-evento conseguente alla mancata stipulazione del contratto ” (Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2024 n. 7574).
Ed invero il danno curriculare deriva dalla mancata esecuzione dell'appalto e non dall'impossibilità di partecipare alle trattative (alla quale è collegato solo in modo indiretto).
Infatti, “ all'operatore al quale sia preclusa la partecipazione ad una gara (di tal che non sia possibile dimostrare, ex post, né la certezza della sua vittoria, né la certezza della non vittoria), la sola situazione soggettiva tutelabile è la chance, e cioè l'astratta possibilità di un esito favorevole e non compete, invece, il danno all'immagine (anche inteso come posta di un ventilato danno curriculare), posto che lo stesso postula l'illegittima conduzione di una procedura evidenziale ispirata a logiche anticoncorrenziali, come tali idonee a pregiudicare le chances di aggiudicazione del contratto da parte dell'operatore di settore ” (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019 n. 5307).
12.4. Quanto al danno da perdita di chance l’PP ha dedotto che “la società non ha potuto prendere parte, appunto a causa del mancato conseguimento di certificati spendibili, ai fini della dovuta qualificazione in conseguenza della mancata attivazione da parte di ANAC, a (quanto meno) n. 37 bandi di gara per un ammontare complessivo di lavori pari ad €. 771.670.403,65, per un arco temporale di cinque anni qui in considerazione (2015-2020)”.
L’PP ha altresì considerato che:
- nel periodo di riferimento 2015-2019 sono state bandite 37 gare;
- l’importo medio per appalto è pari ad € 20.855.956,86;
- considerando un numero medio di 10 partecipanti, la probabilità media di vincita della gara di ogni concorrente è pari al 10%;
- “ la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di vedersi aggiudicare almeno n. 4 contratti di appalto ”;
- il danno sarebbe pari all’utile perduto, calcolato computando “ il 10% del valore economico dei lavori non aggiudicati, in applicazione analogica dell’art. 345 Legge n. 2248/1865 ”.
La conclusione è che l’PP avrebbe l’PP subito, nel corso del quinquennio 2015-2019, la perdita della chance di aggiudicarsi appalti di lavori per un importo pari a € 83.426.827,44.
12.5. Innanzitutto si rileva che il periodo preso in riferimento dall’PP per la quantificazione del danno è individuato negli anni intercorrenti fra il 2015 e il 2019, laddove, per i motivi già sopra illustrati, l’omissione di NA (in tesi, peraltro già sopra superata, causa del danno) è stata accertata in relazione al dicembre 2016.
Pertanto le quantificazioni effettuate dall’PP scontano detta criticità.
In secondo luogo, non può applicarsi il criterio di non contestazione alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance , potendosi applicare a specifici fatti in base all’art. 64 comma 2 c.p.a. Infatti “ il principio di non contestazione […] può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato […] e non anche rispetto a fattispecie giuridiche […] a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall’art. 2697 c.c. e la cui verificazione spetta al giudice ” (Cons. St., sez. VII, 21 luglio 2025 n. 6441).
In terzo luogo non è comprovato che la società avrebbe avuto la possibilità di partecipare (avendone risorse, mezzi e requisiti) e avrebbe quindi partecipato a tutte le gare bandite (a partire dal dicembre 2016).
Infatti, non è sufficiente muovere dal possesso della classifica VIII per desumere la partecipazione alle gare aventi detto requisito di classifica, posto che sono richiesti ulteriori requisiti, specie nelle gare di importo più elevato (art. 83 del d.P.R. n. 207 del 2010).
Il dato è rilevante in quanto il danno da perdita di chance è riconosciuto nel caso in cui l’impossibilità di partecipare abbia leso una seria probabilità di ottenere il bene della vita anelato. Sicché devono essere allegati e comprovati i presupposti di detta posizione. Infatti, “ In materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, la chance è considerata una posizione giuridica autonomamente tutelabile - morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa) - purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata ”, qualificata in termini di “ probabilità seria e concreta ” o anche “ elevata probabilità ” di conseguire il bene della vita sperato (Cons. St., sez. VII, 20 settembre 2024 n. 7703)
Nel caso di specie, invece, vengono allegati dati riferiti alla situazione del mercato (numero di gare bandite, numero di partecipanti, valore delle gare).
Non è invece comprovata la specifica posizione dell’PP rispetto ad esse e l’idoneità a partecipare a plurime gare, atteso che non solo le gare richiedono ulteriori requisiti oltre alla SO ma la fattibilità esecutiva non costituisce un dato scontato.
Si aggiunge inoltre che quanto sopra illustrato circa la portata delle violazioni fiscali in relazione all’evento di danno assume una generale portata ostativa rispetto alla partecipazione alle gare.
Non può quindi convenirsi con l’PP laddove ha dedotto che la società non ha potuto prendere parte alle gare “ a causa del mancato conseguimento di certificati spendibili ”, così venendo meno il presupposto richiesto dall’art. 1223 c.c. per il risarcimento del danno economico, cioè il fatto che il danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta controversa.
Non è quindi adeguatamente documentato il danno da perdita di chance , intesa come perdita di ulteriori occasioni di stipula di contratti.
12.6. L’PP ha chiesto altresì il “ danno da immobilizzo delle risorse materiali e umane dell’impresa ”.
Secondo l’PP “ Il declassamento subito dalla ricorrente, a causa della mancata valutazione dei CEL, ha comportato un immobilizzo di mezzi, materiali e attrezzature già costituenti il patrimonio dell’impresa e non più utilizzabili a causa dell’avvenuto declassamento ”.
Ha quindi affermato che “il danno derivante dalla predetta paralisi sia pari a € 792.600,05.
Al riguardo si rileva che non sono adeguatamente allegate e comprovate le ragioni del “ declassamento ” che costituisce il presupposto di fatto sul quale l’PP appunta la richiesta di detta voce di danno. Si legge infatti nel ricorso in appello che “ Il declassamento subito dalla ricorrente, a causa della mancata valutazione dei CEL, ha comportato un immobilizzo di mezzi, materiali e attrezzature già costituenti il patrimonio dell’impresa e non più utilizzabili a causa dell’avvenuto declassamento ”.
Invero la descrizione delle vicende alla base della presente contorversia si fondano sul mancato riconoscimento della classifica VIII della categoria OG2, mentre non sono fornite prove in merito al fatto che in precedenza la società fosse munita di detta classifica.
Pertanto non si rinvengono i motivi per i quali l’eventuale acquisto di macchinari (collegati alla tipologia di attività di tipiche della classifica VIII) e il non utilizzo degli stessi possa essere imputatoo al mancato riconoscimento della classifica VIII.
Tanto basta per ritenere infondata la richiesta di tale voce di danno.
Si aggiunge che la società, in quanto soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili (Ad. plen. 12 maggio 2017 n. 2).
Pertanto, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che essa abbia comunque impiegato proprie risorse e mezzi in altre attività.
Non risulta fornita specifica prova in ordine al fatto che la quantificazione operata riguardi macchinari rimasti inattivi e che possono essere utilizzati esclusivamente per appalti aventi un valore elevato. Lo stesso perito si limita ad asserire che sono “ iscritti a bilancio attrezzature e mezzi d’opera non produttivi ma per i quali corrono gli obblighi di ammortamento ”.
12.7. Quanto sopra non consente di ritenere integrati i presupposti di imputazione del danno conseguenza ad NA.
13. Atteso che l’onere della prova dell’integrazione dei presupposti della responsabilità di NA ricade, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sull’attore, il mancato assolvimento dello stesso si riverbera sulla domanda proposta.
Infatti, l'azione risarcitoria, sul piano probatorio, è soggetta non già alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.: pertanto, è onere del danneggiato provare gli elementi di fattispecie. Infatti “ nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64 commi 1 e 3 c.p.a.; quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato che contraddistingue l'esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra nell'azione di risarcimento dei danni, per la quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697 primo comma cod. civ. " (Cons. St., sez. IV, 12 novembre 2025 n. 8878).
L'allegazione, da parte del ricorrente, di elementi insufficienti a ritenere integrata la fattispecie risarcitoria rende infondata la domanda.
Tanto premesso deve altresì rilevarsi l'inaccoglibilità delle richieste istruttorie.
Infatti la consulenza tecnica d’ufficio, così come la verificazione, non può essere invocata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato (Cons. St., sez. VI, 26 marzo 2020 n. 2121).
La consulenza tecnica non esonera, infatti, la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c., avendo la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice “ l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, anche in relazione alle modalità di quantificazione di un danno già provato, al fine di verificare i criteri di quantificazione forniti dalle parti ” (Cons. St., sez. IV, 12 novembre 2025 n. 8878).
Del resto, quanto alla quantificazione dell’eventuale danno, lo stesso criterio di vicinanza della prova giustifica l’onere gravante sulla parte PP.
14. In conclusione, l’appello va respinto.
15. La peculiarità della vicenda nel suo insieme giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte PP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO OV LO TI, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
SA LL OL, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LL OL | LO OV LO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.