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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2530/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MANNA Parte_1
MARIA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. SORACE ILARIO CP_1
ANTONIO;
Resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 28.6.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di lavorare quale dirigente medico di I livello pressso la Parte_2 di dal 1993 lamentava che lo svolgimento della Pt_3 predetta attività lavorativa comportante l'uso di apparecchiature radiologiche aveva determinato l'insorgenza di patologie analiticamente indicate in ricorso,patologie denunciate in data 13.7.2021 ma che l' non aveva riconosciuto la sussistenza del nesso CP_1 causale . Dopo aver proposto ricorso gerarchico avverso la determinazione dell'Istituto agiva in questa sede per l'accertamento della natura professionale delle patologie denunciate e per ottenere la conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in CP_1 relazione al grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10%.
Si costituiva in giudizio l' nel merito rilevando CP_1
l'infondatezza della domanda per l'assenza del rischio lavorativo denunciato.
Istruita a mezzo prova testimoniale e di CTU medica, all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc il procedimento veniva definito con sentenza .
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i seguenti motivi. Giova preliminarmente osservare che l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 – recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 – ai commi primo e secondo, per quanto qui interessa, testualmente sancisce che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo
74 del testo unico”. Pare opportuno evidenziare che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 risulta più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa CP_1 del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico – salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6 % – mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita quando la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Ciò detto, va precisato che l'ordinamento appresta una tutela assicurativa con riguardo alle malattie professionali basato su un sistema misto, che contempla le ipotesi previste in un'apposita lista (c.d. malattie tabellate) e quelle non incluse in detta tabella.
Il legislatore, in particolare, individua un elenco tassativo – non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. Sez. Unite 9 marzo 1990, n. 1919) - di malattie professionali contratte nell'ambito di determinate lavorazioni elencate nella tabella di cui allegato 4 del D.P.R. n. 1124/1965, aggiornato con D.M.
9 aprile 2008.
Dette malattie professionali godono di una presunzione legale dell'origine professionale, per cui il lavoratore che agisce in giudizio per ottenerne il riconoscimento deve provare unicamente lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza di una malattia espressamente prevista, a differenza di quanto avviene in caso di malattie non tabellate nelle quali è onerato non soltanto della prova dell'esistenza della malattia, ma anche delle caratteristiche morbigene della lavorazione e del rapporto causale tra la stessa ed il lavoro concretamente svolto (Cass. 1 marzo 2006, n. 4519).
L' convenuto, per contro, può superare la CP_2 presunzione di cui si è detto provando che il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, oppure che il lavoratore sia stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a causare la patologia o che la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa (Cass. 26 luglio 2004, n. 14023).
Tanto premesso, all'esito dell'espletata istruttoria le circostanze relative alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, per come dedotte, hanno trovato conferma.
Ed invero, al riguardo i testi escussi hanno concordemente ed in maniera univoca confermato le mansioni svolte dal ricorrente
Si tratta di deposizioni che questo giudice ritiene pienamente attendibili – in assenza di elementi idonei a confutarne la genuinità - rese da soggetti che hanno lavorato a contatto con il ricorrente e che quindi hanno avuto modo di constatarne in modo diretto le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e che hanno riferito in merito in maniera chiara ed univoca.
Il teste infermiera nel reparto di Testimone_1 cardiologia nell'ospedale civile di ha Pt_3 affermato”Mi occupo della sala operatoria dal 1996.
Lavoro nello stesso reparto del dott. Svolgo Pt_1 prevalentemente turni in sala operatoria ma faccio anche turni nel reparto di terapia intensiva…il ricorrente ha effettuato dal 1996 a circa 3-4 anni fa gli interventi che mi vengono letti. Nell'eseguire questi interventi il ricorrente ha utilizzato apparecchiature radiologiche perché sono delle procedure che necessitano dell'apparecchio radiologico.Effettivamente il ricorrente ha svolto tali interventi tenendo le mani ed il volto in prossimità del tubo radiogeno. Nella sala non ci sono mai stati schermi protettivi anti-raggi X.il dosimetro lo utilizziamo quando andiamo in sala operatoria. Quando però l'intervento in sala operatoria
è determinato da un'urgenza (ad es. arresto cardiaco), si corre in sala operatoria senza avere il tempo di passare a prendere il dosimetro.”
Ha riferito il dott. ,primario di Testimone_2 cardiologia interventistica all'ospedale di
”Lavoro in Cardiologia dall'ottobre 1994. Sono Pt_3 primario da circa 6-7 anni. Lavoro con il ricorrente.Viene mostrata al teste la foto presente nel ricorso: quella è la sala dove si fanno gli interventi di elettrofisiologia ed elettrostimolazione. Come si vede nella foto, si tengono le mani ed il volto in prossimità del tubo radiogeno.Nella sala operatoria dove ha prestato servizio il ricorrente non c'è schermo protettivo. Io lavoro in un'altra sala perché effettuo interventi diversi e nella mia sala c'è lo schermo protettivo. Queste attività il ricorrente le svolgeva quotidianamente fino a 3-4 anni fa perché a seguito di visita medica-aziendale è stato sospeso dalla sala operatoria a causa di una patologia cutanea.
Noi abbiamo il dosimetro, ma nelle urgenze, spesso, lo stesso non viene utilizzato perché non c'è il tempo.
I dosimetri vengono cambiato mensilmente e quello sostituito viene valutato. Attualmente abbiamo 3 dosimetri che utilizziamo al braccio, in prossimità degli occhi e sul camice. Precedentemente non era così, perché ce n'era uno solo.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha concluso un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10%.
Ha dedotto il CTU che “ , soffre delle Parte_1 seguenti patologie:
1. esiti di escissione chirurgica di cheratosi attinica con atipie severe e lentigo attinica, della regione temporo -mandibolare destra;
2. cicatrici cutanee che interessano il volto;
Per quanto sinora esposto si può affermare che:
➢ le patologie di cui trattasi sono che in diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta e che quindi debbano essere considerate malattia professionale;
➢ che dette patologie sono oggi responsabili di danno biologico permanente,con percentuale globale pari a 10 punti;
➢ che la decorrenza di tale condizione è da ricondurre alla data della denuncia di malattia professionale, redatta il 13.07.2021”.
Ha poi dedotto in risposta alle osservazioni del CTP “Il ricorrente è esposto a fattori di rischio che, CP_1 anche se non oggettivamente dimostrabili (come sempre accade in fatti simili), non possono essere esclusi ed anzi, devono essere ipotizzati secondo la logica del “più probabile che non”.
Indagando la vita lavorativa ed extra lavorativa del periziato, si rileva che egli vive la maggior parte del tempo non in ambiente esterno (eventualmente esposto a rischio luce solare), non facendo il pescatore o l'operaio edile, ma trascorre (ormai da anni) il suo tempo in ambiente illuminato artificialmente ed esposto ai rischi di irraggiamento di cui si è detto,per l'attività lavorativa da lui svolta.
Questo, molto in sintesi, è quanto appurato durante le operazioni peritali e secondo le conoscenze scientifiche attuali, mentre parte resistente si appella ad una generica negazione del nesso causale, senza però fornire ipotesi diverse, che possano concretamente spiegare la genesi del caso clinico esaminato.
Per quanto invece alla percentuale di danno contestata, essa è ricavabile dalle tabelle alla pagina 221 del testo
“la valutazione medico legale del danno” Per_1
, e dalle
[...] tabelle pagg. 86 -90 (voci 36, 37 e 38) del testo CP_1
“danno biologico, le tabelle di legge”-Cimaglia e Per_2
“.
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU - condivise dal giudicante in quanto le stesse appaiono immuni da vizi logici, esaurienti ed accurate e possono, dunque, essere poste alla base della decisione – la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Per quanto sopra deve essere dichiarata la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente , dalla quale è derivato un danno biologico nella misura pari al 10% dalla data di presentazione della domanda amministrativa , e, per l'effetto, disporsi la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo da erogare in CP_1 capitale nella misura pari a quella accertata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite e della consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la natura professionale della malattia contratta da parte ricorrente;
condanna l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo CP_1 da erogare in capitale nella misura corrispondente al danno biologico nella misura pari alla percentuale del
10% dal 13.7.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario,oltre € 43,00a titolo di contributo unificato nonché a quelle di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Cosenza,28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino