Sentenza 3 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01338/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2025, proposto da
CC HC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Fausto Scappini e Sarah Garabello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IG, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ligure Sanitaria della Regione IG e Azienda Usl LL D’AO, non costituite in giudizio;
nei confronti
IC ME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Soncini ed Elisabetta Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
degli atti della procedura rieditata per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione IG ed alla AUSL LL d’AO per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi) e, segnatamente, del decreto n. 2964 del 18.4.2025, nella parte in cui ha aggiudicato i lotti nn. 2, 3 e 9 a IC ME s.r.l., dei verbali del 14.3.2025, del 24.3.2025 e del 31.3.2025, della nomina della nuova commissione giudicatrice in data 9.12.2024, nonché, per quanto possa occorrere, dei precedenti atti di gara;
e per la condanna dell’Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro, o, in subordine, al risarcimento per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IG e di IC ME s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025, la dott.ssa IA FE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19 maggio 2025 e depositato il 21 maggio 2025 CC HC s.r.l. (d’ora innanzi, anche CC) ha impugnato gli atti della procedura rieditata per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito espletata dalla Regione IG e, segnatamente, il decreto n. 2964 del 18 aprile 2025, nella parte in cui ha aggiudicato i lotti nn. 2, 3 e 9 a IC ME s.r.l. (d’ora innanzi, anche IC ME), i verbali, la nomina della nuova commissione giudicatrice, nonché, per quanto possa occorrere, i precedenti atti di gara. In particolare, premesso di essersi classificata seconda in graduatoria, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e subentro, o, in via subordinata, al ristoro per equivalente nummario.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Inottemperanza alle prescrizioni imposte dal T.A.R. IG con sentenza n. 747/24. Violazione dell’art. 112, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 . La Regione avrebbe violato le regole di azione poste dal T.A.R. con la decisione n. 747 del 2024 sotto i seguenti profili:
- la nuova commissione avrebbe messo a confronto solo le offerte di CC e di IC ME, disattendendo la prescrizione della sentenza di riesaminare le proposte di tutti gli operatori economici: pertanto, sarebbero stati alterati gli esiti del meccanismo della riparametrazione, con la conseguenza che, per alcuni item (tra cui quello relativo all’ingombro del motore), il gap di punteggio tra la ricorrente e la controinteressata risulterebbe maggiore di quello che si sarebbe determinato con la comparazione anche delle offerte di FE ME s.r.l. e di AN IC s.r.l.;
- per il lotto n. 9D sarebbe stato incongruamente attribuito all’aggiudicataria il punteggio di 8 con riferimento al parametro dello scarico delle pressioni di contatto, obliterando la parte della sentenza in cui viene detto che, non essendo stata contestata l’assegnazione degli 8 punti massimi a FE ME s.r.l., sia IC ME che CC avrebbero dovuto ricevere un punteggio inferiore;
- per il lotto n. 9A l’organo esaminatore avrebbe erroneamente deciso di non valutare lo scarico pressorio per mancanza della modalità di funzionamento dinamica, pretermettendo l’indicazione della pronunzia di rilevare i valori di pressione statica;
- per l’informatizzazione del servizio i commissari si sarebbero inventati nuovi criteri di giudizio in modo da superare l’affermazione del T.A.R. secondo cui risulterebbe impossibile comprendere se l’offerta di IC ME sia o meno superiore rispetto a quello di CC;
- in relazione alla struttura organizzativa del progetto non sarebbe stata rispettata la statuizione della sentenza di netta prevalenza della deducente per i tempi di consegna / ritiro / manutenzione.
II) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 14.2.3 del disciplinare di gara e dell’art. 5 del capitolato tecnico prestazionale. Illogicità, irragionevolezza e carenza di motivazione per aver attribuito i punteggi discrezionali senza aver visionato i presidi . La commissione avrebbe illegittimamente attribuito i punteggi tecnici senza visionare i prodotti.
III) Violazione dell’art. 17.2 del disciplinare di gara, dell’art. 5 del capitolato tecnico prestazionale e dei principi di imparzialità e trasparenza che presidiano le procedure di evidenza pubblica . La limitazione dell’esame alle sole offerte della ricorrente e della controinteressata, riverberandosi sul meccanismo di assegnazione dei punteggi tecnici, non rispetterebbe i principi di imparzialità e trasparenza.
IV) Violazione dell’art. 17.3 del disciplinare di gara e dei principi di imparzialità e trasparenza che presidiano le procedure di evidenza pubblica . Per conferire il punteggio relativo al prezzo, l’organo valutatore avrebbe scorrettamente utilizzato la formula prevista in presenza di due offerte, nonostante FE ME s.r.l. e AN IC s.r.l. siano state ammesse all’apertura delle buste economiche e solo in seguito abbiano rinunciato a proseguire la gara. In conseguenza di ciò, per il lotto n. 9 IC ME avrebbe guadagnato 3,27 punti in più rispetto a quelli che le sarebbero spettati in base alla diversa formula applicabile considerando tutte le imprese inizialmente in competizione.
V) Violazione dell’art. 3 del capitolato tecnico prestazionale e del par. 2 del disciplinare di gara. Mancata valutazione dei requisiti minimi essenziali. Carenza assoluta di motivazione in ordine ai motivi che hanno indotto la stazione appaltante ad escludere dai compiti della nuova commissione di gara la sussistenza dei requisiti minimi essenziali . La Stazione unica appaltante regionale avrebbe immotivatamente escluso dai compiti della nuova commissione la verifica della sussistenza dei requisiti minimi essenziali dei prodotti, come si evincerebbe dal provvedimento di aggiudicazione. In proposito, il materasso “ Flow Middle ”, offerto da IC ME nel lotto n. 2, risulterebbe sprovvisto della caratteristica di minima del sistema di aggancio universale del compressore alla pediera del letto.
VI) Violazione ed errata interpretazione dell’art. 5 del capitolato tecnico prestazionale. Grave contraddittorietà della motivazione . In relazione al parametro concernente i criteri ambientali, il collegio tecnico avrebbe errato nel valutare con il criterio on/off il possesso di certificazione ambientale e, quindi, nell’assegnare 0 punti all’esponente, priva di tale attestazione. In particolare, la commissione non si sarebbe adeguata alla pronuncia del T.A.R., che avrebbe stigmatizzato la pretermissione delle misure di riduzione dell’impatto ambientale adottate da CC.
VII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17.2 del disciplinare di gara, dell’art. 5 del capitolato tecnico prestazionale, della verificazione depositata nel giudizio R.G. n. 492/2023. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza che presidiano le procedure di evidenza pubblica. Illogicità e irragionevolezza dell’attribuzione del punteggio tecnico per violazione delle regole scientifiche sulla valutazione dell’item “principio di funzionamento” . Nella valutazione delle modalità di scarico delle pressioni di contatto il collegio esaminatore, da un lato, non avrebbe applicato un margine di tolleranza del 10% ai dati misurati dal Verificatore; dall’altro lato, avrebbe erroneamente ritenuto più performanti i dispositivi con una maggiore area di immersione del corpo del paziente. In ogni caso, avrebbero dovuto essere premiati i materassi di CC, in quanto presentano una pressione media più bassa e funzionano con un ciclo 1:4, consentendo una migliore redistribuzione pressoria grazie a tre celle sempre gonfie.
VIII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17.2 del disciplinare di gara e dell’art. 5 del capitolato tecnico prestazionale. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza che presidiano le procedure di evidenza pubblica. Illogicità e irragionevolezza dell’attribuzione dei punteggi tecnici . I rinnovati giudizi tecnici si rivelerebbero scorretti sotto una serie di profili:
- per l’item 1: la commissione avrebbe attribuito a CC solamente 1,04 punti di vantaggio rispetto a IC ME nonostante la superiorità della sua offerta non solo in termini di tempi, ma anche di organizzazione del servizio sul territorio ligure, grazie all’accentramento delle attività in un unico punto logistico situato in Albissola Marina;
- per l’item 2: la deducente sarebbe stata ingiustamente penalizzata per avere presentato un layout della sede albissolese non abbastanza chiaro, a fronte della totale mancanza della descrizione dei propri locali da parte di IC ME;
- per l’item 3: i commissari avrebbero introdotto elementi di valutazione non previsti dal capitolato; inoltre, avrebbero erroneamente ritenuto preferibile il sistema di IC ME per quanto concerne l’infrastruttura e la sicurezza, omettendo di acquisire la versione demo del software offerto;
- per l’item 4: con riferimento al lotto n. 3, CC e IC ME sarebbero state considerate in parità per i dati relativi all’area di contatto dorsale, ma, in realtà, la prima avrebbe riportato il più elevato valore di 1.461,99 cm2, mentre la seconda quello di 1.461,69 cm2; di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto totalizzare 14 “preferenze” anziché 13;
- per l’item 7: il minor punteggio ricevuto dall’esponente risulterebbe incomprensibile, perché la valvola CPR del suo prodotto sarebbe posizionata vicino alla testa e risulterebbe dotata di un meccanismo di bloccaggio;
- per l’item 9: il materasso “ Flow Middle ”, offerto da IC ME nel lotto n. 2, non avrebbe il pittogramma dei piedi stampato e sarebbe privo di ganci di fissaggio del compressore alla pediera; per il dispositivo “ Talley Quattro Plus ” di CC la commissione non avrebbe valutato le cinghie di ancoraggio né nel lotto n. 2, né nel lotto n. 3;
- per l’item n. 16: nel lotto n. 2 l’organo tecnico avrebbe tenuto in non cale la tecnologia del “ Talley Quattro Plus ” della ricorrente, da reputarsi superiore rispetto al “ Flow Middle ” della controinteressata, che non disporrebbe di comandi touch né di un’ampia scelta di modalità operative; nel lotto n. 3 i commissari avrebbero esaltato le qualità del pannello di controllo dell’ “ Eco Star Autoactive ” offerto dall’aggiudicataria, senza considerare le caratteristiche parimenti all’avanguardia del materasso della deducente;
- per l’item 17: la preferenza tributata a IC ME sarebbe abnorme, perché l’acqua ossigenata, impiegabile per disinfettare i presidi vincitori, non risulterebbe idonea alla sanificazione d’urgenza;
- per l’item 18: il passacavo laterale sarebbe stato valorizzato solo per la controinteressata, nonostante ne sia dotato anche il dispositivo della ricorrente; il giudizio negativo sul prodotto di CC per la presenza di tubi ingombranti risulterebbe inficiato dall’omessa visione diretta di un campione.
IX) Violazione degli artt. 4, 29 e 30 del capitolato tecnico prestazionale, dei parr. 18 e 19 del disciplinare di gara, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di segretezza delle offerte, par condicio dei concorrenti, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e buona fede . La rivalutazione delle offerte tecniche a buste economiche aperte violerebbe il principio di segretezza delle procedure di gara, nonché il connesso divieto di commistione tra la fase di valutazione tecnica e quella di apprezzamento della proposta economica posto dal disciplinare. Inoltre, la conoscenza dei prezzi offerti potrebbe aver influenzato, anche in buona fede, il giudizio dei membri della commissione.
La Regione IG e IC ME s.r.l. si sono costituite in giudizio, eccependo sia la carenza dei presupposti dell’impugnazione cumulativa, sia il difetto di interesse della ricorrente all’esame delle offerte di FE ME s.r.l. e di AN IC s.r.l. (perché in tesi l’aggiudicataria rimarrebbe sempre prima in graduatoria, o, secondo IC ME, perché le offerte di CC dovrebbero essere sottoposte a verifica di anomalia e, quindi, escluse in quanto insostenibili). Nel merito, la resistente e la controinteressata hanno opposto l’infondatezza delle tesi ricorsuali.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. CC HC s.r.l. contesta gli atti della procedura per la fornitura in noleggio di materassi antidecubito e, in particolare, l’aggiudicazione dei lotti nn. 2, 3 e 9 a IC ME s.r.l., in seguito al rinnovo delle operazioni di gara dopo la sentenza di questo Tribunale n. 747 del 4 novembre 2024, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 4774 del 3 giugno 2025.
2. Preliminarmente, il Collegio respinge l’istanza della ricorrente intesa ad ottenere la riunione del presente giudizio con quello allibrato al numero di R.G. 651/2025, nel quale IC ME ha chiesto la caducazione della procedura rieditata per il lotto n. 4 e l’aggiudicazione in proprio favore del predetto lotto.
Ciò in quanto CC e IC ME agitano questioni solo in parte coincidenti e, oltretutto, ritraggono dai vizi lamentati conseguenze diametralmente opposte, ognuna argomentando nel senso della superiorità della propria offerta. Pertanto, la stesura della decisione con un’unica sentenza, lungi dall’agevolare la trattazione, contravverrebbe ai canoni di economia processuale.
3. In via pregiudiziale, occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità per violazione delle regole processuali in tema di ricorso cumulativo nell’ipotesi di gare pubbliche divise in più lotti.
Il rilievo è fondato.
Ai sensi dell’art. 120, comma 13, c.p.a., nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l’impugnazione si propone con unico ricorso solo se sono dedotti identici motivi avverso lo stesso atto.
Secondo consolidato orientamento pretorio, il ricorso cumulativo è inammissibile nella sua interezza se contiene più censure fondate su distinte causae petendi , ciascuna delle quali riferita (o riferibile) a lotti distinti. Se, invece, il ricorso contiene più censure, alcune delle quali fondate sulla medesima causa petendi riferita (o riferibile) a tutti i lotti, per tali censure il ricorso è ammissibile, perché idonee a comportare l’annullamento di segmenti procedimentali comuni a tutti i lotti e tra loro connessi (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche), anche se, in aggiunta alle suddette censure, sono mosse contestazioni riferite (o riferibili) ad alcuni soltanto dei lotti; in tale ultima eventualità la sanzione di inammissibilità colpisce i motivi di ricorso non comuni (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 25 luglio 2024, nn. 6721 e 6723; Cons. St., sez. V, 27 settembre 2022, n. 8337; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 marzo 2025, n. 88).
La giurisprudenza ha precisato che, qualora vengano censurate le operazioni compiute ed i giudizi espressi dalla commissione nell’esame di offerte differenziate in base ai lotti, è necessario proporre un ricorso autonomo per ogni lotto: in tal caso, infatti, non viene in considerazione un segmento procedurale comune, perché la condotta contestata appartiene alla fase di valutazione delle offerte presentate per ciascun lotto, anche se i motivi si incentrino su vizi identici e/o persino nel caso di provvedimento unico, il quale è tale solo cartolarmente ma ha in realtà un contenuto plurimo (Cons. St., sez. III, 25 luglio 2024, nn. 6721 e 6723, citt.; Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11076).
Dunque, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta interamente inammissibile, giacché tutte le doglianze sono rivolte avverso le valutazioni commissariali delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle imprese concorrenti in vari lotti, rimanendo irrilevante che alcuni vizi siano lamentati per tutti i lotti cumulativamente impugnati.
Non è, invece, significativo che, nella precedente decisione n. 747/2024, questo T.A.R. abbia ammesso al vaglio anche le censure relative alle valutazioni tecniche dei presidi antidecubito offerti nei lotti nn. 2, 3, 4 e 9. Invero, come evidenziato nella predetta sentenza, ciò è dipeso dall’inverarsi di una situazione eccezionale per cui, dopo la proposizione del ricorso introduttivo, contenente motivi identici avverso segmenti comuni, CC è stata costretta ad impugnare gli atti rieditati in autotutela dall’Amministrazione mediante lo strumento dei motivi aggiunti, obbligatoriamente previsto dall’art. 120, comma 7, c.p.a. Sennonché tale singolare condizione non si riscontra nel presente giudizio, perché la ricorrente ha formulato sin dall’inizio contestazioni avverso le attività valutative compiute dal rinnovato organo tecnico, oltretutto deducendo spesso, nell’ambito di motivi solo apparentemente unitari, censure disomogenee a seconda dei lotti.
4. Per completezza, volendo comunque scrutinare le doglianze attoree che, pur contestando la condotta del collegio esaminatore, attingono tutti i lotti impugnati, se ne rileva l’infondatezza.
4.1. Per quanto riguarda la limitazione del riesame alle offerte di CC e di IC ME (motivi I, III e IV), occorre premettere che il RUP, prima del riavvio dell’attività valutativa, ha chiesto a tutti i concorrenti originari di confermare l’offerta tecnica ed economica a suo tempo presentata, provvedendo ad aggiornare la garanzia fideiussoria. Sia FE ME s.r.l. sia AN IC s.r.l. hanno allora comunicato di rinunciare alla partecipazione, attesa la ravvisata impossibilità di garantire le condizioni proposte, dato il lungo tempo trascorso dall’indizione della procedura (v. docc. 2-3-4-5 resistente).
In conseguenza di ciò, la neonominata commissione ha comparato le sole due offerte rimaste in gara, sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista economico, pervenendo a risultati finali potenzialmente differenti rispetto all’ipotesi in cui FE ME s.r.l. e AN IC s.r.l. avessero proseguito la competizione: e ciò sia per effetto della riparametrazione dei punteggi da attribuire ai progetti tecnici, i cui esiti possono variare se cambia il numero dei concorrenti; sia per via della formula di valutazione della proposta economica, specificamente prevista dal disciplinare per il caso di due offerte in lizza (in verità, il cambio di formula economica è andato a discapito di CC soltanto nel lotto n. 9, perché nei lotti nn. 2 e 3, oltre che nel lotto n. 4, IC ME ha ottenuto punteggi più bassi di quelli che avrebbe totalizzato con il metodo stabilito per tre o più offerte: v. doc. 7 controinteressata).
Orbene, ritiene il Collegio che, a seguito della pronunzia demolitoria di questo T.A.R., la stazione appaltante abbia correttamente applicato l’ordinario meccanismo del regresso procedimentale, riprendendo l’ iter a partire dall’investitura dell’organo esaminatore e riesercitando il potere senza tenere conto delle offerte ritirate da FE ME s.r.l. e AN IC s.r.l.
In particolare, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, dalla sentenza n. 747/2024 non può farsi discendere un vincolo a considerare fittiziamente in gara le due imprese predette per via dell’inciso “ Per gli altri apprezzamenti tecnici [N.d.R.: quelli diversi dalla valutazione dello scarico delle pressioni di contatto], il riesame si estenderà alle offerte di tutti gli operatori economici ”. Invero, la statuizione in parola dev’essere letta nel contesto della decisione, la quale, a fronte della richiesta di CC di annullare la procedura ab imis , ha invece salvato la fase iniziale del bando e dell’ammissione delle offerte, precisando che avrebbero dovuto essere tutte rivalutate ad opera della rinnovata commissione. Tuttavia, è evidente che, avendo in seguito due concorrenti manifestato il loro sopravvenuto difetto di interesse alla partecipazione (divenuta diseconomica), le loro offerte non fanno più parte della procedura e, pertanto, non devono essere (ri)esaminate per la formazione della graduatoria.
Né le offerte delle imprese rinunciatarie dovevano essere considerate in forza dell’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, evocato dalla ricorrente nella memoria conclusionale ed applicabile ratione temporis , ai sensi del quale “ Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte ”. La disposizione in parola codifica il c.d. principio di invarianza (oggi recepito nell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023), espressione del principio di conservazione degli atti giuridici, che risponde ad una duplice finalità: i) salvaguardare l’interesse delle amministrazioni alla stabilità degli assetti definiti dalla formulazione della graduatoria, evitando che l’estromissione dell’aggiudicatario o di un altro concorrente, intervenuta a seguito di autotutela o all’esito di un ricorso giurisdizionale, comporti il ricalcolo di medie e/o la rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte, da considerarsi ormai cristallizzate al momento dell’aggiudicazione; ii) vanificare la promozione di controversie meramente strumentali da parte di operatori economici non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unico scopo, una volta noti i ribassi offerti e, quindi, gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere su quest’ultima traendone vantaggio (in argomento cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319; Cons. St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4056; Cons. St., sez. V, 20 dicembre 2021, n. 8460; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2021, n. 7303; Cons. St., sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; Cons. St., sez. V, 6 aprile 2020, n. 3357; Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1117).
Alla luce di un’interpretazione teleologica della norma, la giurisprudenza ha precisato che il criterio di invarianza non opera allorquando, nel corso della gara e fino all’aggiudicazione, muti il numero dei partecipanti in forza della decisione di uno o più concorrenti di svincolarsi dall’offerta, per decorso del termine di centottanta giorni dalla relativa presentazione: pertanto, in tal caso i punteggi eventualmente già attribuiti vanno ricalcolati, escludendo le offerte ritirate (Cons. St., sez. V, 26 maggio 2022, n. 4218; T.A.R. Sardegna, sez. I, 8 agosto 2018, n. 740; si veda anche Corte cost., 30 maggio 2025, n. 77, la quale, rigettando la q.l.c. dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, ha evidenziato che il principio di invarianza “ opera solo a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino a quel momento, la soglia può essere oggetto di rettifica, in modo che si tenga conto dell’esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse. In questo modo, l’obiettivo di conferire stabilità all’esito dell’appalto trova un contrappeso nella possibilità di correggere, fino a che la gara non si è conclusa, eventuali distorsioni del confronto competitivo tra gli operatori economici causate da illegittime ammissioni o esclusioni dalla procedura, così tutelando la par condicio tra i partecipanti e il buon andamento dell’azione amministrativa ”). Invero, nel caso di variazioni della platea dei concorrenti intervenute tra l’inizio della procedura e l’aggiudicazione definitiva, l’esame delle sole offerte rimaste non pregiudica il fine della norma e, anzi, risponde al principio di effettività del confronto concorrenziale, giacché si rivelerebbe illogico ed irragionevole fingere la presenza alla competizione delle imprese rinunciatarie, non avendo ancora avuto luogo o, comunque, non essendo state completate le operazioni valutative (in prima battuta o in sede di riedizione della procedura). In altri termini, nell’ipotesi in discussione l’applicazione della regola della cristallizzazione delle offerte condurrebbe all’aporia di alterare il corretto funzionamento del meccanismo competitivo, senza che vi sia alcun assetto consolidato da salvaguardare.
Pertanto, nella specie la comparazione anche delle offerte non più valide avrebbe violato proprio la ratio di celerità ed economicità sottesa al principio di invarianza, con il rischio di esiti paradossali nel caso in cui la nuova commissione avesse individuato quale proposta economicamente più vantaggiosa quella di FE ME s.r.l. o di AN IC s.r.l.
4.2. Con riferimento alla struttura organizzativa del progetto (item 1 per i lotti nn. 2-3-9) (motivi I e VIII), i commissari hanno dichiarato espressamente di adeguarsi ai rilievi di questo Tribunale ed hanno, quindi, apprezzato maggiormente l’offerta di CC in ragione dei tempi di consegna / ritiro / manutenzione sensibilmente più brevi, valutando positivamente anche il piano manutentivo, la tracciabilità dei prodotti, la localizzazione dei servizi e le misure di riduzione dell’impatto ambientale. Di conseguenza, è stato capovolto il precedente giudizio di prevalenza di IC ME e sono stati assegnati 7 punti all’esponente e 5,96 punti alla controinteressata (v. verbale della seduta in data 24.3.2025, sub doc. 1 ricorrente).
I suddetti punteggi non appaiono illogici né inattendibili, perché rispecchiano la superiorità del progetto di CC soprattutto per le tempistiche, ma tengono comunque conto dei numerosi elementi di pregio presenti nell’offerta vincitrice, tra cui l’attività formativa particolarmente accurata (v. progetto di formazione, addestramento e aggiornamento del personale di IC ME, sub docc. 34-35-36 controinteressata).
Inoltre, contrariamente all’assunto ricorsuale, l’organizzazione dell’aggiudicataria garantisce un servizio capillare in tutto il territorio, in quanto si articola in tre centri in IG (la centrale di sanificazione a Genova ed i magazzini di Ventimiglia e di Sarzana); ha, altresì, una sede a Torino, per le forniture destinate alla LL d’AO (v. piano di assistenza di IC ME, sub doc. 37 controinteressata).
4.3. Per le procedure di sanificazione (item 2 per i lotti nn. 2-3-9) (motivo VIII), il giudizio di leggera prevalenza ottenuto da IC ME, che ha riportato 2 punti contro 1,53 punti di CC, è dipeso non soltanto dalla mancanza di una netta separazione tra i percorsi sporco e pulito nelle planimetrie delle sedi della ricorrente ad Albissola e a Verona, ma anche dalla circostanza che le sue lavatrici non sono “passanti” (v. verbale della seduta in data 24.3.2025; v., altresì, progetto di servizio di CC, sub doc. 12 ricorrente).
Si tratta di una valutazione assolutamente congrua, sia per l’importanza di evitare qualunque rischio di contaminazione, sia in quanto l’aggiudicataria ha inserito nella relazione tecnica lo schema del processo di sanificazione adottato, dal quale si evince che nei suoi locali non ci sono aree sporche e pulite comunicanti (v. pag. 12 del progetto di servizio di IC ME, sub docc. 28-29-30 controinteressata).
4.4. Con riguardo all’informatizzazione del servizio (item 3 per i lotti nn. 2-3-9) (motivi I e VIII), la decisione n. 747 del 2024 ha affermato che le caratteristiche valorizzate dal precedente organo esaminatore ( software gestionale web based con molteplici funzionalità, interfaccia semplice, supporto per l’elaborazione dati) non apparivano sufficienti a spiegare il maggior punteggio ricevuto da IC ME, in quanto possedute anche dal programma di CC.
La nuova commissione ha riesaminato i progetti informatici delle due concorrenti ed è giunta alla conclusione che sono in gran parte equivalenti, ma quello di IC ME risulta più pregevole sotto i profili dell’infrastruttura e della sicurezza, mentre quello di CC è maggiormente apprezzabile per gli aspetti della privacy e dell’integrazione “SIO” (ossia con il sistema informatico ospedaliero), attribuendo 8 punti alla controinteressata e 6,17 punti alla ricorrente (v. verbale della seduta in data 24.3.2025).
Il suddetto giudizio tecnico-discrezionale appare immune dai vizi dedotti, riguardando caratteristiche che connotano la funzionalità dei sistemi informatici e che, quindi, il collegio valutatore ha legittimamente preso in considerazione per stabilire quale fra i due progetti risulti più performante.
In particolare, per quanto concerne l’infrastruttura e la sicurezza del sistema, i commissari hanno espresso la preferenza per l’offerta tecnica di IC ME, in considerazione del minimo periodo di inattività ( downtime ) registrato annualmente (pari a circa tre ore) e degli elevati standard di backup e di cyber security (v. pag. 2 del progetto di informatizzazione di IC ME, sub doc. 38 controinteressata). In proposito, risulta irrilevante che non sia stata chiesta alla deducente la consegna di una versione dimostrativa del suo software , in quanto i prefati aspetti non risultano evincibili da una demo del programma.
4.5. Non costituisce vizio della procedura rieditata il fatto che l’organo tecnico abbia attribuito i punteggi senza osservare dal vivo i materassi offerti (motivo II).
Infatti, l’art. 5 del capitolato contempla l’acquisizione di campioni dei prodotti in via meramente eventuale, tranne che per la valutazione strumentale dello scarico delle pressioni (v. art. 5 del capitolato tecnico, sub doc. 6 ricorrente). Quest’ultimo aspetto ha formato oggetto della verificazione svolta nel precedente giudizio R.G. n. 492/2023, i cui risultati sono stati acquisiti ed utilizzati dalla nuova commissione. Per il resto, entrambe le imprese hanno prodotto in gara copiosa documentazione tecnica e fotografica relativa alle caratteristiche dei dispositivi, che ha consentito ai commissari, esperti con specifica conoscenza dei presidi antidecubito, di formulare compiutamente le proprie valutazioni.
4.6. Non risponde al vero che la Stazione unica appaltante regionale abbia disposto che la nuova commissione omettesse l’accertamento dei requisiti di minima dei presidi (motivo V).
In realtà, nessuna limitazione è stata imposta con l’atto di investitura dei nuovi componenti del collegio tecnico (v. decreto di nomina in data 9.12.2024, sub doc. 2 ricorrente). A ben vedere, il decreto aggiudicatario non riferisce affatto che l’Amministrazione abbia impartito una simile prescrizione, ma, nel ricostruire la storia della procedura, dà semplicemente atto che, in occasione del primo annullamento in autotutela con il provvedimento dell’11 settembre 2023, era stata ritenuta pacifica la presenza dei requisiti minimi essenziali nelle offerte.
4.7. Manifestamente priva di pregio è la lagnanza relativa all’assegnazione a CC di 0 punti per i criteri ambientali (item 3.3 per i lotti nn. 2-3-9), in quanto sprovvista di certificazione ambientale (motivo VI).
Per il parametro in questione il capitolato tecnico prestazionale, non contestato dalla ricorrente, stabilisce l’attribuzione di 2 punti per “ possesso di certificazione ambientale ”, da valutare con criterio “Q5”, vale a dire con il c.d. metodo on/off , ossia della presenza/assenza di una determinata caratteristica (v. art. 5 del capitolato tecnico, nonché art. 17.2 del disciplinare di gara, sub doc. 5 ricorrente). Dunque, non avendo l’impresa l’attestazione ambientale, correttamente la commissione non le ha conferito alcun punteggio.
Contrariamente a quanto adombrato dalla deducente, la sentenza n. 747/2024 di questo Tribunale non si è pronunciata su tale profilo, in quanto non era stato dedotto da CC, ma, nell’ambito del diverso item della struttura organizzativa, ha rilevato l’illogicità del giudizio di preferenza formulato in favore di IC ME dalla vecchia commissione, la quale non aveva tenuto conto dei migliori tempi di CC e del fatto che anche il suo progetto contemplasse corsi di formazione, tracciabilità dei prodotti e misure green (come si è visto, per tale item il nuovo organo valutatore ha attribuito alla ricorrente un punteggio più elevato rispetto alla controinteressata: supra , § 4.2).
4.8. Inaccoglibile si rivela anche la contestazione concernente lo scarico delle pressioni di contatto (item 4 per i lotti nn. 2-3, item 12 per il sub-lotto n. 9B, item 27 per il sub-lotto n. 9C e item 42 per il sub-lotto n. 9D) (motivo VII).
La sentenza n. 747/2024 ha rilevato che “ i dati misurati dall’organo verificatore confermano la tesi della ricorrente [N.d.R.: di CC] secondo cui le prestazioni di scarico della pressione dei suoi materassi sono sostanzialmente equivalenti o, comunque, tali da non giustificare i punteggi notevolmente più alti tributati ai presidi di IC ME: questi ultimi, infatti, presentano picchi pressori tendenzialmente inferiori, ma i materassi di CC hanno generalmente valori migliori per la pressione media ”. Pertanto, il T.A.R. ha ritenuto viziati i giudizi espressi perché “ non è stato adeguatamente ponderato se sia preferibile un dispositivo che assicuri nelle tre aree corporee critiche una pressione massima più bassa, ma con valori pressori mediamente superiori, oppure un presidio con una media pressoria inferiore, ma con punte più elevate ”.
La nuova commissione ha rinnovato la valutazione dello scarico delle pressioni di contatto nei seguenti termini:
- ha stabilito di fare riferimento ai valori misurati dal Verificatore relativi alla pressione media, a quella massima (c.d. picco pressorio) ed all’area di contatto nel corpo intero e nei tre distretti a maggior rischio decubito, id est dorso, sacro e talloni, in modalità di funzionamento statico 0° e 30° e dinamico;
- ha affermato in linea generale che un materasso pienamente performante dovrebbe presentare bassi valori di picco pressorio e di pressione media ed un alto valore nell’area di distribuzione delle pressioni;
- ha, quindi, evidenziato che non esiste una norma tecnica di riferimento, né è stato predefinito nella legge di gara un algoritmo combinatorio dei valori idoneo ad estrapolare la performance complessiva del materasso: sicché ha ritenuto ragionevole attribuire i punteggi in proporzione alle “prevalenze” registrate, con un margine dello 0,1% (ossia scartando le prevalenze inferiori a tale percentuale);
- per i lotti nn. 2 / 9B, 3 / 9C e 9D ha assegnato 15, 15 e 8 punti a IC ME e 14,10, 10,20 e 1,60 punti a CC (v. verbali delle sedute in data 24.3.2025 e in data 31.3.2024, sub doc. 1 ricorrente).
Ebbene, ritiene il Collegio che l’organo tecnico abbia valorizzato in modo logico e coerente i risultati delle misurazioni esperite dal Verificatore, senza debordare dai canoni propri dell’ambito scientifico di riferimento. Viceversa, l’assunto della ricorrente secondo cui la commissione avrebbe dovuto applicare ai valori un range di tolleranza del 10% e preferire i suoi materassi per via delle più basse pressioni medie, del ciclo 1:4 e della minore area di immersione si risolve, in sostanza, nella sostituzione della propria soggettiva valutazione a quella dell’organo esaminatore, sollecitando il giudice ad esercitare un sindacato pacificamente inammissibile anche in sede di scrutinio dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173).
4.9. Da ultimo, va disattesa la lagnanza concernente la compromissione del principio di segretezza dell’offerta economica (motivo IX), già sollevata da CC nel precedente giudizio R.G. n. 492/2023 e respinta da questo T.A.R. con la pronuncia n. 747/2024, avendo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4774/2025, confermato la legittimità del rifacimento delle operazioni valutative a buste economiche aperte.
In proposito, la decisione d’appello ha sottolineato che CC “ non indica, nemmeno in termini ipotetici, la relazione causale che legherebbe la premessa (ergo, la conoscenza o conoscibilità da parte della Commissione delle offerte economiche dei concorrenti) alla paventata conseguenza (l’alterazione della serenità e della libertà valutativa dei componenti della medesima Commissione): dovendo escludersi, in mancanza di oggettive indicazioni, anche solo di carattere sintomatico o indiziario in tal senso, che la Commissione (peraltro rinnovata nella sua composizione, come disposto dal T.A.R. con la sentenza appellata) abbia agito (o che vi sia il pericolo concreto che agisca) in modo preordinatamente orientato a discriminare la ricorrente rispetto agli altri concorrenti, la parte appellante, che pure non mette in dubbio la «buona fede» dei suoi componenti, si limita ad evidenziare che, in virtù dell’effetto amplificatore che la plurima riparametrazione produce sul punteggio tecnico, la maggiore vantaggiosità della sua offerta economica sarebbe facilmente neutralizzata dalla più favorevole valutazione che la Commissione - come già fatto in occasione della precedente aggiudicazione - farebbe dell’offerta tecnica della controinteressata, senza che la minima differenza di punteggio tecnico tra le offerte delle due contendenti - ulteriormente ridottasi a seguito della rinnovata attività valutativa della nuova commissione giudicatrice - possa consentire spazi significativi di sindacato al giudice amministrativo. Deve tuttavia osservarsi che il ragionamento svolto dalla ricorrente urta - senza nel contempo offrire una rappresentazione alternativa - con l’ordine tipico di accadimenti che la regola della separazione tra l’offerta tecnica e quella economica si prefigge, secondo l’id quod plerumque accidit, di prevenire, secondo cui la conoscenza del contenuto delle offerte economiche dei concorrenti potrebbe indurre la Commissione a prediligere, sul piano della valutazione delle offerte tecniche, quelle presentate dai concorrenti che abbiano formulato una proposta economica maggiormente conveniente per l’Amministrazione: in tale ottica, invero, la ricorrente sarebbe astrattamente avvantaggiata, più che sfavorita, dalla conoscenza o conoscibilità da parte della Commissione del contenuto delle offerte economiche ”.
5. Come anticipato, si tralasciano i motivi I) e V) laddove contengono doglianze riferite a singoli lotti, così come il motivo VIII) nelle parti in cui sono affastellate censure avverso le valutazioni comparative effettuate dalla commissione in relazione alle caratteristiche dei materassi offerti dalle imprese contendenti in lotti diversi.
6. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
7. In considerazione delle peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IU AR, Presidente
IA FE, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA FE | IU AR |
IL SEGRETARIO