TAR Palermo, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 636
TAR
Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
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TAR
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 73, comma 6, regolamento edilizio comunale e art. 23 NTA P.R.G.

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, accertando che la strada in questione è classificata come strada locale (categoria F) e che, pertanto, non sono applicabili le distanze minime dal Codice della Strada. Ha inoltre affermato che l'art. 73, comma 6 del regolamento edilizio comunale rimette la regolamentazione delle distanze dalle strade vicinali al P.R.G. o ai piani attuativi. Poiché il piano di lottizzazione e la convenzione urbanistica prevedono una distanza inferiore, tale previsione è considerata legittima e derogatoria rispetto all'art. 23 delle NTA del P.R.G.

  • Altro
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi alla legittimità sostanziale del provvedimento.

  • Altro
    Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento e dell'art. 21-nonies L. 241/1990

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi alla legittimità sostanziale del provvedimento.

  • Altro
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi alla legittimità sostanziale del provvedimento.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per travisamento del fatto e violazione P.R.G.

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile questa parte del ricorso per motivi aggiunti in quanto diretta contro un atto privo di carattere provvedimentale, funzionale all'adempimento di un onere istruttorio richiesto dal giudice.

  • Inammissibile
    Violazione art. 63 c.p.a. per sviamento della funzione istruttoria

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile questa parte del ricorso per motivi aggiunti in quanto diretta contro un atto privo di carattere provvedimentale, funzionale all'adempimento di un onere istruttorio richiesto dal giudice.

  • Accolto
    Classificazione della strada Chiesezza Sperone come categoria F

    Questa parte del ricorso per motivi aggiunti, qualificata come 'motivi aggiunti propri', è stata accolta in quanto esprime nuove ragioni, sopravvenute all'esito istruttorio, a fondamento dell'originaria domanda. Il ragionamento si allinea a quello esposto nel punto 2.1. dei motivi del ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 636
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 636
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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