CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU RA -Presidente - Sent. n.1279/2025 sez. NI CO PP LO NR EN FA NI - Relatore - CC – 15/10/2025 R.G.N. 20684/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da SS AN n. a EL di AB il 18/09/1956; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PP;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Molino che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza del 11.9.2024, la quarta sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso straordinario proposto da SS AN avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di Cassazione, sezione terza, emessa nei confronti del SS a seguito di ricorso proposto dal medesimo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che lo aveva condannato in ordine al reato di cui all’art. 74 del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza SS AN tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen., sollevando un unico motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 120 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/10/2025 3.Deduce la reiterazione del medesimo errore di percezione riguardante la omessa considerazione del terzo motivo devoluto con atto di appello, con il quale si eccepiva la omessa valutazione delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia ai fini della applicabilità della aggravante della agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1 cod. pen. in ordine ai capi F ed L di imputazione. Si rappresenta che con il predetto motivo si evidenziava l’assenza, per gli anni di operatività di una ritenuta associazione ex art. 74 del DPR 309/90 e contestata tra il 2015 e il 2016, di convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in punto di pagamento della quota dei profitti della associazione predetta alla associazione e art. 416 bis cod. pen., dominante sul territorio. In sede di legittimità, la Corte di Cassazione, sezione terza, sarebbe incorsa in un errore di percezione ritenendo che il predetto terzo motivo sarebbe stato proposto per la prima volta in quella sede e con apposito ricorso straordinario sarebbe stato sollevato tale errore di fatto dinnanzi alla citata quarta sezione della Corte di Cassazione, che, tuttavia, sarebbe incorsa nel medesimo errore, avendo ritenuto mai sollevato in sede di appello il predetto motivo, con assenza della relativa valutazione. In sintesi, secondo la predetta censura difensiva, assunta come non valutata e erroneamente ritenuta nuova, la riferita, dai collaboratori di giustizia, dazione di una quota di profitti della associazione ex art. 74 citata, in favore della associazione mafiosa ivi imperante, e posta a base della ritenuta sussistenza della aggravante prima indicata, da ritenersi operante per il passato per come riferita dai collaboratori, anche nel contesto cronologico delle loro rivelazioni, essa poteva ritenersi provata solo limitatamente ad un periodo di tempo risalente rispetto alla contestazione di operatività della associazione contestata, la quale anzi, in prossimità dell’imputazione doveva ritenersi interrotta, con assenza di ogni prova che fosse ripresa. Si poneva quindi, dalla difesa, un tema probatorio, in ordine alla predetta aggravante, e rilevante, posto che i citati collaboratori – dal cui narrato poteva trarsi riferimento ai predetti fini – facevano richiamo a fatti avvenuti anteriormente al 2009, anno in cui erano stati ristretti in carcere, e dunque a periodi antecedenti rispetto all’inquadramento temporale della associazione ex art. 74 citata, risalente al 2015 – 2016; peraltro uno dei dichiaranti, altresì’, avrebbe dimostrato, con le sue dichiarazioni, che al momento di appurata operatività di tale associazione l'attività di dazione fondante l’aggravante era ormai cessata. Con assenza anche di ogni valutazione implicita nella decisione della Corte. 1.Il ricorso è inammissibile. Si premette che la sentenza della terza sezione Penale di questa Corte, del 19.10.2023 e prima citata, ha esaminato il vizio dedotto da SS AN in ordine al riconoscimento della aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. ed ha osservato, da una parte, che l come il primo giudice, avevano inquadrato la predetta aggravante in termini di agevolazione, da parte del sodalizio ex art. 74 DPR 309/90 organizzato e diretto da MI e RE RA, del Clan D'AN, egemone nel territorio di EL di AB, al quale ven dell'attività di spaccio;
dall’altra, ha ritenuto m Clan D'AN e alla consapevolezza di ciò da parte dei ricorrenti. Si è in proposito ritenuto che la Corte d'appello aveva evidenziato che, sulla base delle convergenti, precise e chiare dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (AL NA, TO ZO e RR IN), l'associazione diretta dai fratelli RA, dedita stabilmente al commercio della droga in EL di AB, "destinasse una quota"" dei propri proventi alle casse del potentissimo clan D'AN, egemone sul territorio stabiese, che a sua volta li destinava secondo i propri desiderata, e avesse anche raggiunto il monopolio nella gestione del traffico della droga nell'intero RI Savorito di EL di AB (noto anche come RI "Aranciata Faito") spendendo il nome del temibile clan D'AN, con cui era da tempo legata da cointeressenze criminali, e al quale addirittura talvolta si surrogava nella distribuzione del sostentamento economico agli affiliati detenuti. La credibilità dei collaboratori di giustizia e la attendibilità delle loro dichiarazioni, aveva osservato la corte di cassazione, non era stata oggetto di alcuna censura in appello, come si ricavava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e in particolare dal riassunto dei motivi d'appello presentati nell'interesse dei ricorrenti, con la conseguenza che in assenza di contestazioni del riepilogo dei motivi d'appello tale censura doveva prima volta in sede di legittimità e risulta quindi tardiva (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627). Si era anche osservato, da parte della terza sezione di questa Corte, che la Corte territoriale aveva anche sottolineato gli stretti rapporti tra il sodalizio diretto dai fratelli RA e il Clan D'AN e che si trattava di un sistema stabile e condiviso che consentiva al sodalizio di avere il controllo della piazza di spaccio di EL di AB. I ricorsi proposti da vari imputati si concludevano con dichiarazione di inammissibilità. I Giudici di appello hanno, poi, rimarcato, come di ciò OD IR, pusher storico del gruppo RA, fedele appartenente al sodalizio, fosse pienamente consapevole;
parimenti a dirsi, per Di AI IO e SS AN, quali intranei al gruppo associativo, per i quali la circostanza era certamente conoscibile. Si tratta di considerazioni reputate configurabilità della circostanza aggravante e anche la consapevolezza della agevolazione da parte dei ricorrenti, che hanno censurato la valutazione dei Giudici di appel rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Avverso tale decisione interveniva ricorso ex art. 625 bis cod. p.p., dinnanzi alla quarta sezione di questa Corte, per le ragioni già sopra esposte. L’errore percettivo in cui si riteneva fosse incorsa la terza sezione di questa Corte, lo si ripete, sarebbe rappresentato, secondo il ricorso proposto dinnanzi alla predetta sezione quarta, dal fatto che il motivo di appello proposto afferiva alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., di assoluto rilievo, dato che i collaboratori riferivano fatti risalenti ad epoca antecedente all'anno 2009 mentre la Corte di Cassazione aveva esaminato il mot (a pag. 9 e 10) attraverso un generico richiamo alla valutazione di credibilità dei dichiaranti ed attendibilità del loro dichiarato, riproponendo ii testo delle pagine 25 e 26 della sentenza della Corte territoriale, nella parte in cui er espressamente devoluta l'impossibilità di trarre dalle attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la prova della dazione economica al clan D'AN nel periodo in contestazione, ossia tra il 2015 e il 2016. Era evidente, dunque, secondo la difesa, l'omissione della valutazione effettiva e non meramente apparente, da parte del giudice rescindente, delle argomentazioni poste con il motivo del ricorso principale, a causa dei deficit percettivi indicati. La quarta sezione ha dichiarato inammissibili tali rilievi per assenza di errore percettivo come dedotto 2. E’ quest’ultima la sola decisione da esaminarsi in questa sede. 3. Con questa statuizione la quarta sezione, da una parte, ha ribadito l’assenza, in sede di appello, dello specifico motivo rivendicato dal ricorrente. Dall’altra, analizzando ulteriormente la sentenza della terza sezione, ha evidenziato come la stessa abbia altresì, comunque, esaminato la censura difensiva inerente la contestata aggravante, sia attraverso la valorizzazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia, previo esame delle loro stesse dichiarazioni, sia attualizzandone la portata, in proposito argomentando nel senso del carattere stabile e condiviso del sodalizio e del correlato versamento delle somme di denaro in questione, che consentivano la gestione della piazza di spaccio, altresì evidenziando, ai medesimi fini, anche gli immutati rapporti tra il predetto sodalizio e il clan dei d’AN e considerando alfine, in tale quadro e nella predetta prospettiva accusatoria, la risalente ma perdurante adesione alla consorteria da parte del SS. 4. Appare allora indiscutibile, da una parte, che la quarta sezione della Corte di cassazione ha correttamente ribadito – come già la terza sezione - l’assenza, in sede di appello, della censura che la difesa sostiene di avere proposto ed essere stata erroneamente qualificata come nuova: ciò alla luce della ben nota regola, che non trova contestazione, per cui nel riepilogo del gravame contenuto nella sentenza della corte di appello, la predetta critica non era stata riportata e la difesa non aveva contestato tale profilo. GO che è in linea con l’indirizzo di legittimità per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01). Già in tale prima prospettiva, coerente con profili strettamente giuridici, non può evidentemente emergere l’errore di fatto lamentato in ricorso. Ma alla luce della sopra riportata sintesi della sentenza di questa Corte, qui impugnata, un altro aspetto motivazionale ne esclude la sussistenza. Si deve fare riferimento all’ulteriore paesaggio argomentativo con cui la quarta sezione ha sottolineato come, in ogni caso, la terza sezione, con la sentenza del 2023, aveva pur sempre esaminato il tema, cui afferisce la censura evidenziata dalla difesa, della sussistenza o meno della aggravante. Risolvendolo nel senso della sua configurabilità alla luce di una analisi complessiva degli elementi disponibili, articolata non solo sulle dichiarazioni deli collaboratori evidenziate dalla difesa – che nell’ottica difensiva, siccome riconducibili a circostanze di epoca anteriore ai fatti integranti la contestata agevolazione, costituirebbero al riguardo l’unico possibile dato probatorio, come tale insufficiente –, bensì su ulteriori dati, ritenuti convergenti nel senso di una condotta contributiva individuata, anche sul piano logico-probatorio, come sussistente pure nel periodo di riferimento in ragione del carattere comunque “stabile e condiviso” del sodalizio, degli immutati rapporti, nel tempo, tra il predetto sodalizio e il clan dei d’AN e considerando alfine, in tale quadro e nella predetta prospettiva accusatoria, la risalente e perdurante adesione alla consorteria da parte del SS. In altri termini, per quanto di interesse ai fini del ricorso in esame, non solo appare giuridicamente corretta la qualificazione, come nuova, della censura rivendicata dalla difesa, alla luce del principio sopra richiamato, ma, e in ogni caso, i giudici hanno mostrato di esaminarne la portata, senza, ancora una volta, alcun errore percettivo, attraverso una legittima valutazione di dati disponibili che non può certamente come tale essere contestata in questa sede. Infatti, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Riccio, Rv. 284697 – 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 15.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PP LO LU RA
avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PP;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Molino che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza del 11.9.2024, la quarta sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso straordinario proposto da SS AN avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di Cassazione, sezione terza, emessa nei confronti del SS a seguito di ricorso proposto dal medesimo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che lo aveva condannato in ordine al reato di cui all’art. 74 del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza SS AN tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen., sollevando un unico motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 120 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/10/2025 3.Deduce la reiterazione del medesimo errore di percezione riguardante la omessa considerazione del terzo motivo devoluto con atto di appello, con il quale si eccepiva la omessa valutazione delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia ai fini della applicabilità della aggravante della agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1 cod. pen. in ordine ai capi F ed L di imputazione. Si rappresenta che con il predetto motivo si evidenziava l’assenza, per gli anni di operatività di una ritenuta associazione ex art. 74 del DPR 309/90 e contestata tra il 2015 e il 2016, di convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in punto di pagamento della quota dei profitti della associazione predetta alla associazione e art. 416 bis cod. pen., dominante sul territorio. In sede di legittimità, la Corte di Cassazione, sezione terza, sarebbe incorsa in un errore di percezione ritenendo che il predetto terzo motivo sarebbe stato proposto per la prima volta in quella sede e con apposito ricorso straordinario sarebbe stato sollevato tale errore di fatto dinnanzi alla citata quarta sezione della Corte di Cassazione, che, tuttavia, sarebbe incorsa nel medesimo errore, avendo ritenuto mai sollevato in sede di appello il predetto motivo, con assenza della relativa valutazione. In sintesi, secondo la predetta censura difensiva, assunta come non valutata e erroneamente ritenuta nuova, la riferita, dai collaboratori di giustizia, dazione di una quota di profitti della associazione ex art. 74 citata, in favore della associazione mafiosa ivi imperante, e posta a base della ritenuta sussistenza della aggravante prima indicata, da ritenersi operante per il passato per come riferita dai collaboratori, anche nel contesto cronologico delle loro rivelazioni, essa poteva ritenersi provata solo limitatamente ad un periodo di tempo risalente rispetto alla contestazione di operatività della associazione contestata, la quale anzi, in prossimità dell’imputazione doveva ritenersi interrotta, con assenza di ogni prova che fosse ripresa. Si poneva quindi, dalla difesa, un tema probatorio, in ordine alla predetta aggravante, e rilevante, posto che i citati collaboratori – dal cui narrato poteva trarsi riferimento ai predetti fini – facevano richiamo a fatti avvenuti anteriormente al 2009, anno in cui erano stati ristretti in carcere, e dunque a periodi antecedenti rispetto all’inquadramento temporale della associazione ex art. 74 citata, risalente al 2015 – 2016; peraltro uno dei dichiaranti, altresì’, avrebbe dimostrato, con le sue dichiarazioni, che al momento di appurata operatività di tale associazione l'attività di dazione fondante l’aggravante era ormai cessata. Con assenza anche di ogni valutazione implicita nella decisione della Corte. 1.Il ricorso è inammissibile. Si premette che la sentenza della terza sezione Penale di questa Corte, del 19.10.2023 e prima citata, ha esaminato il vizio dedotto da SS AN in ordine al riconoscimento della aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. ed ha osservato, da una parte, che l come il primo giudice, avevano inquadrato la predetta aggravante in termini di agevolazione, da parte del sodalizio ex art. 74 DPR 309/90 organizzato e diretto da MI e RE RA, del Clan D'AN, egemone nel territorio di EL di AB, al quale ven dell'attività di spaccio;
dall’altra, ha ritenuto m Clan D'AN e alla consapevolezza di ciò da parte dei ricorrenti. Si è in proposito ritenuto che la Corte d'appello aveva evidenziato che, sulla base delle convergenti, precise e chiare dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (AL NA, TO ZO e RR IN), l'associazione diretta dai fratelli RA, dedita stabilmente al commercio della droga in EL di AB, "destinasse una quota"" dei propri proventi alle casse del potentissimo clan D'AN, egemone sul territorio stabiese, che a sua volta li destinava secondo i propri desiderata, e avesse anche raggiunto il monopolio nella gestione del traffico della droga nell'intero RI Savorito di EL di AB (noto anche come RI "Aranciata Faito") spendendo il nome del temibile clan D'AN, con cui era da tempo legata da cointeressenze criminali, e al quale addirittura talvolta si surrogava nella distribuzione del sostentamento economico agli affiliati detenuti. La credibilità dei collaboratori di giustizia e la attendibilità delle loro dichiarazioni, aveva osservato la corte di cassazione, non era stata oggetto di alcuna censura in appello, come si ricavava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e in particolare dal riassunto dei motivi d'appello presentati nell'interesse dei ricorrenti, con la conseguenza che in assenza di contestazioni del riepilogo dei motivi d'appello tale censura doveva prima volta in sede di legittimità e risulta quindi tardiva (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627). Si era anche osservato, da parte della terza sezione di questa Corte, che la Corte territoriale aveva anche sottolineato gli stretti rapporti tra il sodalizio diretto dai fratelli RA e il Clan D'AN e che si trattava di un sistema stabile e condiviso che consentiva al sodalizio di avere il controllo della piazza di spaccio di EL di AB. I ricorsi proposti da vari imputati si concludevano con dichiarazione di inammissibilità. I Giudici di appello hanno, poi, rimarcato, come di ciò OD IR, pusher storico del gruppo RA, fedele appartenente al sodalizio, fosse pienamente consapevole;
parimenti a dirsi, per Di AI IO e SS AN, quali intranei al gruppo associativo, per i quali la circostanza era certamente conoscibile. Si tratta di considerazioni reputate configurabilità della circostanza aggravante e anche la consapevolezza della agevolazione da parte dei ricorrenti, che hanno censurato la valutazione dei Giudici di appel rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Avverso tale decisione interveniva ricorso ex art. 625 bis cod. p.p., dinnanzi alla quarta sezione di questa Corte, per le ragioni già sopra esposte. L’errore percettivo in cui si riteneva fosse incorsa la terza sezione di questa Corte, lo si ripete, sarebbe rappresentato, secondo il ricorso proposto dinnanzi alla predetta sezione quarta, dal fatto che il motivo di appello proposto afferiva alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., di assoluto rilievo, dato che i collaboratori riferivano fatti risalenti ad epoca antecedente all'anno 2009 mentre la Corte di Cassazione aveva esaminato il mot (a pag. 9 e 10) attraverso un generico richiamo alla valutazione di credibilità dei dichiaranti ed attendibilità del loro dichiarato, riproponendo ii testo delle pagine 25 e 26 della sentenza della Corte territoriale, nella parte in cui er espressamente devoluta l'impossibilità di trarre dalle attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la prova della dazione economica al clan D'AN nel periodo in contestazione, ossia tra il 2015 e il 2016. Era evidente, dunque, secondo la difesa, l'omissione della valutazione effettiva e non meramente apparente, da parte del giudice rescindente, delle argomentazioni poste con il motivo del ricorso principale, a causa dei deficit percettivi indicati. La quarta sezione ha dichiarato inammissibili tali rilievi per assenza di errore percettivo come dedotto 2. E’ quest’ultima la sola decisione da esaminarsi in questa sede. 3. Con questa statuizione la quarta sezione, da una parte, ha ribadito l’assenza, in sede di appello, dello specifico motivo rivendicato dal ricorrente. Dall’altra, analizzando ulteriormente la sentenza della terza sezione, ha evidenziato come la stessa abbia altresì, comunque, esaminato la censura difensiva inerente la contestata aggravante, sia attraverso la valorizzazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia, previo esame delle loro stesse dichiarazioni, sia attualizzandone la portata, in proposito argomentando nel senso del carattere stabile e condiviso del sodalizio e del correlato versamento delle somme di denaro in questione, che consentivano la gestione della piazza di spaccio, altresì evidenziando, ai medesimi fini, anche gli immutati rapporti tra il predetto sodalizio e il clan dei d’AN e considerando alfine, in tale quadro e nella predetta prospettiva accusatoria, la risalente ma perdurante adesione alla consorteria da parte del SS. 4. Appare allora indiscutibile, da una parte, che la quarta sezione della Corte di cassazione ha correttamente ribadito – come già la terza sezione - l’assenza, in sede di appello, della censura che la difesa sostiene di avere proposto ed essere stata erroneamente qualificata come nuova: ciò alla luce della ben nota regola, che non trova contestazione, per cui nel riepilogo del gravame contenuto nella sentenza della corte di appello, la predetta critica non era stata riportata e la difesa non aveva contestato tale profilo. GO che è in linea con l’indirizzo di legittimità per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01). Già in tale prima prospettiva, coerente con profili strettamente giuridici, non può evidentemente emergere l’errore di fatto lamentato in ricorso. Ma alla luce della sopra riportata sintesi della sentenza di questa Corte, qui impugnata, un altro aspetto motivazionale ne esclude la sussistenza. Si deve fare riferimento all’ulteriore paesaggio argomentativo con cui la quarta sezione ha sottolineato come, in ogni caso, la terza sezione, con la sentenza del 2023, aveva pur sempre esaminato il tema, cui afferisce la censura evidenziata dalla difesa, della sussistenza o meno della aggravante. Risolvendolo nel senso della sua configurabilità alla luce di una analisi complessiva degli elementi disponibili, articolata non solo sulle dichiarazioni deli collaboratori evidenziate dalla difesa – che nell’ottica difensiva, siccome riconducibili a circostanze di epoca anteriore ai fatti integranti la contestata agevolazione, costituirebbero al riguardo l’unico possibile dato probatorio, come tale insufficiente –, bensì su ulteriori dati, ritenuti convergenti nel senso di una condotta contributiva individuata, anche sul piano logico-probatorio, come sussistente pure nel periodo di riferimento in ragione del carattere comunque “stabile e condiviso” del sodalizio, degli immutati rapporti, nel tempo, tra il predetto sodalizio e il clan dei d’AN e considerando alfine, in tale quadro e nella predetta prospettiva accusatoria, la risalente e perdurante adesione alla consorteria da parte del SS. In altri termini, per quanto di interesse ai fini del ricorso in esame, non solo appare giuridicamente corretta la qualificazione, come nuova, della censura rivendicata dalla difesa, alla luce del principio sopra richiamato, ma, e in ogni caso, i giudici hanno mostrato di esaminarne la portata, senza, ancora una volta, alcun errore percettivo, attraverso una legittima valutazione di dati disponibili che non può certamente come tale essere contestata in questa sede. Infatti, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Riccio, Rv. 284697 – 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 15.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PP LO LU RA