Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1695/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 08 Gennaio 2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Po- tenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
- APPELLATO INCIDENTALE
Sono presenti:
l'Avv. IURILLO PIETRO, per l'attore il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendo l'accoglimento dell'appello.
l'Avv. FERRI CARMEN ELVIRA, la quale conclude riportandosi a tutti i propri atti e chiedendone l'accoglimento con assegnazione della causa in decisione con i termini di legge.
Sotto questo profilo, occorre osservare che la causa nella precedente udienza del
04.12.2024 era stata rinviata alla data odierna per discussione, trattandosi di appello in materia di ordinanza ingiunzione incardinato successivamente all'entrata in vigore del decreto di semplificazione dei riti ex Dlgs 150/2011 e dunque disciplinato dal rito del lavoro.
La discussione della causa avviene ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429-434 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Au- torizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulia Volpe, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 434 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1695/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Verdi, 20 85022 Barile ITALIA presso lo studio dell'Avv. IURILLO
PIETRO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di C.F._2
procura agli atti
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla CONTRA- Controparte_1 P.IVA_1
5100 presso lo stu- Controparte_2 CP_1
dio dell'Avv. FERRI CARMEN ELVIRA (c.f.: ) dal C.F._3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura agli atti
- APPELLATA INCIDENTALE
OGGETTO: Codice della Strada
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello del 28.04.2023, parte appellante impugnava La sentenza n. 232/2023, resa dal Giudice di Pace di in data 03.03.2023 e depositata in CP_1 data 08.03.2023, nel giudizio di I grado n. 108/23 R.G., non notificata nella parte in cui compensa le spese, senza indicare alcuna valida motivazione.
Con atto del 07.09.2023 si costituiva nel presente giudizio il appellato, il CP_1 quale proponeva appello incidentale in quanto, a suo dire il giudice di pace, non avrebbe considerato l'approvazione ministeriale equipollente all'omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità.
La causa veniva rinviata alla udienza del 07.01.2025 per la discussione e la deci- sione. Detto ciò, considerate le eccezioni sollevate da parte appellata, l'impugnazione viene decisa in base al principio della ragione più liquida, che imponendo un ap- proccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto opera- tivo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sosti- tuire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia ne- cessario esaminare previamente le altre.
Premesso quanto sopra e venendo al merito della questione si osserva che l'appello incidentale è infondato e merita di essere rigettato.
In continuità con le precedenti decisioni di questo Tribunale (tra cui Sent. n. 837/2024 del 17.05.2024) si ribadisce che il contrasto giurisprudenziale sul signi- ficato di “omologazione” e “approvazione” che costituisce, anche in questo caso, il cuore della diatriba sia stato risolto proprio dal recente intervento, sul punto, della Corte di Cassazione che ha finalmente chiarito come tra omologazione ed approvazione non vi sia equipollenza. La Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 10505/24 ha infatti precisato che l'omologazione “consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifi- ca connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la preci- sione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui po- ne riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Tale diversità è altresì chiarita dall'art. 192 del regolamento del C.d.S., rubricato
“Omologazione e approvazione”, che ai commi 2 e 3 descrive, rispettivamente la procedura di omologazione e quella di approvazione. Invero, l'art. 192 Reg. es. C.d.S. – dettato in attuazione dell'art. 45, co. 6, C.d.S. – opera una chiara distin-
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zione tra approvazione e omologazione che non è, tanto, di tipo procedurale, quanto, attinente all'oggetto/elemento per il quale si presenta la relativa richiesta. Sicché, da un'attenta lettura della norma, si evince che la rispondenza e la effica- cia dell'oggetto per cui si presenta istanza alle prescrizioni stabilite dal regola- mento, ne determina l'omologazione; invece, la domanda riguardante elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali, ovvero, particolari prescrizioni, determina la mera approvazione del prototipo, da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici che, per quanto possibile, segue la procedura prevista dal comma 2 della citata disposizione, relativa alla procedura di omologazione.
Pertanto, in considerazione della chiara distinzione contenuta dall'art. 192 Reg. es. C.d.S. e tenuto conto di quanto statuito dall'art. 142, comma 6, C.d.S., il qua- le, ai fini della determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, attribuisce valenza probatoria esclusivamente alle risultanze delle apparecchiature debita- mente omologate, deve ritenersi che, ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione, le apparec- chiature di misurazione della velocità possono essere legittimamente utilizzate laddove siano sottoposte alla procedura di omologazione prevista dal citato art. 192.
Per converso, i sistemi di rilevazione della velocità, semplicemente sottoposti ad approvazione, e non anche omologati, non possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni delle infrazioni di cui all'art. 142 C.d.S.
Né tantomeno possono avere un'influenza sul piano interpretativo le numerose circolari ministeriali, richiamate da parte appellante (in particolare, la circolare del MIT, n. 8176 del 11.11.2020), nelle quali i due vocaboli, omologazione ed approvazione, vengono utilizzati in correlazione tra loro ed uniti dalle congiun- zioni “od” e “o”, quasi a sostenere la perfetta equivalenza dei due termini e dun- que delle due procedure. Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella pro nuncia n. 10505 del 2024, l'orientamento emerso dalle circolari ministeriali circa una sostanziale equiparazione tra la procedura di omologazione e quella di ap- provazione “non trova supporto nelle (suddette) fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie e da circolari di carattere amministrativo”. Ne consegue che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della veloci- tà debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema le- gislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà ritenersi illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell'omologazione si richiedono vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell'interesse della collettività ed a presidio della garanzia del diritto di difesa. Nel caso in esame, poiché l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento auto- matico risulta sprovvista di debita omologazione, il relativo verbale di accerta- mento deve essere annullato.
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Per quanto concerne l'appello principale sul capo che ha compensato le spese di lite, tenuto conto che la controvertibilità della questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione con ordinanza 10505/24 del 18.04.2024 sopra richiamata solo in epoca successiva al deposito del Ricorso in appello, e che sino a quella data sulla questione la giurisprudenza non è stata univoca, si ritiene congrua la compensa- zione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello incidentale.
- Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impu-
gnata.
- Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Potenza, lì 08 Gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe )
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