Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7663/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7663/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, con assegnazione a parte appellante del termine di sessanta giorni per il deposito della memoria conclusionale e venti per le memorie di replica, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Alfonso Ferrara, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Caldieri n. 63;
- APPELLANTE-
E (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., in virtù di procura allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Giovanni Giorgiadi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli,
Cnetro Direzionale di Napoli Isola G1 scala C;
- APPELLATO – NONCHE'
, Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1148/2017 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia. Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare.
Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenne in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e Controparte_3
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni Controparte_4 subiti a causa del sinistro verificatosi in data 15/10/2013, alle ore 15.30, in
Napoli, alla via Montagna Spaccata, allorquando il veicolo Hyundai Atos tg.
EN662JB, di proprietà dell'attore, veniva investito e danneggiato dall'autocarro tg MO904271, di proprietà del . CP_2
1.1 Resistette alla domanda . Controparte_1
1.2 Rimase contumace . Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 1148/17 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia dichiarò la carenza di legittimazione passiva di estromettendola dal Controparte_5 giudizio con compensazione delle spese;
accolse la domanda condannando al risarcimento dei danni in favore . Controparte_2 Parte_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , Parte_1 censurando la pronuncia di prime cure per avere erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva della , non potendo l'annullamento CP_1 del contratto assicurativo avere effetto sul diritto al risarcimento del terzo danneggiato. Ha, quindi, chiesto che la fosse condannata in solido con CP_1
al pagamento della somma di 1.800 €, con condanna alle Controparte_4 spese di lite con attribuzione al procuratore costituito.
3. Si costituiva la , la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
4. E' rimasto, invece, contumace . Controparte_2
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata, più volte per esigenze di ruolo, per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21/11/2024 è stata riservata in decisione, con assegnazione a parte appellante del termine di sessanta giorni per il deposito delle memorie conclusionali e venti per la memoria di replica.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
2. Ciò posto, l'appello proposto da è fondato. Parte_1
3. Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva (recte: titolarità) eccepita dalla per CP_1 l'annullamento della polizza. Giova, osservare che l'annullamento del contratto ha come caratteristica distintiva quella di poter essere richiesta solo da una parte del contratto. Si tratta di un vizio di invalidità del contratto meno grave rispetto alla diversa ipotesi di nullità. Essa, richiede una pronuncia giudiziale di natura costitutiva;
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pertanto, il contratto viene annullato con pronuncia del giudice, lo scioglimento del rapporto non avviene in via stragiudiziale.
Ne deriva che la invoca erroneamente la carenza di titolarità passiva, CP_1 in quanto la dichiarazione stragiudiziale di annullamento del contratto ai sensi dell'art 1982 c.c. che questa ha comunicato all'assicurato in via stragiudiziale è privo di qualsivoglia effetto giuridico (non rinvenendosi, per quanto detto, alcuna ipotesi di annullamento stragiudiziale del contratto). D'altronde, pur a voler ritenere valido l'annullamento, è ricorrente in giurisprudenza l'assunto secondo il quale «in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa»; così Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 25582 del 30/11/2011, Rv. 620624; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 16769 del
21/07/2006, Rv. 591763; Sez. 3, Sentenza n. 16406 del 13/07/2010, Rv.
614110, Cass. Civ. 416/2017). Ne deriva che l'assicuratore avrebbe dovuto provare che la dichiarazione fosse stata inesatta o reticente, che avesse influito sulla formazione del proprio consenso e che essa fosse stata resa con dolo o colpa grave;
a tanto non ha provveduto. L'appello, pertanto, non può che essere accolto, con condanna in solido della al pagamento dei danni subiti dall'appellante pari ad € 1.800,00. CP_1
4. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. udi addossare anche le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, in capo all'appellata compagnia assicurativa. Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore che va da 1.1.00,00 a 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), , rispettivamente per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ed innanzi al Tribunale con esclusione della non espletata fase istruttoria per quest'ultimo procedimento. Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, Alfonso Ferrara, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5.Nulla è dovuto per le spese nel rapporto tra l'appellante e Controparte_2 poiché contumace ed in quanto nei suoi confronti non è stata avanzata alcuna domanda.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di . , Parte_1 CP_1 CP_1 avverso la avverso sentenza n. 1148/2017 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata, condanna la , in persona del suo legale Controparte_5 rapp.te p.t., in favore di , in solido con , al Parte_1 Controparte_2 pagamento di € 1.800,00 a titolo di risarcimento danni;
b) condanna , in persona del suo legale rapp.te p.t., in Controparte_5 solido con , al pagamento delle spese relative al primo Controparte_2 grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'Avv. Alfonso Ferrara, liquidate in euro 950,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) condanna , in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_5 pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'Avv. Alfonso Ferrara, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.698,00 (di cui euro 405,00 per la fase di studio, euro 405,00 per la fase introduttiva ed euro 810,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
d) Nulla per le spese in ragione della contumacia del responsabile civile.
Nola, 18/2/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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