Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 10 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 28789/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ALBORA VALERIA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Debora
Resistente FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che era dipendente dell' in virtù di contratto di lavoro subordinato a Parte_2
tempo indeterminato full-time dal 21/11/2012 e che dall'01.10.2016 svolgeva le mansioni di operatore tecnico con la qualifica di operatore tecnico inquadrato al parametro retributivo 170 come da CCNL;
Controparte_2
che nel corso del rapporto lavorativo aveva prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art. 5 comma 3 D.Lgs. n.
66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL
28/11/2015 dal 01/01/2016); che nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2023 aveva effettuato un ingente numero di ore di straordinario in violazione dei limiti massimi consentiti, per un totale di circa 736,54 ore eccedenti rispetto ai limiti previsti, con conseguente danno da usura psico-fisica.
Concludeva chiedendo: “1. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale cha va dal 01/01/2017 al 31/12/2023, eccedono il limite massimo fissato dagli artt. 5, comma 3,
D.Lgs. n. 66/03 e dall'art. 28 comma 2 8/11/2015, in Controparte_3
violazione di tale norma, applicabile 'ratione temporis', e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art. 2087 cod.civ. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla
Corte di Cassazione nelle pronunce nn. 26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dal Giudice adìto;
per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente del CdA, Parte_2
nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo di € 9.778,28 – risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente liquidato dal Giudice in via equitativa ex art. 432 c.p.c., anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare la società resistente, in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l' che rilevava: Parte_2
la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'infondatezza della domanda in quanto il lavoro straordinario prestato dal dipendente era dovuto a eccezionali esigenze tecnico-produttive e all'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in virtù di vincoli alle assunzioni;
la mancata prova dell'esistenza del danno da usura psico-fisica in quanto tale danno non sarebbe in re ipsa ma dovrebbe essere provato anche mediante presunzioni, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ex art. 2947
c.c., avendo il ricorrente interrotto la prescrizione solo con la notifica del ricorso;
in via subordinata, la necessità di determinare equitativamente il risarcimento, utilizzando il criterio della sola maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne, ovvero nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua, come previsto nell'accordo sindacale dell'11/03/2024.
Concludeva chiedendo: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: 3
dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna
Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa”.
All'udienza di discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pubblicamente letta. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente.
Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c. Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata. La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: *”a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.* Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del
CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa *”il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”.* L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa
'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e 4
si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico- fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico.
Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo 2017-2023, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psico- fisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario 5
effettuato. Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Il ricorso è stato notificato il 12 febbraio 2025, pertanto, in applicazione del termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi a partire dal 12 febbraio 2015. Nel caso di specie, la domanda risarcitoria riguarda il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2023, quindi interamente rientrante nel termine prescrizionale. Venendo alla verifica concreta delle ore eccedenti i limiti contrattuali, occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti. La parte resistente ha prodotto un prospetto dettagliato che evidenzia, per ciascun periodo di 26 settimane dal 2017 al
2023, il numero di ore di straordinario effettuate dal ricorrente e quelle eccedenti il limite di 150 ore per semestre. Da tale prospetto, che appare più preciso rispetto a quello allegato dal ricorrente, emerge che il sig. ha svolto complessivamente 660,37 ore di straordinario eccedenti il Parte_1
limite contrattuale nell'arco del periodo considerato, di cui circa il 91% di ore diurne e il 9% di ore notturne. Si tratta quindi di un superamento consistente e protratto nel tempo dei limiti contrattuali.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, 6
festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Viceversa un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali Contr CP_5 CP_6
e . Controparte_7 CP_8 CP_9
Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni Cont
precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-
2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del
15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL del 28/11/2015. Controparte_2
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Applicando il criterio del 15% del valore dello straordinario eccedente i limiti contrattuali, che appare equo e conforme alla prassi negoziale del settore, e considerando che le ore di straordinario eccedenti i limiti sono state 660,37 nell'intero periodo considerato, il risarcimento del danno può essere quantificato nella misura di € 1.192,63, come correttamente calcolato nel prospetto prodotto dalla società resistente. Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali nell'arco di circa sette anni. Trattandosi di un importo già attualizzato alla data della domanda, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate si compensano nella misura del 50%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1. In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l' tenuto al Pt_2 Parte_2
risarcimento del danno da usura psico-fisica subito dal ricorrente e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del sig. della somma di € 1.192,63 oltre Parte_1
interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
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2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Parte_2
in complessivi € 700,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Napoli il 10 aprile 2025
Il Giudice Dott. Ciro Cardellicchio