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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2490/2025 promosso da:
, nata il [...] a San Giovanni in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CATANI MAILA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MASSACCESI STEFANO.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito stabilire che:
1) entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore e Per_1
questi sia affidato alla cura di entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, attualmente residente a [...]
(ora 29);
2) la frequentazione padre/figlio sarà così regolata: il padre trascorrerà con il figlio un pomeriggio a settimana, individuato nel mercoledì, nel Per_1
weekend in cui terrà il figlio con sé, e due pomeriggi a settimana, individuati nel mercoledì e nel venerdì, nel weekend in cui non terrà il figlio con sé, dalle ore 15:00 sino alle ore 18:00 e un finesettimana alternato (dal sabato alla domenica, stessi orari – dalle 15:00 del sabato alle 18:00 della domenica - con pernotto) esclusivamente in presenza della nonna paterna e in ogni caso
- 1 - compatibilmente con le necessità e tenuto conto della volontà del minore. Vacanze estive e festività, come durante l'anno scolastico;
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali e ponti primaverili,
2 giugno, altre festività nel corso dell'anno, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
3) in conseguenza del poco tempo che il padre può trascorrere con il figlio, tenuto conto che la madre dovrà sostenere il suo mantenimento diretto per quasi totalità dei giorni mensili/annuali e in considerazione della mancanza di reddito in capo a entrambi i genitori, corrisponderà Parte_2
a la somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Parte_1
L'importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT e sarà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese;
4) le spese straordinarie occorrenti per il figlio sono ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Le spese straordinarie sono quelle indicate nel Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/07/2024;
5) l'assegno unico sarà posto a esclusivo beneficio della madre;
6) spese legali compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , rappresentando che hanno Parte_1 Parte_2
instaurato una relazione dalla quale sono nati i figli in data 20/12/2014) e (in data Per_1 Per_2
29/11/2018) deceduto in data 13/02/2024, e che il legame affettivo è cessato ormai da tempo, si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 27/06/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto
- 2 - dell'età del minore e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso e sopra riportate. compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2490/2025 promosso da:
, nata il [...] a San Giovanni in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CATANI MAILA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MASSACCESI STEFANO.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito stabilire che:
1) entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore e Per_1
questi sia affidato alla cura di entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, attualmente residente a [...]
(ora 29);
2) la frequentazione padre/figlio sarà così regolata: il padre trascorrerà con il figlio un pomeriggio a settimana, individuato nel mercoledì, nel Per_1
weekend in cui terrà il figlio con sé, e due pomeriggi a settimana, individuati nel mercoledì e nel venerdì, nel weekend in cui non terrà il figlio con sé, dalle ore 15:00 sino alle ore 18:00 e un finesettimana alternato (dal sabato alla domenica, stessi orari – dalle 15:00 del sabato alle 18:00 della domenica - con pernotto) esclusivamente in presenza della nonna paterna e in ogni caso
- 1 - compatibilmente con le necessità e tenuto conto della volontà del minore. Vacanze estive e festività, come durante l'anno scolastico;
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali e ponti primaverili,
2 giugno, altre festività nel corso dell'anno, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
3) in conseguenza del poco tempo che il padre può trascorrere con il figlio, tenuto conto che la madre dovrà sostenere il suo mantenimento diretto per quasi totalità dei giorni mensili/annuali e in considerazione della mancanza di reddito in capo a entrambi i genitori, corrisponderà Parte_2
a la somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Parte_1
L'importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT e sarà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese;
4) le spese straordinarie occorrenti per il figlio sono ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Le spese straordinarie sono quelle indicate nel Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/07/2024;
5) l'assegno unico sarà posto a esclusivo beneficio della madre;
6) spese legali compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , rappresentando che hanno Parte_1 Parte_2
instaurato una relazione dalla quale sono nati i figli in data 20/12/2014) e (in data Per_1 Per_2
29/11/2018) deceduto in data 13/02/2024, e che il legame affettivo è cessato ormai da tempo, si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 27/06/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto
- 2 - dell'età del minore e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso e sopra riportate. compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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